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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 424 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 424 /2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ” tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. NE ANTONIO e dall'Avv. Parte_1
NE AR e presso il loro studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZA EUROPA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22/03/2024, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Sarno (Sa) il 15/06/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2006, parte II, serie A, n. 52), deducendo che dal matrimonio era nata il [...], in [...], . Persona_1
Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione.
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 05.11.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite
Resa la sentenza non definitiva di separazione, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 07.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Sarno (Sa) il 15/06/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2006, parte II, serie A, n. 52),
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege,
il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato per la separazione consensuale (pronunciata con sentenza n. 14/2025 munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale, ivi compresa l'ipotesi in cui sia stata emessa in seguito ad accordo raggiunto in sede giudiziale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse della figlia , nata a [...] il [...] ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono Per_1 contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte della madre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Sarno (Sa) il 15/06/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2006, parte II, serie A, n. 52), tra: ato a SARNO il 24/05/1977 Controparte_2
e
nata a [...] il [...] Controparte_1
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti: 3)- Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sarno alla via Petraro n. 54, di proprietà di e , in regime di comunione legale, in favore di Controparte_2 Controparte_3 CP_2
che continuerà ad abitarla con la figlia fino al raggiungimento della indipendenza
[...] Per_1 economica di quest'ultima; 4)- Confermare che la figlia minore ai sensi dell'art. 155 c.c., è affidata ad Persona_1 entrambi i genitori e, per decisione presa di comune accordo, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre in Sarno alla via Petraro n. 54; casa coniugale ove è vissuta fin dalla tenera età. I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo e nell'interesse esclusivo della figlia le decisioni importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità e inclinazioni naturali. 5)- La potrà vedere e tenere con sé la figlia nel week-end a fine Controparte_3 Per_1 settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica e, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. I ponti civili o religiosi seguiranno i weekend di competenza di ciascun genitore, salvo diversi accordi. Nel periodo delle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori n. 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, con l'impegno, da parte del genitore che ha con sé la minore, di garantire all'altro la reperibilità telefonica e di comunicare il luogo e la struttura ove trascorrerà la vacanza. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6)- I ricorrenti, consapevoli della insostituibilità del ruolo di entrambi per la crescita di , si Per_1 obbligano reciprocamente a non ostacolare la frequentazione della figlia con ciascuno dei genitori e con i relativi rami parentali. In particolare, la minore, previo avviso telefonico, potrà vedere i nonni senza limitazione, anche senza la necessaria presenza del genitore al quale compete la figlia in tali giornate;
la minore potrà, altresì, recarsi, anche senza essere accompagnata, presso l'abitazione dei nonni per trascorrervi qualche ora;
7)- la sig.ra corrisponderà al sig. la somma di euro 200,00 Controparte_3 Controparte_2
(duecento/00) mensili, quale contributo al mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente presso la BNL intestato al sig. IBAN IT92 CP_2
U010 0514 9000 0000 0000 975. Il predetto importo sarà ogni anno rivalutato secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; 8)- I ricorrenti si obbligano a concorrere nella misura del 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie che si riterranno utili per la figlia (medico-specialistiche non coperte dal sistema sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ecc..). Le spese per l'iscrizione all'Università, alla Facoltà concordata tra i genitori e la stessa e tenendo conto delle attitudini della figlia, che Per_1 attualmente frequenta il Liceo Scientifico Statale “T.L. Caro” in Sarno, saranno divise per la metà, al 50% ciascuno, tra i genitori“.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“9)- all'esito dell'integrale pagamento della somma di € 25.000,00, il verserà un assegno di CP_2 mantenimento alla sig.ra nella misura di € 50,00 mensili;
CP_1
10)- i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento della minore su entrambi i passaporti dei coniugi “.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 424 /2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) ” tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. NE ANTONIO e dall'Avv. Parte_1
NE AR e presso il loro studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avv. MAZZA EUROPA e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
ricorrente nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22/03/2024, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in Sarno (Sa) il 15/06/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2006, parte II, serie A, n. 52), deducendo che dal matrimonio era nata il [...], in [...], . Persona_1
Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio, all'uopo invocando i contenuti precettivi della disposizione di cui all'art. 473bis n. 49 c.p.c. e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione.
