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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1836 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e vertente
T R A
, P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia
Parte opponente
E
P.I.: e per essa, quale mandataria, (già CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.: , CP_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici
Parte opposta
E
P.I.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_4 P.IVA_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.: , Controparte_5 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici
Parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 26.11.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato in data 3.8.2023, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €
225.399,39, oltre interessi e spese.
L'intimazione di pagamento si fonda sul decreto ingiuntivo n. 1019/2015, emesso dall'intestato Tribunale in forza del contratto di fideiussione stipulato tra l'odierna opponente e la;
tale ultima società ha ceduto il credito in Controparte_6
favore dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del precetto per mancanza di titolarità del credito in capo all'opposta, essendo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
non idoneo a provarne l'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione;
la nullità del precetto, siccome sprovvisto della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del d.i., neppure desumile dalla copia del d.i. notificata unitamente al precetto,
che recherebbe in calce la formula esecutiva riferita a una diversa ingiunzione;
la nullità del titolo azionato, perché emesso in forza della fideiussione contenente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., conforme al modulo a.b.i. e nulla per violazione della normativa antitrust;
la conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e la decadenza dell'opposta dalla garanzia per mancata proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale entro il termine previsto dalla disposizione citata;
la mancata formazione del giudicato sul d.i. non opposto,
in quanto la questione della nullità non sarebbe stata esaminata nel giudizio monitorio e potrebbe esaminarsi, in base all'orientamento della Cassazione -Sezioni Unite n. 9479/2023-,
in questo giudizio, da qualificarsi, quanto a tale motivo di opposizione, come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sui cui si fonda il precetto;
nel merito, in via principale, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto per difetto di titolarità del credito azionato e per la mancata indicazione del provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel pagina 2 di 8 merito, in via gradata, di riqualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e di rimettere al giudice del merito il giudizio con fissazione del termine di 40 giorni per la riassunzione e con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di mancata riqualificazione dell'opposizione, di dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 cc.,
l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando che la cessione dell'originaria posizione creditoria sarebbe stata oggetto di pubblicazione ex art. 58 TUB nella quale, tra l'altro, si rinvierebbe alla lista identificativa dei crediti ceduti, che permetterebbe di ritenere ricompreso il credito controverso nell'avvenuta cessione;
che la declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo sarebbe implicitamente contenuta nella formula esecutiva, la cui apposizione sul decreto ingiuntivo non sarebbe più
necessaria a seguito della riforma Cartabia;
che, anche a riqualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e a ritenere il carattere abusivo della clausola contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione, sarebbe stato osservato il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
per le azioni contro la debitrice principale;
che non ricorrerebbero i requisiti del periculum in
mora e del fumus boni juris dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Per i suesposti motivi l'opposta ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare, in via preliminare, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di precetto notificato e l'eccezione di difetto di titolarità del credito;
nel merito, di rigettare la richiesta di riqualificazione dell'opposizione ex art. 650
c.p.c. e di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Accolta la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 20.2.2024, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025.
******
1. La censura di parte opponente relativa al difetto di titolarità del credito controverso della società opposta è infondata.
pagina 3 di 8 È opportuno ricordare anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso
agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29.09.2020). A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza
n. 2780 del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Con riguardo all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10.02.2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata). Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della
cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti
pagina 4 di 8 ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso
nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa.
E infatti, dai criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge come il credito derivante dal contratto stipulato tra la e e la sia ricompreso tra i crediti ceduti Controparte_6 Controparte_6 CP_7
all'opposta. Già solo basterebbe a ritenere provata la titolarità attiva in capo all'opposta.
Di più parte opposta ha prodotto in giudizio “la lista identificativa degli NDG dei relativi
debitori depositata presso lo Studio Associato Viggiani Bullone Girardi, Via Sant'Antonio 11, 20122
Milano” (doc. 6 comparsa di costituzione), di cui si fa menzione nell'avviso pubblicato in GU
e dalla quale risulta il credito nei confronti della identificato dal NDG 40221704; CP_7
tale codice risulta identificativo del credito controverso anche in base all'estratto ex art. 50
TUB allegato (doc. 7 comparsa di costituzione).
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto della doglianza dell'opponente.
2. Viene disattesa l'eccezione di nullità del precetto per violazione dell'art. 654, c. 2, c.p.c.,
che poggia sull'assunto per cui nel precetto non sarebbe stato indicato il provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà del d.i.
Nell'atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo devono essere, invero, esplicitamente menzionati, in conformità all'art. 654 comma 2 c.p.c., sia il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., con indicazione dell'autorità che lo ha emesso, sia l'apposizione della formula esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. Si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, corrispondenti a due diverse attività e garanzie per il debitore: l'una, del giudice, che dichiarando l'esecutorietà attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza l'utilizzo del documento a fini coattivi. La sola indicazione della data di apposizione della formula esecutiva non può sostituire la menzione del pagina 5 di 8 provvedimento di esecutorietà e dell'autorità che lo ha emesso, poiché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante, come tale inammissibile. L'omissione di tali indicazioni determina l'incertezza in ordine al titolo esecutivo e comporta la nullità dell'atto di precetto ex art. 480 c.p.c., omologa all'ipotesi di notifica dell'intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria ma solo di stabilizzazione per mancata proposizione nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24226; Tribunale civile Nola sentenza n. 1159 del 14 aprile 2025).
La dedotta violazione del disposto dell'art. 654, c. 2, c.p.c. introduce, in applicazione degli espressi principi, un motivo di opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del precetto (art. 617, c. 1, c.p.c.).
Nella specie il precetto è stato notificato il 3.8.2023 (doc. all. comparsa dell'opposta) e il motivo di opposizione è contenuto nell'atto di citazione in opposizione notificato all'opposta il 18.9.2023 (doc. all. atto di citazione), con la conseguenza che non risultano osservati i termini decadenziali previsti dall'art. 617, c. 1, c.p.c.: in materia di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt, 1 e 3 della legge 7
ottobre 1969 n. 742; quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le « opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi
(all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva;
l'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia (e dai motivi di gravame) (Cass., n. 6028/2018).
Il motivo di opposizione è, dunque, inammissibile per tardività della sua proposizione (la tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. costituisce eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in assenza di specifica deduzione di parte).
pagina 6 di 8 3. L'eccezione di parte opponente concernente la nullità del titolo esecutivo per violazione della normativa antitrust viene disattesa rigettata.
In relazione alla doglianza l'opponente intenderebbe far valere la propria qualità di consumatore, che permetterebbe al giudice di travalicare il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo definitivo, con possibilità di sindacare la nullità della deroga ex art. 1957 c.c.
prevista dal contratto di fideiussione in applicazione dei principi sanciti dalla Sentenza della
CGUE con la nota decisione del 17 maggio 2022.
Anche a voler ritenere sindacabile, in questa sede, la qualità dell'opponente in relazione al contratto di fideiussione su cui si fonda il d.i. costituente il titolo esecutivo, l'opponente,
essendo una persona giuridica, non può aver agito nella vicenda negoziale quale consumatore (art. 3, c. 1, lett. a, d.lgs. 206/2005).
Non coglie, pertanto, nel segno il richiamo alla Sentenza delle S.U. 9479/2023: il presupposto imprescindibile per la proposizione della opposizione tardiva al fine di far valere l'abusività delle clausole contrattuali sarebbe la qualifica di consumatore dell'opponente, che deve nella specie escludersi.
Nemmeno potrebbe sostenersi che il giudicato possa essere comunque superato in ragione della circostanza che la nullità della fideiussione sarebbe rilevabile d'ufficio, in quanto “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non
opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla
formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a
quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni
questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione
esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun
controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che
andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo
controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua
formazione” (Cass. Civ n. 3667/2013).
pagina 7 di 8 In conclusione, il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti a quelli di cui una sentenza passata in giudicato per cui, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude la possibilità di agire per l'eventuale nullità di clausole contenute in una fideiussione omnibus in violazione della normativa antitrust.
4. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione risulta infondata e meritevole di rigetto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa, della semplicità della controversia e dell'attività svolta dall'opposta e dall'intervenuta -quali parti vittoriose- con riguardo alle sole fasi di studio e introduttiva;
poiché le parti vittoriose sono state difese dal medesimo difensore e hanno assunto la medesima posizione processuale, il compenso viene aumentato in misura pari al 30% facendo applicazione dell'art. 4, c. 2, d.m.
55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore delle parti vittoriose, liquidate in € 2.717,00 per compensi, oltre a i.v.a.,
c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti all'opposta e all'intervenuta.
Così deciso in Spoleto, il 9.12.2025
Il Giudice
AT GA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AT GA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1836 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e vertente
T R A
, P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Coccia
Parte opponente
E
P.I.: e per essa, quale mandataria, (già CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.: , CP_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici
Parte opposta
E
P.I.: , e per essa, quale mandataria, Controparte_4 P.IVA_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.: , Controparte_5 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Federici
Parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 26.11.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato in data 3.8.2023, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di €
225.399,39, oltre interessi e spese.
L'intimazione di pagamento si fonda sul decreto ingiuntivo n. 1019/2015, emesso dall'intestato Tribunale in forza del contratto di fideiussione stipulato tra l'odierna opponente e la;
tale ultima società ha ceduto il credito in Controparte_6
favore dell'opposta.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del precetto per mancanza di titolarità del credito in capo all'opposta, essendo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
non idoneo a provarne l'inclusione nell'operazione di cartolarizzazione;
la nullità del precetto, siccome sprovvisto della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del d.i., neppure desumile dalla copia del d.i. notificata unitamente al precetto,
che recherebbe in calce la formula esecutiva riferita a una diversa ingiunzione;
la nullità del titolo azionato, perché emesso in forza della fideiussione contenente la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., conforme al modulo a.b.i. e nulla per violazione della normativa antitrust;
la conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e la decadenza dell'opposta dalla garanzia per mancata proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale entro il termine previsto dalla disposizione citata;
la mancata formazione del giudicato sul d.i. non opposto,
in quanto la questione della nullità non sarebbe stata esaminata nel giudizio monitorio e potrebbe esaminarsi, in base all'orientamento della Cassazione -Sezioni Unite n. 9479/2023-,
in questo giudizio, da qualificarsi, quanto a tale motivo di opposizione, come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sui cui si fonda il precetto;
nel merito, in via principale, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto per difetto di titolarità del credito azionato e per la mancata indicazione del provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel pagina 2 di 8 merito, in via gradata, di riqualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e di rimettere al giudice del merito il giudizio con fissazione del termine di 40 giorni per la riassunzione e con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di mancata riqualificazione dell'opposizione, di dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 cc.,
l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando che la cessione dell'originaria posizione creditoria sarebbe stata oggetto di pubblicazione ex art. 58 TUB nella quale, tra l'altro, si rinvierebbe alla lista identificativa dei crediti ceduti, che permetterebbe di ritenere ricompreso il credito controverso nell'avvenuta cessione;
che la declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo sarebbe implicitamente contenuta nella formula esecutiva, la cui apposizione sul decreto ingiuntivo non sarebbe più
necessaria a seguito della riforma Cartabia;
che, anche a riqualificare l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e a ritenere il carattere abusivo della clausola contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione, sarebbe stato osservato il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.
per le azioni contro la debitrice principale;
che non ricorrerebbero i requisiti del periculum in
mora e del fumus boni juris dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Per i suesposti motivi l'opposta ha concluso chiedendo al Tribunale di rigettare, in via preliminare, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di precetto notificato e l'eccezione di difetto di titolarità del credito;
nel merito, di rigettare la richiesta di riqualificazione dell'opposizione ex art. 650
c.p.c. e di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Accolta la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 20.2.2024, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025.
******
1. La censura di parte opponente relativa al difetto di titolarità del credito controverso della società opposta è infondata.
pagina 3 di 8 È opportuno ricordare anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso
agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale
presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29.09.2020). A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza
n. 2780 del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Con riguardo all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Suprema Corte ha più volte precisato che non è necessario che questa contenga una “specifica enumerazione di ciascuno dei
rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di
individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. Sentenza n. 4277 del 10.02.2023), rimanendo comunque devoluta al Giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così, Cass. citata). Tale principio è stato largamente ripreso dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della
cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti
pagina 4 di 8 ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso
nell'oggetto della cessione” (Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 220 del 24.01.2023).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa.
E infatti, dai criteri per l'individuazione dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge come il credito derivante dal contratto stipulato tra la e e la sia ricompreso tra i crediti ceduti Controparte_6 Controparte_6 CP_7
all'opposta. Già solo basterebbe a ritenere provata la titolarità attiva in capo all'opposta.
Di più parte opposta ha prodotto in giudizio “la lista identificativa degli NDG dei relativi
debitori depositata presso lo Studio Associato Viggiani Bullone Girardi, Via Sant'Antonio 11, 20122
Milano” (doc. 6 comparsa di costituzione), di cui si fa menzione nell'avviso pubblicato in GU
e dalla quale risulta il credito nei confronti della identificato dal NDG 40221704; CP_7
tale codice risulta identificativo del credito controverso anche in base all'estratto ex art. 50
TUB allegato (doc. 7 comparsa di costituzione).
Sulla scorta di tali considerazioni e sulla base della documentazione prodotta, non vi sono dubbi circa la titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente rigetto della doglianza dell'opponente.
2. Viene disattesa l'eccezione di nullità del precetto per violazione dell'art. 654, c. 2, c.p.c.,
che poggia sull'assunto per cui nel precetto non sarebbe stato indicato il provvedimento dichiarativo dell'esecutorietà del d.i.
Nell'atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo devono essere, invero, esplicitamente menzionati, in conformità all'art. 654 comma 2 c.p.c., sia il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., con indicazione dell'autorità che lo ha emesso, sia l'apposizione della formula esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. Si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, corrispondenti a due diverse attività e garanzie per il debitore: l'una, del giudice, che dichiarando l'esecutorietà attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza l'utilizzo del documento a fini coattivi. La sola indicazione della data di apposizione della formula esecutiva non può sostituire la menzione del pagina 5 di 8 provvedimento di esecutorietà e dell'autorità che lo ha emesso, poiché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante, come tale inammissibile. L'omissione di tali indicazioni determina l'incertezza in ordine al titolo esecutivo e comporta la nullità dell'atto di precetto ex art. 480 c.p.c., omologa all'ipotesi di notifica dell'intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria ma solo di stabilizzazione per mancata proposizione nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24226; Tribunale civile Nola sentenza n. 1159 del 14 aprile 2025).
La dedotta violazione del disposto dell'art. 654, c. 2, c.p.c. introduce, in applicazione degli espressi principi, un motivo di opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, a pena di decadenza, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del precetto (art. 617, c. 1, c.p.c.).
Nella specie il precetto è stato notificato il 3.8.2023 (doc. all. comparsa dell'opposta) e il motivo di opposizione è contenuto nell'atto di citazione in opposizione notificato all'opposta il 18.9.2023 (doc. all. atto di citazione), con la conseguenza che non risultano osservati i termini decadenziali previsti dall'art. 617, c. 1, c.p.c.: in materia di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt, 1 e 3 della legge 7
ottobre 1969 n. 742; quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le « opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi
(all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva;
l'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia (e dai motivi di gravame) (Cass., n. 6028/2018).
Il motivo di opposizione è, dunque, inammissibile per tardività della sua proposizione (la tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. costituisce eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in assenza di specifica deduzione di parte).
pagina 6 di 8 3. L'eccezione di parte opponente concernente la nullità del titolo esecutivo per violazione della normativa antitrust viene disattesa rigettata.
In relazione alla doglianza l'opponente intenderebbe far valere la propria qualità di consumatore, che permetterebbe al giudice di travalicare il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo definitivo, con possibilità di sindacare la nullità della deroga ex art. 1957 c.c.
prevista dal contratto di fideiussione in applicazione dei principi sanciti dalla Sentenza della
CGUE con la nota decisione del 17 maggio 2022.
Anche a voler ritenere sindacabile, in questa sede, la qualità dell'opponente in relazione al contratto di fideiussione su cui si fonda il d.i. costituente il titolo esecutivo, l'opponente,
essendo una persona giuridica, non può aver agito nella vicenda negoziale quale consumatore (art. 3, c. 1, lett. a, d.lgs. 206/2005).
Non coglie, pertanto, nel segno il richiamo alla Sentenza delle S.U. 9479/2023: il presupposto imprescindibile per la proposizione della opposizione tardiva al fine di far valere l'abusività delle clausole contrattuali sarebbe la qualifica di consumatore dell'opponente, che deve nella specie escludersi.
Nemmeno potrebbe sostenersi che il giudicato possa essere comunque superato in ragione della circostanza che la nullità della fideiussione sarebbe rilevabile d'ufficio, in quanto “Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non
opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla
formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a
quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni
questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione
esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun
controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che
andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo
controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua
formazione” (Cass. Civ n. 3667/2013).
pagina 7 di 8 In conclusione, il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti a quelli di cui una sentenza passata in giudicato per cui, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude la possibilità di agire per l'eventuale nullità di clausole contenute in una fideiussione omnibus in violazione della normativa antitrust.
4. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione risulta infondata e meritevole di rigetto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa, della semplicità della controversia e dell'attività svolta dall'opposta e dall'intervenuta -quali parti vittoriose- con riguardo alle sole fasi di studio e introduttiva;
poiché le parti vittoriose sono state difese dal medesimo difensore e hanno assunto la medesima posizione processuale, il compenso viene aumentato in misura pari al 30% facendo applicazione dell'art. 4, c. 2, d.m.
55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore delle parti vittoriose, liquidate in € 2.717,00 per compensi, oltre a i.v.a.,
c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti all'opposta e all'intervenuta.
Così deciso in Spoleto, il 9.12.2025
Il Giudice
AT GA
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