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Sentenza 9 giugno 2021
Sentenza 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2021, n. 22726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22726 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CE DO, n. in Moldavia il 21/10/1990, rappresentato ed assistito dall'avv. Marco Martini, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, prima sezione penale, n. 5482/2019, in data 10/12/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere AN Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Domenico A.R. CC ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/12/2019, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice Penale Sent. Sez. 2 Num. 22726 Anno 2021 Presidente: CA MA Relatore: LL ND Data Udienza: 22/04/2021 dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza che, in data 27/02/2019, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato CE DO alla pena complessiva di anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di rapina aggravata in concorso (capo A), lesioni personali aggravate in concorso (capo B), resistenza a pubblico ufficiale (capo C) e ricettazione in concorso (capo D). 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di CE DO, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare quanto segue. - Primo motivo: erronea applicazione della legge penale nella parte in cui non ha riconosciuto in relazione al capo A), l'ipotesi del tentativo. -Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermata penale responsabilità per il reato di cui al capo D). -Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'operato trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. -Quarto motivo: vizio di motivazione in merito al mancato contenimento dell'aumento di pena a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziato in premessa come si sia in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato come nella fattispecie contestata al capo A), sia stata correttamente contestata e ritenuta l'ipotesi della rapina impropria consumata, dal momento che, l'imputato, dopo aver sottratto i beni altrui dei quali si era impossessato sia pure per un breve lasso di tempo, adoperava violenza contro la guardia giurata e i poliziotti intervenuti, all'evidente fine di assicurarsi il possesso della refurtiva o, comunque, l'impunità. 3.1. Come è noto, mentre la rapina propria si consuma solo quando che si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l'impossessamento della stessa, la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l'impossessamento. Le Sezioni Unite (sez. n. 34952 del 19/04/2012, Reina) hanno chiarito che "l'art. 628 cod. pen., comma 2 fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso"; e hanno osservato che, ai fini della configurazione della rapina impropria, "il legislatore (...) non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui". L'impossessamento, infatti, non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è richiesto dalla norma incriminatrice - ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria - solo come scopo della condotta, in alternativa allo scopo di procurare a sè o ad altri l'impunità. L'impossessamento non costituisce, cioè, l'evento del reato, necessario per la sua consumazione, ma è posto a base del "dolo specifico" richiesto dalla norma incriminatrice (art. 628 cod. pen., comma 2), dimodoché, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che l'agente consegua effettivamente l'impossessamento della res: è sufficiente che egli abbia usato la violenza o la minaccia al fine di conseguirlo (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill). Esiste, peraltro, una radicale diversità concettuale tra "sottrazione" e "impossessamento": la prima consiste nel mero "spossessamento" altrui, ossia nel fatto che altri venga privato del possesso di una cosa;
l'"impossessamento", invece, consiste nell'acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri, ossia nel fatto che l'agente acquisti su di essa una signoria indipendente e autonoma. La distinzione tra sottrazione e impossessamento è di fondamentale rilievo ai fini della individuazione del momento consumativo della rapina impropria, giacché, una volta esclusa la rilevanza dell'impossessamento (in quanto non costitutivo dell'elemento materiale del reato), il discrimine tra "rapina impropria consumata" e "rapina impropria tentata" rimane affidato proprio alla "sottrazione". Secondo la succitata giurisprudenza (Sez. 2, n. 1135/2017), "... la sottrazione (e le modalità con cui essa è attuata) costituisce il punto di snodo, che consente di distinguere la rapina propria dalla rapina impropria. Infatti, mentre nella rapina propria la sottrazione deve avvenire mediante violenza o minaccia e, quindi, la sottrazione segue (e non precede) la violenza o la minaccia, configurandosi come il risultato di esse;
