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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice Rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3316/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cesena (FC), via Marino Moretti n. 300-1, con il patrocinio dell'Avv. Nicola Urbini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena (FC), via Fra' Michelino n. 15,
RICORRENTE
Contro
, c.f. , nata in [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in via Carlo Emilio Gadda n. 465 Cesena (FC)
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI- parte ricorrente con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
17.03.2025 ha così concluso: “- in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis.22- 50
c.p.c., disporre la riduzione del contributo di mantenimento versato dall'istante a CP_2
per il mantenimento del figlio minore fissandolo nella somma di € 500,00 Persona_1
(cinquecento/00) mensili, o nella diversa somma ritenuta equa;
- nel merito, disporre
l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
residente in [...], al padre istante revocando di conseguenza Parte_1
l'affidamento condiviso dello stesso tra i genitori e la relativa collocazione presso la madre
[...]
; - per effetto di quanto sopra, e dunque della collocazione del minore presso il padre, CP_1
che provvederà dunque direttamente al mantenimento, revocare il contributo di mantenimento per il figlio minore versato mensilmente dall'istante alla convenuta Parte_1 [...]
; - revocare altresì l'assegnazione alla convenuta dell'abitazione sita CP_1 Controparte_1 in Cesena (FC), via Gadda n. 465, di esclusiva proprietà dell'istante - Parte_1 revocare inoltre la messa a disposizione della convenuta dell'autovettura Opel Controparte_1
Astra targata EL696SE, di esclusiva proprietà dell'istante - solamente in via Parte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di conferma dell'affidamento condiviso tra i genitori, disporre comunque la collocazione del minore presso la residenza del padre in Cesena Persona_1
(FC), via Marino Moretti n. 300-1, con revoca in ogni caso del contributo di mantenimento dalla data collocazione del minore presso il padre, che provvederà direttamente al mantenimento del figlio, ed ulteriore revoca dalla stessa data dell'assegnazione dell'immobile e dell'autovettura come in narrativa e sopra indicati a .” Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 chiedeva la modifica della Parte_1 regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite nel precedente accordo omologato nel 2016 relativo all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato nel 2012 dalla relazione con , cittadina Persona_1 Controparte_1
bielorussa; riferiva che, terminata la relazione, i genitori, al fine di regolare consensualmente i pagina 2 di 7 propri rapporti nell'interesse del figlio minore, proponevano ricorso congiunto davanti all'intestato
Tribunale che, con decreto emesso il 19.12.2016, disponeva in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, prevedendo l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore secondo la Per_1 disciplina propria dell'affidamento condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre nella casa già familiare di Cesena, via Gadda n. 465, di proprietà esclusiva del il decreto disciplinava le visite padre-figlio e regolamentava i tempi di permanenza Pt_1
di presso ciascun genitore, nonché stabiliva un assegno mensile da versarsi da parte del Per_1 padre alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio, di € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio;
nell'odierno ricorso, Parte_1
dichiarava che fin da subito non aveva rispettato gli accordi sottoscritti e Controparte_1
omologati dal Tribunale, non corrispondendo alcunchè per quanto riguardava la propria quota di spettanza delle utenze e spese condominiali dell'abitazione a lei assegnata e ostacolando l'accordo preso in merito alla relazione padre-figlio, in particolare per il periodo estivo;
riferiva anche che la madre aveva successivamente portato il figlio in Bielorussia nell'estate 2023 senza il consenso del padre e senza preavviso, impedendone il ritorno. Ha riferito che è stato trattenuto in Per_1
Bielorussia dalla madre, che lo ha iscritto a scuola a Minsk senza il suo consenso. Di conseguenza, si determinava a sporgere denuncia per sottrazione di minore avviando il procedimento penale n.
3761/2023; nonostante i suoi tentativi di dialogo e mediazione, la madre ha ostacolato ogni contatto stabile con il figlio, bloccando perfino le comunicazioni telefoniche per settimane. Nel ricorso ha pertanto chiesto l'affidamento esclusivo del minore con collocazione Pt_1
presso di sé; la revoca dell'assegnazione dell'abitazione e della messa a disposizione dell'auto alla madre;
la revoca del suo contributo mensile al mantenimento del figlio.
All'udienza del 11.07.2024 dinanzi al Giudice compariva il solo ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, provvedeva a sentirlo.
In seguito, con l'ordinanza depositata in data 11.07.2024, il Giudice, provvisoriamente pronunciando, dichiarava la contumacia di stabiliva l'affidamento esclusivo di Controparte_1
(nato il [...]) al padre con collocazione abitativa Persona_1 Parte_1 presso la residenza a Cesena del padre stesso, il quale provvederà per l'intero al mantenimento pagina 3 di 7 ordinario del figlio;
revocava l'assegnazione alla convenuta dell'abitazione sita Controparte_1 in Cesena, via Carlo Emilio Gadda n. 465 e l'obbligo posto a carico del ricorrente padre di versare assegno mensile alla convenuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
disponeva che il padre e la madre provvedessero nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del
27.07.2016.
Successivamente, all'udienza del 20.03.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.03.2025 e trascritte in epigrafe. Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dal ricorso, dai documenti depositati e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso, si evince che la madre, senza avere ottenuto il consenso del padre e in ogni caso senza essersi rivolta al
Tribunale per ottenere autorizzazione al trasferimento del minore, ha di fatto, improvvisamente, sradicato il figlio minore dall'ambiente in cui era nato, cresciuto e sempre vissuto in Italia, a
Cesena, portandolo a vivere in un altro Stato, impedendogli di vedere e sentire il padre, allontanandolo dagli altri familiari, dalla rete amicale e dal contesto ambientale, scolastico e sociale di riferimento, ledendo il suo diritto alla bigenitorialità (vedasi, tra le numerose, da ultimo,
Cass. civ. Sez. I ord. 07.05.2024, n. 12282, ove si è affermato che il trasferimento dei figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non può non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la
"facoltà di vederli e tenerli quando desidera", ciò in violazione dell'art. 337-ter c.c. il quale, al primo comma, stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, mentre al secondo comma chiede al giudice di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa). Perché possa derogarsi al pagina 4 di 7 regime di affido condiviso (regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, non emergendo giustificazione alcuna del trasferimento, tanto che la madre ha agito senza adire il tribunale al quale, fornendo le idonee motivazioni, avrebbe potuto chiedere di essere autorizzata al trasferimento, la madre ha manifestato quella inidoneità genitoriale tale da concretizzare il pregiudizio per il minore che può giustificare l'affidamento monogenitoriale. Le allegazioni del ricorrente circa la condotta sopra descritta della madre che non ha tenuto in alcun conto l'interesse del minore alla bigenitorialità, alla coltivazione degli affetti ed al mantenimento della continuità del contesto di vita, appaiono avvalorate anche dal contegno processuale della stessa, che, rimasta contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario a quelle del ricorrente, che ha riferito di aver instaurato anche processo penale, il che conferma ulteriormente un contegno improntato al disinteresse verso le oggettive esigenze del figlio.
Deve pertanto essere disposto l'affidamento esclusivo di al padre Persona_1 Parte_1
con collocazione abitativa presso lo stesso nella sua residenza di Cesena e
[...]
regolamentazione degli incontri e visite del minore con la madre da rimettersi ad appositi accordi tra i genitori, con previsione di almeno un fine settimana ogni due dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera, due pomeriggi infrasettimanali con eventuale pernottamento e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, con conseguente revoca dell'assegnazione alla convenuta madre dell'abitazione sita in Cesena, via Carlo Emilio Gadda e dell'obbligo posto a carico del ricorrente padre di corrispondere alla convenuta assegno mensile per il mantenimento del figlio minore. provvederà per l'intero al mantenimento ordinario del figlio, mentre i Pt_1
genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì.
La mancata costituzione della convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto la modifica della regolamentazione delle condizioni sulla responsabilità genitoriale promossa da nei confronti di , ogni diversa eccezione, Parte_1 Controparte_1
domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- DISPONE l'affidamento esclusivo di (nato il [...]) al padre Persona_1 Parte_1
con collocazione abitativa presso la residenza a Cesena del padre stesso, il quale
[...] provvederà per l'intero al mantenimento ordinario del figlio;
- DISPONE che la madre potrà vedere il figlio previ accordi con il ricorrente e comunque almeno un fine settimana ogni due dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera, due pomeriggi infrasettimanali con eventuale pernottamento e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive;
- REVOCA di conseguenza l'assegnazione alla convenuta dell'abitazione sita in Controparte_1
Cesena, via Carlo Emilio Gadda n. 465 e l'obbligo posto a carico del ricorrente padre di versare assegno mensile alla convenuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
- DISPONE che il padre e la madre provvedano nella misura Parte_1 Controparte_1
del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi al
Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì;
-COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella Camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice Rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3316/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cesena (FC), via Marino Moretti n. 300-1, con il patrocinio dell'Avv. Nicola Urbini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cesena (FC), via Fra' Michelino n. 15,
RICORRENTE
Contro
, c.f. , nata in [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in via Carlo Emilio Gadda n. 465 Cesena (FC)
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI- parte ricorrente con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
17.03.2025 ha così concluso: “- in via temporanea ed urgente, ai sensi dell'art. 473 bis.22- 50
c.p.c., disporre la riduzione del contributo di mantenimento versato dall'istante a CP_2
per il mantenimento del figlio minore fissandolo nella somma di € 500,00 Persona_1
(cinquecento/00) mensili, o nella diversa somma ritenuta equa;
- nel merito, disporre
l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
residente in [...], al padre istante revocando di conseguenza Parte_1
l'affidamento condiviso dello stesso tra i genitori e la relativa collocazione presso la madre
[...]
; - per effetto di quanto sopra, e dunque della collocazione del minore presso il padre, CP_1
che provvederà dunque direttamente al mantenimento, revocare il contributo di mantenimento per il figlio minore versato mensilmente dall'istante alla convenuta Parte_1 [...]
; - revocare altresì l'assegnazione alla convenuta dell'abitazione sita CP_1 Controparte_1 in Cesena (FC), via Gadda n. 465, di esclusiva proprietà dell'istante - Parte_1 revocare inoltre la messa a disposizione della convenuta dell'autovettura Opel Controparte_1
Astra targata EL696SE, di esclusiva proprietà dell'istante - solamente in via Parte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di conferma dell'affidamento condiviso tra i genitori, disporre comunque la collocazione del minore presso la residenza del padre in Cesena Persona_1
(FC), via Marino Moretti n. 300-1, con revoca in ogni caso del contributo di mantenimento dalla data collocazione del minore presso il padre, che provvederà direttamente al mantenimento del figlio, ed ulteriore revoca dalla stessa data dell'assegnazione dell'immobile e dell'autovettura come in narrativa e sopra indicati a .” Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 chiedeva la modifica della Parte_1 regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite nel precedente accordo omologato nel 2016 relativo all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nato nel 2012 dalla relazione con , cittadina Persona_1 Controparte_1
bielorussa; riferiva che, terminata la relazione, i genitori, al fine di regolare consensualmente i pagina 2 di 7 propri rapporti nell'interesse del figlio minore, proponevano ricorso congiunto davanti all'intestato
Tribunale che, con decreto emesso il 19.12.2016, disponeva in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, prevedendo l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore secondo la Per_1 disciplina propria dell'affidamento condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre nella casa già familiare di Cesena, via Gadda n. 465, di proprietà esclusiva del il decreto disciplinava le visite padre-figlio e regolamentava i tempi di permanenza Pt_1
di presso ciascun genitore, nonché stabiliva un assegno mensile da versarsi da parte del Per_1 padre alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio, di € 900,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio;
nell'odierno ricorso, Parte_1
dichiarava che fin da subito non aveva rispettato gli accordi sottoscritti e Controparte_1
omologati dal Tribunale, non corrispondendo alcunchè per quanto riguardava la propria quota di spettanza delle utenze e spese condominiali dell'abitazione a lei assegnata e ostacolando l'accordo preso in merito alla relazione padre-figlio, in particolare per il periodo estivo;
riferiva anche che la madre aveva successivamente portato il figlio in Bielorussia nell'estate 2023 senza il consenso del padre e senza preavviso, impedendone il ritorno. Ha riferito che è stato trattenuto in Per_1
Bielorussia dalla madre, che lo ha iscritto a scuola a Minsk senza il suo consenso. Di conseguenza, si determinava a sporgere denuncia per sottrazione di minore avviando il procedimento penale n.
3761/2023; nonostante i suoi tentativi di dialogo e mediazione, la madre ha ostacolato ogni contatto stabile con il figlio, bloccando perfino le comunicazioni telefoniche per settimane. Nel ricorso ha pertanto chiesto l'affidamento esclusivo del minore con collocazione Pt_1
presso di sé; la revoca dell'assegnazione dell'abitazione e della messa a disposizione dell'auto alla madre;
la revoca del suo contributo mensile al mantenimento del figlio.
All'udienza del 11.07.2024 dinanzi al Giudice compariva il solo ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, provvedeva a sentirlo.
