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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.1823/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1823 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] elettivamente C.F._1 domiciliato in Vigevano, via Cesarea n. 12, presso lo studio dell'avv. COLLI GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio Romano n. 23, presso lo studio dell'avv. RUGGIERO CRISTIANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1)-i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi a comunicare a mezzo lettera raccomandata ogni cambiamento di residenza;
2)- la sig.ra lascerà la casa coniugale il giorno successivo alla comparizione dei Controparte_1 coniugi avanti al Tribunale di Novara;
3)-la casa coniugale con quanto l'arreda rimane assegnata al sig. che provvederà ad CP_2 anticipare la quota del 50% delle rate del mutuo ipotecario di acquisto della sig.ra Controparte_1
Detto importo verrà recuperato dal sig. in caso di vendita;
CP_2 4)-i figli ed rimangono affidati congiuntamente ai genitori e collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso il sig. ma con frequentazione presso l'abitazione della madre a settimane CP_2 alterne dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo al momento dell'ingresso a scuola ore 8.00 e così anche nei mesi estivi e durante le festività. I figli trascorreranno poi un periodo di 15 giorni continuati con ciascun genitore per le vacanze estive previo accordo da raggiungersi da parte dei genitori entro il 01 giugno di ogni anno. Per il giorno di Natale si concorda che ad anni alterni il 24 dicembre i figli staranno con un genitore fino alle ore 10.00 del 25 dicembre, e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 25 dicembre staranno con l'altro. Per la festività di Pasqua ad anni alterni i figli staranno la domenica di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 9.00 di Pasquetta con un genitore, ed il lunedì di Pasquetta dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con l'altro. Il recupero dei figli deve avvenire a cura del genitore con cui staranno.
5)-A titolo di concorso nel mantenimento dei figli il sig. verserà entro il giorno 15 di CP_2 ogni mese la somma di € 150,00 per figlio oltre l'adeguamento ISTAT il quale inizierà a decorrere dal secondo anno di separazione alla sig.ra le spese ordinarie graveranno al Controparte_1 bisogno su ciascun genitore per la settimana di coabitazione. Le spese extra vengono ripartite al 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Novara. Le spese scolastiche di dotazione iniziale di ogni anno vengono ripartite al 50% ciascuno. Ciascun genitore deve tenere presso la propria abitazione un corredo per i figli adeguato e completo. L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi.
6)-I coniugi circa le intestazioni ed uso delle autovetture prevedono che: a)-Ford Focus Tg. DP713TJ intestata al sig. passerà in uso allo stesso previa CP_2 sistemazione dei bolli arretrati ed eventuale fermo amministrativo da parte del Sig. CP_2
b)- Volkswagen Polo Tg BZ574JD rimane intestata alla sig.ra che provvederà ad Controparte_1 asportarla entro 120 giorni dalla sentenza di separazione e/o comunque successivamente alla liberazione dal fermo amministrativo.
7)-I coniugi dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti e di non aver nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento e di aver definito ogni altra questione patrimoniale.
8)-I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche extra UE, mentre per i figli vi dovrà essere autorizzazione in caso di espatrio extra UE.
9)- Spese compensate tra le parti del presente giudizio di separazione.”
Per il P.M.
“accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Borgolavezzaro Parte_1 Controparte_1
(NO), in data 27/06/2015 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2015. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (Vigevano 27/10/2015) ed (Novara Per_1 Per_2
24/06/2018) entrambi minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 19/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
ER (AL) in data 09/01/1987 e , nata a [...]_1 in data 19/01/1992;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 1823 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...] elettivamente C.F._1 domiciliato in Vigevano, via Cesarea n. 12, presso lo studio dell'avv. COLLI GIUSEPPE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] in data [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio Romano n. 23, presso lo studio dell'avv. RUGGIERO CRISTIANO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1)-i coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto ed impegnandosi a comunicare a mezzo lettera raccomandata ogni cambiamento di residenza;
2)- la sig.ra lascerà la casa coniugale il giorno successivo alla comparizione dei Controparte_1 coniugi avanti al Tribunale di Novara;
3)-la casa coniugale con quanto l'arreda rimane assegnata al sig. che provvederà ad CP_2 anticipare la quota del 50% delle rate del mutuo ipotecario di acquisto della sig.ra Controparte_1
Detto importo verrà recuperato dal sig. in caso di vendita;
CP_2 4)-i figli ed rimangono affidati congiuntamente ai genitori e collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso il sig. ma con frequentazione presso l'abitazione della madre a settimane CP_2 alterne dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo al momento dell'ingresso a scuola ore 8.00 e così anche nei mesi estivi e durante le festività. I figli trascorreranno poi un periodo di 15 giorni continuati con ciascun genitore per le vacanze estive previo accordo da raggiungersi da parte dei genitori entro il 01 giugno di ogni anno. Per il giorno di Natale si concorda che ad anni alterni il 24 dicembre i figli staranno con un genitore fino alle ore 10.00 del 25 dicembre, e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 25 dicembre staranno con l'altro. Per la festività di Pasqua ad anni alterni i figli staranno la domenica di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 9.00 di Pasquetta con un genitore, ed il lunedì di Pasquetta dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con l'altro. Il recupero dei figli deve avvenire a cura del genitore con cui staranno.
5)-A titolo di concorso nel mantenimento dei figli il sig. verserà entro il giorno 15 di CP_2 ogni mese la somma di € 150,00 per figlio oltre l'adeguamento ISTAT il quale inizierà a decorrere dal secondo anno di separazione alla sig.ra le spese ordinarie graveranno al Controparte_1 bisogno su ciascun genitore per la settimana di coabitazione. Le spese extra vengono ripartite al 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Novara. Le spese scolastiche di dotazione iniziale di ogni anno vengono ripartite al 50% ciascuno. Ciascun genitore deve tenere presso la propria abitazione un corredo per i figli adeguato e completo. L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi.
6)-I coniugi circa le intestazioni ed uso delle autovetture prevedono che: a)-Ford Focus Tg. DP713TJ intestata al sig. passerà in uso allo stesso previa CP_2 sistemazione dei bolli arretrati ed eventuale fermo amministrativo da parte del Sig. CP_2
b)- Volkswagen Polo Tg BZ574JD rimane intestata alla sig.ra che provvederà ad Controparte_1 asportarla entro 120 giorni dalla sentenza di separazione e/o comunque successivamente alla liberazione dal fermo amministrativo.
7)-I coniugi dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti e di non aver nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento e di aver definito ogni altra questione patrimoniale.
8)-I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche extra UE, mentre per i figli vi dovrà essere autorizzazione in caso di espatrio extra UE.
9)- Spese compensate tra le parti del presente giudizio di separazione.”
Per il P.M.
“accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Borgolavezzaro Parte_1 Controparte_1
(NO), in data 27/06/2015 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte I, anno 2015. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (Vigevano 27/10/2015) ed (Novara Per_1 Per_2
24/06/2018) entrambi minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 19/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
ER (AL) in data 09/01/1987 e , nata a [...]_1 in data 19/01/1992;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 27/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso