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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1252
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1252/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Torrisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.12.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Panebianco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 16.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 08.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di separazione dal marito, sig. con il quale aveva contratto matrimonio civile Controparte_1
in data 29.03.2008 a Fontanelice (BO), e dalla cui unione sono nati quattro figli:
(maggiorenne, oggi di anni 24), , nato il [...] , ER Per_2 Per_3
nata il [...] e nata il [...]. Per_4
La ricorrente esponeva che l'unione coniugale si era deteriorata a causa del comportamento del marito, il quale da sempre aveva mostrato disinteresse verso la propria famiglia, nei cui confronti aveva avuto atteggiamenti violenti, spesso innescati dal frequente uso di sostanze stupefacenti.
La stessa riferiva, altresì, di aver sporto formale querela nei confronti del marito per il reato di maltrattamenti in famiglia, a seguito dei quali la stessa era stata costretta ad allontanarsi dal tetto coniugale con i propri figli e cercare ospitalità presso la casa dei propri genitori.
Con il proprio atto introduttivo la ricorrente, pertanto, domandava, l'affido esclusivo dei figli minori e, dal punto di vista economico, l'obbligo a carico del padre di versare un assegno di mantenimento in favore dei quattro figli nella misura di complessivi € 800,00 mensili.
Con comparsa del 19.01.2023 si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava la domanda di
2 affido esclusivo dei figli formulata dalla ricorrente, riferendo che gli stessi non avevano mai subito alcuna aggressione fisica e/o verbale da parte dello stesso, respingendo altresì le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie da quest'ultima riferite. Il convenuto, pertanto, domandava l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre e, dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento nei confronti dei quattro figli nella misura non superiore a complessivi € 500,00 mensili, attesa la precarietà della propria condizione economica.
All'udienza presidenziale del 20.01.2023 il resistente non compariva, perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di maltrattamenti in danno della moglie. Il Presidente, pertanto, rinviava all'udienza del 03.02.2023, previa trasmissione del provvedimento applicativo della misura cautelare da richiedersi al PM. Alla successiva udienza presidenziale del 03.02.2023 veniva sentito il resistente, il quale ribadiva di non aver mai posto in essere condotte di maltrattamenti nei confronti della moglie, respingendo le accuse della stessa;
dichiarava, inoltre, che la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata a suo carico dal GIP presso il
Tribunale di Caltagirone era stata sostituita dalla misura dell'obbligo di dimora presso il comune di Imola, ove lo stesso viveva unitamente alla propria famiglia di origine, con obbligo di presentazione alla P.G.
Il Presidente, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, con ordinanza del
22.03.2023, affidava i figli minori e in via esclusiva Per_4 Per_3 Per_2
alla madre, disponendo che gli incontri tra gli stessi ed il padre avvenissero in apposito spazio neutro presso il Consultorio familiare di Palagonia, in presenza di un operatore, a partire dalla revoca della misura cautelare disposta nei confronti dello stesso. Dal punto di vista economico, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne pari a complessivi € 600,00 (€150,00 per ciascun figlio).
3 Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, all'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito,
è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della
L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4 Su affidamento e collocamento dei figli
La maggiore età della figlia esonera il Tribunale dall'assumere ER
qualsivoglia decisione in ordine all'affidamento ed al collocamento della stessa.
Per quanto attiene, invece, al regime di affidamento e collocamento dei figli
, e giova osservare che nell'atto introduttivo del Per_2 Per_4 Per_3
presente giudizio parte ricorrente domandava disporsi l'affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, in ragione dell'inidoneità del padre e del disinteresse dello stesso nei confronti dei propri figli.
Il convenuto, dal canto suo, contestava quanto esposto dalla ricorrente e si opponeva alla superiore domanda, negando qualsiasi aggressione fisica e/o verbale in danno dei minori e domandando, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre. Lamentava, inoltre, di non avere alcun rapporto con i propri figli a causa del comportamento ostruzionistico della madre, ragion per cui chiedeva che venisse disposto e sollecitato l'intervento dei servizi sociali.
La ricorrente, reiterando la domanda di affidamento esclusivo per tutto il proseguo del giudizio, rilevava, altresì, il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, anche dal punto di vista economico e segnalava il mancato adempimento da parte di questi dell'onere di mantenimento nei confronti dei figli posto a suo carico.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Secondo la Suprema Corte, “l'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori non è censurabile laddove, accertata inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 luglio 2023 n. 18828).
5 Sul punto, anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento. Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli” (cfr. Tribunale Trapani, sent. 4 gennaio
2023, n. 5).
Con ordinanza presidenziale del 22.03.2023 il Presidente già affidava i figli minori e in via esclusiva alla madre, disponendo che Per_4 Per_3 Per_2
gli incontri padre-figlie avvenissero in apposito spazio neutro presso il
Consultorio familiare di Palagonia, in presenza di un operatore, dal momento in cui sarebbe cessata la misura cautelare a carico del resistente. A supporto della decisione resa il Presidente muoveva dalla considerazione che “nella specie, le gravi accuse mosse dalla ricorrente al resistente, confermate dalla figlia maggiorenne , e che hanno dato luogo alla applicazione nei confronti ER
di della misura degli arresti domiciliari con braccialetto Controparte_1
elettronico per il delitto di maltrattamenti e di estorsione in danno della Pt_1
( vedi ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltagirone il
23.01.2023 acquisita agli atti ex art 64 disp. att. c.p.p.); lo stato di tossicodipendenza del predetto e il disinteresse manifestato nei confronti dei figli rendono allo stato opportuno l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre”.
Tanto premesso, aderendo alle valutazioni ivi contenute, ritiene il Collegio di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del
22.03.2023, apparendo ancora attuale e maggiormente rispondente all'interesse dei minori - stante l'oggettiva insussistenza allo stato di un rapporto padre- figli-
6 il loro affidamento esclusivo alla madre con il mantenimento della attuale collocazione presso quest'ultima.
Ciò posto, preso atto del venir meno della misura cautelare a carico del padre, si dà incarico ai Servizi sociali del Comune di Catania (poiché in questo Comune risultano oggi essersi trasferiti i figli insieme con la madre, come anche comunicato dal Servizio Sociale di Palagonia) di svolgere adeguata attività di sostegno del nucleo familiare e di monitoraggio dei minori, al fine di assicurare il completo recupero e la corretta esplicazione del rapporto padre-figli, procedendo alla calendarizzazione degli incontri e la determinazione delle relative modalità.
§
Sul mantenimento dei figli
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento della figlia ER
(maggiorenne) ed i figli minori , e - nei cui confronti il Per_2 Per_3 Per_4
Presidente del Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre pari a complessivi € 600,00 (€150,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie -, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava determinarsi l'assegno di mantenimento in favore dei quattro figli nella misura complessiva di € 800,00 mensili. Il convenuto, invece, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi € 500,00 mensili. Importo che lo stesso poi, in sede di comparsa conclusionale, rideterminava nella minore somma di € 400,00 complessivi, in ragione della precarietà della propria condizione economica.
7 Orbene, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica del convenuto, poiché le uniche informazioni disponibili risalgono alla fase iniziale del presente giudizio e, nello specifico, alla memoria costitutiva dello stesso, ove dichiarava di essere bracciante agricolo e presentava varie buste paga, con ultima retribuzione al mese di febbraio 2020 pari ad € 1.128,00. Nella fase conclusiva del giudizio, poi, il convenuto riferiva, ma solo labialmente, di essere disoccupato. La ricorrente, invece, depositava documentazione reddituale aggiornata, nello specifico certificazione Isee pari ad
€ 13.966,66 ed indicatore di giacenza media relativa all'anno 2023 pari ad €
1.853,05, a riprova delle buone condizioni economiche della stessa.
Ad ogni modo, merita di essere valorizzata la condizione della ricorrente, la quale provvede al mantenimento diretto di tutti i figli con lei conviventi, situazione che, peraltro, è stata confermata dal presente provvedimento. Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Le stesse considerazioni valgono anche rispetto alla figlia maggiorenne ER
, atteso che, come noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento
[...]
dei figli, a norma degli artt. 147-148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, a meno che lo stato di bisogno perduri per colpevole inerzia del figlio o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
Tali elementi, tuttavia, allo stato non si ravvisano nella situazione oggetto di causa, poiché la figlia ha ventiquattro anni, e pertanto ben potrebbe ER
ancora ritenersi non indipendente dal punto di vista economico, atteso inoltre che a ben vedere neppure il resistente ha di fatto avanzato richieste di modifica sul
8 punto né formulato domande diverse, anzi ribadendo la volontà di provvedere al mantenimento di tutti i quattro figli, compresa la figlia maggiorenne, domandando solo la riduzione del quantum dovuto alla luce della precarietà della propria condizione economica.
Alla luce delle superiori considerazioni, in mancanza di specifiche domande di revoca o modifica, si ritiene pertanto di dover confermare quanto già disposto, in via provvisoria, con l'ordinanza presidenziale del 22.03.2023, dovendosi pertanto disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento di complessivi €
600,00 (€150,00 per ciascuno) in favore dei quattro figli, oltre al pagamento del
50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per gli stessi.
La ricorrente, inoltre, essendo genitore affidatario esclusivo dei figli, ha diritto a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall' CP_2
per la prole.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura e del complessivo esito del giudizio, ritiene il
Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2. DISPONE l'affido esclusivo dei figli , e alla Per_2 Per_3 Per_4
madre, con collocamento presso quest'ultima;
3. DA' MANDATO al Servizio Sociale di Catania di attuare un percorso di riavvicinamento nei rapporti tra il padre e i figli minori, demandando al
Servizio la individuazione della calendarizzazione e delle concrete modalità delle visite, inizialmente anche in modalità protetta;
9
4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento dei figli (maggiorenne ma non ER
economicamente indipendente), , e l'importo di Per_2 Per_3 Per_4
euro 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente concordate e documentate;
5. DISPONE che la madre dei minori, sig.ra percepisca per Parte_1
l'intero l'Assegno Unico erogato dall . CP_2
6. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Controparte_3
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1252/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Torrisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.12.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Panebianco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 16.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 08.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di separazione dal marito, sig. con il quale aveva contratto matrimonio civile Controparte_1
in data 29.03.2008 a Fontanelice (BO), e dalla cui unione sono nati quattro figli:
(maggiorenne, oggi di anni 24), , nato il [...] , ER Per_2 Per_3
nata il [...] e nata il [...]. Per_4
La ricorrente esponeva che l'unione coniugale si era deteriorata a causa del comportamento del marito, il quale da sempre aveva mostrato disinteresse verso la propria famiglia, nei cui confronti aveva avuto atteggiamenti violenti, spesso innescati dal frequente uso di sostanze stupefacenti.
La stessa riferiva, altresì, di aver sporto formale querela nei confronti del marito per il reato di maltrattamenti in famiglia, a seguito dei quali la stessa era stata costretta ad allontanarsi dal tetto coniugale con i propri figli e cercare ospitalità presso la casa dei propri genitori.
Con il proprio atto introduttivo la ricorrente, pertanto, domandava, l'affido esclusivo dei figli minori e, dal punto di vista economico, l'obbligo a carico del padre di versare un assegno di mantenimento in favore dei quattro figli nella misura di complessivi € 800,00 mensili.
Con comparsa del 19.01.2023 si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava la domanda di
2 affido esclusivo dei figli formulata dalla ricorrente, riferendo che gli stessi non avevano mai subito alcuna aggressione fisica e/o verbale da parte dello stesso, respingendo altresì le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie da quest'ultima riferite. Il convenuto, pertanto, domandava l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre e, dal punto di vista economico, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento nei confronti dei quattro figli nella misura non superiore a complessivi € 500,00 mensili, attesa la precarietà della propria condizione economica.
All'udienza presidenziale del 20.01.2023 il resistente non compariva, perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di maltrattamenti in danno della moglie. Il Presidente, pertanto, rinviava all'udienza del 03.02.2023, previa trasmissione del provvedimento applicativo della misura cautelare da richiedersi al PM. Alla successiva udienza presidenziale del 03.02.2023 veniva sentito il resistente, il quale ribadiva di non aver mai posto in essere condotte di maltrattamenti nei confronti della moglie, respingendo le accuse della stessa;
dichiarava, inoltre, che la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata a suo carico dal GIP presso il
Tribunale di Caltagirone era stata sostituita dalla misura dell'obbligo di dimora presso il comune di Imola, ove lo stesso viveva unitamente alla propria famiglia di origine, con obbligo di presentazione alla P.G.
Il Presidente, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, con ordinanza del
22.03.2023, affidava i figli minori e in via esclusiva Per_4 Per_3 Per_2
alla madre, disponendo che gli incontri tra gli stessi ed il padre avvenissero in apposito spazio neutro presso il Consultorio familiare di Palagonia, in presenza di un operatore, a partire dalla revoca della misura cautelare disposta nei confronti dello stesso. Dal punto di vista economico, poneva a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne pari a complessivi € 600,00 (€150,00 per ciascun figlio).
3 Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, all'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito,
è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della
L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez.
I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4 Su affidamento e collocamento dei figli
La maggiore età della figlia esonera il Tribunale dall'assumere ER
qualsivoglia decisione in ordine all'affidamento ed al collocamento della stessa.
Per quanto attiene, invece, al regime di affidamento e collocamento dei figli
, e giova osservare che nell'atto introduttivo del Per_2 Per_4 Per_3
presente giudizio parte ricorrente domandava disporsi l'affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, in ragione dell'inidoneità del padre e del disinteresse dello stesso nei confronti dei propri figli.
Il convenuto, dal canto suo, contestava quanto esposto dalla ricorrente e si opponeva alla superiore domanda, negando qualsiasi aggressione fisica e/o verbale in danno dei minori e domandando, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre. Lamentava, inoltre, di non avere alcun rapporto con i propri figli a causa del comportamento ostruzionistico della madre, ragion per cui chiedeva che venisse disposto e sollecitato l'intervento dei servizi sociali.
La ricorrente, reiterando la domanda di affidamento esclusivo per tutto il proseguo del giudizio, rilevava, altresì, il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, anche dal punto di vista economico e segnalava il mancato adempimento da parte di questi dell'onere di mantenimento nei confronti dei figli posto a suo carico.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Secondo la Suprema Corte, “l'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori non è censurabile laddove, accertata inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 luglio 2023 n. 18828).
5 Sul punto, anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento. Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli” (cfr. Tribunale Trapani, sent. 4 gennaio
2023, n. 5).
Con ordinanza presidenziale del 22.03.2023 il Presidente già affidava i figli minori e in via esclusiva alla madre, disponendo che Per_4 Per_3 Per_2
gli incontri padre-figlie avvenissero in apposito spazio neutro presso il
Consultorio familiare di Palagonia, in presenza di un operatore, dal momento in cui sarebbe cessata la misura cautelare a carico del resistente. A supporto della decisione resa il Presidente muoveva dalla considerazione che “nella specie, le gravi accuse mosse dalla ricorrente al resistente, confermate dalla figlia maggiorenne , e che hanno dato luogo alla applicazione nei confronti ER
di della misura degli arresti domiciliari con braccialetto Controparte_1
elettronico per il delitto di maltrattamenti e di estorsione in danno della Pt_1
( vedi ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltagirone il
23.01.2023 acquisita agli atti ex art 64 disp. att. c.p.p.); lo stato di tossicodipendenza del predetto e il disinteresse manifestato nei confronti dei figli rendono allo stato opportuno l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre”.
Tanto premesso, aderendo alle valutazioni ivi contenute, ritiene il Collegio di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del
22.03.2023, apparendo ancora attuale e maggiormente rispondente all'interesse dei minori - stante l'oggettiva insussistenza allo stato di un rapporto padre- figli-
6 il loro affidamento esclusivo alla madre con il mantenimento della attuale collocazione presso quest'ultima.
Ciò posto, preso atto del venir meno della misura cautelare a carico del padre, si dà incarico ai Servizi sociali del Comune di Catania (poiché in questo Comune risultano oggi essersi trasferiti i figli insieme con la madre, come anche comunicato dal Servizio Sociale di Palagonia) di svolgere adeguata attività di sostegno del nucleo familiare e di monitoraggio dei minori, al fine di assicurare il completo recupero e la corretta esplicazione del rapporto padre-figli, procedendo alla calendarizzazione degli incontri e la determinazione delle relative modalità.
