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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14699/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. APPELLANTE P.IVA_1
con gli avv. Marina Scotti e Cristina Scotti
contro
(C.F. APPELLATA COroparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Marco G. Simone
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza: in via preliminare
➢ accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di
pagina 1 di 8 Brescia in favore del Giudice di Pace di Milano territorialmente competente per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito: ➢ revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4781/19 emesso dal
Giudice di Pace di Brescia per i motivi di cui in narrativa;
➢ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del credito per prestazioni professionali;
➢ rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto sia in diritto;
CO
➢ In ogni caso condanna alla per lite temeraria di una somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio e distrazione delle stesse a favore dello scrivente legali ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova orale e per testi sui seguenti capitoli di prova
[…]
Per parte appellata:
Premesso ogni più opportuno accertamento e dichiarazione,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: - dichiarare inammissibile l'atto di appello della società in ordine COroparte_2 all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale (a - pagg.
2-6 della comparsa di costituzione e risposta) e/o in ordine al motivo relativo alla contestazione degli importi indicati nella fattura n. 277/17 (b - pagg.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta) e/o in ordine al motivo relativo alle istanze istruttorie ed alla mancata ammissione della prova orale di parte appellante (c – pagg.
7-8 della comparsa di costituzione e risposta), per le ragioni dedotte nella narrativa dello stesso atto costitutivo in giudizio, da intendersi qui integralmente ritrascritte, ed in particolare perché redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- dichiarare comunque inammissibile l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, riproposta dalla società COroparte_2
c in sede di appello, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e
[...]
risposta, da intendersi qui integralmente ritrascritte (e già richiamate in sentenza dal Giudice di prime cure).
pagina 2 di 8 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, confermare la sentenza di primo grado, qui impugnata;
- comunque, rigettare ogni domanda formulata da parte appellante. IN VIA ISTRUTTORIA: Rigettarsi tutte le istanze istruttorie […].
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(nel prosieguo;
COroparte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4781/19 emesso dal giudice di pace di CP_2
Brescia con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.721,00 oltre IVA ed accessori di legge in favore di a socio unico (nel prosieguo: 4N6), quale importo CP_1
dovuto in relazione alla attività di acquisizione ed estrazione dati da dispositivi elettronici ed attività di consulenza, come da fattura n. 277 del 22.12.2017.
A sostegno dell'opposizione CP_2
a) eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Brescia stante la non liquidità del credito azionato in via monitoria con conseguente impossibilità di applicare, ai fini della determinazione della competenza territoriale, l'art. 1182 III comma c.c.
b) contestava il credito azionato deducendo che: 1) quanto al “Servizio digital forensics: acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Procura Lodi Carabinieri
Legione Lombardia pp 888/17 rgnr mod. 44”, il relativo incarico era stato conferito dalla Procura della Repubblica di Lodi a “quale collaboratore della CP_2
CO
, e non alla società 2) quanto alle voci indicate in fattura come “Servizio CP_2
di digital forensics acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Pavia, acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif investigatore privato, Attività di
Consulenza presso Vs cliente incluso utilizzo n.4 duplicatori, Attività di Per_1
Consulenza redazione relazione nota tecnica per Vs cliente avv. ”, che tali Per_2
COr incarichi, conferiti dal cliente finale direttamente a “non erano andati a buon fine pagina 3 di 8 per causa esclusiva di ritardi ed inadempienze esclusivamente imputabili all'operato della con perdita di emolumenti” (pag. 7) da parte di essa opponente. Rilevava, CP_1
infine, “Per mero scrupolo difensivo” che “le attività riportate in fattura si riferiscono a
'presunte' poiché mai eseguite prestazioni collocate temporalmente all'anno 2014 e pertanto prescritte” (ibid).
COr Si costituiva contestando l'eccezione di incompetenza in forza del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 III comma c.c. Deduceva, poi, in riferimento alla voci contenute nella fattura, che l'incarico era stato originariamente conferito ad in persona CP_2
del legale rappresentante LO di e che quest'ultima, non avendo la disponibilità delle CP_2
attrezzature necessarie per estrarre i dati, si era poi avvalsa dell'operato di essa opposta.