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 05.11.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite
Resa la sentenza non definitiva di separazione, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 07.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Sarno (Sa) il 15/06/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2006, parte II, serie A, n. 52),
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege,
il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato per la separazione consensuale (pronunciata con sentenza n. 14/2025 munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e sei mesi in caso di separazione consensuale, ivi compresa l'ipotesi in cui sia stata emessa in seguito ad accordo raggiunto in sede giudiziale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse della figlia , nata a [...] il [...] ed evidenziato che i patti di cui in dispositivo non sono Per_1 contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte della madre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Sarno (Sa) il 15/06/2006 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2006, parte II, serie A, n. 52), tra: ato a SARNO il 24/05/1977 Controparte_2
e
nata a [...] il [...] Controparte_1
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Dispone in conformità delle condizioni di cui al ricorso congiunto di seguito trascritti: 3)- Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sarno alla via Petraro n. 54, di proprietà di e , in regime di comunione legale, in favore di Controparte_2 Controparte_3 CP_2
che continuerà ad abitarla con la figlia fino al raggiungimento della indipendenza
[...] Per_1 economica di quest'ultima; 4)- Confermare che la figlia minore ai sensi dell'art. 155 c.c., è affidata ad Persona_1 entrambi i genitori e, per decisione presa di comune accordo, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre in Sarno alla via Petraro n. 54; casa coniugale ove è vissuta fin dalla tenera età. I ricorrenti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo e nell'interesse esclusivo della figlia le decisioni importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità e inclinazioni naturali. 5)- La potrà vedere e tenere con sé la figlia nel week-end a fine Controparte_3 Per_1 settimana alternati, dalle ore 16.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica e, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. I ponti civili o religiosi seguiranno i weekend di competenza di ciascun genitore, salvo diversi accordi. Nel periodo delle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori n. 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, con l'impegno, da parte del genitore che ha con sé la minore, di garantire all'altro la reperibilità telefonica e di comunicare il luogo e la struttura ove trascorrerà la vacanza. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
6)- I ricorrenti, consapevoli della insostituibilità del ruolo di entrambi per la crescita di , si Per_1 obbligano reciprocamente a non ostacolare la frequentazione della figlia con ciascuno dei genitori e con i relativi rami parentali. In particolare, la minore, previo avviso telefonico, potrà vedere i nonni senza limitazione, anche senza la necessaria presenza del genitore al quale compete la figlia in tali giornate;
la minore potrà, altresì, recarsi, anche senza essere accompagnata, presso l'abitazione dei nonni per trascorrervi qualche ora;
7)- la sig.ra corrisponderà al sig. la somma di euro 200,00 Controparte_3 Controparte_2
(duecento/00) mensili, quale contributo al mantenimento della figlia minore, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese sul conto corrente presso la BNL intestato al sig. IBAN IT92 CP_2
U010 0514 9000 0000 0000 975. Il predetto importo sarà ogni anno rivalutato secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; 8)- I ricorrenti si obbligano a concorrere nella misura del 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie che si riterranno utili per la figlia (medico-specialistiche non coperte dal sistema sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ecc..). Le spese per l'iscrizione all'Università, alla Facoltà concordata tra i genitori e la stessa e tenendo conto delle attitudini della figlia, che Per_1 attualmente frequenta il Liceo Scientifico Statale “T.L. Caro” in Sarno, saranno divise per la metà, al 50% ciascuno, tra i genitori“.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito trascritti:
“9)- all'esito dell'integrale pagamento della somma di € 25.000,00, il verserà un assegno di CP_2 mantenimento alla sig.ra nella misura di € 50,00 mensili;
CP_1
10)- i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento della minore su entrambi i passaporti dei coniugi “.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire