CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 657/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
I.c.a. - Imposte LI AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Di Resistente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11316670 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede prendersi atto dell'intervenuto accordo giudiziale e dichiararsi estinto il giudizio. Con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: In termini analoghi all'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ICA - imposte comunali affini - S.p.A. ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Alessandria del 11.12.2023, che aveva accolto il ricorso della contribuente, la ditta individuale "Resistente_1", corrente in Località_1 (AL) Indirizzo_1, ditta titolare del distributore carburanti, sito in Località_1 (AL) Indirizzo_1 (Indirizzo_2, proprietaria di un totem bifacciale, che sorregge un pannello forato di superficie utile pari a 4,3 mq, indicante l'insegna "Resistente_1, logo della ditta individuante la sede e due digit indicanti, ai sensi del Art. 2 Decreto del Ministero dello Sviluppo N°17/2013, i prezzi del carburante.
La Società_1 spa aveva chiesto a titolo di Imposta Comunale per la Pubblicità, alla ditta Società_2, il pagamento di contributo per il "totem" assumendo come superficie tassabile quella della scritta "Resistente_1" più i digit recanti i prezzi del carburante.
La contribuente, impugnando l'avviso di pagamento N 5 ID Pratica n. pratica del 05.11.2020, aveva eccepito che la superficie dei digit, inferiore ad 1 mq, non poteva essere utilizzata per il calcolo del contributo, in quanto l'ostensione dei prezzi del carburante è obbligo di legge e perciò soggetta ad esenzione.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Alessandria, con la sentenza n°17/2023, ha accolto il ricorso della contribuente.
Nell'atto di appello, Società_1 spa ha sostenuto una erronea applicazione degli art. 5 e 7 D.Lgs. 507/93 da parte della Corte di I grado.
Costituendosi nel presente grado, la ditta contribuente ha sostenuto che l'art. 5, in tema di presupposto d'imposta, stabilisce che l'oggetto della pretesa è la diffusione, anche potenziale, di messaggi pubblicitari effettuata mediante forme visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque che siano da tali luoghi percepibili. Criterio confermato dal successivo Art 17 D.Lgs., che prevede una serie di esenzioni in ragione della natura del messaggio veicolato, ovvero della mancanza di funzione pubblicitaria, in particolare, sono esenti ai sensi dell'art. 17) I co let 1-bis, le insegne di attività commerciali fino a 5 mq. e, ai sensi dell' art 17) I co let I), le insegne, targhe o simili, la cui ostensione sia dovuta per legge, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato. Era evidente che la presenza delle informazioni sui prezzi dei carburanti – doverosa ai sensi di una norma di legge - riduce il pieno godimento della superficie pubblicitaria da parte del contribuente.
D'altronde – ha sostenuto la ditta resistente - la giurisprudenza assume come fatto rilevante per la determinazione dell'imposta l'esistenza di un legame tra un messaggio pubblicitario e la forma utilizzata,
(cfr. Cassazione Sez VI con del 03.03.2020 n. 5930: "... l'imposta va determinata in base alla figura geometrica cui è circoscritto il messaggio pubblicitario..", e Cass. Civ. sez. trib. 21.01.2008 n. 1161, "... se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione di messaggi e, conseguentemente, se la faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta dovrà essere ragguagliata soltanto al predetto spazio..."
Inoltre, il cartello totem non è un elemento unico, ma i digit costituiscono un dispositivo aggiunto e che il pannello del totem è stato appositamente forato per permetterne l'inserimento. Pertanto, l'area assoggettabile ad imposta non può che essere limitata a quella contenente la scritta 'Resistente_1'.
Detta superficie, per ciascuna faccia, come si evince dalle immagini prodotte in I grado sopra richiamati, è pari a: 1,6 x 1,6 m. ovvero 2,56 mq, a cui deve essere sottratta l'area dei 2 digit 0,820x0,250x2 m. ovvero 0,41 mq.
Considerato che
si tratta di totem bifacciale, l'intera superficie utilizzata dal solo logo 'Resistente_1', è di 4,3 mq (2,56x2 - 0,41x2); essa non comprende messaggi pubblicitari in quanto individua la sede, distinguendola dal caseggiato adiacente. Da tali argomenti la contribuente ha fatto conseguire che le insegne godono dell'esenzione prevista dalla legge, come aveva statuito la sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di appello, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo stragiudiziale per la definizione della lite, ciò che necessariamente produce l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite dei due gradi.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 657/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
I.c.a. - Imposte LI AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Di Resistente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11316670 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede prendersi atto dell'intervenuto accordo giudiziale e dichiararsi estinto il giudizio. Con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: In termini analoghi all'appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ICA - imposte comunali affini - S.p.A. ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Alessandria del 11.12.2023, che aveva accolto il ricorso della contribuente, la ditta individuale "Resistente_1", corrente in Località_1 (AL) Indirizzo_1, ditta titolare del distributore carburanti, sito in Località_1 (AL) Indirizzo_1 (Indirizzo_2, proprietaria di un totem bifacciale, che sorregge un pannello forato di superficie utile pari a 4,3 mq, indicante l'insegna "Resistente_1, logo della ditta individuante la sede e due digit indicanti, ai sensi del Art. 2 Decreto del Ministero dello Sviluppo N°17/2013, i prezzi del carburante.
La Società_1 spa aveva chiesto a titolo di Imposta Comunale per la Pubblicità, alla ditta Società_2, il pagamento di contributo per il "totem" assumendo come superficie tassabile quella della scritta "Resistente_1" più i digit recanti i prezzi del carburante.
La contribuente, impugnando l'avviso di pagamento N 5 ID Pratica n. pratica del 05.11.2020, aveva eccepito che la superficie dei digit, inferiore ad 1 mq, non poteva essere utilizzata per il calcolo del contributo, in quanto l'ostensione dei prezzi del carburante è obbligo di legge e perciò soggetta ad esenzione.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Alessandria, con la sentenza n°17/2023, ha accolto il ricorso della contribuente.
Nell'atto di appello, Società_1 spa ha sostenuto una erronea applicazione degli art. 5 e 7 D.Lgs. 507/93 da parte della Corte di I grado.
Costituendosi nel presente grado, la ditta contribuente ha sostenuto che l'art. 5, in tema di presupposto d'imposta, stabilisce che l'oggetto della pretesa è la diffusione, anche potenziale, di messaggi pubblicitari effettuata mediante forme visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque che siano da tali luoghi percepibili. Criterio confermato dal successivo Art 17 D.Lgs., che prevede una serie di esenzioni in ragione della natura del messaggio veicolato, ovvero della mancanza di funzione pubblicitaria, in particolare, sono esenti ai sensi dell'art. 17) I co let 1-bis, le insegne di attività commerciali fino a 5 mq. e, ai sensi dell' art 17) I co let I), le insegne, targhe o simili, la cui ostensione sia dovuta per legge, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato. Era evidente che la presenza delle informazioni sui prezzi dei carburanti – doverosa ai sensi di una norma di legge - riduce il pieno godimento della superficie pubblicitaria da parte del contribuente.
D'altronde – ha sostenuto la ditta resistente - la giurisprudenza assume come fatto rilevante per la determinazione dell'imposta l'esistenza di un legame tra un messaggio pubblicitario e la forma utilizzata,
(cfr. Cassazione Sez VI con del 03.03.2020 n. 5930: "... l'imposta va determinata in base alla figura geometrica cui è circoscritto il messaggio pubblicitario..", e Cass. Civ. sez. trib. 21.01.2008 n. 1161, "... se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione di messaggi e, conseguentemente, se la faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta dovrà essere ragguagliata soltanto al predetto spazio..."
Inoltre, il cartello totem non è un elemento unico, ma i digit costituiscono un dispositivo aggiunto e che il pannello del totem è stato appositamente forato per permetterne l'inserimento. Pertanto, l'area assoggettabile ad imposta non può che essere limitata a quella contenente la scritta 'Resistente_1'.
Detta superficie, per ciascuna faccia, come si evince dalle immagini prodotte in I grado sopra richiamati, è pari a: 1,6 x 1,6 m. ovvero 2,56 mq, a cui deve essere sottratta l'area dei 2 digit 0,820x0,250x2 m. ovvero 0,41 mq.
Considerato che
si tratta di totem bifacciale, l'intera superficie utilizzata dal solo logo 'Resistente_1', è di 4,3 mq (2,56x2 - 0,41x2); essa non comprende messaggi pubblicitari in quanto individua la sede, distinguendola dal caseggiato adiacente. Da tali argomenti la contribuente ha fatto conseguire che le insegne godono dell'esenzione prevista dalla legge, come aveva statuito la sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di appello, le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo stragiudiziale per la definizione della lite, ciò che necessariamente produce l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale fra le parti delle spese di lite dei due gradi.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.