COestava, infine, l'eccezione di prescrizione, evidenziando che le prestazioni si erano concluse negli anni 2016 e 2017 e che nel tempo si erano perfezionati diversi atti interruttivi della prescrizione tra cui la messa in mora, inviata a mezzo pec, alla opponente il 26.7.19.
Espletata l'istruttoria, il giudice di pace con la sentenza n. 776/22 rigettava l'opposizione.
La sentenza è stata impugnata da CP_2
Si è costituita l'appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ha contestato le allegazioni di controparte chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, contesta motivazione della sentenza nella parte CP_2
in cui il giudice di pace ha rigettato l'eccezione di incompetenza;
ribadisce, in particolare, la competenza del giudice di pace di Milano ove ha sede la società.
Con il secondo motivo di appello, contesta la decisione nella parte in cui il CP_2
giudice ha ritenuto non specificatamente contestati gli importi di cui alla fattura n. 277/2017; osserva, in particolare, di aver contestato la debenza dell'importo azionato in via monitoria per diversi motivi richiamando, quanto al “Servizio digital forensics: acquisizione ed estrazione
pagina 4 di 8 dati dispositivi cellulari Rif. Procura Lodi Carabinieri Regione Lombardia pp 888/17 rgnr mod 44” l'affermato conferimento dell'incarico a “quale collaboratore della CP_2
CO
(pag. 6 atto di appello) da parte della Procura della Repubblica di Lodi, e, quanto alle voci indicate in fattura “Servizio di digital forensics acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Pavia, acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. investigatore privato, Attività di consulenza presso Vs Cliente incluso utilizzo n. 4 duplicatori, Attività Per_1 di consulenza redazione relazione nota tecnica per Vs Cliente Avv. ”, il conferimento Per_2
dell'incarico direttamente a da parte del cliente finale. Ribadisce inoltre che tali ultimi CP_1 incarichi non erano andati a buon fine “per causa esclusiva di ritardi ed inadempienze esclusivamente imputabili all'operato della con perdita di emolumenti da parte CP_1
dell' le attività riportate in fattura si riferiscono a “presunte” COroparte_3
poiché mai eseguite prestazioni collocate temporalmente all'anno 2014 e . (5 Parte_2
anni)” (pag. 7 atto di appello).
Da ultimo, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui, rigettando l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Testimone_1
moglie del , unico teste escusso per 4N6, ha ritenuto attendibile la testimonianza,
[...] Pt_3
e nella parte in cui non ha ammesso le prove orali dalla stessa articolate.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabili ratione temporis alla presente causa, vanno interpretati “nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481).
pagina 5 di 8 Si è poi affermato che “il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo” (Cass. 1341/24).
Nella specie, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione in relazione al motivo relativo alla incompetenza territoriale ed al profilo della mancata ammissione delle prove articolate da nel giudizio di primo grado. Quanto al primo motivo, infatti, l'appellante si è limitata a CP_2
riprodurre pedissequamente le osservazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado senza censurare specificatamente il percorso argomentativo adottato dal giudice in riferimento alla richiamata eccezione. In merito al secondo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione dei propri capitoli prova senza però contestare ed argomentare in merito alle motivazioni poste a fondamento di tale esclusione, specificatamente richiamate dal giudice nella decisione (cfr. pag. 2 sentenza).
contesta, poi, la decisione nella parte in cui il giudice afferma che gli importi di CP_2
cui alla fattura n. 277/2017, azionata in via monitoria, non sono stati contestati specificatamente, evidenziando di aver contestato la debenza degli importi in riferimento alle voci indicate nel documento;
in proposito, richiamata le osservazioni specificatamente svolte già in sede di opposizione in relazione alla voce “Servizio digital forensics: acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Procura Lodi Carabinieri legione Lombardia pp
888/17 rgnr mod 44.” e alle voci “Servizio di digital forensics acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Pavia, acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif.
pagina 6 di 8 investigatore privato, Attività di consulenza presso Vs Cliente incluso utilizzo n. 4 Per_1
duplicatori, Attività di consulenza redazione relazione nota tecnica per Vs Cliente Avv.
”. Per_2
Il motivo è infondato.
