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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/12/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2926 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. VECCHIO ELISA GIUSEPPA e C.F._1
Controparte_1
ricorrente contro
(c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_1
l'avv. D'ANGELO GIUSEPPE GABRIELE;
resistente avente ad oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 17 Con ricorso depositato in data 02.12.2019 deduceva Parte_1
di essere stato dipendente a tempo indeterminato della
[...]
(oggi ) dal 1981 Controparte_3 Controparte_2
1.4.2017, data del pensionamento, dal 2003 con la qualifica di Preposto
(inquadrato quale Quadro Direttivo-IV livello), in servizio presso la filiale di Pozzallo.
Riferiva che nel 2010 veniva sottoposto ad indagini da parte della
Procura della Repubblica di Modica che gli contestava il reato di usura aggravata in concorso, conseguentemente in data 28.05.2011 il GIP del
Tribunale di Modica disponeva nei suoi confronti la misura interdittiva del divieto temporaneo ed assoluto di esercitare attività professionali connesse all'esercizio del credito “in particolare quella di direttore della filiale di Pozzallo della ”. L' Controparte_3 CP_4
in data 06.06.2011 provvedeva quindi alla sospensione del ricorrente, non solo dalla carica di preposto, ma dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Lamentava che pur dopo la revoca giudiziale della misura interdittiva, la disponeva la ripresa in servizio del lavoratore a far data dal CP_3
04.08.2011, collocandolo presso la filiale di Modica e con le mansioni di sostituto preposto - riconoscendo la facoltà di erogazione del credito e il potere di firma solo in caso di assenza o impedimento del preposto - con effettivo espletamento, tuttavia, di attività marginali rispetto a quelle rientranti nel mansionario del sostituto preposto. Tale provvedimento di trasferimento con diverse funzioni diveniva definitivo con effetto dal
01.12.2011 per esigenze organizzative e produttive aziendali.
Deduceva inoltre che il direttore della BAPR, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “La Sicilia” sulla vicenda giudiziaria riguardante il ricorrente, ne attribuiva, in via aprioristica, ogni responsabilità al ricorrente;
né la Banca interveniva disciplinarmente in riferimento ad
Pagina 2 di 17 accessi non autorizzati eseguiti illegittimamente da altri dipendenti sul conto corrente contestato al ricorrente ed alla moglie (accessi risultanti da una nota della stessa . CP_3
Infine, la bloccava la carta di credito e la carta bancomat del CP_3
ricorrente nonché altri rapporti collegati al suo conto corrente ed anche una disposizione di bonifico essendo egli iscritto nelle liste dele persone esposte politicamente, dei soggetti indesiderati e di quelli ad alto rischio e come tale segnalato alla Banca d'Italia.
Infine, la non riscontrava (nemmeno in sede di reclamo) una CP_3
richiesta di concessione di mutuo ipotecario.
Sottolineava come tale condotta demansionante sia perdurata sino al suo pensionamento avvenuto in data 01.04.2017, nonostante egli fosse stato assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Ragusa con sentenza del 18.12.2014, confermata dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza del 23.01.2019.
Evidenziava che il provvedimento cautelare del GIP riguardava esclusivamente le funzioni di direttore della filiale di Pozzallo, e dunque la ben avrebbe potuto ricollocarlo presso altro ufficio. CP_3
Deduceva che il comportamento della banca gli aveva causato un perdurante stato ansioso integrante pregiudizio non patrimoniale.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare l'illegittimo demansionamento operato dalla a suo danno dal momento della CP_3
revoca della misura cautelare penale e conseguentemente di condannarla al risarcimento di ogni pregiudizio subito.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
osservando che per l'intero periodo di asserito demansionamento il dipendente non ha mai chiesto una ricollocazione lavorativa, né ha lamentato alcun danno, se non per la prima volta in seno all'atto introduttivo.
Pagina 3 di 17 In merito all'asserito demansionamento, affermava che tale condotta è riconducibile al legittimo esercizio dello ius variandi, ravvisandosi le
“ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'allora vigente art. 2103 c.c. sia per la posizione apicale ricoperta dal ricorrente e compromessa dal processo penale al quale è stato sottoposto che per il disagio ambientale diffusosi fra i dipendenti della filiale una volta appresa la notizia del processo.
