TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1886/2025 R.G. tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati, Ernesto Rizzo e Paola Parte_1
Maffeo, ricorrente;
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.02.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, deducendo di aver lavorato quale docente alle dipendenze del Controparte_1 in forza degli incarichi di supplenza (annuali, fino al termine delle attività
[...] didattiche, ovvero brevi) meglio specificati nell'atto introduttivo, che per i relativi anni non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
sulla puntualizzazione che per Contr l'arco temporale dedotto in lite, detto beneficio è stato riconosciuto dal ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine;
ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni di servizio non di ruolo prestati - utili al conseguimento del beneficio- e, per l'effetto, condannare il convenuto CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Costituitosi, il convenuto ha contestato nel merito la fondatezza delle CP_1 deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso, altresì eccependo la prescrizione estintiva dei crediti. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Norma di riferimento è l'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il cui testo è bene richiamare: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500.00 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha poi aggiunto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Sul quadro normativo dappresso richiamato che circoscrive il beneficio per cui è causa ai soli docenti di ruolo, è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). Con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” In relazione alla possibilità di riconoscere la c.d. carta docente anche in favore dei docenti incaricati delle c.d. supplenze brevi, con ordinanza n. 7254/2024, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato sulla questione dal Tribunale di Novara, ha richiamato e valorizzato in termini preclusivi la citata sentenza n. 29961/2023, con cui si è giunti ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, sul presupposto che, anche (e soltanto) per essi, è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti - si era puntualizzato -, “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, i quali espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi, “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo, “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata, quindi, ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che (soltanto) per tali tipologie di incarico risulta necessario
“rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE (sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024), che, per quello che qui rileva, ha ritenuto non ragionevole la limitazione dell'emolumento per cui è causa agli insegnanti che abbiano prestato servizio sulla base di incarichi di supplenza contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al 30 giugno, ulteriormente ampliando la platea di docenti che possono fruirne. In particolare, la pronuncia in parola ha precisato che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la CGUE è, dunque, giunta ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500,00 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” Tenuto conto dei prefati principi di diritto e non essendo specificamente allegata e, in ogni caso, individuabile alcuna ragione oggettiva utile a giustificare l'esclusione dal beneficio dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, occorre, nella presente vicenda litigiosa, rilevare come – relativamente all'allegazione attorea di aver prestato servizio “… per i seguenti periodi: 27.09.2019-30.06.2020; 30.09.2021- 31.08.2022; 09.01.2023-31.08.2023; 29.11.2023-02.12.2023; 03.12.2023-07.12.2023; 08.12.2023-11.12.2023; 12.12.2023-14.12.2023; 15.12.2023-22.12.2023; 08.01.2024- 08.01.2024; 09.01.2024-11.01.2024; 12.01.2024-15.01.2024; 08.01.2024-10.02.2024; 14.02.2024-27.03.2024; 03.04.2024-24.04.2024; 29.04.2024-30.04.2024; 01.05.2024- 05.06.2024; 01.09.2024-31.08.2025” - la documentazione versata in atti specificatamente comprovi come la parte ricorrente abbia ricevuto incarichi di supplenza negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in termini utili, quindi, a conseguire l'emolumento qui rivendicato. Risulta, inoltre, che la parte ricorrente sia interna al sistema delle docenze scolastiche (cfr. stato matricolare prodotto dal ) al momento della presente pronuncia, CP_1 essendo stata immessa nei ruoli del a decorrere dal 01/09/2025, con il CP_1 corollario che alla stessa, quindi, compete l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Ciò posto, risulta, inoltre, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto interruttivo del termine è rappresentato dalla notifica di una diffida al convenuto in data 06/02/2025, la fattispecie estintiva che viene in CP_1 rilievo si è verificata per l'anno scolastico 2019/2020, il cui incarico è stato conferito in data 27/09/2019 (da intendere quale dies a quo del termine quinquennale che viene in rilievo). Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (con incarichi fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 e con supplenze di breve durata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024), con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. La circostanza che l'accoglimento della parte della domanda avente ad oggetto incarichi di supplenze c.d. brevi si fondi su un precedente della (in parte non Pt_2 collimante con l'orientamento sin lì espresso dalla Suprema Corte) intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura 1/2, mentre la parte residua segue la soccombenza del convenuto nei termini di cui al dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide: - dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di € 2.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_1 del all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per CP_2
l'importo complessivo di € 2.000,00; oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite nella misura di 1/2, condanna il convenuto al pagamento della parte residua in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 520,00, oltre al rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 9 dicembre 2025
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1886/2025 R.G. tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati, Ernesto Rizzo e Paola Parte_1
Maffeo, ricorrente;
e in persona del rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dal funzionario autorizzato dott.ssa Rosa Tanzarella, resistente;
oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, L. n. 107/2015
Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.02.2025, la ricorrente indicata in epigrafe, deducendo di aver lavorato quale docente alle dipendenze del Controparte_1 in forza degli incarichi di supplenza (annuali, fino al termine delle attività
