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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1956/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1956/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOVIENI ANSELMO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MODONELLA, 3, MODENA, presso il difensore avv.
SOVIENI ANSELMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZACANI ANDREA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. CRISTOFORI KATIA, VIA A. PANSA N°51, REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in VIA PANSA N. 51, REGGIO NELL'EMILIA, presso il difensore avv.
MAZZACANI ANDREA
CONVENUTO/I
OGGETTO: RICHIESTA DI PAGAMENTO DI PENALI PER RITARDATA LIBERAZIONE DI IMMOBILI E
RISARCIMENTO DANNI PER ASPORTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TETTOIA METALLICA, CANCELLI E
DANNEGGIAMENTO PORTONI CONSEGUENTI AD OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E ASPORTO DI BENI
MOBILI AGGIUDICATI IN ASTA FALLIMENTARE.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione: In via principale Dichiararsi tenuta, e conseguentemente condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Casalgrande (RE), Strada Statale 467 n.106 (C.F. ), per le causali di cui alla parte espositiva dell'atto introduttivo di P.IVA_2
pagina 1 di 21 causa, nonché dei successivi atti, note e deduzioni d'udienza di da intendersi qui Parte_1 integralmente richiamate e trascritte, al pagamento delle seguenti somme:
- € 45.000, oltre IVA se ed in quanto dovuta, quale indennità di occupazione dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 14/18, dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 35 e dell'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20;
- € 142.734,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta, o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa da parte dell'Ecc.mo Giudicante, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all' immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 14/18, all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 35 ed all'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20. In via subordinata Dichiararsi tenuta, e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Casalgrande (RE), Strada Statale 467 n.106 (C.F.
), per le causali di cui alla parte espositiva dell'atto introduttivo di causa, nonché P.IVA_2 dei successivi atti, note e deduzioni d'udienza di da intendersi qui integralmente Parte_1 richiamate e trascritte, al pagamento delle seguenti somme:
- € 45.000, oltre IVA se ed in quanto dovuta, quale indennità di occupazione dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 14/18, dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 35 e dell'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20;
- € 124.826,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta, o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa da parte dell'Ecc.mo Giudicante, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all' immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 14/18, all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 35 ed all'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20. Vinte le spese di lite, anche con riferimento al procedimento incidentale ex art. 186-ter c.p.c. In via istruttoria chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, con riferimento all'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20, la restituzione definitiva dello stesso da parte di alla curatela è avvenuta in data CP_1 19.11.2022, allorquando la stessa ha provveduto ad asportare il silos collocato nel CP_1 piazzale ed a riconsegnare le chiavi dell'immobile;
2. Vero che tale silos, dell'altezza di circa 7 metri, originariamente collocato nella parte adiacente il capannone, era stato smontato da e posizionato riverso nell'area cortiliva CP_1 in attesa dell'asporto, rendendo impossibile il libero transito nell'area cortiliva;
3. Vero che era stata contattata da alcuni interessati per l'affitto dell'immobile di San Pt_1
RI sul RO, Via del Lavoro 20, e che tali trattative vennero sospese in attesa della completa liberazione dello stesso;
4. Vero che in occasione della riconsegna dell'immobile ad sito in San RI sul RO, Pt_1 Via del Lavoro n. 20, avvenuta il giorno 13.12.2021, alla presenza del curatore Avv. Carlo Calandra Buonaura, del legale della procedura Avv. Claudio Previdi, dell'Avv. Anselmo Sovieni e del legale rappresentante di Controparte_2 la società proprietaria rilevava che tre portoni (due grandi e uno piccolo) risultavano divelti e fissati in maniera provvisoria;
5. Vero che la situazione riscontrata il giorno 13.12.2021 è conforme a quella risultante dalla documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.10, fotografie n.20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) e difforme da quella risultante dalla documentazione fotografica di che pure si CP_1 rammostra al teste (documentazione di controparte di cui ai files non numerati ma denominati
“foto portone san RI 6.8.2021” e “foto cavi elettrici e portoni
pagina 2 di 21 6.8.2021”);
6. Vero che con riferimento agli immobili siti in ST LI, via Ligabue n.14/18 e Via Ligabue n.33/35 la restituzione da parte di è avvenuta direttamente in capo Parte_2 alla seppure con la partecipazione della curatela, la quale ha assistito a tutte le Pt_1 operazioni, in data 18.2.2022;
7. Vero che in tale frangente, con riferimento all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.33-35, i presenti hanno riscontrato l'avvenuto asporto dell'impianto elettrico di base e la manomissione della porta d'ingresso;
8. Vero che gli episodi di furto che si erano verificati relativamente ai beni della Controparte_3 avevano riguardano solamente gli immobili siti in San RI sul RO e ST LI, Via Ligabue n.14-18, con esclusione quindi dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.33-35;
9. Vero che, con riferimento all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.14-18 i presenti alla restituzione da parte di hanno riscontrato l'avvenuto asporto della tettoia CP_1 addossata al lato ovest, l'avvenuto asporto di quattro cancelli metallici, l'avvenuto asporto di porzioni dell'impianto elettrico in base (ossia di tutti i cavi elettrici che costituivano l'impianto elettrico di base e l'alimentazione delle utenze a terra, le cosiddette “calate”), come da documentazione fotografica che si rammostra al teste eseguita il giorno dell'accesso (doc.10);
10. Vero che all'atto del rilascio degli immobili siti in ST LI, via Ligabue n.14/18 e Via Ligabue n.35, la situazione degli impianti elettrici si presentava differente da quella redatta al momento dell'inventario redatto dalla curatela (doc.19., di cui si rammostrano in particolare al teste le foto contraddistinte dai numeri 23b, 32b, 36, 37, 37b, 46, 46b, 53, 69, 70, 72g, 95, 97, 97b, 98, 100, 118 riferite al capannone di via Ligabue n.14/18 e contraddistinte dai numeri 191, 198, 199 per quanto riguarda l'immobile di Via Ligabue n.35) in quanto erano state divelte tutte le canalette elettriche ed erano stati asportati tutti i cavi elettrici che alimentavano la parte produttiva dello stabilimento, ossia i cavi di potenza ed i cavi delle luci erano stati asportati;
11. Vero che, con riferimento agli immobili di proprietà di nel corso delle perizie Parte_1 redatte dal perito stimatore incaricato dalla Curatela ing. relativamente Persona_1 all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.14/18, venne riscontrato il furto di alcune componenti elettriche dei macchinari nonché delle cabine di potenza, mentre l'impianto elettrico di base (ossia tutti i cavi elettrici che costituivano l'impianto elettrico di base e l'alimentazione delle utenze a terra, le cosiddette “calate”) risultava integro;
12. Vero che, con riferimento agli immobili di proprietà di nel corso delle perizie di Parte_1 stima redatte dall'Ing. relativamente all'immobile sito in ST LI, Via Persona_1
Ligabue n.33/35 l'impianto elettrico di base (ossia tutti i cavi elettrici che costituivano l'impianto elettrico di base e l'alimentazione delle utenze a terra, le cosiddette “calate”) risultava integro;
13. Vero che il giorno 13.12.2021, in occasione della liberazione dell'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20, il curatore Avv. Carlo Calandra Buonaura, il legale della procedura Avv. Claudio Previdi, l'avv. Anselmo Sovieni ed il legale rappresentante di