D'altra parte, l'assegnazione del ricorrente, successivamente alla revoca della misura cautelare penale, ad altra filiale dell'istituto sarebbe stata irrealistica, considerata la necessaria modifica dell'organigramma del personale attraverso una rimozione forzosa di uno degli altri preposti in carica.
Contestava, quindi, la sussistenza dell'allegato demansionamento evidenziando come dal 25.6.2015 dovesse applicarsi il nuovo testo dell'art 2103 c.c., come modificato dal D.lgs. n. 81/2015, essendo chiamato il giudice a verificare che le mansioni cui viene adibito il lavoratore rientrino nella medesima categoria legale e nel medesimo livello contrattuale in cui il lavoratore è inquadrato, con conseguente esclusione di demansionamento nella fattispecie in esame. Precisava come la nuova assegnazione del ricorrente, sia territoriale che di funzioni, non ha comportato la modifica del suo inquadramento contrattuale in quanto lo stesso continuava ad essere inserito nella categoria legale di quadro direttivo (IV livello retributivo), né alcuna diminuzione della retribuzione.
Le ulteriori condotte di cui il ricorrente si duole troverebbero invece giustificazione – quanto all'intervista rilasciata dal direttore della banca al quotidiano “La Sicilia” - nell'esternazione della preoccupazione per le ripercussioni negative sugli utenti del provvedimento del G.I.P.; e – quanto all'ipotesi del blocco di tutti i rapporti in capo al ricorrente –
Pagina 4 di 17 nell'osservanza da parte dell'istituto delle norme regolamentari in materia a causa del rinvio a giudizio per concorso in usura nel pendente procedimento penale.
Ha quindi ricondotto lo stato ansiogeno allegato dal ricorrente non tanto alla condotta dell' , quanto piuttosto alla pendenza del giudizio CP_4
avviato dall'autorità giudiziaria penale, tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta dell' e l'asserito danno subito dal CP_4
ricorrente.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente in relazione all'asserito danno non patrimoniale.
***
Alla luce della formulazione alquanto confusionaria del ricorso, che contiene prima un'elencazione di fatti e poi un'elencazione di pregiudizi senza alcuna specificazione di quale fatto abbia arrecato quale pregiudizio, occorre delimitare l'ambito della domanda.
Seguendone l'ordine cronologico, i danni di cui il ricorrente chiede il ristoro sarebbero conseguiti ai seguenti fatti:
- dichiarazioni rese alla stampa dal direttore generale della il CP_3
4.6.2011 (in ciò si spiega il riferimento a tale data contenuto nelle conclusioni del ricorso);
- sospensione dal servizio, disposta dalla il 6.6.2011 in CP_3
applicazione dell'ordinanza cautelare del GIP;
- demansionamento subito una volta reimmesso in servizio a seguito della revoca della misura cautelare penale;
- mancata adozione di provvedimenti nei confronti dei dipendenti che avrebbero fatto accesso ai dati del suo conto corrente;
- blocco delle carte di pagamento e dei bonifici.
Pagina 5 di 17 Non anche della mancata concessione del mutuo ipotecario, che non è richiamata nella parte del ricorso relativa all'individuazione del pregiudizio subito.
Orbene, quanto alla prima questione (intervista del direttore generale al giornale La Sicilia), la domanda è infondata.
Infatti le dichiarazioni riportate, lungi dallo “stigmatizzare come aprioristicamente deprecabile la condotta del dott. prendendo Pt_1
le distanze dal medesimo che così veniva di fatto condannato senza appello prima ancora di subire il processo” (cfr. ricorso, pag. 3), si limitano a prendere atto dell'indagine, e ad evidenziare che “questi comportamenti contestati dall'autorità giudiziaria vanno in senso nettamente contrario alle indicazioni che la nostra dispone per i CP_3
propri dipendenti” e che “lavoriamo nella scrupolosa osservanza delle norme che regolano l'attività bancaria e, più in generale, nel rispetto del principio di legalità e correttezza nei confronti della nostra clientela”, “ci troviamo oggi al cospetto di un caso singolo ed isolato che coinvolge la responsabilità di una sola persona”, “abbiamo in animo di emanare un provvedimento disciplinare verso il dipendente coinvolto con oggetto la sua immediata sospensione dal servizio, per il resto attenderemo lo sviluppo della vicenda giudiziale”.
