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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11887 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. avv. Tonio Magnotti
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Ilaria Pappagallo
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 16824/2024 del 18-07-2024 del Giudice di Pace Controparte_1
di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Deduceva l'appellante, a sostegno del gravame, articolati motivi che verranno di seguito esaminati.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata resisteva al gravame.
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto il gravame è certamente ammissibile, risultando sufficientemente specifici i motivi;
con riferimento alle conclusioni, poi, l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado. Con i motivi di gravame, assai articolati, l'appellante ha sostanzialmente dedotto la erroneità della pronuncia del primo giudice che avrebbe male interpretato ed applicato il disposto dell'art. 43 Legge Assegni.
Innanzitutto deve rilevarsi come dalla documentazione esibita in primo grado gli assegni in questione (3 assegni di Euro 1.775,73; Euro 1.200,oo e Euro 1.250,oo per importo complessivo di Euro 4.225,73) sono stati originariamente effettivamente emessi in favore di soggetti aventi un nominativo diverso da quello che lo ha materialmente incassato.
Inoltre l'appellante ha fornito prova di aver nuovamente corrisposto l'importo portato nei due assegni agli effettivi soggetti aventi diritto.
In effetti il primo giudice non ha – correttamente - aderito ad un risalente orientamento giurisprudenziale (anche dei giudici di legittimità) secondo cui il menzionato art. 43 L.A. integrerebbe una sorta di responsabilità oggettiva “indipendente da colpa”.
Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12477 del 21-05-2018 (cui si ritiene convintamente di aderire) secondo cui, ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), la banca negoziatrice (nella specie l'appellata) chiamata a rispondere del danno derivato (per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo) dal pagamento di assegno bancario (di traenza o circolare) munito della clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma cc. E la diligenza non può che essere valutata secondo il parametro della diligenza professionale con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. n. 20292/2011).
Il primo giudice dopo aver implicitamente e correttamente condiviso l'attuale e più recente orientamento della Suprema Corte sopra richiamato ne ha tuttavia, come dedotto specificamente dall'appellante nei motivi di gravame, fatto in parte erronea applicazione.
Deve invero ritenersi che nel caso di specie, la prova che non emergesse alcun elemento
- sulla base degli assegni i cui originali non sono stati esibiti nel corso del primo grado di giudizio dall'attuale appellata che avrebbe dovuto esserne in possesso essendo gli stessi negoziati in procedura di check truncation - per fare supporre una qualche alterazione dell'assegno (che pure si presentavano, nella fotocopie esibite, integri e completi in tutti i loro elementi essenziali) incombe sulla stessa parte appellata e a tale fine non appare prova sufficiente la circostanza che il portatore dell'assegno (il cui nominativo coincideva apparentemente con quello emergente nello stesso assegno) era soggetto conosciuto alla appellata (ed opportunamente identificato) in quanto già titolare di CP_2
rapporti con la medesima. CP_2
In effetti – e pur condividendosi l'assunto del primo giudice secondo cui i titoli in oggetto
(si ricordi esibiti in fotocopia) non presentassero alcuna anomalia ictu oculi ravvisabile - deve ritenersi che non abbia in alcun modo assolto all'onere probatorio Controparte_1
su di essa incombente considerando, per altro, alcune circostanze che dovevano consigliare un particolare attenzione in capo al soggetto che per la Banca appellata ha concretamente consentito la negoziazione dell'assegno. In particolare non poteva passare inosservata l'assoluta anomalia, costituita dalla circostanza che il soggetto apparentemente indicato nel titolo avesse aperto conto presso poco Controparte_1 tempo prima e che portasse all'incasso quasi contestualmente tre assegni della stessa traente. Tale evidente anomalia avrebbe dovuto consigliare una più attenta disamina degli assegni che avrebbe consentito, pur in assenza di una particolare strumentazione, di fare quanto meno dubitare che una qualche alterazione fosse stata effettivamente fatta.
Per altro poiché l'onere di dimostrare la non riconoscibilità della alterazione dell'assegno
(pur adoperando la diligenza richiesta) incombe sulla attuale appellata, l'impossibilità di operare tale verifica probatoria (atteso che non è stato esibito il titolo in originale ma solo una fotocopia) non può che ricadere sulla stessa originaria parte convenuta.
Non può pertanto condividersi l'apodittica conclusione del primo giudice.
Deve invece ritenersi che l'impiegato bancario non debba acquisire la completa certezza della falsificazione al fine di “bloccare” il pagamento del titolo essendo sufficiente anche il mero dubbio che, per quanto sopra detto, non poteva non avere alla luce della anomalia immediatamente riscontrabile.
Il suddetto riscontro avrebbe dovuto consigliare, nell'esercizio della normale diligenza professionale, al banchiere di effettuare le dovute (e semplici) verifiche presso la banca emittente sulla regolarità del titolo.