Ing. si recarono anche presso gli immobili siti in ST CP_2 CP_2 CP_2 LI, via Ligabue n.14/18 e Via Ligabue n.35 al fine di verificare a che punto fosse la liberazione degli stessi da parte di CP_1
14. Vero che in tale occasione venne redatta la documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.26);
15. Vero che in tale occasione erano presenti due addetti di un'impresa facente capo a CP_1 i quali erano intenti allo smontaggio di cavi elettrici;
pagina 3 di 21 16. Vero che in tale occasione i presenti notarono gli elementi strutturali di una tettoia in ferro che era stata smontata per essere asportata, come risulta dalla documentazione fotografica che si rammostra (doc. 26);
17. Vero che i cancelli in ferro che delimitavano l'immobile ST LI, via Ligabue n.14/18, al momento della redazione dell'inventario fallimentare risultavano smontati e collocati sotto la addossata al lato ovest dell'immobile (come di evince dalla foto contraddistinta con il n.170 di cui all'inventario fallimentare prodotto quale doc.19 che si rammostra al teste);
18. Vero che, con riferimento all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.14-18, aveva ricevuto, nell'autunno 2021, un interessamento per l'acquisto da parte della Pt_1 con sede in NA, Viale Ciro Menotti n.80, attraverso l'intermediazione Controparte_4 del Sig. dell'agenzia Orione Spazio Immobiliare di NA;
Persona_2
19. Vero che, a seguito dell'interessamento, attraverso i Sigg.ri Controparte_4 Tes_1 e provvide ad eseguire un sopralluogo nell'immobile e che Testimone_2 successivamente formulò una proposta di acquisto per € 1.670.000 oltre Iva trasposta in un contratto preliminare di compravendita (doc.27);
20. Vero che a tale primo sopralluogo ne fecero seguito altri, nel corso dei mesi di dicembre e gennaio;
21. Vero che, nel corso di un sopralluogo avvenuto successivamente al 18.02.2022, gli incaricati della constatavano che tutti i cavi elettrici che alimentavano la parte produttiva dello CP_4 stabilimento (ossia di tutti i cavi elettrici che costituivano l'impianto elettrico di base e l'alimentazione delle utenze a terra, le cosiddette “calate), erano stati asportati;
22. Vero che, in considerazione delle doglianze di OPUS ONE, le parti giunsero alla sottoscrizione di un addendum al contratto preliminare di locazione (doc.28, che si rammostra al teste) nel quale il corrispettivo per la compravendita veniva ridotto di € 70.000,00
23. Vero che, dopo la sottoscrizione dell'addendum al contratto preliminare di locazione le parti giunsero alla stipula del contratto definitivo di compravendita a corrispettivo ridotto (come risulta dall'atto di compravendita che si rammostra al teste;
(doc.29);
24. Vero che per il ripristino dell'impianto elettrico è stato redatto un preventivo per l'importo di
€ 52.092,00 come risulta dal documento redatto in data 12.04.2022 dalla Elettrotecnica RA RL, all'uopo incaricata di redigere una stima del danno (doc.14), che in questa sede si conferma;
25. Vero che la tettoia metallica della quale è stata scoperta la rimozione in occasione del rilascio da parte di consisteva in una pertinenza infissa al muro esterno, regolarmente CP_1 accatastata, come si evince dalla foto contraddistinta con il n.169 b di cui all'inventario fallimentare prodotto quale doc.19 che si rammostra al teste e come risulta dai prospetti grafici che si rammostrano al teste (doc.30);
26. Vero che, una volta accortasi dell'avvenuto asporto della tettoia, ha commissionato Pt_1 all'Ing. l'esecuzione di una pratica tendente alla verifica del nuovo stato dei Persona_3 luoghi ed alla regolarizzazione urbanistica della modifica apportata all'immobile come risulta dai prospetti grafici che si rammostrano al teste (doc.30);
27. Vero che il costo corrisponde alla somma degli onorari del professionista incaricato nella persona dell'Ing. al fine di espletare le relative pratiche burocratiche (si veda a Persona_3 tal proposito la relativa fattura per un importo complessivo pari ad € 5.668,00= oltre IVA;
doc.21 che viene in questa sede confermata); vero che la pratica comporta il pagamento dei relativi diritti di segreteria per un importo complessivo pari ad € 1.200,00 (si veda a tal proposito il conteggio dell'Ing. per un importo di € 1.200,00; doc.22 che viene in questa Per_3 sede confermato).
pagina 4 di 21 28. Vero che il costo della tettoia metallica asportata ammonta ad € 14.890,00, oltre IVA, come risulta dall'offerta pervenuta da parte della (doc.20, che in questa sede si Parte_3 conferma);
29. Vero che, con riferimento ai portoni di accesso scardinati nell'immobile sito in S. RI S.P., Via del Lavoro n.20, il danno ammonta ad € 11.670,00 oltre IVA, come risulta dall'offerta pervenuta da parte della (doc.24 che in questa sede si conferma); Parte_3
30. Vero che, con riferimento all'asporto dell'impianto elettrico relativo all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue 33/35 il costo necessario per il ripristino ammonta ad € 26.508,00 come risulta da perizia di stima appositamente eseguita da parte della Elettrotecnica RA RL (doc.17), la quale ha potuto appurare lo stato degli immobili immediatamente dopo la consegna;
31. Vero che, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione relativo all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue 33/35, il conduttore ( con sede in CP_5 Spilamberto -MO-, Via Vittime del Terrorismo n.9) ha chiesto ed ottenuto uno sconto di € 30.000,00 sul canone dei primi due anni di locazione, come risulta dal medesimo contratto che si rammostra al teste (doc.31.). 32. Vero che il documento che mi si rammostra (doc.4 bis) è conforme all'originale del bando pubblicato sul Portale Vendite Pubbliche;
Si indicano in qualità di testi:
• sui capitoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 25 e 26 l'Ing. residente a [...]sul RO (MO);
• cui capitoli 1, 2, 5, 8, 9 e 11 l'Avv. Carlo Calandra Buonaura, con studio in NA e l'Avv. Claudio Previdi, con studio in NA;
• sui capitoli 11 e 12 l'Ing. con studio in NA;
Persona_1
• sui capitoli 3 e 4 il Sig. c/o AP Agenzia Immobiliare di Bastiglia (MO); Testimone_3
• sui capitoli da 18 a 23 i Sig.ri presso Agenzia Orione Spazio Persona_2 Immobiliare con sede in NA;
e presso Tes_1 Testimone_2 Controparte_4 con sede in NA;
• sui capitoli 24 e 30 il legale rappresentante della con sede in Controparte_6
Marano sul RO (MO);
• sui capitoli 28 e 29 il legale rappresentante della CO-BAU s.r.l., con sede in Vignola (MO);
• sui capitoli da 26 e 27 l'Ing. , con studio in Vignola (MO); Persona_3
• sul capitolo 31 il legale rappresentante della con sede in Spilamberto (MO) ed il CP_5 Sig. c/o AP Agenzia Immobiliare di Bastiglia (MO); Testimone_3
• sui capitoli 8, 9 e 17 il sig. residente a [...]; Testimone_4
• UL capitolo 32 l'Avv. Carlo Calandra Buonaura, con studio in NA. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede l'ammissione a controprova dei seguenti testi su tutti i capitoli eventualmente ammessi:
• Sig. residente a [...]; Testimone_4
• Avv. Carlo Calandra Buonaura, con studio in NA;
• Ing. residente in [...]sul RO (MO); Controparte_2
• Ing. con studio in NA;
Persona_1
• Sig. c/o AP Agenzia Immobiliare di Bastiglia (MO); Testimone_3
• Sig. presso Agenzia Orione Spazio Immobiliare con sede in NA;
Persona_2
• Sig. e presso con sede in NA;
Tes_1 Testimone_2 Controparte_4
• il legale rappresentante della con sede in Marano sul RO Controparte_6 (MO);
pagina 5 di 21 • il legale rappresentante della CO-BAU s.r.l. con sede in Vignola (MO);
• Ing. , con studio in Vignola (MO); Persona_3
• il legale rappresentante della con sede in Spilamberto (MO); CP_5
• Sig. c/o AP Agenzia Immobiliare di Bastiglia (MO). Testimone_3 Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sul seguente capitolo di prova: 33. Dica il teste se, all'epoca dell'aggiudicazione da parte di dei beni oggetto degli CP_1 avvisi di vendita che si rammostrano al teste (doc.
4-bis e 5 , i capannoni siti in Pt_1 ST LI (MO), Via Ligabue n. 14-18 e n. 33-35 e in San RI UL RO (MO), Via del Lavoro n. 20, erano asserviti da utenze di energia elettrica attive. Si indicano a testi l'Ing. residente a [...]sul RO (MO) e l'Avv. Controparte_2 Carlo Calandra Buonaura, con studio in NA”.
Parte convenuta:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di NA, contrariis reiectis: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
- Respingere integralmente le domande di in persona del di Lei legale rappresentante Parte_1 pro tempore, perché infondate, in fatto ed in diritto e con la miglior formula che verrà ritenuta da Codesto Ill.mo Giudicante.
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, degli avvisi di vendita dell'IV di NA nella parte “Disciplinare di vendita” in cui vengono citati i diritti della proprietaria degli immobili e l'indennità a favore di questa, per i motivi esposti, e conseguentemente respingere la domanda attorea di richiesta di pagamento di € 45.000 oltre iva;
- respingersi, in subordine, la richiesta di pagamento della somma di € 45.000,00 oltre iva a titolo di indennità di occupazione degli immobili in quanto del tutto illegittima ed infondata;
- respingersi altresì le richieste di risarcimento dei danni in quanto del tutto infondate in fatto e diritto. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
-Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra e previa più opportuna declaratoria di legge e del caso, dichiarare tenuta al pagamento Controparte_7 della somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora nella misura stabilita dagli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza dei termini per il pagamento delle singole fatture al saldo. IN OGNI CASO, condannare parte opponente al pagamento di tutte le spese legali di cui alla fase monitoria e del presente giudizio, oltre a rimorso forfettario, iva e cpa come di legge.". Per mero scrupolo difensivo, si richiamano le richieste In via Istruttoria, chiedendo l'ammissione a dei capitoli non ammessi: 1) Vero che in data 16.07.2021 lei si è recato presso lo stabilimento della Controparte_8
ubicato in San RI UL RO (MO) via del Lavoro n. 20, per un sopralluogo
[...] prima dell'asta fallimentare? 2) Vero che durante il sopralluogo del 16.07.2021 in San RI UL RO (MO) ha potuto constatare lo stato dell'immobile, in particolare la presenza di impianto elettrico, di cavi elettrici, lo stato dei portoni di accesso, lo stato dei macchinari ivi presenti? Ci può riferire il teste le condizioni in cui era l'impianto elettrico di base del capannone sito in San RI UL RO (MO) via del Lavoro n. 20, nonché le condizioni dei portoni di accesso all'immobile al momento del sopralluogo?
pagina 6 di 21 3) Vero che in data 06.10.2021 lei si è recato presso i due stabilimenti della Controparte_8
ubicati in ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 e n. 33-35, per un
[...] sopralluogo prima dell'asta fallimentare?
4) Vero che durante il sopralluogo del 06.10.2021 in ST LI (MO) ha potuto constatare lo stato dell'immobile, in particolare la presenza di impianto elettrico di base, di cavi elettrici lungo la struttura, la presenza di n. 4 cancelli di recinzione?
5) Vero che durante il sopralluogo del 06.10.2021 in ST LI (MO) ha potuto constatare che l'impianto elettrico di base era stato oggetto di manomissioni e furti? Riferisca il teste circa lo stato dell'impianto?
6) Vero che durante il predetto sopralluogo del 06.10.2021 in ST LI (MO) lei ha riscontrato lo stato dell'impianto elettrico come riprodotto nelle fotografie che le si rammostrano (doc. 9 – 9bis)? Ci può riferire il teste le condizioni in cui era l'impianto elettrico di base dei capannoni siti in ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 e n. 33-35?
7) Vero che durante il sopralluogo del 06.10.2021 in ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 ha notato la presenza di cancelli metallici posti sulla recinzione dello stabilimento?
8) Vero che a seguito dell'aggiudicazione dei beni mobili dal fallimento della Controparte_3 [...]
in data 06.08.2021 e in data 13.08.2021 lei si è recato presso lo stabilimento di San CP_9 RI UL RO (MO) e ha riscontrato lo stato dei luoghi come riprodotto nelle fotografie che le si rammostra (doc. 7 e 8)? Ci può riferire il teste le condizioni in cui si trovavano i portoni di accesso all'immobile al momento del sopralluogo?
9) Vero che dall'aggiudicazione del 04.08.2021 al 06.08.2021 nessun soggetto di o delle CP_1 ditte appaltatrici ha avuto accesso ai locali dell'ex di San RI UL Controparte_8 RO (MO)?
10) Vero che avete iniziato a lavorare per presso lo stabilimento della CP_1 Controparte_10
San RI UL RO (MO) via del Lavoro n. 20 in forza di un contratto di
[...] appalto in data 13.08.2021 o successiva? 11) Vero che per eseguire i lavori appaltati da presso lo stabilimento ex poliedro San CP_1 RI UL RO (MO) via del Lavoro n. 20 avete usato generatori di corrente forniti da poiché non vi era impianto elettrico funzionante? CP_1
12) Vero che per eseguire i lavori appaltati da presso gli stabilimenti ex in CP_1 CP_2 ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 e n. 33-35 avete usato generatori di corrente forniti da poiché non vi era impianto elettrico funzionante? CP_1
13) Vero che durante il periodo in cui si trovava per i lavori richiesti da presso lo CP_1 stabilimento della ex in ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 ha notato la CP_2 presenza di cancelli metallici posti sulla recinzione dell'immobile?
14) Vero che i documenti che le si rammostrano (doc. 21 e 22 prodotti da riguardano una Pt_1 pratica di sanatoria ed aggiornamento catastale riguardante l'eliminazione dalla mappa di una tettoia presso lo stabilimento di proprietà di in ST LI (MO), in via Ligabue Pt_1 n. 14-18? Riferisca il teste quali voci di questi documenti e rispettivi importi sono riferibili all'eliminazione della tettoia;
15) Vero che Lei in qualità di curatore fallimentare ha denunciato alle forze dell'ordine di aver riscontrato furti e manomissioni all'interno degli stabilimenti della ? Controparte_8 In caso affermativo può riferire in particolare il contenuto delle denunce, ovvero l'oggetto delle stesse? Si indicano quai testimoni:
➢ il Sig. impiegato presso (sui capitoli dal 8 al 13); Testimone_5 Controparte_1
pagina 7 di 21 ➢ il Sig. impiegato presso (sui capitoli dal 1 al 13); Testimone_6 Controparte_1
➢ il Sig. impiegato presso IV di NA (sui capitoli dal 1 al 7); Testimone_7
➢ il Sig. legale rappresentante della società Tecnoitaly di Re LT & C S.a.s. avente Tes_8 sede legale in IL (MO) Via Giuseppe Barbolini n. 43 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ il Sig. impiegato della società Tecnoitaly di Re LT & C S.a.s. avente Testimone_9 sede legale in IL (MO) Via Giuseppe Barbolini n. 43 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ Sig. legale rappresentante della società avente sede legale in Tes_10 CP_11
Scandiano (RE) Via Bosco n. 48 (sui capitoli 12 e 13);
➢ Sig. legale rappresentante della società Sassuolgru S.r.l. avente sede legale Testimone_11 in Roncalceci (RA) Via dello Stagnino n. 6/8 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ Sig. , impiegato della società Sassuolgru S.r.l. avente sede legale in Roncalceci Tes_12
(RA) Via dello Stagnino n. 6/8 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ Sig. legale rappresentante della società Movimat S.r.l. avente sede legale in Testimone_13
Fiorano OD (MO) Via paolo Monelli n. 154/160 (sui capitoli dal 8 al 11);
➢ Sig. impiegato della società Movimat S.r.l. avente sede legale in Fiorano Testimone_14
OD (MO) Via paolo Monelli n. 154/160 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ Ing. con studio in Vignola (MO Via Montori 158/1 (sul capitolo 14); Persona_3
➢ Avv. Carlo Calandra Buonaura avente studio legale in NA, Via Cavallerini n. 11 (sul capitolo 15)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27.2.2023, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio deducendo di essere (o essere stata) Controparte_7 proprietaria di immobili siti in ST LI (MO), Via Ligabue nn. 14-18 e 33-35, e in
San RI sul RO (MO), Via del Lavoro n. 20, precedentemente condotti in locazione dalla società , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di NA del Controparte_10
18-23.11.2020 (n. 95/2020 R.G. Fall.).
La parte attrice ha esposto che, a seguito del fallimento della la Curatela aveva Controparte_3 avviato le procedure di vendita dei beni mobili contenuti negli immobili, operazioni commissionate all'Istituto Vendite Giudiziarie di NA, il quale aveva suddiviso i beni in lotti ed emesso distinti avvisi di vendita.
Detti avvisi stabilivano che i beni dovessero essere asportati e gli immobili liberati entro 60 giorni dalla consegna, prevedendo che in caso di ritardo il proprietario o l'avente causa potesse richiedere all'aggiudicatario il risarcimento dei danni, compresa un'indennità giornaliera di 500 euro oltre IVA. si aggiudicava i predetti lotti ma, secondo l'attrice, si rendeva Controparte_7 gravemente inadempiente rispetto ai termini di riconsegna;
pagina 8 di 21 inoltre, lamentava che nel corso delle operazioni di smontaggio e asporto, Pt_1 CP_1 aveva cagionato gravi danni agli immobili, consistenti in: asportazione dell'impianto elettrico di base, sottrazione di una tettoia metallica regolarmente accatastata, asporto di quattro cancelli metallici, danneggiamento dei portoni di accesso. si costituiva in giudizio con comparsa depositata l'8.6.2023, Controparte_7 contestando le pretese avversarie ed eccependo: la nullità delle condizioni contemplate nei disciplinari di vendita ed il difetto di legittimazione attiva di l'avvenuta riconsegna delle Pt_1 chiavi dell'immobile di San RI in data 5.11.2021; la propria estraneità ai danni denunciati, attribuiti a furti verificatisi in epoca anteriore all'aggiudicazione.
All'udienza del 29.6.2023, formulava istanza ex art. 186-ter c.p.c. per il pagamento di € Pt_1
45.000,00 a titolo di penali da ritardo. Con ordinanza del 17.7.2023, il Tribunale accoglieva parzialmente l'istanza, concedendo decreto ingiuntivo per € 38.000,00 con provvisoria esecutività. Espletata l'istruttoria mediante escussione di testimoni nelle udienze del 14.5.2024 e
12.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
§§§§§§§§§
1. SULLA VALIDITÀ E OPERATIVITÀ DELLE PENALI PER RITARDO NELLA
LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI
La prima questione da esaminare attiene alla validità e operatività delle clausole penali previste negli avvisi di vendita dell'Istituto Vendite Giudiziarie, che prevedevano il diritto del proprietario degli immobili di richiedere direttamente all'aggiudicatario "ogni danno subito a qualunque titolo, ivi compreso a titolo di indennità giornaliero pari ad euro 500,00 più IVA" in caso di tardiva liberazione degli immobili oltre il termine di 60 giorni dalla consegna dei beni.
1.1. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di nullità delle clausole penali sollevata da fondata sulla presunta invalidità delle previsioni contenute negli avvisi di vendita CP_1 per essere queste emanate dall'I.V.G.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del
17.07.2023, l'Istituto Vendite Giudiziarie è intervenuto nelle procedure quale commissionario incaricato delle vendite e pertanto non ha agito in proprio, ma quale mandatario del
[...]
, come emerge dagli stessi avvisi di vendita che recitano Parte_4
pagina 9 di 21 testualmente "giusto incarico conferito dal Curatore del fallimento Controparte_10 con delega delle rispettive operazioni all' . Parte_5
Parimenti infondata risulta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
La società attrice era infatti l'esclusiva proprietaria degli immobili all'epoca della pubblicazione degli avvisi di vendita e pertanto direttamente legittimata a pretendere il risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata riconsegna dei beni, come espressamente previsto dalle clausole contrattuali accettate da con la partecipazione alle aste. CP_1
1.2. Le clausole in esame configurano una valida stipulazione a favore di terzi, essendo lo stipulante (la Curatela fallimentare, per il tramite dell'I.V.G.) portatore di un evidente interesse alla previsione di tali clausole.
Tale interesse è chiaramente identificabile nella necessità di tutelare la procedura fallimentare da eventuali richieste risarcitorie in via prededucibile che sarebbero sorte a carico della massa attiva qualora i proprietari degli immobili avessero subito danni per la ritardata liberazione.
La previsione delle penali risponde pertanto ad una concreta funzione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., consistente nel trasferire direttamente sull'aggiudicatario il rischio economico derivante dai ritardi nella liberazione degli immobili, evitando che tale rischio gravi sulla procedura concorsuale e, in ultima analisi, sulla massa dei creditori.
1.3. Contrariamente a quanto sostenuto da le clausole penali in esame non CP_1 richiedono la dimostrazione di un danno effettivo per la loro operatività.
Come noto, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, configurando una forma di liquidazione convenzionale anticipata del pregiudizio derivante dal ritardo.
Il tenore letterale degli avvisi di vendita risulta inequivocabile nel prevedere che il proprietario degli immobili avesse il diritto di "richiedere direttamente all'aggiudicatario ogni danno subito a qualunque titolo, ivi compreso a titolo di indennità giornaliero pari ad Euro 500,00 più Iva", operando tale clausola come vera e propria clausola penale ad ogni effetto di legge.
1.4. L'ordinanza del 17.07.2023 che ha accolto parzialmente l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo di € 38.000,00 deve essere integralmente confermata, essendo fondata su documentazione di indiscutibile valore probatorio costituita dai verbali di aggiudicazione (atti pubblici) e dalle comunicazioni del Curatore fallimentare munite di pubblica fede. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi fondata anche la pretesa di relativa alle Pt_1
pagina 10 di 21 ulteriori penali maturate dal 5.11.2021 al 19.11.2021 per l'importo di € 7.000,00, inizialmente escluse dall'ordinanza.
Come emerge dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie, la mera riconsegna delle chiavi avvenuta il 5.11.2021 non può considerarsi equivalente alla completa liberazione dell'immobile quando, come pacificamente ammesso dalla stessa rimaneva da CP_1 asportare un silos di "rilevanti dimensioni" (come attestato dal Curatore) che occupava l'area cortiliva pertinenziale dell'immobile.
Gli avvisi di vendita richiedevano infatti il verificarsi congiunto di due condizioni: da un lato la liberazione degli immobili (riconsegna delle chiavi), dall'altro l'effettivo asporto di tutti i beni oggetto dell'aggiudicazione.
La permanenza del silos nell'area cortiliva rendeva l'immobile sostanzialmente non disponibile per un'eventuale locazione a terzi, compromettendo la piena fruibilità del bene da parte della proprietaria. Tale interpretazione trova conferma nella stessa comunicazione del Curatore del
12.11.2021, il quale, pur prendendo atto della riconsegna delle chiavi, non ometteva di precisare che "dovrà aggiungersi l'ulteriore somma di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella liberazione dell'immobile", dimostrando che anche l'organo della procedura non riteneva completata la liberazione.
1.5. ULla base della documentazione agli atti e delle dichiarazioni del Curatore munite di pubblica fede, risultano documentalmente provati i seguenti ritardi:
- Lotto 4 (San RI): 47 giorni di ritardo (dal 4.10.2021 al 19.11.2021) per complessivi €
23.500,00 oltre IVA se dovuta;
- Lotto 3 (ST LI): 43 giorni di ritardo (dal 27.12.2021 al 07.2.2022) per complessivi
€ 21.500,00 oltre IVA se dovuta.
Totale penali dovute: € 45.000,00 oltre IVA se dovuta.
La pretesa di risulta pertanto integralmente fondata e deve essere accolta, confermando Pt_1
l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per € 38.000,00 e condannando al pagamento delle CP_1 ulteriori penali per € 7.000,00 oltre IVA. Nei punti successivi si esamineranno le ulteriori questioni controverse relative ai danni cagionati agli immobili nel corso delle operazioni di smontaggio e asporto dei beni aggiudicati.
2. SULLA RESPONSABILITÀ DI MECTILES PER L'ASPORTAZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
pagina 11 di 21 La seconda questione oggetto di controversia attiene alla responsabilità di per CP_1
l'asportazione degli impianti elettrici di base degli immobili e alla relativa quantificazione del danno.
2.1. All'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrata la responsabilità di per CP_1
l'illegittima asportazione degli impianti elettrici di base degli immobili, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta che ha tentato di attribuire i danni a presunti furti verificatisi in epoca anteriore all'aggiudicazione.
Le risultanze istruttorie convergono infatti, in modo convincente, nel dimostrare che l'asportazione degli impianti elettrici è avvenuta nel corso delle operazioni di smontaggio condotte da come emerge dalle seguenti prove: CP_1
a) Testimonianza dell'Ing. Controparte_2
Il teste, già socio della società e pertanto dotato di specifica conoscenza dello stato dei CP_2 luoghi, ha fornito una ricostruzione puntuale e tecnicamente qualificata degli eventi.
In particolare, ha chiarito la distinzione tra "un'impiantistica di base che era legata allo stabilimento e un'impiantistica legata alle attrezzature in uso da ", precisando che CP_2
"l'impiantistica legata alle attrezzature potesse essere asportata, ossia l'alimentazione diretta dei quadri elettrici mentre non altrettanto poteva dirsi per l'impianto di illuminazione, di distribuzione dell'energia elettrica all'interno dello stabilimento;
per l'impianto di riscaldamento e, in generale, per tutte le utenze che appartenevano all'impianto base del capannone".