nella rapina impropria, invece, la sottrazione deve avvenire (come nel furto) senza violenza o minaccia e, perciò, la sottrazione precede (e non segue) la violenza o minaccia, le quali sono poste in essere, non al fine di sottrarre la cosa mobile altrui, ma al fine di fine di assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta o al fine di procurare a sè o ad altri l'impunità. Sotto il secondo profilo, poi, la "sottrazione" - a sua volta - costituisce, a seconda che sia consumata o meno, l'elemento che consente di distinguere la rapina impropria consumata dalla rapina impropria tentata". Pertanto, la possibilità di distinguere tra rapina impropria consumata e rapina impropria tentata dipende solo dalla avvenuta consumazione, o meno, della "sottrazione". 3.2. Tanto premesso, occorre considerare che nel caso di specie risulta che l'imputato fu sorpreso dalla polizia mentre si trovava in prossimità della strada privata (senza uscita) che costeggia lo stabile della ditta "Bsb Servizi Logistici Integrati" e dopo che la guardia giurata presente (identificata per TT AN), con estrema difficoltà / stava tentando di bloccare un uomo (il CE per l'appunto), chiaramente visto sferrare ripetuti calci e spintoni all'indirizzo del vigilante per guadagnare la fuga. I poliziotti intervenuti cercavano di contenere l'uomo ma costui, per opporsi alla sua identificazione, li colpiva con calci e manate per poi, con un gesto repentino, gettare alcune chiavi al di là della recinzione. La successiva perquisizione sul furgone Mercedes Sprinter di colore bianco con targa polacca, mezzo sul quale il CE era stato sorpreso dal TT mentre usciva dai locali della ditta, consentiva di rinvenire sul sedile anteriore destro uno 4 zaino contenente dei giravite, delle pinze con manico in gomma, delle chiavi combinate punte per avvitatori in ferro, adattatori in acciaio e guanti da lavoro;
inoltre, all'interno del porta-oggetti lato passeggero, si rinveniva un navigatore satellitare con relativa carica-batteria; all'interno del cassone telonato posteriore, vi era un piede di porco, una corda, una scala in alluminio, undici borsoni di tela, un'asta in legno nonché n. 273 scatole contenenti forni a microonde con grill marca Candy. All'interno dei locali della ditta, gli operanti notavano che il lucchetto della porta carraia era stato tagliato e l'allarme volumetrico del capannone era stato disattivato. Stante questa incontestabile situazione di fatto, occorre valutare se vi sia stata la consumazione della "sottrazione" della refurtiva, al fine dell'impossessamento. Ad opinione del Collegio, l'intervento della polizia ha interrotto l'azione criminosa, impedendo l'innpossessamento, ma non la sottrazione, degli oggetti rinvenuti sul furgone usato dal ricorrente. Lo sviluppo dell'azione criminosa è stato interrotto dagli agenti di polizia quando ormai la sottrazione si era consumata perché gli oggetti erano stati prelevati e riposti sul furgone nella disponibilità del CE e dei suoi ignoti complici. Di conseguenza, deve ritenersi corretta la qualificazione del fatto in termini di rapina impropria consumata anziché tentata. 4. Aspecifico e manifestamente infondato è anche il secondo motivo. I giudici di merito hanno evidenziato come il controllo eseguito sul telaio dell'automezzo usato dal CE e dai suoi complici, aveva consentito di accertare come il veicolo fosse stato rubato il 3 novembre 2018 ai danni di AU TI (furto denunciato dal proprietario due giorni dopo il fatto presso la Stazione dei Carabinieri di Cantù), ben dodici giorni prima dei fatti di cui al presente procedimento. E, dalla copia della denuncia sporta dal TI, si accertava che le reali targhe del mezzo (CL 897 GR) erano state sostituite con quelle polacche (R3S10X9). Ampiamente giustificata appare al riguardo la valutazione della Corte territoriale che ha richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di 5 qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca - come verificatosi nella fattispecie - una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120-01). 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Sia in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che all'operato trattamento sanzionatorio, la motivazione appare congrua e del tutto priva di vizi logico-giuridici. Scrivono i giudici di appello: "... la pena ... appare adeguata alla pericolosità del soggetto e alla gravità del fatto: l'imputato è soggetto irregolare sul territorio nazionale ed è gravato da vari precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio;
l'azione predatoria era evidentemente (ben) programmata;
significativo è poi il grado di violenza adoperato sulle cose, essendo i malviventi riusciti a creare un buco sfondando una parete, nonché la loro professionalità manifestata nel compimento del crimine, desumibile pure dal fatto che ... si erano impossessati della merce avendo l'accortezza di muoversi in modo da eludere i sensori di movimento di cui era dotato il magazzino, fino a quando un movimento maldestro aveva fatto scattare l'allarme ... Di scarso rilievo ... è il mero invio delle missive alle persone offese, in assenza peraltro di ogni riscontro circa l'esito dei contatti e di una reale volontà risarcitoria a fronte di danni materiali alla struttura dei capannoni che si non si presentano affatto modesti. Si nota infine che il trattamento sanzionatorio è stato determinato pure in misura inferiore rispetto al dovuto, essendo stato applicato un aumento per la recidiva nella misura di 1/3, anziché di 2/3 come previsto dall'art. 99, comma 4 cod. pen. Ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, neppure può essere valorizzata l'ammissione degli addebiti, essendo evidente che, a fronte delle significative e inconfutabili prove a suo carico, essa era strumentalmente ed esclusivamente legata a intenti utilitaristici;
l'assenza di effettiva risipiscenza è pure desumibile dal fatto che egli non ha mai inteso rivelare i nomi dei complici ...; ... si nota peraltro che la responsabilità è stata espressamente negata nelle missive inviate alle persone offese ... oltre che esclusa nei motivi di appello, quanto meno con riferimento ai reati di resistenza a pubblico 6 ufficiale e ricettazione. 5.1. Invero, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come avvenuto nella fattispecie, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 5.2. D'altra parte, la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv, 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 6. Del tutto generico e manifestamente infondato è il quarto ed ultimo motivo. Invero, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Suprema Corte, dal quale il Collegio non intende distaccarsi, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare - come verificatosi nella fattispecie - le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr., Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770; Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, NI e altri, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, CE e altro, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 2017, Portulesi e altri, Rv. 271787; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551; Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Pedercini, Rv. 265141; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, Bornice, Rv. 264993; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, HI e altro, Rv. 250465); si è spiegato, al riguardo, che anche questa operazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la determinazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha articolato le riferite doglianze in maniera del tutto astratta e generica, non avendo affatto lumeggiato lo specifico interesse a conoscere le ragioni sottese alla quantificazione della pena corrispondente ad ogni singolo aumento per ciascun reato posto in continuazione, aumento caratterizzato da congruità logico-giuridica e precisa applicazione dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen.: di siffatta censura, in effetti, non è dato cogliere, nel caso di specie, la concreta utilità e praticabilità, vuoi perché non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena-base stabilito dall'art. 81, comma 1, cod. pen., a causa della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, vuoi perché i reati posti in continuazione sono integrati da condotte criminose caratterizzate da serialità, espressive di un preciso proposito delittuoso. 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una 4/1 somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/04/2021 Il Consigliere estensore ND LL Il Presidente MA CA
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere AN Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Domenico A.R. CC ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto procuratore generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/12/2019, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice Penale Sent. Sez. 2 Num. 22726 Anno 2021 Presidente: CA MA Relatore: LL ND Data Udienza: 22/04/2021 dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza che, in data 27/02/2019, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato CE DO alla pena complessiva di anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di rapina aggravata in concorso (capo A), lesioni personali aggravate in concorso (capo B), resistenza a pubblico ufficiale (capo C) e ricettazione in concorso (capo D). 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di CE DO, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., per lamentare quanto segue. - Primo motivo: erronea applicazione della legge penale nella parte in cui non ha riconosciuto in relazione al capo A), l'ipotesi del tentativo. -Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermata penale responsabilità per il reato di cui al capo D). -Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'operato trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. -Quarto motivo: vizio di motivazione in merito al mancato contenimento dell'aumento di pena a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziato in premessa come si sia in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato come nella fattispecie contestata al capo A), sia stata correttamente contestata e ritenuta l'ipotesi della rapina impropria consumata, dal momento che, l'imputato, dopo aver sottratto i beni altrui dei quali si era impossessato sia pure per un breve lasso di tempo, adoperava violenza contro la guardia giurata e i poliziotti intervenuti, all'evidente fine di assicurarsi il possesso della refurtiva o, comunque, l'impunità. 