[...] didattiche, ovvero brevi) meglio specificati nell'atto introduttivo, che per i relativi anni non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
sulla puntualizzazione che per Contr l'arco temporale dedotto in lite, detto beneficio è stato riconosciuto dal ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine;
ritenendo la disciplina di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-124 e di cui al DPCM 28 novembre 2016 discriminatoria e in contrasto con il diritto comunitario, ha chiesto al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni di servizio non di ruolo prestati - utili al conseguimento del beneficio- e, per l'effetto, condannare il convenuto CP_1 al pagamento della complessiva somma di € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della ricorrente;
con vittoria di spese. Costituitosi, il convenuto ha contestato nel merito la fondatezza delle CP_1 deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto del ricorso, altresì eccependo la prescrizione estintiva dei crediti. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Norma di riferimento è l'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107, il cui testo è bene richiamare: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500.00 annui per ciascun anno può scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo DPCM 28.11.2016, all'art. 3 co. 1, ha poi aggiunto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Sul quadro normativo dappresso richiamato che circoscrive il beneficio per cui è causa ai soli docenti di ruolo, è, quindi, intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affermando che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21). Con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ex art. 363 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” In relazione alla possibilità di riconoscere la c.d. carta docente anche in favore dei docenti incaricati delle c.d. supplenze brevi, con ordinanza n. 7254/2024, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato sulla questione dal Tribunale di Novara, ha richiamato e valorizzato in termini preclusivi la citata sentenza n. 29961/2023, con cui si è giunti ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, sul presupposto che, anche (e soltanto) per essi, è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti - si era puntualizzato -, “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, i quali espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi, “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo, “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata, quindi, ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che (soltanto) per tali tipologie di incarico risulta necessario
“rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE (sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024), che, per quello che qui rileva, ha ritenuto non ragionevole la limitazione dell'emolumento per cui è causa agli insegnanti che abbiano prestato servizio sulla base di incarichi di supplenza contratto a tempo determinato di durata annuale o fino al 30 giugno, ulteriormente ampliando la platea di docenti che possono fruirne. In particolare, la pronuncia in parola ha precisato che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la CGUE è, dunque, giunta ad affermare che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500,00 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” Tenuto conto dei prefati principi di diritto e non essendo specificamente allegata e, in ogni caso, individuabile alcuna ragione oggettiva utile a giustificare l'esclusione dal beneficio dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, occorre, nella presente vicenda litigiosa, rilevare come – relativamente all'allegazione attorea di aver prestato servizio “… per i seguenti periodi: 27.09.2019-30.06.2020; 30.09.2021- 31.08.2022; 09.01.2023-31.08.2023; 29.11.2023-02.12.2023; 03.12.2023-07.12.2023; 08.12.2023-11.12.2023; 12.12.2023-14.12.2023; 15.12.2023-22.12.2023; 08.01.2024- 08.01.2024; 09.01.2024-11.01.2024; 12.01.2024-15.01.2024; 08.01.2024-10.02.2024; 14.02.2024-27.03.2024; 03.04.2024-24.04.2024; 29.04.2024-30.04.2024; 01.05.2024- 05.06.2024; 01.09.2024-31.08.2025” - la documentazione versata in atti specificatamente comprovi come la parte ricorrente abbia ricevuto incarichi di supplenza negli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in termini utili, quindi, a conseguire l'emolumento qui rivendicato. Risulta, inoltre, che la parte ricorrente sia interna al sistema delle docenze scolastiche (cfr. stato matricolare prodotto dal ) al momento della presente pronuncia, CP_1 essendo stata immessa nei ruoli del a decorrere dal 01/09/2025, con il CP_1 corollario che alla stessa, quindi, compete l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Ciò posto, risulta, inoltre, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
Dovendosi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e considerato che il primo atto interruttivo del termine è rappresentato dalla notifica di una diffida al convenuto in data 06/02/2025, la fattispecie estintiva che viene in CP_1 rilievo si è verificata per l'anno scolastico 2019/2020, il cui incarico è stato conferito in data 27/09/2019 (da intendere quale dies a quo del termine quinquennale che viene in rilievo). Pertanto, ricorrono le condizioni per riconoscere alla ricorrente il diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (con incarichi fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 e con supplenze di breve durata per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024), con conseguente condanna del CP_1 convenuto all'adempimento in forma specifica mediante l'attribuzione della Carta Docente, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. La circostanza che l'accoglimento della parte della domanda avente ad oggetto incarichi di supplenze c.d. brevi si fondi su un precedente della (in parte non Pt_2 collimante con l'orientamento sin lì espresso dalla Suprema Corte) intervenuto successivamente all'instaurazione del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura 1/2, mentre la parte residua segue la soccombenza del convenuto nei termini di cui al dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide: - dichiara che la ricorrente ha diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura complessiva di € 2.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_1 del all'attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per CP_2
l'importo complessivo di € 2.000,00; oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite nella misura di 1/2, condanna il convenuto al pagamento della parte residua in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 520,00, oltre al rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 9 dicembre 2025
il giudice dott. Giovanni De Palma