Decisiva risulta la testimonianza resa, quando il teste ha riferito di aver effettuato un sopralluogo
"dopo l'aggiudicazione, durante le operazioni di smontaggio" e di aver constatato che "le strutture dell'energia elettrica e gli impianti base erano tutti in ordine", escludendo che i danni fossero imputabili a furti precedenti.
Ancora più significativa la deposizione relativa al sopralluogo del 13.12.2021, quando il teste ha confermato di aver rinvenuto "due addetti di un'impresa facente capo a i quali erano CP_1 intenti allo smontaggio di cavi elettrici", fornendo così la prova diretta dell'attività di asportazione da parte della convenuta.
b) Testimonianza del Sig. Testimone_4
Il teste, che "abitando nell'appartamento posto all'interno dello stabilimento di Via Ligabue n. 16" aveva "seguito le operazioni di liberazione di entrambi gli stabilimenti", ha confermato
"l'asportazione dell'impianto elettrico e la manomissione della porta d'ingresso", attestando pagina 12 di 21 inoltre che lo stato dei luoghi all'epoca della restituzione delle chiavi risultava difforme dalle fotografie scattate al momento dell'inventario.
c) Testimonianze dell'Avv. Carlo Calandra Buonaura e dell'Avv. Claudio Previdi.
Particolarmente significative risultano le deposizioni dell'Avv. Carlo Calandra Buonaura,
Curatore del Fallimento, e dell'Avv. Claudio Previdi, legale della procedura.
L'Avv. Calandra ha ricordato che "l'ing. che era venuto per riscontrò CP_2 CP_12 delle anomalie che vennero fatte presenti, queste anomalie, dall'ing. e che si trattò, per CP_2
l'appunto, dell'asportazione dell'impianto elettrico e della manomissione della porta d'ingresso".
L'Avv. Previdi ha concordemente riferito di ricordare "anche la doglianza sull'impianto elettrico perché il proprietario - ossia diceva che mancava integralmente". Pt_1
2.2. Le argomentazioni difensive di risultano prive di fondamento probatorio e CP_1 contraddittorie.
In primo luogo, la tesi secondo cui gli impianti elettrici sarebbero stati oggetto di furti precedenti viene smentita dalle testimonianze sopra richiamate che attestano la presenza e funzionalità degli impianti al momento dell'accesso di e la loro successiva asportazione nel corso delle CP_1 operazioni di smontaggio.
In secondo luogo, le testimonianze rese dai testi di risultano lacunose e CP_1 contraddittorie tra loro.
Come correttamente evidenziato da il teste ha affermato che Pt_1 Testimone_5
"l'impianto elettrico era già assente durante il primo sopralluogo", mentre il teste ha Tes_8 dichiarato l'esatto contrario, sostenendo che "i cavi di alimentazione delle luci e delle prese che riguardavano lo stabilimento non li abbiamo mai toccati". Analogamente contraddittoria la deposizione del teste che ha affermato che "le luci funzionavano" e "i cavi delle Testimone_6 luci c'erano ed erano funzionanti".
Tale evidente incoerenza nelle dichiarazioni dei testi di tutti dichiaratisi partecipi CP_1 delle operazioni di smontaggio, ne compromette l'attendibilità, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza secondo cui le deposizioni testimoniali non sono idonee a fornire dimostrazione quando non risultino sufficientemente precise e specifiche.
2.3. Deve inoltre rilevarsi che non ha mai formulato specifica contestazione circa il CP_1 quantum dei danni richiesti da limitandosi a generiche eccezioni sulla responsabilità. Pt_1
Come noto, l'art. 115 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ritenere provati i fatti che non sono pagina 13 di 21 stati specificamente contestati dalla controparte, principio che trova applicazione anche nella formulazione successiva alla riforma del 2009.
Nel caso di specie, ha prodotto preventivi dettagliati redatti da società terze e imparziali, Pt_1 mai specificamente contestati da sotto il profilo della congruità e necessità degli CP_1 interventi prospettati.
2.4. ULla base della documentazione prodotta, risultano dimostrati i seguenti danni:
Immobile Via Ligabue 14-18: € 52.092,00 per ripristino impianto elettrico (doc. 14);
Immobile Via Ligabue 33-35: € 26.508,00 per ripristino impianto elettrico (doc. 17).
Tuttavia, deve tenersi conto delle argomentazioni di relative alla vetustà degli CP_1 impianti e al fatto che gli immobili erano rimasti inutilizzati per un periodo significativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, per la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del Codice civile, il giudice deve operare una valutazione che tenga conto del deprezzamento dei beni per obsolescenza.
Nel caso di specie, pur essendo dimostrata l'asportazione degli impianti elettrici da parte di deve considerarsi che si trattava di impianti non nuovi, installati in stabilimenti CP_1 industriali che avevano cessato l'attività produttiva già nel gennaio 2020 e che erano rimasti inutilizzati per oltre un anno prima dell'aggiudicazione.
Pertanto, in applicazione dell'art. 1226 c.c., deve ritenersi congrua una decurtazione di un terzo del valore al nuovo degli impianti danneggiati in considerazione della perdita di efficienza dovuta alla vetustà e al periodo di inutilizzo.
2.5. ULla base delle considerazioni sopra esposte, il danno per l'asportazione degli impianti elettrici deve essere liquidato come segue:
Immobile Via Ligabue 14-18: € 34.728,00 (due terzi di € 52.092,00);
Immobile Via Ligabue 33-35: € 17.672,00 (due terzi di € 26.508,00).
Totale danni per asportazione impianti elettrici: € 52.400,00.
Tale quantificazione tiene conto sia della dimostrata responsabilità di per CP_1
l'illegittima asportazione degli impianti elettrici, sia della necessità di parametrare il risarcimento al minor valore degli impianti al momento del danno, considerandone la vetustà e il deprezzamento per il prolungato inutilizzo.
2.6. Quanto alla questione della legittimazione attiva (rilievo che deve intendersi esteso anche alle ulteriori voci di danno in relazione alle quali è stata sollevata analoga eccezione dalla pagina 14 di 21 convenuta), deve respingersi la tesi sollevata da relativa al presunto difetto di CP_1 legittimazione di per aver alienato l'immobile di Via Ligabue 14-18 alla società Pt_1 [...] in data 22.11.2022, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione. CP_4
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, "il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario" (v. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13795 del 31 maggio 2018).
Nel caso di specie, i danni agli impianti elettrici si sono verificati nel corso delle operazioni di smontaggio condotte da tra il 2021 e il febbraio 2022, quando era ancora CP_1 Pt_1 proprietaria dell'immobile.
Il successivo trasferimento della proprietà a avvenuto nel novembre 2022 non ha Controparte_4 comportato automaticamente il trasferimento del diritto al risarcimento, che è suscettibile solo di specifico atto di cessione e compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
La conserva pertanto la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni verificatisi Pt_1 durante il periodo della sua proprietà, indipendentemente dalla successiva alienazione dell'immobile.
3. SULLA RESPONSABILITÀ DI MECTILES PER L'ASPORTAZIONE DELLA
TETTOIA METALLICA E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
La terza questione oggetto di controversia attiene alla responsabilità di per CP_1
l'illegittima asportazione della tettoia metallica pertinenziale dell'immobile di ST
LI, Via Ligabue n. 14-18, e alla relativa quantificazione del danno.
3.1. All'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrata la responsabilità di CP_1 anche per l'illegittima asportazione della tettoia metallica, come emerge dalla confessione stragiudiziale resa dalla stessa convenuta negli atti di causa: ha infatti pacificamente CP_1 ammesso l'asportazione della tettoia sin dalle prime battute del procedimento, affermando espressamente: "questa volta controparte dice il vero (quae sunt Caesaris demus Caesari) la struttura metallica esterna al capannone sito in ST LI è stata asportata da . CP_1
pagina 15 di 21 3.2. Dall'istruttoria è emerso che la tettoia asportata non costituiva bene mobile oggetto dell'aggiudicazione, bensì struttura pertinenziale del capannone, regolarmente accatastata e pertanto inidonea a formare oggetto di un avviso di vendita di soli beni mobili.
L'Ing. ha fornito una precisa ricostruzione della natura della tettoia, Controparte_2 chiarendo che si trattava di struttura "che non andava smontata" in quanto "non apparteneva al compendio che andava rimosso". In particolare, ha riferito che durante il sopralluogo del
13.12.2021 "mi ero reso conto che stavano smontando cose che non appartenevano al compendio che andava rimosso", con specifico riferimento alla tettoia metallica.
Anche il sig. ha confermato l'avvenuta asportazione della tettoia, rispondendo Testimone_4
"Si, è vero. Confermo" al capitolo di prova relativo alla rimozione della struttura metallica.
Ed ancora, l'Avv. Calandra ha dichiarato: "Sì, è vero, confermo anche le fotografie esibitemi che però non feci io. Furono fatte o dall'avv. Sovieni o dall'ing. Riconosco l'immobile e lo CP_2 stato di fatto come qui raffigurato. Ricordo delle componenti metalliche e la parte di una tettoia accatastati davanti allo stabilimento".
L'Avv. Previdi ha concordemente riferito che "l'avv. Sovieni ci fece notare, durante questo sopralluogo, lo smontaggio della tettoia e si mise a fotografare lo stato dei luoghi, per cui le immagini che mi vengono esibite sono proprio quelle fotografie. Se non fosse stato per l'avv.
Sovieni non avrei notato lo smontaggio della tettoia".
3.3. La prova dell'illegittima asportazione trova ulteriore conferma nella documentazione fotografica scattata durante il sopralluogo del 13.12.2021, che immortala la tettoia metallica "già smontata e accatastata per essere trasportata altrove" nel piazzale dell'immobile, come unanimemente riconosciuto da tutti i testimoni escussi.
L'Ing. , incaricato delle pratiche di regolarizzazione catastale conseguenti Persona_3 all'asportazione, ha confermato che "dagli elaborati che ebbi modo di estrarre dagli uffici del
Comune di ST, ricordo che era presente la tettoia e che la posizione era quella. Quando ho fatto io il sopralluogo la tettoia era già assente. Sarà stato tra aprile e maggio del 2022".
3.4. Le argomentazioni difensive di volte a giustificare l'asportazione sostenendo CP_1 che la tettoia costituisse pertinenza dei macchinari aggiudicati, non sono condivisibili.
Nel caso di specie, la tettoia risultava "infissa al muro esterno, regolarmente accatastata" come emerge dalla documentazione catastale prodotta (doc. 30), configurando pertanto elemento strutturale dell'immobile e non bene mobile suscettibile di aggiudicazione.
pagina 16 di 21 3.5. ULla base della documentazione prodotta, risultano dimostrati i seguenti danni:
a) Costo della tettoia asportata: € 14.890,00 come risulta dall'offerta della (doc. Parte_3
20);
b) Spese per regolarizzazione catastale: Onorari professionali Ing. : € 5.668,00 oltre IVA Per_3
(doc. 21);
Diritti di segreteria: € 1.200,00 (doc. 22).
Tuttavia, deve tenersi conto delle argomentazioni di relative alla vetustà della CP_1 struttura metallica. Come chiarito dalla giurisprudenza, per la liquidazione del danno in via equitativa, il giudice deve operare una valutazione che tenga conto del deprezzamento dei beni per obsolescenza.
Nel caso di specie, pur essendo dimostrata l'illegittima asportazione della tettoia da parte di deve considerarsi che si trattava di struttura metallica non nuova, installata in CP_1 stabilimento industriale che aveva cessato l'attività produttiva e che era rimasta esposta agli agenti atmosferici per un periodo significativo. Pertanto, in applicazione dell'art. 1226 c.c., deve ritenersi congrua una decurtazione di un terzo del valore al nuovo della tettoia in considerazione del conseguente deprezzamento.
3.6. Le spese sostenute da per la regolarizzazione catastale conseguente all'illegittima Pt_1 asportazione della tettoia devono essere riconosciute, trattandosi di danno conseguenza direttamente derivante dalla condotta illecita di CP_1
Nel caso di specie, si è trovata costretta a sostenere le spese per l'eliminazione catastale Pt_1 della tettoia non più esistente, trattandosi di conseguenza dannosa direttamente imputabile alla condotta di CP_1
3.7. ULla base delle considerazioni sopra esposte, il danno per l'asportazione della tettoia metallica deve essere liquidato come segue:
- Valore della tettoia: € 9.927,00 (due terzi di € 14.890,00);
- Spese regolarizzazione catastale: € 1.717,00 (riduzione equitativa delle spese totali di €
6.868,00). La riduzione delle spese per regolarizzazione catastale si giustifica in considerazione del fatto che, come emerge dalla documentazione prodotta (doc. 33 parte attrice), l'intervento di sanatoria ha avuto ad oggetto più elementi, specificatamente: "demolizione di tramezza all'interno dello spogliatoio a piano terra", "realizzazione di partizioni in cartongesso all'interno pagina 17 di 21 dell'atrio della palazzina uffici", "realizzazione di contro parete in cartongesso" e "demolizione di silos e tettoia metallica".
Considerando che la tettoia costituiva uno dei quattro interventi oggetto della pratica di sanatoria, appare equo ridurre le spese professionali e amministrative in misura proporzionale, determinando il danno risarcibile per tale voce in 1/4 dell'importo complessivo sostenuto.
4. SULLA RESPONSABILITÀ DI PER I DANNI AI CANCELLI E CP_1
PORTONI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Ulteriore questione oggetto di controversia attiene alla responsabilità di per i danni CP_1 cagionati ai cancelli e portoni degli immobili nel corso delle operazioni di smontaggio e asporto dei beni aggiudicati.
4.1. La pretesa risarcitoria relativa ai quattro cancelli metallici dell'immobile di ST
LI, Via Ligabue n. 14-18, deve ritenersi fondata sulla base della documentazione fotografica prodotta.
Nel caso di specie, la foto n. 170 dell'inventario fallimentare (doc. 19) dimostra chiaramente la presenza dei cancelli metallici presso l'immobile al momento della redazione dell'inventario da parte del Curatore. Tale documentazione, proveniente da atto redatto nell'ambito della procedura fallimentare, costituisce prova di particolare valore probatorio circa l'esistenza dei cancelli prima dell'accesso di CP_1
La successiva scomparsa dei cancelli, unitamente all'assenza di qualsiasi ragionevole spiegazione alternativa circa la loro sorte, consente di applicare il principio delle presunzioni semplici, secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova da fatti noti per risalire a fatti ignoti, purché tra gli uni e gli altri sussista un rapporto di derivazione logica.
Nel caso di specie, la presenza documentata dei cancelli nell'inventario fallimentare e la loro successiva scomparsa durante il periodo di permanenza di presso l'immobile CP_1 costituiscono elementi sufficienti per presumere la responsabilità della convenuta per la loro asportazione.
4.2. Per quanto concerne i portoni di accesso agli immobili, la loro manomissione risulta dimostrata dalle risultanze istruttorie.
a) Le prove testimoniali convergono univocamente nel dimostrare che i danneggiamenti ai portoni si sono verificati nel corso delle operazioni di smontaggio condotte da CP_1
pagina 18 di 21 L'Ing. ha confermato che "in tale frangente, con riferimento all'immobile Controparte_2 sito in ST LI, Via Ligabue n.33-35, i presenti hanno riscontrato l'avvenuto asporto dell'impianto elettrico di base e la manomissione della porta d'ingresso".
Il Sig. che aveva "seguito le operazioni di liberazione di entrambi gli Testimone_4 stabilimenti, abitandoci", ha concordemente confermato "l'asportazione dell'impianto elettrico e la manomissione della porta d'ingresso".
b) Le argomentazioni difensive di volte ad attribuire i danni a presunti atti vandalici CP_1 precedenti, risultano contraddette dalle stesse testimonianze dei propri testi.
Significativa risulta la deposizione del teste chiamato dalla stessa il Tes_8 CP_1 quale ha riferito di un "portone aperto a San RI che era stato forzato e che dopo è stato messo in sicurezza da me".
Tale dichiarazione, proveniente da un teste di parte convenuta, assume rilievo decisivo in quanto conferma l'intervento di sui portoni. CP_1
Nel caso di specie, le testimonianze dei testi di risultano poi contraddittorie: da un CP_1 lato il teste ha affermato che i portoni erano servibili, dall'altro il teste Testimone_6 Tes_8 ha riconosciuto che essi erano stati forzati e necessitavano di interventi di messa in sicurezza.