Nella sentenza il giudice di pace ha argomentato in merito alle risultanze istruttorie
(messaggi whatsapp e deposizione teste in base alle quali ha ritenuto provato che le Tes_2
COr prestazioni elencate nella fattura erano state effettuate da in persona del dott. , Per_3
su incarico del legale rappresentante di il quale si era rivolto al primo, CP_2 CP_2 ricevuto l'incarico dal proprio cliente, per lo svolgimento dell'attività; lo specifico riferimento, nel prosieguo della motivazione, alla mancata contestazione degli importi esposti in fattura si riferisce – evidentemente – alla quantificazione degli importi richiesti a titolo di corrispettivo per le singole voci, rispetto alla quale effettivamente nessuna specifica censura era stata svolta, né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 320 c.p.c., da CP_2
Da ultimo, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste unica teste di parte opposta, Tes_2 coniuge del , e, comunque, non ne ha escluso l'attendibilità. Pt_3
Il motivo è infondato.
Con riferimento all'eccezione di incapacità, è stato documentato dall'appellata (cfr. atto notarile 11.7.2018 prodotto nel presente giudizio) che all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado la coppia aveva mutato il regime patrimoniale in quello di separazione dei beni.
Quanto alla eccezione di inattendibilità della teste, in primo luogo va evidenziata l'assoluta genericità della contestazione (l'appellante, invero, omette qualsiasi riferimento specifico a riferimenti e/o passaggi della deposizione dai quali desumere la non credibilità delle dichiarazioni). In secondo luogo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della
S.C. quello secondo cui il giudice non può escludere a priori l'attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio, ma deve far riferimento ad ulteriori elementi (tra le altre: Cass.4532 /2004); nella specie, il giudice ha correttamente valutato la deposizione della pagina 7 di 8 teste, all'epoca dei fatti segretaria in 4N6 con funzioni di contabilità aziendale, unitamente agli elementi emersi dalla corrispondenza whatsapp prodotta in giudizio dall'opposta.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
2552,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 22/04/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14699/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. APPELLANTE P.IVA_1
con gli avv. Marina Scotti e Cristina Scotti
contro
(C.F. APPELLATA COroparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Marco G. Simone
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza: in via preliminare
➢ accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Ufficio del Giudice di Pace di
pagina 1 di 8 Brescia in favore del Giudice di Pace di Milano territorialmente competente per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito: ➢ revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4781/19 emesso dal
Giudice di Pace di Brescia per i motivi di cui in narrativa;
➢ accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del credito per prestazioni professionali;
➢ rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate sia in fatto sia in diritto;
CO
➢ In ogni caso condanna alla per lite temeraria di una somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio e distrazione delle stesse a favore dello scrivente legali ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova orale e per testi sui seguenti capitoli di prova
[…]
Per parte appellata:
Premesso ogni più opportuno accertamento e dichiarazione,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: - dichiarare inammissibile l'atto di appello della società in ordine COroparte_2 all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale (a - pagg.
2-6 della comparsa di costituzione e risposta) e/o in ordine al motivo relativo alla contestazione degli importi indicati nella fattura n. 277/17 (b - pagg.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta) e/o in ordine al motivo relativo alle istanze istruttorie ed alla mancata ammissione della prova orale di parte appellante (c – pagg.
7-8 della comparsa di costituzione e risposta), per le ragioni dedotte nella narrativa dello stesso atto costitutivo in giudizio, da intendersi qui integralmente ritrascritte, ed in particolare perché redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- dichiarare comunque inammissibile l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, riproposta dalla società COroparte_2
c in sede di appello, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e
[...]
risposta, da intendersi qui integralmente ritrascritte (e già richiamate in sentenza dal Giudice di prime cure).
pagina 2 di 8 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, confermare la sentenza di primo grado, qui impugnata;
- comunque, rigettare ogni domanda formulata da parte appellante. IN VIA ISTRUTTORIA: Rigettarsi tutte le istanze istruttorie […].
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(nel prosieguo;
COroparte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 4781/19 emesso dal giudice di pace di CP_2
Brescia con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.721,00 oltre IVA ed accessori di legge in favore di a socio unico (nel prosieguo: 4N6), quale importo CP_1
dovuto in relazione alla attività di acquisizione ed estrazione dati da dispositivi elettronici ed attività di consulenza, come da fattura n. 277 del 22.12.2017.
A sostegno dell'opposizione CP_2
a) eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Brescia stante la non liquidità del credito azionato in via monitoria con conseguente impossibilità di applicare, ai fini della determinazione della competenza territoriale, l'art. 1182 III comma c.c.
b) contestava il credito azionato deducendo che: 1) quanto al “Servizio digital forensics: acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Procura Lodi Carabinieri
Legione Lombardia pp 888/17 rgnr mod. 44”, il relativo incarico era stato conferito dalla Procura della Repubblica di Lodi a “quale collaboratore della CP_2
CO
, e non alla società 2) quanto alle voci indicate in fattura come “Servizio CP_2
di digital forensics acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Pavia, acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif investigatore privato, Attività di
Consulenza presso Vs cliente incluso utilizzo n.4 duplicatori, Attività di Per_1
Consulenza redazione relazione nota tecnica per Vs cliente avv. ”, che tali Per_2
COr incarichi, conferiti dal cliente finale direttamente a “non erano andati a buon fine pagina 3 di 8 per causa esclusiva di ritardi ed inadempienze esclusivamente imputabili all'operato della con perdita di emolumenti” (pag. 7) da parte di essa opponente. Rilevava, CP_1
infine, “Per mero scrupolo difensivo” che “le attività riportate in fattura si riferiscono a
'presunte' poiché mai eseguite prestazioni collocate temporalmente all'anno 2014 e pertanto prescritte” (ibid).
COr Si costituiva contestando l'eccezione di incompetenza in forza del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 III comma c.c. Deduceva, poi, in riferimento alla voci contenute nella fattura, che l'incarico era stato originariamente conferito ad in persona CP_2
del legale rappresentante LO di e che quest'ultima, non avendo la disponibilità delle CP_2
attrezzature necessarie per estrarre i dati, si era poi avvalsa dell'operato di essa opposta.
COestava, infine, l'eccezione di prescrizione, evidenziando che le prestazioni si erano concluse negli anni 2016 e 2017 e che nel tempo si erano perfezionati diversi atti interruttivi della prescrizione tra cui la messa in mora, inviata a mezzo pec, alla opponente il 26.7.19.
Espletata l'istruttoria, il giudice di pace con la sentenza n. 776/22 rigettava l'opposizione.
La sentenza è stata impugnata da CP_2
Si è costituita l'appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello; nel merito, ha contestato le allegazioni di controparte chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, contesta motivazione della sentenza nella parte CP_2
in cui il giudice di pace ha rigettato l'eccezione di incompetenza;
ribadisce, in particolare, la competenza del giudice di pace di Milano ove ha sede la società.
Con il secondo motivo di appello, contesta la decisione nella parte in cui il CP_2
giudice ha ritenuto non specificatamente contestati gli importi di cui alla fattura n. 277/2017; osserva, in particolare, di aver contestato la debenza dell'importo azionato in via monitoria per diversi motivi richiamando, quanto al “Servizio digital forensics: acquisizione ed estrazione
pagina 4 di 8 dati dispositivi cellulari Rif. Procura Lodi Carabinieri Regione Lombardia pp 888/17 rgnr mod 44” l'affermato conferimento dell'incarico a “quale collaboratore della CP_2
CO
(pag. 6 atto di appello) da parte della Procura della Repubblica di Lodi, e, quanto alle voci indicate in fattura “Servizio di digital forensics acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Pavia, acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. investigatore privato, Attività di consulenza presso Vs Cliente incluso utilizzo n. 4 duplicatori, Attività Per_1 di consulenza redazione relazione nota tecnica per Vs Cliente Avv. ”, il conferimento Per_2
dell'incarico direttamente a da parte del cliente finale. Ribadisce inoltre che tali ultimi CP_1 incarichi non erano andati a buon fine “per causa esclusiva di ritardi ed inadempienze esclusivamente imputabili all'operato della con perdita di emolumenti da parte CP_1
dell' le attività riportate in fattura si riferiscono a “presunte” COroparte_3
poiché mai eseguite prestazioni collocate temporalmente all'anno 2014 e . (5 Parte_2
anni)” (pag. 7 atto di appello).
