Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento-OMISSIS-D.A.SPO./2024 del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso in data 23.04.2024 e notificato in data 10.05.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. ER Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento-OMISSIS-D.A.SPO./2024 del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso in data 23.04.2024 e notificato in data 10.05.2024, con il quale è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di […] accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea ove si disputino gli incontri di calcio di campionati di serie "A" , "B" , Lega Pro Prima Divisione e Seconda Divisione, Lega Nazionale Dilettanti, coppe nazionali ed internazionali o partite amichevoli delle quali possa avere notizia attraverso i normali canali di comunicazione cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette e la Nazionale Italiana di calcio, ovvero a tutti gli incontri di calcio nazionali e regionali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C., da tre ore prima dell'inizio, durante e fino a tre ore dopo il termine degli incontri, per un periodo di ANNI 5 (CINQUE) dalla data di notifica del presente provvedimento. […]” e con il quale sono state dettate le seguenti prescrizioni:
"PRESCRIVE a -OMISSIS-di presentarsi per anni CINQUE (5), munito di valido documento di identificazione, presso la Questura di -OMISSIS-, ovvero presso altro differente ufficio di Polizia che il destinatario potrà indicare all’atto della notifica, in occasione delle giornate in cui la squadra di calcio del -OMISSIS- disputerà le partite nella regione Lombardia una prima volta, nei trenta minuti dopo l’inizio della partita (corrispondente al 1° tempo) ed una seconda volta
un’ora dopo l’apposizione della prima firma (corrispondente al 2° tempo). Tale prescrizione dovrà essere adempiuta un’unica volta, ovvero unicamente trenta minuti dopo l’inizio, per gli incontri che il -OMISSIS- disputerà fuori dalla regione Lombardia.”
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo: violazione di legge e carenza di istruttoria ex art. 7 legge 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alle ragioni di celerità che hanno giustificato l’omissione dell’avviso dell’avvio del procedimento. violazione del diritto di difesa.
II) Violazione di legge con riferimento all’art. 6, legge 401/89 ed eccesso di potere per difetto ed incompletezza di istruttoria - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – travisamento dei fatti – difetto di pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico dei comportamenti censurati.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
All’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Dall’esame degli atti risulta che i fatti sottesi all’adozione del provvedimento gravato si sono svolti al termine dell’incontro calcistico -OMISSIS---OMISSIS-del 13.04.2024, disputatosi alle ore 14.00 presso lo stadio cittadino.
Secondo la ricostruzione della Questura di -OMISSIS-, circa alle ore 18.00, terminata la partita di cui sopra, e contestualmente al rientro in sede degli operatori impiegati in servizio di Ordine Pubblico, un gruppo di tre giovani minorenni transitava innanzi a circa sei o sette persone adulte, supporters del “-OMISSIS- 1907”, che stazionavano sul marciapiede davanti all’”-OMISSIS-”. Questi ultimi, notato uno dei tre giovani con indosso una maglia riproducente lo stemma della squadra dell’Inter, la cui tifoseria storicamente è antagonista della tifoseria locale, indirizzavano nei suoi confronti cori e frasi ingiuriose. Il minorenne, dato l’atteggiamento aggressivo posto in atto nei suoi confronti, si allontanava repentinamente ma veniva raggiunto, spintonato, malmenato e minacciato di morte da quattro dei supporters lariani ivi presenti.
Al fine di accertare i fatti il Collegio ha disposto l’acquisizione dei filmati video in possesso della Questura, non essendo rilevanti nel presente giudizio atti che appartengono al procedimento penale, quali gli atti di denuncia o querela.
Come già rilevato dalla Questura l’esame dei filmati non ha fornito indicazioni decisive nel senso del comportamento imputato al ricorrente in quanto lo si vede intonare cori di sostegno alla sua squadra ma non risulta nulla in merito allo scambio con la persona offesa dal presunto reato né risultano comportamenti che vadano oltre forme di tifo espresse in modo colorito.
In definitiva quindi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT IN, Presidente
ER Di RI, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Di RI | NT IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.