Nondimeno, al momento della riconsegna, i portoni risultavano gravemente danneggiati e alcuni persino divelti dai cardini. Tale circostanza non solo rende inattendibili le dichiarazioni rese dai testi intimati, ma conferma altresì che i danni accertati sono direttamente attribuibili alla società convenuta, la quale è pertanto tenuta a risponderne.
4.3. ULla base della documentazione prodotta, risulta dimostrato il danno per i portoni dell'immobile di San RI per € 11.670,00 come risulta dall'offerta della Parte_3
(doc. 24).
Nel caso di specie, pur essendo dimostrata la responsabilità di per la manomissione CP_1 dei portoni, deve considerarsi che si trattava di elementi non nuovi, installati in stabilimenti industriali che avevano cessato l'attività produttiva e che erano rimasti esposti agli agenti atmosferici e al degrado per un periodo significativo.
Pertanto, in applicazione dell'art. 1226 c.c., deve ritenersi congrua una decurtazione di un terzo del valore al nuovo dei portoni in considerazione della perdita di efficienza dovuta alla vetustà e al deprezzamento per il prolungato inutilizzo.
pagina 19 di 21 4.4 ULla base delle considerazioni sopra esposte, il danno per la manomissione dei portoni e l'asportazione dei cancelli deve essere liquidato come segue:
Portoni San RI: € 7.780,00 (due terzi di € 11.670,00);
Cancelli Via Ligabue 14-18: € 8.533,00 (due terzi di € 12.800,00).
Totale danni per portoni e cancelli: € 16.313,00.
Tale quantificazione tiene conto sia della dimostrata responsabilità di per la CP_1 manomissione dei portoni, provata dalle testimonianze convergenti e dalle ammissioni dei testi della stessa convenuta, sia per l'asportazione dei cancelli, dimostrata dalla documentazione fotografica dell'inventario fallimentare, sia della necessità di parametrare il risarcimento al valore effettivo dei beni al momento del danno, considerandone la vetustà e il deprezzamento per il prolungato inutilizzo.
La domanda di risulta pertanto fondata e deve essere accolta nella misura sopra Pt_1 determinata.
5. QUANTIFICAZIONE COMPLESSIVA DEL DANNO
ULla base delle valutazioni svolte nei punti precedenti, il danno complessivamente subito da risarcibile da risulta così determinato: Pt_1 CP_1
Penali per ritardo: € 45.000,00 oltre IVA,
Danni per asportazione impianti elettrici: € 52.400,00,
Danni per asportazione tettoia metallica: € 11.644,00 (€ 9.927,00 per valore tettoia + € 1.717,00 per spese regolarizzazione catastale),
Danni per manomissione portoni e asportazione cancelli: € 16.313,00 (€ 7.780,00 per portoni San
RI + € 8.533,00 per cancelli Via Ligabue 14-18),
Totale danni liquidati: € 125.357,00 in moneta attuale, oltre IVA se ed in quanto dovuta.
6. CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la quale parte sostanzialmente soccombente, deve essere CP_1 condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da Pt_1
Per la determinazione degli onorari si applica il D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022, vigente ratione temporis;
considerando il valore, la media difficoltà della causa e l'attività processuale svolta, si applicano i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie le domande di e, per l'effetto, Parte_1
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_7 Parte_1 somma di € 125.357,00, oltre IVA di legge se dovuta, per le ragioni di cui in parte motiva, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_7 che liquida in € 799,60 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge,
- conferma altresì la condanna della convenuta al pagamento delle spese del procedimento incidentale ex art. 186-ter c.p.c., come già liquidate con l'ordinanza in data 17.7.2023.
NA, 23 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1956/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOVIENI ANSELMO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MODONELLA, 3, MODENA, presso il difensore avv.
SOVIENI ANSELMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZACANI ANDREA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. CRISTOFORI KATIA, VIA A. PANSA N°51, REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in VIA PANSA N. 51, REGGIO NELL'EMILIA, presso il difensore avv.
MAZZACANI ANDREA
CONVENUTO/I
OGGETTO: RICHIESTA DI PAGAMENTO DI PENALI PER RITARDATA LIBERAZIONE DI IMMOBILI E
RISARCIMENTO DANNI PER ASPORTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TETTOIA METALLICA, CANCELLI E
DANNEGGIAMENTO PORTONI CONSEGUENTI AD OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E ASPORTO DI BENI
MOBILI AGGIUDICATI IN ASTA FALLIMENTARE.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione: In via principale Dichiararsi tenuta, e conseguentemente condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Casalgrande (RE), Strada Statale 467 n.106 (C.F. ), per le causali di cui alla parte espositiva dell'atto introduttivo di P.IVA_2
pagina 1 di 21 causa, nonché dei successivi atti, note e deduzioni d'udienza di da intendersi qui Parte_1 integralmente richiamate e trascritte, al pagamento delle seguenti somme:
- € 45.000, oltre IVA se ed in quanto dovuta, quale indennità di occupazione dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 14/18, dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 35 e dell'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20;
- € 142.734,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta, o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa da parte dell'Ecc.mo Giudicante, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all' immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 14/18, all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 35 ed all'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20. In via subordinata Dichiararsi tenuta, e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Casalgrande (RE), Strada Statale 467 n.106 (C.F.
), per le causali di cui alla parte espositiva dell'atto introduttivo di causa, nonché P.IVA_2 dei successivi atti, note e deduzioni d'udienza di da intendersi qui integralmente Parte_1 richiamate e trascritte, al pagamento delle seguenti somme:
- € 45.000, oltre IVA se ed in quanto dovuta, quale indennità di occupazione dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 14/18, dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 35 e dell'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20;
- € 124.826,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta, o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa da parte dell'Ecc.mo Giudicante, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all' immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 14/18, all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n. 35 ed all'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20. Vinte le spese di lite, anche con riferimento al procedimento incidentale ex art. 186-ter c.p.c. In via istruttoria chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, con riferimento all'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20, la restituzione definitiva dello stesso da parte di alla curatela è avvenuta in data CP_1 19.11.2022, allorquando la stessa ha provveduto ad asportare il silos collocato nel CP_1 piazzale ed a riconsegnare le chiavi dell'immobile;
2. Vero che tale silos, dell'altezza di circa 7 metri, originariamente collocato nella parte adiacente il capannone, era stato smontato da e posizionato riverso nell'area cortiliva CP_1 in attesa dell'asporto, rendendo impossibile il libero transito nell'area cortiliva;
3. Vero che era stata contattata da alcuni interessati per l'affitto dell'immobile di San Pt_1
RI sul RO, Via del Lavoro 20, e che tali trattative vennero sospese in attesa della completa liberazione dello stesso;
4. Vero che in occasione della riconsegna dell'immobile ad sito in San RI sul RO, Pt_1 Via del Lavoro n. 20, avvenuta il giorno 13.12.2021, alla presenza del curatore Avv. Carlo Calandra Buonaura, del legale della procedura Avv. Claudio Previdi, dell'Avv. Anselmo Sovieni e del legale rappresentante di Controparte_2 la società proprietaria rilevava che tre portoni (due grandi e uno piccolo) risultavano divelti e fissati in maniera provvisoria;
5. Vero che la situazione riscontrata il giorno 13.12.2021 è conforme a quella risultante dalla documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.10, fotografie n.20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) e difforme da quella risultante dalla documentazione fotografica di che pure si CP_1 rammostra al teste (documentazione di controparte di cui ai files non numerati ma denominati
“foto portone san RI 6.8.2021” e “foto cavi elettrici e portoni
pagina 2 di 21 6.8.2021”);