3.1. Come è noto, mentre la rapina propria si consuma solo quando che si sono verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l'impossessamento della stessa, la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l'impossessamento. Le Sezioni Unite (sez. n. 34952 del 19/04/2012, Reina) hanno chiarito che "l'art. 628 cod. pen., comma 2 fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso"; e hanno osservato che, ai fini della configurazione della rapina impropria, "il legislatore (...) non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui". L'impossessamento, infatti, non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è richiesto dalla norma incriminatrice - ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria - solo come scopo della condotta, in alternativa allo scopo di procurare a sè o ad altri l'impunità. L'impossessamento non costituisce, cioè, l'evento del reato, necessario per la sua consumazione, ma è posto a base del "dolo specifico" richiesto dalla norma incriminatrice (art. 628 cod. pen., comma 2), dimodoché, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che l'agente consegua effettivamente l'impossessamento della res: è sufficiente che egli abbia usato la violenza o la minaccia al fine di conseguirlo (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill). Esiste, peraltro, una radicale diversità concettuale tra "sottrazione" e "impossessamento": la prima consiste nel mero "spossessamento" altrui, ossia nel fatto che altri venga privato del possesso di una cosa;
l'"impossessamento", invece, consiste nell'acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri, ossia nel fatto che l'agente acquisti su di essa una signoria indipendente e autonoma. La distinzione tra sottrazione e impossessamento è di fondamentale rilievo ai fini della individuazione del momento consumativo della rapina impropria, giacché, una volta esclusa la rilevanza dell'impossessamento (in quanto non costitutivo dell'elemento materiale del reato), il discrimine tra "rapina impropria consumata" e "rapina impropria tentata" rimane affidato proprio alla "sottrazione". Secondo la succitata giurisprudenza (Sez. 2, n. 1135/2017), "... la sottrazione (e le modalità con cui essa è attuata) costituisce il punto di snodo, che consente di distinguere la rapina propria dalla rapina impropria. Infatti, mentre nella rapina propria la sottrazione deve avvenire mediante violenza o minaccia e, quindi, la sottrazione segue (e non precede) la violenza o la minaccia, configurandosi come il risultato di esse;
nella rapina impropria, invece, la sottrazione deve avvenire (come nel furto) senza violenza o minaccia e, perciò, la sottrazione precede (e non segue) la violenza o minaccia, le quali sono poste in essere, non al fine di sottrarre la cosa mobile altrui, ma al fine di fine di assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta o al fine di procurare a sè o ad altri l'impunità. Sotto il secondo profilo, poi, la "sottrazione" - a sua volta - costituisce, a seconda che sia consumata o meno, l'elemento che consente di distinguere la rapina impropria consumata dalla rapina impropria tentata". Pertanto, la possibilità di distinguere tra rapina impropria consumata e rapina impropria tentata dipende solo dalla avvenuta consumazione, o meno, della "sottrazione". 3.2. Tanto premesso, occorre considerare che nel caso di specie risulta che l'imputato fu sorpreso dalla polizia mentre si trovava in prossimità della strada privata (senza uscita) che costeggia lo stabile della ditta "Bsb Servizi Logistici Integrati" e dopo che la guardia giurata presente (identificata per TT AN), con estrema difficoltà / stava tentando di bloccare un uomo (il CE per l'appunto), chiaramente visto sferrare ripetuti calci e spintoni all'indirizzo del vigilante per guadagnare la fuga. I poliziotti intervenuti cercavano di contenere l'uomo ma costui, per opporsi alla sua identificazione, li colpiva con calci e manate per poi, con un gesto repentino, gettare alcune chiavi al di là della recinzione. La successiva perquisizione sul furgone Mercedes Sprinter di colore bianco con targa polacca, mezzo sul quale il CE era stato sorpreso dal TT mentre usciva dai locali della ditta, consentiva di rinvenire sul sedile anteriore destro uno 4 zaino contenente dei giravite, delle pinze con manico in gomma, delle chiavi combinate punte per avvitatori in ferro, adattatori in acciaio e guanti da lavoro;
inoltre, all'interno del porta-oggetti lato passeggero, si rinveniva un navigatore satellitare con relativa carica-batteria; all'interno del cassone telonato posteriore, vi era un piede di porco, una corda, una scala in alluminio, undici borsoni di tela, un'asta in legno nonché n. 273 scatole contenenti forni a microonde con grill marca Candy. All'interno dei locali della ditta, gli operanti notavano che il lucchetto della porta carraia era stato tagliato e l'allarme volumetrico del capannone era stato disattivato. Stante questa incontestabile situazione di fatto, occorre valutare se vi sia stata la consumazione della "sottrazione" della refurtiva, al fine dell'impossessamento. Ad opinione del Collegio, l'intervento della polizia ha interrotto l'azione criminosa, impedendo l'innpossessamento, ma non la sottrazione, degli oggetti rinvenuti sul furgone usato dal ricorrente. Lo sviluppo dell'azione criminosa è stato interrotto dagli agenti di polizia quando ormai la sottrazione si era consumata perché gli oggetti erano stati prelevati e riposti sul furgone nella disponibilità del CE e dei suoi ignoti complici. Di conseguenza, deve ritenersi corretta la qualificazione del fatto in termini di rapina impropria consumata anziché tentata. 4. Aspecifico e manifestamente infondato è anche il secondo motivo. I giudici di merito hanno evidenziato come il controllo eseguito sul telaio dell'automezzo usato dal CE e dai suoi complici, aveva consentito di accertare come il veicolo fosse stato rubato il 3 novembre 2018 ai danni di AU TI (furto denunciato dal proprietario due giorni dopo il fatto presso la Stazione dei Carabinieri di Cantù), ben dodici giorni prima dei fatti di cui al presente procedimento. E, dalla copia della denuncia sporta dal TI, si accertava che le reali targhe del mezzo (CL 897 GR) erano state sostituite con quelle polacche (R3S10X9). Ampiamente giustificata appare al riguardo la valutazione della Corte territoriale che ha richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di 5 qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca - come verificatosi nella fattispecie - una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120-01). 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Sia in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che all'operato trattamento sanzionatorio, la motivazione appare congrua e del tutto priva di vizi logico-giuridici. Scrivono i giudici di appello: "... la pena ... appare adeguata alla pericolosità del soggetto e alla gravità del fatto: l'imputato è soggetto irregolare sul territorio nazionale ed è gravato da vari precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio;
l'azione predatoria era evidentemente (ben) programmata;
significativo è poi il grado di violenza adoperato sulle cose, essendo i malviventi riusciti a creare un buco sfondando una parete, nonché la loro professionalità manifestata nel compimento del crimine, desumibile pure dal fatto che ... si erano impossessati della merce avendo l'accortezza di muoversi in modo da eludere i sensori di movimento di cui era dotato il magazzino, fino a quando un movimento maldestro aveva fatto scattare l'allarme ... Di scarso rilievo ... è il mero invio delle missive alle persone offese, in assenza peraltro di ogni riscontro circa l'esito dei contatti e di una reale volontà risarcitoria a fronte di danni materiali alla struttura dei capannoni che si non si presentano affatto modesti. Si nota infine che il trattamento sanzionatorio è stato determinato pure in misura inferiore rispetto al dovuto, essendo stato applicato un aumento per la recidiva nella misura di 1/3, anziché di 2/3 come previsto dall'art. 99, comma 4 cod. pen. Ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, neppure può essere valorizzata l'ammissione degli addebiti, essendo evidente che, a fronte delle significative e inconfutabili prove a suo carico, essa era strumentalmente ed esclusivamente legata a intenti utilitaristici;
l'assenza di effettiva risipiscenza è pure desumibile dal fatto che egli non ha mai inteso rivelare i nomi dei complici ...; ... si nota peraltro che la responsabilità è stata espressamente negata nelle missive inviate alle persone offese ... oltre che esclusa nei motivi di appello, quanto meno con riferimento ai reati di resistenza a pubblico 6 ufficiale e ricettazione. 5.1. Invero, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come avvenuto nella fattispecie, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 5.2. D'altra parte, la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv, 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 6. Del tutto generico e manifestamente infondato è il quarto ed ultimo motivo. Invero, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Suprema Corte, dal quale il Collegio non intende distaccarsi, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare - come verificatosi nella fattispecie - le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (cfr., Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770; Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870; Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, NI e altri, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, CE e altro, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 2017, Portulesi e altri, Rv. 271787; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551; Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Pedercini, Rv. 265141; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, Bornice, Rv. 264993; Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, HI e altro, Rv. 250465); si è spiegato, al riguardo, che anche questa operazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la determinazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente ha articolato le riferite doglianze in maniera del tutto astratta e generica, non avendo affatto lumeggiato lo specifico interesse a conoscere le ragioni sottese alla quantificazione della pena corrispondente ad ogni singolo aumento per ciascun reato posto in continuazione, aumento caratterizzato da congruità logico-giuridica e precisa applicazione dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen.: di siffatta censura, in effetti, non è dato cogliere, nel caso di specie, la concreta utilità e praticabilità, vuoi perché non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena-base stabilito dall'art. 81, comma 1, cod. pen., a causa della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, vuoi perché i reati posti in continuazione sono integrati da condotte criminose caratterizzate da serialità, espressive di un preciso proposito delittuoso. 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una 4/1 somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/04/2021 Il Consigliere estensore ND LL Il Presidente MA CA