Nel caso in cui come nella specie gli assegni (per il loro limitato importo) siano stati negoziati con procedura di Check Truncation l'onere di attenzione imposto è ancora maggiore atteso che tale procedura (che per gli assegni in questione non prevedeva la trasmissione alla banca emittente anche del nominativo del soggetto che ha versato l'assegno nel caso di specie diverso dal vero beneficiario) non consente alcuna verifica alla banca emittente cui il titolo non viene materialmente ritrasmesso.
Per completezza deve rilevarsi come, secondo la difesa dell'appellante e contrariamente a quanto argomentato fin dal primo grado di giudizio dalla difesa dell'attuale appellata, nessuna influenza potrebbe avere (ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa) la modalità scelta dall'appellante per la “consegna” del titolo e cioè la spedizione postale.
Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale cui anche questo Tribunale ha in passato aderito, l'evento dannoso prodottosi non dipenderebbe dall'inoltro dell'assegno a mezzo del plico postale - che può solo agevolare l'appropriazione del titolo da parte di soggetto non legittimato – ma esclusivamente dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario (cfr. Cass. n. 2520/2018).
Tale orientamento, però, risulta superato dalla recente pronuncia della Suprema Corte a
Sezione Unite (n. 9770/2020) – cui si ritiene ora convintamente di aderire – secondo cui
“la spedizione per posta ordinaria (come è incontestabilmente accaduto nel caso di specie) di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente (nella specie il mittente sostanziale che è l'attuale appellante atteso che la banca emittente, estranea al presente giudizio, ha seguito le istruzioni dell'appellante nella spedizione del titolo), comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nella identificazione del presentatore”.
In assenza di elementi per graduare le rispettive colpe deve ritenersi che entrambe le parti
– appellante e appellata – abbiano concorso in ugual misura a determinare l'evento dannoso.
Pertanto del danno subito dall'attuale appellante (che ha dovuto nuovamente corrispondere il pagamento all'avente diritto) deve rispondere la appellata solo nella misura della giusta metà pari a Euro 2.112,86.
In conseguenza la sentenza impugnata va riformata e, in accoglimento della domanda proposta dalla originaria parte attrice, la appellata va condannata al pagamento della somma di Euro 2.112,86 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Le ragioni della decisione, l'esito complessivo della lite e la circostanza che la questione affrontata era oggetto di contrasto giurisprudenziale solo di recente composto costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 16824/2024 del
GdP di Napoli così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di della somma di Euro 2.112,86 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- Rigetta per il resto l'appello;
- Compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 16 dicembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. avv. Tonio Magnotti
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Ilaria Pappagallo
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 16824/2024 del 18-07-2024 del Giudice di Pace Controparte_1
di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Deduceva l'appellante, a sostegno del gravame, articolati motivi che verranno di seguito esaminati.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata resisteva al gravame.
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto il gravame è certamente ammissibile, risultando sufficientemente specifici i motivi;
con riferimento alle conclusioni, poi, l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado. Con i motivi di gravame, assai articolati, l'appellante ha sostanzialmente dedotto la erroneità della pronuncia del primo giudice che avrebbe male interpretato ed applicato il disposto dell'art. 43 Legge Assegni.
Innanzitutto deve rilevarsi come dalla documentazione esibita in primo grado gli assegni in questione (3 assegni di Euro 1.775,73; Euro 1.200,oo e Euro 1.250,oo per importo complessivo di Euro 4.225,73) sono stati originariamente effettivamente emessi in favore di soggetti aventi un nominativo diverso da quello che lo ha materialmente incassato.
Inoltre l'appellante ha fornito prova di aver nuovamente corrisposto l'importo portato nei due assegni agli effettivi soggetti aventi diritto.
In effetti il primo giudice non ha – correttamente - aderito ad un risalente orientamento giurisprudenziale (anche dei giudici di legittimità) secondo cui il menzionato art. 43 L.A. integrerebbe una sorta di responsabilità oggettiva “indipendente da colpa”.
Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12477 del 21-05-2018 (cui si ritiene convintamente di aderire) secondo cui, ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), la banca negoziatrice (nella specie l'appellata) chiamata a rispondere del danno derivato (per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo) dal pagamento di assegno bancario (di traenza o circolare) munito della clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma cc. E la diligenza non può che essere valutata secondo il parametro della diligenza professionale con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. n. 20292/2011).
Il primo giudice dopo aver implicitamente e correttamente condiviso l'attuale e più recente orientamento della Suprema Corte sopra richiamato ne ha tuttavia, come dedotto specificamente dall'appellante nei motivi di gravame, fatto in parte erronea applicazione.
Deve invero ritenersi che nel caso di specie, la prova che non emergesse alcun elemento
- sulla base degli assegni i cui originali non sono stati esibiti nel corso del primo grado di giudizio dall'attuale appellata che avrebbe dovuto esserne in possesso essendo gli stessi negoziati in procedura di check truncation - per fare supporre una qualche alterazione dell'assegno (che pure si presentavano, nella fotocopie esibite, integri e completi in tutti i loro elementi essenziali) incombe sulla stessa parte appellata e a tale fine non appare prova sufficiente la circostanza che il portatore dell'assegno (il cui nominativo coincideva apparentemente con quello emergente nello stesso assegno) era soggetto conosciuto alla appellata (ed opportunamente identificato) in quanto già titolare di CP_2
rapporti con la medesima. CP_2
In effetti – e pur condividendosi l'assunto del primo giudice secondo cui i titoli in oggetto
(si ricordi esibiti in fotocopia) non presentassero alcuna anomalia ictu oculi ravvisabile - deve ritenersi che non abbia in alcun modo assolto all'onere probatorio Controparte_1
su di essa incombente considerando, per altro, alcune circostanze che dovevano consigliare un particolare attenzione in capo al soggetto che per la Banca appellata ha concretamente consentito la negoziazione dell'assegno. In particolare non poteva passare inosservata l'assoluta anomalia, costituita dalla circostanza che il soggetto apparentemente indicato nel titolo avesse aperto conto presso poco Controparte_1 tempo prima e che portasse all'incasso quasi contestualmente tre assegni della stessa traente. Tale evidente anomalia avrebbe dovuto consigliare una più attenta disamina degli assegni che avrebbe consentito, pur in assenza di una particolare strumentazione, di fare quanto meno dubitare che una qualche alterazione fosse stata effettivamente fatta.
Per altro poiché l'onere di dimostrare la non riconoscibilità della alterazione dell'assegno
(pur adoperando la diligenza richiesta) incombe sulla attuale appellata, l'impossibilità di operare tale verifica probatoria (atteso che non è stato esibito il titolo in originale ma solo una fotocopia) non può che ricadere sulla stessa originaria parte convenuta.
Non può pertanto condividersi l'apodittica conclusione del primo giudice.
Deve invece ritenersi che l'impiegato bancario non debba acquisire la completa certezza della falsificazione al fine di “bloccare” il pagamento del titolo essendo sufficiente anche il mero dubbio che, per quanto sopra detto, non poteva non avere alla luce della anomalia immediatamente riscontrabile.
Il suddetto riscontro avrebbe dovuto consigliare, nell'esercizio della normale diligenza professionale, al banchiere di effettuare le dovute (e semplici) verifiche presso la banca emittente sulla regolarità del titolo.
Nel caso in cui come nella specie gli assegni (per il loro limitato importo) siano stati negoziati con procedura di Check Truncation l'onere di attenzione imposto è ancora maggiore atteso che tale procedura (che per gli assegni in questione non prevedeva la trasmissione alla banca emittente anche del nominativo del soggetto che ha versato l'assegno nel caso di specie diverso dal vero beneficiario) non consente alcuna verifica alla banca emittente cui il titolo non viene materialmente ritrasmesso.
Per completezza deve rilevarsi come, secondo la difesa dell'appellante e contrariamente a quanto argomentato fin dal primo grado di giudizio dalla difesa dell'attuale appellata, nessuna influenza potrebbe avere (ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa) la modalità scelta dall'appellante per la “consegna” del titolo e cioè la spedizione postale.
Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale cui anche questo Tribunale ha in passato aderito, l'evento dannoso prodottosi non dipenderebbe dall'inoltro dell'assegno a mezzo del plico postale - che può solo agevolare l'appropriazione del titolo da parte di soggetto non legittimato – ma esclusivamente dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario (cfr. Cass. n. 2520/2018).
Tale orientamento, però, risulta superato dalla recente pronuncia della Suprema Corte a
Sezione Unite (n. 9770/2020) – cui si ritiene ora convintamente di aderire – secondo cui
“la spedizione per posta ordinaria (come è incontestabilmente accaduto nel caso di specie) di un assegno, ancorchè munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente (nella specie il mittente sostanziale che è l'attuale appellante atteso che la banca emittente, estranea al presente giudizio, ha seguito le istruzioni dell'appellante nella spedizione del titolo), comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nella identificazione del presentatore”.
In assenza di elementi per graduare le rispettive colpe deve ritenersi che entrambe le parti
– appellante e appellata – abbiano concorso in ugual misura a determinare l'evento dannoso.
Pertanto del danno subito dall'attuale appellante (che ha dovuto nuovamente corrispondere il pagamento all'avente diritto) deve rispondere la appellata solo nella misura della giusta metà pari a Euro 2.112,86.
In conseguenza la sentenza impugnata va riformata e, in accoglimento della domanda proposta dalla originaria parte attrice, la appellata va condannata al pagamento della somma di Euro 2.112,86 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Le ragioni della decisione, l'esito complessivo della lite e la circostanza che la questione affrontata era oggetto di contrasto giurisprudenziale solo di recente composto costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 16824/2024 del
GdP di Napoli così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di della somma di Euro 2.112,86 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- Rigetta per il resto l'appello;
- Compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 16 dicembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco