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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Irene Lupo Consigliere dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in VIA DEI SAVONAROLA 217 - 35137 C.F._2
PADOVA - presso lo studio dell'avv. CARRARO FRANCESCO ( che le C.F._3 rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO Controparte_1 P.IVA_1
3 - 20121 MILANO - presso lo studio dell'avv. MARTINI FILIPPO ( ), che la C.F._4 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RODOLFI MARCO
( ); C.F._5
APPELLATA
Assicurazione sulla vita
pagina 1 di 9 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 10226/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 26/11/2024 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI PER Parte_1 Parte_2
“- in via principale: richiamata espressamente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione, deduzione, allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, integralmente riformare la sentenza n. 10226/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 26.11.2024, nella persona della Dott.ssa
Stefania Illarietti, pubblicata il 26.11.2024, notificata in data 26.11.2024, nel procedimento civile recante R.G. 11271/2023, promosso da e , con il patrocinio Parte_2 Parte_1 dell'avv. Francesco Carraro, per mancanza degli elementi di diritto e/o per difetto e insufficienza di motivazioni e per tutte le ragioni in narrativa esposte e, in riforma della medesima, richiamata ogni precedente deduzione, argomentazione, conclusione e produzione, sia sull'an che sul quantum, di cui ai propri atti difensivi e verbalizzazioni del primo grado, accogliere le richieste di riforma della pronuncia impugnata così come esplicitate e motivate nei punti da 1 a 5 (qui da intendersi per integralmente richiamati e trascritti) e, per l'effetto, accogliere tutte le richieste e conclusioni attoree del primo grado, nessuna esclusa, che integralmente si riportano:
- in via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la tenutezza di CP_2
a corrispondere, per le causali tutte di cui in premessa, a favore delle attrici, la somma
[...] contrattualmente dovuta in virtù del contratto assicurativo di cui in premessa (nonché allegato) a titolo di indennizzo;
condannare, per l'effetto, la convenuta, per tutti i titoli e motivi indicati in premessa e secondo quanto in polizza contenuto, all'integrale corresponsione, a favore delle attrici di ogni indennizzo e prestazione dovute giusta polizza in essere e, in particolare, dell'indennizzo dovuto per il caso di morte di così come risultante dagli allegati di causa e così come prevista Persona_1 dal contratto in essere tra le parti in premessa citato o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data della morte e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si chiede CTU medico-legale volta ad accertare alla luce della documentazione medica prodotta e secondo la dottrina e la criteriologia medicolegale, che la causa della morte di
è stata la infezione da Sars Cov2 nonché la natura di infortunio dell'infezione da Persona_1
Sars Cov2 e l'indennizzabilità dell'evento morte derivato da infezione da Sars Cov2;
- con riserva di nomina del CTP e dell'eventuale specialista ausiliario;
pagina 2 di 9 - con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali ex art.
5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, respingere ogni avversa pretesa dedotta nei confronti di in quanto totalmente destituita Controparte_1 di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
- condannava e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
In data 12/02/2013 sottoscriveva con (d'ora in avanti Persona_1 Controparte_1 anche compagnia assicurativa) la polizza n.
1.5838.8.000506374 denominata “Protezione su Misura” a copertura dei rischi derivanti da infortuni e malattie (con copertura del rischio morte solo ed esclusivamente quale conseguenza di un infortunio e non di una malattia).
In data 10/03/2021 risultava positivo al tampone antigenico per la ricerca di SARS- Persona_1
COV-2 e in data 14/03/2021 veniva trasportato in autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Palestrina (RM) ove veniva ricoverato con diagnosi di polmonite dovuta a coronavirus associato a SARS;
nonostante le cure somministrate, in data 16/04/2021 decedeva Persona_1 per polmonite bilaterale interstiziale da SARS Covid2.
e in qualità di eredi e prossime congiunte di Parte_1 Parte_2 Persona_1 si rivolgevano alla compagnia assicurativa al fine di ottenere la corresponsione dell'indennizzo per la morte dell'assicurato, che tuttavia veniva negato. e Parte_1 Parte_2 conseguentemente, agivano in giudizio allegando che la morte del loro congiunto fosse stata conseguenza di un infortunio e chiedevano la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo contrattualmente stabilito.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando l'operatività della polizza e il diritto all'indennizzo; eccepiva, per ciò che in tale sede interessa, che il covid non era riconducibile alla nozione di infortunio, ma che si trattasse di una malattia. pagina 3 di 9 Il Tribunale di Milano, dopo aver concesso i termini per le memorie e senza il compimento di attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni e pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Con la sentenza a verbale n. 10226/2024 il Tribunale, esaminate le condizioni di assicurazione, escludeva che potesse riconoscersi all'infezione da covid la natura di infortunio, in quanto priva dei caratteri della violenza e dell'esternalità che avrebbe dovuto possedere per poter essere qualificata come infortunio ai sensi di polizza. Il Tribunale, dunque, rigettava la domanda e condannava le attrici al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa.
Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
(d'ora in avanti anche appellanti) chiedendone l'integrale riforma. Le appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il contagio da covid avesse le caratteristiche tali per poter essere qualificato come infortunio e hanno formulando diverse censure.
1) In primo luogo, secondo le appellanti il Tribunale nell'interpretazione del contratto avrebbe omesso di tenere conto delle differenze sussistenti tra le condizioni generali di assicurazione vigenti al momento della stipula (quelle del 2012) rispetto a quelle aggiornate nel 2020; a tal proposito, le appellanti pongono in evidenza che nelle condizioni di assicurazione aggiornate al
2020, a differenza delle precedenti edizioni (del 2012 e 2016), la compagnia assicurativa ha inserito espressamente tra le ipotesi di esclusione della copertura assicurativa da infortuni “le conseguenze del contagio da epidemia, pandemia e/o virus di qualunque tipo”, lasciando così intendere che in assenza di tale espressa esclusione il contagio da covid potesse essere qualificato come infortunio.
2) In secondo luogo, le appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nell'escludere la natura di infortunio al contagio da covid, ha posto in evidenza che per le ipotesi di infortunio la denuncia del sinistro alla compagnia deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento e che tali dati temporali non possono essere individuati nell'ipotesi di contagio da covid. A tale proposito le appellanti hanno affermato che il
Tribunale, sebbene abbia correttamente individuato il contenuto della denuncia ai sensi delle condizioni di assicurazione, ha poi omesso di considerare che l'elemento temporale non rientra tra quelli che consentono di riconoscere ad un determinato evento la qualificazione alla stregua di un infortunio. Le appellanti si sono inoltre soffermate sulle caratteristiche che l'infortunio deve avere secondo la definizione data in polizza e hanno affermato che la morte per infezione da covid presenta tutti i requisiti per poter essere considerata come infortunio indennizzabile.
3) Ancora, le appellanti hanno sostenuto che nell'interpretazione delle clausole contrattuali il
Tribunale ha omesso di considerare che la volontà delle parti non può prescindere dalle pagina 4 di 9 conclusioni della letteratura medico-legale e dalla prassi assicurativa privata. Secondo le appellanti il concetto di infortunio valido per le assicurazioni sociali dovrebbe essere considerato valido anche per le assicurazioni private, le quali – a dire delle appellanti - hanno mutuato il loro lessico e i concetti dalle prime. Le appellanti hanno reiterano la richiesta di ammissione di una CTU medico-legale.
4) Le appellanti hanno poi citato una serie di pronunce di legittimità e di merito che hanno riconosciuto l'indennizzo per le ipotesi di decesso dovute a contagio da covid, lamentando che il Tribunale, nella pronuncia impugnata, abbia completamente omesso di prenderle in considerazione.
5) Infine, le appellanti hanno chiesto, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la riforma del capo della sentenza avente ad oggetto la condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 15/05/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 22/07/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del giorno 11/09/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
Occorre precisare che con la comparsa conclusionale e in sede di udienza di discussione orale dinnanzi al collegio la difesa delle appellanti ha preso posizione sulla pronuncia della Suprema Corte n. 3016 del
06/02/2025, affermando che i principi in essa sanciti corroborano le ragioni del gravame. Nello specifico, la difesa delle appellanti ha posto in evidenza che, secondo quanto affermato dalla Suprema
Corte, solo la volontà delle parti può stabilire cosa debba intendersi per infortunio e cosa debba intendersi per malattia e che, in applicazione dell'art. 1362 c.c., non può non attribuirsi rilevanza al comportamento della compagnia assicurativa successivo alla stipula che, introducendo espressamente l'esclusione della copertura per gli eventi pandemici o virali, ha reso evidente che la comune volontà delle parti al momento della stipula fosse nel senso di includere tali eventi nella copertura assicurativa.
La difesa delle appellanti ha chiesto, infine, di riconoscere che l'intervenuto mutamento delle condizioni contrattuali abbia evidenziato la sussistenza di una clausola quantomeno “dubbia”, come tale da interpretare a favore del contraente debole ai sensi dell'art. 1370 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto. pagina 5 di 9 Le varie doglianze sollevate con l'atto di gravame possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico-giuridico.
1. Occorre partire dalla recente pronuncia n. 3016/2025 della Corte di Cassazione ove si legge che: “Nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge;
nell'assicurazione privata sono stabiliti dalle parti. Nella prima, dunque, è la legge (ivi compresa la sentenza additiva della Corte costituzionale, che - come noto - è fonte di produzione della norma giuridica) a stabilire cosa debba intendersi per "infortunio", nella seconda è la volontà delle parti. E, se la volontà delle parti è quella di escludere le malattie infettive dal rischio assicurato, è vano disquisire se sia o non sia "violenta" l'azione dell'agente patogeno sulle cellule dell'ammalato. Nell'assicurazione privata non conta cosa sia una
"infezione" dal punto di vista clinico, ma conta cosa le parti del contratto hanno voluto che fosse. Ed infatti le parti d'un contratto sono liberissime di chiamare col nome che vogliono i fatti che meglio credono. Quando interpreta il contratto il compito del giudice è ricostruire una volontà, non definire un concetto. Dunque, ai fini dell'insorgenza degli obblighi contrattuali, nulla vieta alle parti di definire una malattia come infortunio o un infortunio come malattia. Nulla vieta loro, cioè di considerare, ai fini degli obblighi contrattuali, un determinato fatto come infortunio o come malattia, a loro insindacabile giudizio e a prescindere dalla oggettiva natura di quel fatto.”.
Dalla lettura della pronuncia della Suprema Corte emerge chiaramente che ad essere oggetto di indagine è cosa le parti hanno inteso ricomprendere nella nozione di infortunio e non cosa si intenda per infortunio dal punto di vista clinico.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, le appellanti hanno chiesto che, in applicazione dell'art. 1362 c.c., venga attribuita rilevanza al comportamento della compagnia assicurativa successivo alla stipula della polizza;
in particolare, secondo la difesa delle appellanti, la compagnia assicurativa, modificando le condizioni generali di assicurazione e introducendo un'espressa esclusione per le ipotesi di contagio da epidemia, pandemia e/o virus di qualunque tipo, avrebbe reso evidente che la volontà delle parti, anteriormente alla modifica, fosse nel senso di includere le conseguenze da contagio di qualunque natura tra quelle indennizzabili come infortunio.
La Corte ritiene che anche volendo astrattamente aderire alla tesi delle appellanti si frapporrebbe un ulteriore ostacolo all'indennizzabilità del sinistro in esame. Infatti, se anche si ritenesse che, anteriormente alla modifica delle condizioni contrattuali (intervenuta nel 2020), le conseguenze del contagio da epidemia, pandemia e/o virus fossero comprese nel rischio pagina 6 di 9 garantito, in ogni caso per poter essere qualificate alla stregua di un infortunio, avrebbero dovuto possederne i caratteri - e dunque rientrare nella nozione di infortunio come: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili” (cfr. doc. 7_1 del fascicolo di primo grado delle odierne appellanti).
Risulta evidente che anche accogliendo l'interpretazione fatta propria dalle appellanti, le conseguenze dovute al contagio da epidemia, pandemia e/o virus avrebbero potuto trovare copertura assicurativa solo ed esclusivamente se il contagio fosse dipeso da causa fortuita, violenta ed esterna. Più nel dettaglio, alla luce delle previsioni contrattuali e dei principi sanciti dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 3016/2025, l'infortunio deve essere identificato non già con la lesione, bensì con l'evento che genera la lesione, il quale deve essere munito dei requisiti di esteriorità, fortuità e violenza. Detto altrimenti, ciò che consente di distinguere un'ipotesi di infortunio ed un'ipotesi di malattia è la genesi del pregiudizio, e nell'assicurazione contro gli infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una "lesione" violentemente provocata ab externo.
Ebbene, nel caso di specie, come già correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, il contagio da coronavirus difetta dei requisiti per poter essere qualificato come infortunio;
nello specifico, non risulta identificabile la violenza della causa che ha dato origine al contagio - anche perché non sono state indicate, nemmeno sotto forma di mera allegazione, le modalità attraverso le quali l'assicurato è entrato in contatto con il virus (dunque, la genesi del contagio).
Appare, inoltre, opportuno precisare che il Giudice di prime cure. prendendo in considerazione le modalità di denuncia previste nelle condizioni generali di assicurazione per le ipotesi di infortunio, non ha affatto inteso aggiungere un ulteriore requisito alla definizione di infortunio
- come sostenuto dalle appellanti;
al contrario, ha semplicemente messo in luce il contento della denuncia per l'ipotesi di infortunio, distinguendolo dal contenuto della denuncia per l'ipotesi di malattia, al fine di evidenziare l'importanza dei requisiti dell'esteriorità e della violenza dell'evento che, infatti, si traducono nella necessaria indicazione in denuncia di circostanze di tempo (giorno e ora) e di luogo ben identificabili.
Ancora, le appellanti hanno chiesto alla Corte di riconoscere che, in ogni caso, l'intervenuto mutamento delle condizioni contrattuali abbia reso evidente la sussistenza di una clausola quantomeno “dubbia”, come tale da interpretare, ai sensi dell'art. 1370 c.c., contro l'autore della stessa clausola.
L'argomento è privo di pregio.
pagina 7 di 9 La Corte ritiene che la clausola possa essere interpretata agevolmente di per sé, posto che la previsione del carattere della violenza esclude che possa integrare infortunio una mera infezione virale priva di tale carattere. L'introduzione dell'esclusione espressamente rivolta alle conseguenze del contagio da epidemia, pandemia e/o virus trova giustificazione, semmai, di fronte al fenomeno pandemico - esploso nell'anno in cui la compagnia ha disposto la modifica – come scelta operativa della compagnia assicurativa di opporre comunque una “barriera” a possibili cause che, ancorché infondate, avrebbero potuto essere proposte (come in effetti è avvenuto).
Infine, si rende necessario prendere brevemente in considerazione tre ulteriori argomenti spesi nell'atto introduttivo del presente giudizio d'appello, seppur non espressamente richiamati dalle appellanti nella comparsa conclusionale. Il riferimento è, in particolare, alla richiesta di estendere il concetto di infortuni proprio delle assicurazioni sociali all'ambito delle assicurazioni private, alla richiesta di ammissione di una CTU medico-legale e alle pronunce di legittimità e di merito che, secondo le appellanti, non sono state prese in considerazione dal
Giudice di prime cure.
Per rilevare l'infondatezza del richiamo ai concetti elaborati nell'ambito delle assicurazioni sociali è sufficiente fare rinvio alla pronuncia n. 3016/2025 della Suprema Corte nella parte in cui, a tal proposito, statuisce che: “[…] La logica giuridica non si basa sulle assonanze;
ed è dogmaticamente scorretto ritenere che princìpi giuridici affermati a determinati fini ed in determinate materie, oltretutto caratterizzate da principi informatori speciali e da discipline specifiche, siano liberamente esportabili in utroque iure.” (pag. 6 di 12 della pronuncia della
Corte di Cassazione n. 3016/2025).
Parimenti da respingere è la richiesta volta ad ottenere l'espletamento di una CTU medico- legale. Infatti, essendo rimessa al Giudice, e al suo prudente apprezzamento, l'interpretazione delle clausole contrattuali, questa non può essere in alcun modo devoluta al CTU.
Da ultimo, occorre rilevare che le pronunce di legittimità e di merito richiamate nell'atto d'appello risultano irrilevanti per due ordini di ragioni: sia perché, come risulta ormai chiarito nella pronuncia n. 3016/2025 della Corte di Cassazione, il compito del Giudice non è definire un concetto ma indagare la volontà delle parti, e, dunque, le valutazioni espresse per una specifica ipotesi non necessariamente risultano valevoli anche per altre e diverse fattispecie;
sia perché alcune delle pronunce richiamate attengono alla materia delle assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e risultano inconferenti ai fini del contendere.
2. Ogni altra questione deve intendersi assorbita. pagina 8 di 9 3. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
4. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 10226/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 26/11/2024, che integralmente conferma;
- condanna le appellanti e in solido fra di loro, alla Parte_2 Parte_1 rifusione delle spese di lite del grado d'appello in favore dell'appellata Controparte_1
ex DM n. 147 del 13/08/2022, che liquida in complessivi € 8.470,00 oltre accessori
[...] tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle appellanti e a Parte_2 Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 17/09/2025.