In breve, dunque, il direttore generale ha semplicemente voluto evidenziare che quanto emerso sino ad allora in sede penale coinvolgeva solo il ricorrente personalmente e non anche l'organizzazione della
Banca; e di voler conseguentemente adottare un provvedimento di sospensione in attesa dello sviluppo delle indagini.
Non v'è dunque alcuna “condanna preventiva”, né tantomeno l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente, ma solo la constatazione dell'esistenza dell'indagine e la sottolineatura del mancato coinvolgimento dei vertici della CP_3
Pagina 6 di 17 Si tratta quindi di dichiarazioni proporzionate alle circostanze a cui si riferiscono e rispettose della personalità del ricorrente;
le stesse hanno anzi principalmente ad oggetto la di cui si evidenzia l'estraneità CP_3
alla vicenda, e non il ricorrente, rispetto al quale non si fa che preannunciare un provvedimento di sospensione, che non appare certo manifestamente sproporzionato a fronte della misura cautelare disposta dal GIP.
Quanto alla sospensione dal servizio, che essa fosse illegittima è stato accertato da questo Tribunale con sentenza 1221/2022 pacificamente passata in giudicato. Tuttavia, l'eventuale lesione dei diritti della personalità del ricorrente e l'eventuale pregiudizio dallo stesso subito nel periodo di sospensione andrebbero imputati non a quest'ultima, bensì all'emersione dell'indagine penale e all'applicazione della misura cautelare, aventi un impatto certamente dirompente sulla vita del ricorrente, rispetto al quale l'incidenza della sospensione dal servizio non può che essere assolutamente marginale. In altri termini, non può ritenersi che la situazione psico-emotiva del ricorrente determinata dall'indagine penale e dalla misura cautelare disposta dal GIP sia stata aggravata in maniera apprezzabile (e quindi integrante una lesione risarcibile) in conseguenza dell'illegittima sospensione dal servizio.
Quanto al demansionamento, è necessario premettere che, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione, quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo:
o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione
Pagina 7 di 17 derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 4766/2006; n.
4211/2016; Cass. n. 1169/2018; n. 17365/2018; n. 22488/2019; n.
48/2024).
Inoltre, in tema di esercizio dello ius variandi, è stato costantemente ribadito che il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni
(Cass. n. 1916/2015; n. 16594/2020; n. 48/2024).
Occorre altresì rilevare che il demansionamento di cui il ricorrente si duole sarebbe durato dal 26.8.2011 (data di rientro dalle ferie “forzate”) al 1.4.2017 (data del pensionamento), e che a decorrere dal 25.6.2015 è stato modificato il testo dell'art. 2103 c.c., ad opera del D.lgs. n.
81/2015. La disciplina previgente consentiva il mutamento “orizzontale” delle mansioni a condizione che le mansioni precedenti e quelle nuove fossero equivalenti: la nozione di equivalenza era stata elaborata nel corso degli anni dalla giurisprudenza in termini restrittivi e andava intesa sia nel senso di pari contenuto e valore professionale delle mansioni – considerate nella loro oggettività – sia come coerenza con il bagaglio professionale acquisito, come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore realizzato nella pregressa fase del rapporto. Il concetto di professionalità, dunque, comprendeva non solo il complesso di nozioni, esperienze e perizia già acquisite, ma anche il diritto di professionalizzarsi lavorando.
Nella vigenza della precedente norma, quindi, al fine di accertare la legittimità della modifica unilaterale delle mansioni da parte del datore di lavoro, era necessario verificare l'eguaglianza retributiva, la
Pagina 8 di 17 riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale, e la sostanziale equivalenza professionale dell'attività svolta. Nella verifica dell'equivalenza delle mansioni assegnate al lavoratore non era sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma era necessario accertare che le nuove mansioni fossero aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.
Pertanto, le nuove mansioni potevano considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risultasse tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consentisse di utilizzare, e anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa (Cass. n. 17623/2015; n. 7351/2005; n. 14666/2004; vedi anche Cass. n. 10091/2006).
Nella sua attuale formulazione, l'art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero “riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
L'elemento di novità risiede, quindi, nel fatto che non si fa più riferimento al requisito dell'equivalenza sostanziale tra le ultime mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione, in quanto al datore di lavoro è attribuita la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale.
Ciò significa che, se in base al contratto collettivo il mutamento di mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun limite nell'assegnazione di nuove mansioni ad eccezione
Pagina 9 di 17 della non discriminazione. Il sistema di classificazione del personale, indicato nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, assume così un ruolo primario, poiché costituisce l'unico parametro di riferimento per valutare la legittimità del provvedimento di modifica delle mansioni.
Si è passati, dunque, dalla tutela dello specifico bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite ad una tutela della professionalità intesa in senso più generico, basata sulla posizione formale occupata dal lavoratore in azienda, in virtù del sistema di inquadramento, con la conseguenza che non dovrà più operarsi una valutazione di equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, ma si dovrà verificare che le nuove mansioni assegnate siano rimaste all'interno dello stesso livello e categoria.
Infine, poiché la condotta demansionante è un illecito permanente che si attua e si protrae nel tempo in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle che egli, secondo legge e contratto, avrebbe diritto a svolgere, la valutazione della legittimità circa l'esercizio dello jus variandi datoriale va effettuata in stretta correlazione con la disciplina, legislativa o contrattuale, man mano vigente (cfr., per tutto quanto sinora detto, App. Roma 29.10.2024 r.g. 746/2021).
Ne consegue che, se il demansionamento iniziato prima della modifica dell'art. 2103 c.c. prosegue anche dopo, i due periodi vanno autonomamente valutati in base alle corrispondenti normative vigenti (C.
11870/2024).
Orbene, quanto al periodo anteriore all'entrata in vigore del Jobs Act, è invero pacifico, e comunque risulta, che le mansioni concretamente attribuite al ricorrente non fossero sostanzialmente equivalenti a quelle contrattuali.
Pagina 10 di 17 Infatti al ricorrente, prima adibito alle mansioni di preposto, sono state assegnate le mansioni di sostituto preposto, che già nominalmente sono inferiori, non fosse altro perché implicano l'effettivo svolgimento di mansioni apicali solo in caso di assenza del direttore e, in ogni caso, la sottoposizione al potere decisionale del superiore gerarchico.
Le deduzioni svolte dalla per giustificare tale (pacifico) CP_3
demansionamento sono generiche e come tali irrilevanti.
L' ha infatti dedotto l'assegnazione del dott. al ruolo di CP_4 Pt_1
vice Preposto presso altra sede è stata giustificata da esigenze organizzative tese a rimediare alla situazione originatasi dalla sottoposizione del ricorrente all'indagine penale.
Tali deduzioni sono tuttavia assolutamente generiche, in quanto la CP_3
si è limitata ad affermare che sarebbe stato “impossibile” rimanere “con le mani in mano”, e che il comportamento adottato troverebbe giustificazione nella natura della “attività di impresa svolta;
che è di particolare rilievo considerato che l'attribuzione normativa di curare in via esclusiva la “raccolta del risparmio e la concessione del credito” nonché “ogni altra attività finanziaria” (art. 10 T.U.B) rileva lo stretto rapporto dell'operatività creditizia con l'interesse pubblico” […]. Senza contare che l'incriminazione operata dell'Autorità Giudiziaria non riguardava un magazziniere o un impiegato d'ordine ma il Direttore della
Filiale, e cioè il soggetto che, in virtù della posizione apicale ricoperta da anni, impersonava agli occhi della comunità cittadina la stessa
[...]
” (cfr. pag.7 della memoria). Controparte_3
Si tratta, invero, di deduzioni astratte, relative esclusivamente alla qualità soggettiva delle parti ( – Direttore) senza alcun concreto CP_3
riferimento alla specifica vicenda in esame.
Parimenti del tutto generica è l'allegazione di “un disagio ambientale che serpeggiava fra i dipendenti della filiale”, in alcun modo identificato.
Pagina 11 di 17 Insomma, la non ha svolto alcuna specifica deduzione in ordine ai CP_3
motivi, connessi ad es. alla natura dei reati contestati o alla gravità degli indizi, per i quali, nonostante la revoca della misura cautelare, la pendenza del procedimento penale le imponesse di adibire il ricorrente ad altre mansioni. Né, in mancanza di puntuali deduzioni sul punto, tali motivi possono essere ricercati dal giudice nella documentazione in atti.
Infine, la non ha specificamente allegato (e tantomeno CP_3
documentato) che, alla revoca della misura cautelare, tutti i posti di preposto fossero occupati, essendosi limitata a dedurre, anche qui in maniera generica, che sarebbe “irrealistico procedere ad una modifica dell'organigramma del personale attraverso una rimozione forzosa di uno egli altri preposti in carica”; dovendosi evidenziare che quantomeno il posto della filiale di Pozzallo era sicuramente libero, dato che la sospensione del ricorrente era durata solo circa due mesi e la non CP_3
ha dedotto che il ricorrente era stato sostituito in via definitiva
(tornandosi ad evidenziare che la non ha puntualmente allegato CP_3
nemmeno il motivo per cui il ricorrente non potesse essere ricollocato quale preposto a Pozzallo).
Quanto al periodo successivo all'entrata in vigore del Jobs Act, ossia dal
25.6.2015, la domanda è infondata. Come si è visto, per tale periodo si applica il nuovo testo dell'art. 2103 c.c., secondo cui il lavoratore può essere adibito alle mansioni contrattuali "ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Orbene, il ricorrente non ha nemmeno allegato che le mansioni di sostituto preposto rientrino in una categoria legale o livello diversi da quelli del preposto, peraltro richiamando l'art. 2103 c.c. solo nella versione antecedente al Jobs Act, e dunque non ha nemmeno compiutamente allegato l'inadempimento del datore di lavoro come
Pagina 12 di 17 sarebbe stato suo onere (cfr. C. 26477/2018, C. 48/2024 che impongono al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'esatto adempimento solo a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del lavoratore) il che
è sufficiente al rigetto della doglianza.
Pertanto, può ravvisarsi un demansionamento illegittimo solo nel periodo dal 26.8.2011 al 24.6.2015.
Quanto al danno risarcibile, va premesso che “in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”
(C. 19923/2019). Con specifico riferimento al danno professionale, la
Suprema Corte ha di recente precisato che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, e peraltro senza procedere in alcun modo a quella verifica delle circostanze di fatto allegate dal ricorrente, e più in generale degli elementi acquisiti al giudizio, che la stessa giurisprudenza richiede di considerare.
Quindi, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., se il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre in modo automatico in ogni caso di inadempimento datoriale, esso può essere provato dal lavoratore, attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità
Pagina 13 di 17 coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione
(Cass. n. 24585/2019; n. 34073/2021; n. 10267/2024).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha allegato fatti specifici, quali l'avvenuto depauperamento del proprio bagaglio professionale e il visibile discredito davanti alla collettività (come nel caso dei soci del club e della sua rinuncia a presenziare agli eventi conviviali organizzati da quest'ultimo); e il demansionamento è perdurato per un periodo ampiamente sufficiente a comportare un danno concreto alla professionalità e all'immagine professionale del ricorrente non avendo costui più svolto le mansioni di direttore di filiale, ma di mero vice titolare, con conseguente inevitabile dispersione del patrimonio professionale precedentemente acquisito.
Occorre poi evidenziare che il ricorrente, su cui comunque grava l'onere di specificamente allegare e provare il pregiudizio subito (C.
), ha fatto riferimento ad un pregiudizio esistenziale, morale P.IVA_2
e biologico riconducendoli tutti genericamente alla complessiva condotta della banca.
Tuttavia, tale pregiudizio complessivo, subito dal ricorrente nel tempo in cui è perdurato il demansionamento, deve essere per la gran parte ricondotto non all'inadempimento della banca, quanto piuttosto all'indagine ed al processo penale subiti dal ricorrente. Ciò in quanto, in astratto, subire un'imputazione penale è certamente più grave rispetto ad un demansionamento alle mansioni subito inferiori a quelle prima ricoperte senza diminuzione del trattamento economico;
e, in concreto, di ciò è emersa conferma in sede istruttoria.
Sul punto il teste ha dichiarato che il ricorrente “riferiva in Tes_1
occasione di incontri sociali a cui ero presente […] che aveva difficoltà a partecipare alle manifestazioni organizzate dal Club per motivi di
Pagina 14 di 17 immagine a causa dei problemi che aveva dipendenti da motivi di lavoro come dallo steso riferiti, dicendo che prima era direttore della
[...]
e poi non lo era più”. CP_3
Anche il teste ha confermato che il ricorrente “riferiva di Testimone_2
non voler partecipare agli incontri sociali e direttivi per i fatti attinenti ai suoi personali problemi giudiziari a seguito di denuncia (preciso che io all'epoca ero presidente del Rotary e anche socio fondatore) ricordo che il era provato moralmente e che mi disse che era stato Pt_1
demansionato da direttore della CP_3 Parte_2
a ruolo di dipendente (comunque inferiore)”. Lo stesso ha
[...]
sottolineato che il ricorrente “ha dato nel 2015 le dimissioni dal Rotary, per gravi motivi personali attinenti al processo”, precisando che “si è trasferito presso la casa di campagna […] per trovare maggiore serenità
[…]. Ricordo che l'ho trovato molto demoralizzato perché era stato demansionato e gli era stato sospeso lo stipendio per come ricordo e per come riferitomi dal ricorrente”.
Inconferente appare invece il teste in quanto nulla ha saputo Tes_3
riferire in ordine ai motivi che hanno sorretto le dimissioni del ricorrente, nonché del trasferimento di residenza dello stesso.
È quindi emerso che la vicenda subita dal ricorrente ha generato una compromissione della sua sfera sociale, incidendo sensibilmente sulle sue abitudini, nonché una sofferenza interiore che meritano di essere risarcite.
Alla luce di tali considerazioni, si stima equo attribuire alla condotta della banca un terzo del danno complessivamente subito dal ricorrente.
Deve inoltre ritenersi che il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, quantomeno nella sua componente morale, sia andato diminuendo col passare del tempo, per la fisiologica assuefazione alla situazione ormai consolidata.
Pagina 15 di 17 Ai fini della concreta liquidazione, può assumersi quale parametro di riferimento la retribuzione base lorda percepita dal ricorrente all'inizio del periodo di demansionamento. In mancanza di altra documentazione, può farsi riferimento alla busta paga di maggio 2011 (doc. 9 della banca) ossia € 4.525, arrotondati ad € 4500.
Non occorre invece disporre ctu medico legale perché le conseguenze pregiudizievoli della lesione alla salute, come dedotte dal ricorrente, attengono pur sempre alla sua sfera dinamico-relazionale e morale, e sono quindi comunque incluse nella liquidazione di cui sotto.
Pertanto, il danno riconducibile al demansionamento può quantificarsi nel 15% di tale importo nei primi 6 mesi a partire da settembre 2011 con diminuzione dell'1% in per ogni semestre, sino a giugno 2015. Si hanno quindi i seguenti importi:
- 1° semestre: 4.500 × 15% = 675 € × 6 mesi = 4.050 €
- 2° semestre: 4.500 × 14% = 630 € × 6 mesi = 3.780 €
- 3° semestre: 4.500 × 13% = 585 € × 6 mesi = 3.510 €
- 4° semestre: 4.500 × 12% = 540 € × 6 mesi = 3.240 €
- 5° semestre: 4.500 × 11% = 495 € × 6 mesi = 2.970 €
- 6° semestre: 4.500 × 10% = 450 € × 6 mesi = 2.700 €
- 7° semestre: 4.500 × 9% = 405 € × 6 mesi = 2.430 €
- 8° semestre: 4.500 × 8% = 360 € × 4 mesi = 1.440 €
Per un totale di € 24.120 €.
Il ricorrente non ha invece allegato ulteriori specifiche conseguenze dannose derivanti dalle altre condotte lamentate (mancata adozione di provvedimenti nei confronti dei dipendenti che avrebbero fatto accesso ai dati del suo conto corrente;
blocco delle carte di pagamento e dei bonifici) con conseguente infondatezza della domanda sul punto.
Pagina 16 di 17 La banca deve quindi essere condannata a pagare l'importo sopra indicato oltre interessi e rivalutazione dall'ultimo giorno di ciascun mese.
Stante la soccombenza parziale, le spese si compensano per un terzo, col resto a carico della banca, prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna la a pagare a Controparte_2
la somma di € 24.120 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione come in motivazione;
- condanna la a rifondere a Controparte_2
due terzi delle spese di lite, liquidate in € 4000 Parte_1
oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 253 per c.u.
15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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