In seguito, con l'ordinanza depositata in data 11.07.2024, il Giudice, provvisoriamente pronunciando, dichiarava la contumacia di stabiliva l'affidamento esclusivo di Controparte_1
(nato il [...]) al padre con collocazione abitativa Persona_1 Parte_1 presso la residenza a Cesena del padre stesso, il quale provvederà per l'intero al mantenimento pagina 3 di 7 ordinario del figlio;
revocava l'assegnazione alla convenuta dell'abitazione sita Controparte_1 in Cesena, via Carlo Emilio Gadda n. 465 e l'obbligo posto a carico del ricorrente padre di versare assegno mensile alla convenuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
disponeva che il padre e la madre provvedessero nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del
27.07.2016.
Successivamente, all'udienza del 20.03.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.03.2025 e trascritte in epigrafe. Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dal ricorso, dai documenti depositati e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso, si evince che la madre, senza avere ottenuto il consenso del padre e in ogni caso senza essersi rivolta al
Tribunale per ottenere autorizzazione al trasferimento del minore, ha di fatto, improvvisamente, sradicato il figlio minore dall'ambiente in cui era nato, cresciuto e sempre vissuto in Italia, a
Cesena, portandolo a vivere in un altro Stato, impedendogli di vedere e sentire il padre, allontanandolo dagli altri familiari, dalla rete amicale e dal contesto ambientale, scolastico e sociale di riferimento, ledendo il suo diritto alla bigenitorialità (vedasi, tra le numerose, da ultimo,
Cass. civ. Sez. I ord. 07.05.2024, n. 12282, ove si è affermato che il trasferimento dei figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non può non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la
"facoltà di vederli e tenerli quando desidera", ciò in violazione dell'art. 337-ter c.c. il quale, al primo comma, stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, mentre al secondo comma chiede al giudice di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa). Perché possa derogarsi al pagina 4 di 7 regime di affido condiviso (regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie, non emergendo giustificazione alcuna del trasferimento, tanto che la madre ha agito senza adire il tribunale al quale, fornendo le idonee motivazioni, avrebbe potuto chiedere di essere autorizzata al trasferimento, la madre ha manifestato quella inidoneità genitoriale tale da concretizzare il pregiudizio per il minore che può giustificare l'affidamento monogenitoriale. Le allegazioni del ricorrente circa la condotta sopra descritta della madre che non ha tenuto in alcun conto l'interesse del minore alla bigenitorialità, alla coltivazione degli affetti ed al mantenimento della continuità del contesto di vita, appaiono avvalorate anche dal contegno processuale della stessa, che, rimasta contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario a quelle del ricorrente, che ha riferito di aver instaurato anche processo penale, il che conferma ulteriormente un contegno improntato al disinteresse verso le oggettive esigenze del figlio.
Deve pertanto essere disposto l'affidamento esclusivo di al padre Persona_1 Parte_1
con collocazione abitativa presso lo stesso nella sua residenza di Cesena e
[...]
regolamentazione degli incontri e visite del minore con la madre da rimettersi ad appositi accordi tra i genitori, con previsione di almeno un fine settimana ogni due dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera, due pomeriggi infrasettimanali con eventuale pernottamento e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, con conseguente revoca dell'assegnazione alla convenuta madre dell'abitazione sita in Cesena, via Carlo Emilio Gadda e dell'obbligo posto a carico del ricorrente padre di corrispondere alla convenuta assegno mensile per il mantenimento del figlio minore. provvederà per l'intero al mantenimento ordinario del figlio, mentre i Pt_1
genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì.
La mancata costituzione della convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 7 Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto la modifica della regolamentazione delle condizioni sulla responsabilità genitoriale promossa da nei confronti di , ogni diversa eccezione, Parte_1 Controparte_1
domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- DISPONE l'affidamento esclusivo di (nato il [...]) al padre Persona_1 Parte_1
con collocazione abitativa presso la residenza a Cesena del padre stesso, il quale
[...] provvederà per l'intero al mantenimento ordinario del figlio;
- DISPONE che la madre potrà vedere il figlio previ accordi con il ricorrente e comunque almeno un fine settimana ogni due dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera, due pomeriggi infrasettimanali con eventuale pernottamento e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive;
- REVOCA di conseguenza l'assegnazione alla convenuta dell'abitazione sita in Controparte_1
Cesena, via Carlo Emilio Gadda n. 465 e l'obbligo posto a carico del ricorrente padre di versare assegno mensile alla convenuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
- DISPONE che il padre e la madre provvedano nella misura Parte_1 Controparte_1
del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi al
Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì;
-COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella Camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
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