Art. 9.
E' dovuto un contributo di lire 2000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317 , dalle autorita' indicate nell'articolo 8 della stessa legge.
La riscossione del contributo e' demandata alle stesse autorita' ed uffici cui anche e' demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 febbraio 1973, n. 20 (in G.U. 1a s.s. 07/03/1973, n. 62) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , recante "adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori"".
E' dovuto un contributo di lire 2000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317 , dalle autorita' indicate nell'articolo 8 della stessa legge.
La riscossione del contributo e' demandata alle stesse autorita' ed uffici cui anche e' demandata in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 febbraio 1973, n. 20 (in G.U. 1a s.s. 07/03/1973, n. 62) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , recante "adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori"".