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Irene Lupo Consigliere dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in VIA DEI SAVONAROLA 217 - 35137 C.F._2
PADOVA - presso lo studio dell'avv. CARRARO FRANCESCO ( che le C.F._3 rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in LARGO AUGUSTO Controparte_1 P.IVA_1
3 - 20121 MILANO - presso lo studio dell'avv. MARTINI FILIPPO ( ), che la C.F._4 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RODOLFI MARCO
( ); C.F._5
APPELLATA
Assicurazione sulla vita
pagina 1 di 9 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 10226/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 26/11/2024 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI PER Parte_1 Parte_2
“- in via principale: richiamata espressamente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione, deduzione, allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, integralmente riformare la sentenza n. 10226/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 26.11.2024, nella persona della Dott.ssa
Stefania Illarietti, pubblicata il 26.11.2024, notificata in data 26.11.2024, nel procedimento civile recante R.G. 11271/2023, promosso da e , con il patrocinio Parte_2 Parte_1 dell'avv. Francesco Carraro, per mancanza degli elementi di diritto e/o per difetto e insufficienza di motivazioni e per tutte le ragioni in narrativa esposte e, in riforma della medesima, richiamata ogni precedente deduzione, argomentazione, conclusione e produzione, sia sull'an che sul quantum, di cui ai propri atti difensivi e verbalizzazioni del primo grado, accogliere le richieste di riforma della pronuncia impugnata così come esplicitate e motivate nei punti da 1 a 5 (qui da intendersi per integralmente richiamati e trascritti) e, per l'effetto, accogliere tutte le richieste e conclusioni attoree del primo grado, nessuna esclusa, che integralmente si riportano:
- in via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la tenutezza di CP_2
a corrispondere, per le causali tutte di cui in premessa, a favore delle attrici, la somma
[...] contrattualmente dovuta in virtù del contratto assicurativo di cui in premessa (nonché allegato) a titolo di indennizzo;
condannare, per l'effetto, la convenuta, per tutti i titoli e motivi indicati in premessa e secondo quanto in polizza contenuto, all'integrale corresponsione, a favore delle attrici di ogni indennizzo e prestazione dovute giusta polizza in essere e, in particolare, dell'indennizzo dovuto per il caso di morte di così come risultante dagli allegati di causa e così come prevista Persona_1 dal contratto in essere tra le parti in premessa citato o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data della morte e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si chiede CTU medico-legale volta ad accertare alla luce della documentazione medica prodotta e secondo la dottrina e la criteriologia medicolegale, che la causa della morte di
è stata la infezione da Sars Cov2 nonché la natura di infortunio dell'infezione da Persona_1
Sars Cov2 e l'indennizzabilità dell'evento morte derivato da infezione da Sars Cov2;
- con riserva di nomina del CTP e dell'eventuale specialista ausiliario;
pagina 2 di 9 - con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali ex art.
5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, respingere ogni avversa pretesa dedotta nei confronti di in quanto totalmente destituita Controparte_1 di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
- condannava e al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
In data 12/02/2013 sottoscriveva con (d'ora in avanti Persona_1 Controparte_1 anche compagnia assicurativa) la polizza n.
1.5838.8.000506374 denominata “Protezione su Misura” a copertura dei rischi derivanti da infortuni e malattie (con copertura del rischio morte solo ed esclusivamente quale conseguenza di un infortunio e non di una malattia).
In data 10/03/2021 risultava positivo al tampone antigenico per la ricerca di SARS- Persona_1
COV-2 e in data 14/03/2021 veniva trasportato in autoambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Palestrina (RM) ove veniva ricoverato con diagnosi di polmonite dovuta a coronavirus associato a SARS;
nonostante le cure somministrate, in data 16/04/2021 decedeva Persona_1 per polmonite bilaterale interstiziale da SARS Covid2.
e in qualità di eredi e prossime congiunte di Parte_1 Parte_2 Persona_1 si rivolgevano alla compagnia assicurativa al fine di ottenere la corresponsione dell'indennizzo per la morte dell'assicurato, che tuttavia veniva negato. e Parte_1 Parte_2 conseguentemente, agivano in giudizio allegando che la morte del loro congiunto fosse stata conseguenza di un infortunio e chiedevano la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo contrattualmente stabilito.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa contestando l'operatività della polizza e il diritto all'indennizzo; eccepiva, per ciò che in tale sede interessa, che il covid non era riconducibile alla nozione di infortunio, ma che si trattasse di una malattia. pagina 3 di 9 Il Tribunale di Milano, dopo aver concesso i termini per le memorie e senza il compimento di attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni e pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Con la sentenza a verbale n. 10226/2024 il Tribunale, esaminate le condizioni di assicurazione, escludeva che potesse riconoscersi all'infezione da covid la natura di infortunio, in quanto priva dei caratteri della violenza e dell'esternalità che avrebbe dovuto possedere per poter essere qualificata come infortunio ai sensi di polizza. Il Tribunale, dunque, rigettava la domanda e condannava le attrici al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa.