Da ultimo, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui, rigettando l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Testimone_1
moglie del , unico teste escusso per 4N6, ha ritenuto attendibile la testimonianza,
[...] Pt_3
e nella parte in cui non ha ammesso le prove orali dalla stessa articolate.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, applicabili ratione temporis alla presente causa, vanno interpretati “nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. U., 13/12/2022, n. 36481).
pagina 5 di 8 Si è poi affermato che “il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo” (Cass. 1341/24).
Nella specie, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione in relazione al motivo relativo alla incompetenza territoriale ed al profilo della mancata ammissione delle prove articolate da nel giudizio di primo grado. Quanto al primo motivo, infatti, l'appellante si è limitata a CP_2
riprodurre pedissequamente le osservazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado senza censurare specificatamente il percorso argomentativo adottato dal giudice in riferimento alla richiamata eccezione. In merito al secondo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione dei propri capitoli prova senza però contestare ed argomentare in merito alle motivazioni poste a fondamento di tale esclusione, specificatamente richiamate dal giudice nella decisione (cfr. pag. 2 sentenza).
contesta, poi, la decisione nella parte in cui il giudice afferma che gli importi di CP_2
cui alla fattura n. 277/2017, azionata in via monitoria, non sono stati contestati specificatamente, evidenziando di aver contestato la debenza degli importi in riferimento alle voci indicate nel documento;
in proposito, richiamata le osservazioni specificatamente svolte già in sede di opposizione in relazione alla voce “Servizio digital forensics: acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Procura Lodi Carabinieri legione Lombardia pp
888/17 rgnr mod 44.” e alle voci “Servizio di digital forensics acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif. Pavia, acquisizione ed estrazione dati dispositivi cellulari Rif.
pagina 6 di 8 investigatore privato, Attività di consulenza presso Vs Cliente incluso utilizzo n. 4 Per_1
duplicatori, Attività di consulenza redazione relazione nota tecnica per Vs Cliente Avv.
”. Per_2
Il motivo è infondato.
Nella sentenza il giudice di pace ha argomentato in merito alle risultanze istruttorie
(messaggi whatsapp e deposizione teste in base alle quali ha ritenuto provato che le Tes_2
COr prestazioni elencate nella fattura erano state effettuate da in persona del dott. , Per_3
su incarico del legale rappresentante di il quale si era rivolto al primo, CP_2 CP_2 ricevuto l'incarico dal proprio cliente, per lo svolgimento dell'attività; lo specifico riferimento, nel prosieguo della motivazione, alla mancata contestazione degli importi esposti in fattura si riferisce – evidentemente – alla quantificazione degli importi richiesti a titolo di corrispettivo per le singole voci, rispetto alla quale effettivamente nessuna specifica censura era stata svolta, né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 320 c.p.c., da CP_2
Da ultimo, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste unica teste di parte opposta, Tes_2 coniuge del , e, comunque, non ne ha escluso l'attendibilità. Pt_3
Il motivo è infondato.
Con riferimento all'eccezione di incapacità, è stato documentato dall'appellata (cfr. atto notarile 11.7.2018 prodotto nel presente giudizio) che all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado la coppia aveva mutato il regime patrimoniale in quello di separazione dei beni.
Quanto alla eccezione di inattendibilità della teste, in primo luogo va evidenziata l'assoluta genericità della contestazione (l'appellante, invero, omette qualsiasi riferimento specifico a riferimenti e/o passaggi della deposizione dai quali desumere la non credibilità delle dichiarazioni). In secondo luogo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della
S.C. quello secondo cui il giudice non può escludere a priori l'attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio, ma deve far riferimento ad ulteriori elementi (tra le altre: Cass.4532 /2004); nella specie, il giudice ha correttamente valutato la deposizione della pagina 7 di 8 teste, all'epoca dei fatti segretaria in 4N6 con funzioni di contabilità aziendale, unitamente agli elementi emersi dalla corrispondenza whatsapp prodotta in giudizio dall'opposta.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €
2552,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 22/04/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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