§
Sul mantenimento dei figli
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento della figlia ER
(maggiorenne) ed i figli minori , e - nei cui confronti il Per_2 Per_3 Per_4
Presidente del Tribunale aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre pari a complessivi € 600,00 (€150,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie -, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
La ricorrente, nel proprio atto introduttivo, domandava determinarsi l'assegno di mantenimento in favore dei quattro figli nella misura complessiva di € 800,00 mensili. Il convenuto, invece, domandava porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a complessivi € 500,00 mensili. Importo che lo stesso poi, in sede di comparsa conclusionale, rideterminava nella minore somma di € 400,00 complessivi, in ragione della precarietà della propria condizione economica.
7 Orbene, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica del convenuto, poiché le uniche informazioni disponibili risalgono alla fase iniziale del presente giudizio e, nello specifico, alla memoria costitutiva dello stesso, ove dichiarava di essere bracciante agricolo e presentava varie buste paga, con ultima retribuzione al mese di febbraio 2020 pari ad € 1.128,00. Nella fase conclusiva del giudizio, poi, il convenuto riferiva, ma solo labialmente, di essere disoccupato. La ricorrente, invece, depositava documentazione reddituale aggiornata, nello specifico certificazione Isee pari ad
€ 13.966,66 ed indicatore di giacenza media relativa all'anno 2023 pari ad €
1.853,05, a riprova delle buone condizioni economiche della stessa.
Ad ogni modo, merita di essere valorizzata la condizione della ricorrente, la quale provvede al mantenimento diretto di tutti i figli con lei conviventi, situazione che, peraltro, è stata confermata dal presente provvedimento. Allo stesso modo, pertanto, è onere del resistente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Le stesse considerazioni valgono anche rispetto alla figlia maggiorenne ER
, atteso che, come noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento
[...]
dei figli, a norma degli artt. 147-148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, a meno che lo stato di bisogno perduri per colpevole inerzia del figlio o si protragga per un tempo obiettivamente non più ragionevole, in considerazione dell'età e delle circostanze concrete.
Tali elementi, tuttavia, allo stato non si ravvisano nella situazione oggetto di causa, poiché la figlia ha ventiquattro anni, e pertanto ben potrebbe ER
ancora ritenersi non indipendente dal punto di vista economico, atteso inoltre che a ben vedere neppure il resistente ha di fatto avanzato richieste di modifica sul
8 punto né formulato domande diverse, anzi ribadendo la volontà di provvedere al mantenimento di tutti i quattro figli, compresa la figlia maggiorenne, domandando solo la riduzione del quantum dovuto alla luce della precarietà della propria condizione economica.
Alla luce delle superiori considerazioni, in mancanza di specifiche domande di revoca o modifica, si ritiene pertanto di dover confermare quanto già disposto, in via provvisoria, con l'ordinanza presidenziale del 22.03.2023, dovendosi pertanto disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento di complessivi €
600,00 (€150,00 per ciascuno) in favore dei quattro figli, oltre al pagamento del
50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per gli stessi.
La ricorrente, inoltre, essendo genitore affidatario esclusivo dei figli, ha diritto a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall' CP_2
per la prole.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura e del complessivo esito del giudizio, ritiene il
Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
2. DISPONE l'affido esclusivo dei figli , e alla Per_2 Per_3 Per_4
madre, con collocamento presso quest'ultima;
3. DA' MANDATO al Servizio Sociale di Catania di attuare un percorso di riavvicinamento nei rapporti tra il padre e i figli minori, demandando al
Servizio la individuazione della calendarizzazione e delle concrete modalità delle visite, inizialmente anche in modalità protetta;
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4. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento dei figli (maggiorenne ma non ER
economicamente indipendente), , e l'importo di Per_2 Per_3 Per_4
euro 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente concordate e documentate;
5. DISPONE che la madre dei minori, sig.ra percepisca per Parte_1
l'intero l'Assegno Unico erogato dall . CP_2
6. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Controparte_3
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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