Avverso la summenzionata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
(d'ora in avanti anche appellanti) chiedendone l'integrale riforma. Le appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il contagio da covid avesse le caratteristiche tali per poter essere qualificato come infortunio e hanno formulando diverse censure.
1) In primo luogo, secondo le appellanti il Tribunale nell'interpretazione del contratto avrebbe omesso di tenere conto delle differenze sussistenti tra le condizioni generali di assicurazione vigenti al momento della stipula (quelle del 2012) rispetto a quelle aggiornate nel 2020; a tal proposito, le appellanti pongono in evidenza che nelle condizioni di assicurazione aggiornate al
2020, a differenza delle precedenti edizioni (del 2012 e 2016), la compagnia assicurativa ha inserito espressamente tra le ipotesi di esclusione della copertura assicurativa da infortuni “le conseguenze del contagio da epidemia, pandemia e/o virus di qualunque tipo”, lasciando così intendere che in assenza di tale espressa esclusione il contagio da covid potesse essere qualificato come infortunio.
2) In secondo luogo, le appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nell'escludere la natura di infortunio al contagio da covid, ha posto in evidenza che per le ipotesi di infortunio la denuncia del sinistro alla compagnia deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento e che tali dati temporali non possono essere individuati nell'ipotesi di contagio da covid. A tale proposito le appellanti hanno affermato che il
Tribunale, sebbene abbia correttamente individuato il contenuto della denuncia ai sensi delle condizioni di assicurazione, ha poi omesso di considerare che l'elemento temporale non rientra tra quelli che consentono di riconoscere ad un determinato evento la qualificazione alla stregua di un infortunio. Le appellanti si sono inoltre soffermate sulle caratteristiche che l'infortunio deve avere secondo la definizione data in polizza e hanno affermato che la morte per infezione da covid presenta tutti i requisiti per poter essere considerata come infortunio indennizzabile.
3) Ancora, le appellanti hanno sostenuto che nell'interpretazione delle clausole contrattuali il
Tribunale ha omesso di considerare che la volontà delle parti non può prescindere dalle pagina 4 di 9 conclusioni della letteratura medico-legale e dalla prassi assicurativa privata. Secondo le appellanti il concetto di infortunio valido per le assicurazioni sociali dovrebbe essere considerato valido anche per le assicurazioni private, le quali – a dire delle appellanti - hanno mutuato il loro lessico e i concetti dalle prime. Le appellanti hanno reiterano la richiesta di ammissione di una CTU medico-legale.
4) Le appellanti hanno poi citato una serie di pronunce di legittimità e di merito che hanno riconosciuto l'indennizzo per le ipotesi di decesso dovute a contagio da covid, lamentando che il Tribunale, nella pronuncia impugnata, abbia completamente omesso di prenderle in considerazione.
5) Infine, le appellanti hanno chiesto, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la riforma del capo della sentenza avente ad oggetto la condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 15/05/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 22/07/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del giorno 11/09/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
Occorre precisare che con la comparsa conclusionale e in sede di udienza di discussione orale dinnanzi al collegio la difesa delle appellanti ha preso posizione sulla pronuncia della Suprema Corte n. 3016 del
06/02/2025, affermando che i principi in essa sanciti corroborano le ragioni del gravame. Nello specifico, la difesa delle appellanti ha posto in evidenza che, secondo quanto affermato dalla Suprema
Corte, solo la volontà delle parti può stabilire cosa debba intendersi per infortunio e cosa debba intendersi per malattia e che, in applicazione dell'art. 1362 c.c., non può non attribuirsi rilevanza al comportamento della compagnia assicurativa successivo alla stipula che, introducendo espressamente l'esclusione della copertura per gli eventi pandemici o virali, ha reso evidente che la comune volontà delle parti al momento della stipula fosse nel senso di includere tali eventi nella copertura assicurativa.
La difesa delle appellanti ha chiesto, infine, di riconoscere che l'intervenuto mutamento delle condizioni contrattuali abbia evidenziato la sussistenza di una clausola quantomeno “dubbia”, come tale da interpretare a favore del contraente debole ai sensi dell'art. 1370 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto. pagina 5 di 9 Le varie doglianze sollevate con l'atto di gravame possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico-giuridico.
1. Occorre partire dalla recente pronuncia n. 3016/2025 della Corte di Cassazione ove si legge che: “Nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge;
nell'assicurazione privata sono stabiliti dalle parti. Nella prima, dunque, è la legge (ivi compresa la sentenza additiva della Corte costituzionale, che - come noto - è fonte di produzione della norma giuridica) a stabilire cosa debba intendersi per "infortunio", nella seconda è la volontà delle parti. E, se la volontà delle parti è quella di escludere le malattie infettive dal rischio assicurato, è vano disquisire se sia o non sia "violenta" l'azione dell'agente patogeno sulle cellule dell'ammalato. Nell'assicurazione privata non conta cosa sia una
"infezione" dal punto di vista clinico, ma conta cosa le parti del contratto hanno voluto che fosse. Ed infatti le parti d'un contratto sono liberissime di chiamare col nome che vogliono i fatti che meglio credono. Quando interpreta il contratto il compito del giudice è ricostruire una volontà, non definire un concetto. Dunque, ai fini dell'insorgenza degli obblighi contrattuali, nulla vieta alle parti di definire una malattia come infortunio o un infortunio come malattia. Nulla vieta loro, cioè di considerare, ai fini degli obblighi contrattuali, un determinato fatto come infortunio o come malattia, a loro insindacabile giudizio e a prescindere dalla oggettiva natura di quel fatto.”.
Dalla lettura della pronuncia della Suprema Corte emerge chiaramente che ad essere oggetto di indagine è cosa le parti hanno inteso ricomprendere nella nozione di infortunio e non cosa si intenda per infortunio dal punto di vista clinico.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, le appellanti hanno chiesto che, in applicazione dell'art. 1362 c.c., venga attribuita rilevanza al comportamento della compagnia assicurativa successivo alla stipula della polizza;
in particolare, secondo la difesa delle appellanti, la compagnia assicurativa, modificando le condizioni generali di assicurazione e introducendo un'espressa esclusione per le ipotesi di contagio da epidemia, pandemia e/o virus di qualunque tipo, avrebbe reso evidente che la volontà delle parti, anteriormente alla modifica, fosse nel senso di includere le conseguenze da contagio di qualunque natura tra quelle indennizzabili come infortunio.
La Corte ritiene che anche volendo astrattamente aderire alla tesi delle appellanti si frapporrebbe un ulteriore ostacolo all'indennizzabilità del sinistro in esame. Infatti, se anche si ritenesse che, anteriormente alla modifica delle condizioni contrattuali (intervenuta nel 2020), le conseguenze del contagio da epidemia, pandemia e/o virus fossero comprese nel rischio pagina 6 di 9 garantito, in ogni caso per poter essere qualificate alla stregua di un infortunio, avrebbero dovuto possederne i caratteri - e dunque rientrare nella nozione di infortunio come: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili” (cfr. doc. 7_1 del fascicolo di primo grado delle odierne appellanti).
Risulta evidente che anche accogliendo l'interpretazione fatta propria dalle appellanti, le conseguenze dovute al contagio da epidemia, pandemia e/o virus avrebbero potuto trovare copertura assicurativa solo ed esclusivamente se il contagio fosse dipeso da causa fortuita, violenta ed esterna. Più nel dettaglio, alla luce delle previsioni contrattuali e dei principi sanciti dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 3016/2025, l'infortunio deve essere identificato non già con la lesione, bensì con l'evento che genera la lesione, il quale deve essere munito dei requisiti di esteriorità, fortuità e violenza. Detto altrimenti, ciò che consente di distinguere un'ipotesi di infortunio ed un'ipotesi di malattia è la genesi del pregiudizio, e nell'assicurazione contro gli infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una "lesione" violentemente provocata ab externo.
Ebbene, nel caso di specie, come già correttamente argomentato dal Giudice di prime cure, il contagio da coronavirus difetta dei requisiti per poter essere qualificato come infortunio;
nello specifico, non risulta identificabile la violenza della causa che ha dato origine al contagio - anche perché non sono state indicate, nemmeno sotto forma di mera allegazione, le modalità attraverso le quali l'assicurato è entrato in contatto con il virus (dunque, la genesi del contagio).
Appare, inoltre, opportuno precisare che il Giudice di prime cure. prendendo in considerazione le modalità di denuncia previste nelle condizioni generali di assicurazione per le ipotesi di infortunio, non ha affatto inteso aggiungere un ulteriore requisito alla definizione di infortunio
- come sostenuto dalle appellanti;
al contrario, ha semplicemente messo in luce il contento della denuncia per l'ipotesi di infortunio, distinguendolo dal contenuto della denuncia per l'ipotesi di malattia, al fine di evidenziare l'importanza dei requisiti dell'esteriorità e della violenza dell'evento che, infatti, si traducono nella necessaria indicazione in denuncia di circostanze di tempo (giorno e ora) e di luogo ben identificabili.
Ancora, le appellanti hanno chiesto alla Corte di riconoscere che, in ogni caso, l'intervenuto mutamento delle condizioni contrattuali abbia reso evidente la sussistenza di una clausola quantomeno “dubbia”, come tale da interpretare, ai sensi dell'art. 1370 c.c., contro l'autore della stessa clausola.
L'argomento è privo di pregio.
pagina 7 di 9 La Corte ritiene che la clausola possa essere interpretata agevolmente di per sé, posto che la previsione del carattere della violenza esclude che possa integrare infortunio una mera infezione virale priva di tale carattere. L'introduzione dell'esclusione espressamente rivolta alle conseguenze del contagio da epidemia, pandemia e/o virus trova giustificazione, semmai, di fronte al fenomeno pandemico - esploso nell'anno in cui la compagnia ha disposto la modifica – come scelta operativa della compagnia assicurativa di opporre comunque una “barriera” a possibili cause che, ancorché infondate, avrebbero potuto essere proposte (come in effetti è avvenuto).
Infine, si rende necessario prendere brevemente in considerazione tre ulteriori argomenti spesi nell'atto introduttivo del presente giudizio d'appello, seppur non espressamente richiamati dalle appellanti nella comparsa conclusionale. Il riferimento è, in particolare, alla richiesta di estendere il concetto di infortuni proprio delle assicurazioni sociali all'ambito delle assicurazioni private, alla richiesta di ammissione di una CTU medico-legale e alle pronunce di legittimità e di merito che, secondo le appellanti, non sono state prese in considerazione dal
Giudice di prime cure.
Per rilevare l'infondatezza del richiamo ai concetti elaborati nell'ambito delle assicurazioni sociali è sufficiente fare rinvio alla pronuncia n. 3016/2025 della Suprema Corte nella parte in cui, a tal proposito, statuisce che: “[…] La logica giuridica non si basa sulle assonanze;
ed è dogmaticamente scorretto ritenere che princìpi giuridici affermati a determinati fini ed in determinate materie, oltretutto caratterizzate da principi informatori speciali e da discipline specifiche, siano liberamente esportabili in utroque iure.” (pag. 6 di 12 della pronuncia della
Corte di Cassazione n. 3016/2025).
Parimenti da respingere è la richiesta volta ad ottenere l'espletamento di una CTU medico- legale. Infatti, essendo rimessa al Giudice, e al suo prudente apprezzamento, l'interpretazione delle clausole contrattuali, questa non può essere in alcun modo devoluta al CTU.
Da ultimo, occorre rilevare che le pronunce di legittimità e di merito richiamate nell'atto d'appello risultano irrilevanti per due ordini di ragioni: sia perché, come risulta ormai chiarito nella pronuncia n. 3016/2025 della Corte di Cassazione, il compito del Giudice non è definire un concetto ma indagare la volontà delle parti, e, dunque, le valutazioni espresse per una specifica ipotesi non necessariamente risultano valevoli anche per altre e diverse fattispecie;
sia perché alcune delle pronunce richiamate attengono alla materia delle assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e risultano inconferenti ai fini del contendere.
2. Ogni altra questione deve intendersi assorbita. pagina 8 di 9 3. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
4. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 10226/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 26/11/2024, che integralmente conferma;
- condanna le appellanti e in solido fra di loro, alla Parte_2 Parte_1 rifusione delle spese di lite del grado d'appello in favore dell'appellata Controparte_1
ex DM n. 147 del 13/08/2022, che liquida in complessivi € 8.470,00 oltre accessori
[...] tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle appellanti e a Parte_2 Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 17/09/2025.
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
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