6. Vero che con riferimento agli immobili siti in ST LI, via Ligabue n.14/18 e Via Ligabue n.33/35 la restituzione da parte di è avvenuta direttamente in capo Parte_2 alla seppure con la partecipazione della curatela, la quale ha assistito a tutte le Pt_1 operazioni, in data 18.2.2022;
7. Vero che in tale frangente, con riferimento all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.33-35, i presenti hanno riscontrato l'avvenuto asporto dell'impianto elettrico di base e la manomissione della porta d'ingresso;
8. Vero che gli episodi di furto che si erano verificati relativamente ai beni della Controparte_3 avevano riguardano solamente gli immobili siti in San RI sul RO e ST LI, Via Ligabue n.14-18, con esclusione quindi dell'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.33-35;
9. Vero che, con riferimento all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.14-18 i presenti alla restituzione da parte di hanno riscontrato l'avvenuto asporto della tettoia CP_1 addossata al lato ovest, l'avvenuto asporto di quattro cancelli metallici, l'avvenuto asporto di porzioni dell'impianto elettrico in base (ossia di tutti i cavi elettrici che costituivano l'impianto elettrico di base e l'alimentazione delle utenze a terra, le cosiddette “calate”), come da documentazione fotografica che si rammostra al teste eseguita il giorno dell'accesso (doc.10);
10. Vero che all'atto del rilascio degli immobili siti in ST LI, via Ligabue n.14/18 e Via Ligabue n.35, la situazione degli impianti elettrici si presentava differente da quella redatta al momento dell'inventario redatto dalla curatela (doc.19., di cui si rammostrano in particolare al teste le foto contraddistinte dai numeri 23b, 32b, 36, 37, 37b, 46, 46b, 53, 69, 70, 72g, 95, 97, 97b, 98, 100, 118 riferite al capannone di via Ligabue n.14/18 e contraddistinte dai numeri 191, 198, 199 per quanto riguarda l'immobile di Via Ligabue n.35) in quanto erano state divelte tutte le canalette elettriche ed erano stati asportati tutti i cavi elettrici che alimentavano la parte produttiva dello stabilimento, ossia i cavi di potenza ed i cavi delle luci erano stati asportati;
11. Vero che, con riferimento agli immobili di proprietà di nel corso delle perizie Parte_1 redatte dal perito stimatore incaricato dalla Curatela ing. relativamente Persona_1 all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.14/18, venne riscontrato il furto di alcune componenti elettriche dei macchinari nonché delle cabine di potenza, mentre l'impianto elettrico di base (ossia tutti i cavi elettrici che costituivano l'impianto elettrico di base e l'alimentazione delle utenze a terra, le cosiddette “calate”) risultava integro;
12. Vero che, con riferimento agli immobili di proprietà di nel corso delle perizie di Parte_1 stima redatte dall'Ing. relativamente all'immobile sito in ST LI, Via Persona_1
Ligabue n.33/35 l'impianto elettrico di base (ossia tutti i cavi elettrici che costituivano l'impianto elettrico di base e l'alimentazione delle utenze a terra, le cosiddette “calate”) risultava integro;
13. Vero che il giorno 13.12.2021, in occasione della liberazione dell'immobile sito in San RI sul RO, Via del Lavoro n. 20, il curatore Avv. Carlo Calandra Buonaura, il legale della procedura Avv. Claudio Previdi, l'avv. Anselmo Sovieni ed il legale rappresentante di
Ing. si recarono anche presso gli immobili siti in ST CP_2 CP_2 CP_2 LI, via Ligabue n.14/18 e Via Ligabue n.35 al fine di verificare a che punto fosse la liberazione degli stessi da parte di CP_1
14. Vero che in tale occasione venne redatta la documentazione fotografica che si rammostra al teste (doc.26);
15. Vero che in tale occasione erano presenti due addetti di un'impresa facente capo a CP_1 i quali erano intenti allo smontaggio di cavi elettrici;
pagina 3 di 21 16. Vero che in tale occasione i presenti notarono gli elementi strutturali di una tettoia in ferro che era stata smontata per essere asportata, come risulta dalla documentazione fotografica che si rammostra (doc. 26);
17. Vero che i cancelli in ferro che delimitavano l'immobile ST LI, via Ligabue n.14/18, al momento della redazione dell'inventario fallimentare risultavano smontati e collocati sotto la addossata al lato ovest dell'immobile (come di evince dalla foto contraddistinta con il n.170 di cui all'inventario fallimentare prodotto quale doc.19 che si rammostra al teste);
18. Vero che, con riferimento all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue n.14-18, aveva ricevuto, nell'autunno 2021, un interessamento per l'acquisto da parte della Pt_1 con sede in NA, Viale Ciro Menotti n.80, attraverso l'intermediazione Controparte_4 del Sig. dell'agenzia Orione Spazio Immobiliare di NA;
Persona_2
19. Vero che, a seguito dell'interessamento, attraverso i Sigg.ri Controparte_4 Tes_1 e provvide ad eseguire un sopralluogo nell'immobile e che Testimone_2 successivamente formulò una proposta di acquisto per € 1.670.000 oltre Iva trasposta in un contratto preliminare di compravendita (doc.27);
20. Vero che a tale primo sopralluogo ne fecero seguito altri, nel corso dei mesi di dicembre e gennaio;
21. Vero che, nel corso di un sopralluogo avvenuto successivamente al 18.02.2022, gli incaricati della constatavano che tutti i cavi elettrici che alimentavano la parte produttiva dello CP_4 stabilimento (ossia di tutti i cavi elettrici che costituivano l'impianto elettrico di base e l'alimentazione delle utenze a terra, le cosiddette “calate), erano stati asportati;
22. Vero che, in considerazione delle doglianze di OPUS ONE, le parti giunsero alla sottoscrizione di un addendum al contratto preliminare di locazione (doc.28, che si rammostra al teste) nel quale il corrispettivo per la compravendita veniva ridotto di € 70.000,00
23. Vero che, dopo la sottoscrizione dell'addendum al contratto preliminare di locazione le parti giunsero alla stipula del contratto definitivo di compravendita a corrispettivo ridotto (come risulta dall'atto di compravendita che si rammostra al teste;
(doc.29);
24. Vero che per il ripristino dell'impianto elettrico è stato redatto un preventivo per l'importo di
€ 52.092,00 come risulta dal documento redatto in data 12.04.2022 dalla Elettrotecnica RA RL, all'uopo incaricata di redigere una stima del danno (doc.14), che in questa sede si conferma;
25. Vero che la tettoia metallica della quale è stata scoperta la rimozione in occasione del rilascio da parte di consisteva in una pertinenza infissa al muro esterno, regolarmente CP_1 accatastata, come si evince dalla foto contraddistinta con il n.169 b di cui all'inventario fallimentare prodotto quale doc.19 che si rammostra al teste e come risulta dai prospetti grafici che si rammostrano al teste (doc.30);
26. Vero che, una volta accortasi dell'avvenuto asporto della tettoia, ha commissionato Pt_1 all'Ing. l'esecuzione di una pratica tendente alla verifica del nuovo stato dei Persona_3 luoghi ed alla regolarizzazione urbanistica della modifica apportata all'immobile come risulta dai prospetti grafici che si rammostrano al teste (doc.30);
27. Vero che il costo corrisponde alla somma degli onorari del professionista incaricato nella persona dell'Ing. al fine di espletare le relative pratiche burocratiche (si veda a Persona_3 tal proposito la relativa fattura per un importo complessivo pari ad € 5.668,00= oltre IVA;
doc.21 che viene in questa sede confermata); vero che la pratica comporta il pagamento dei relativi diritti di segreteria per un importo complessivo pari ad € 1.200,00 (si veda a tal proposito il conteggio dell'Ing. per un importo di € 1.200,00; doc.22 che viene in questa Per_3 sede confermato).
pagina 4 di 21 28. Vero che il costo della tettoia metallica asportata ammonta ad € 14.890,00, oltre IVA, come risulta dall'offerta pervenuta da parte della (doc.20, che in questa sede si Parte_3 conferma);
29. Vero che, con riferimento ai portoni di accesso scardinati nell'immobile sito in S. RI S.P., Via del Lavoro n.20, il danno ammonta ad € 11.670,00 oltre IVA, come risulta dall'offerta pervenuta da parte della (doc.24 che in questa sede si conferma); Parte_3
30. Vero che, con riferimento all'asporto dell'impianto elettrico relativo all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue 33/35 il costo necessario per il ripristino ammonta ad € 26.508,00 come risulta da perizia di stima appositamente eseguita da parte della Elettrotecnica RA RL (doc.17), la quale ha potuto appurare lo stato degli immobili immediatamente dopo la consegna;
31. Vero che, al momento della sottoscrizione del contratto di locazione relativo all'immobile sito in ST LI, Via Ligabue 33/35, il conduttore ( con sede in CP_5 Spilamberto -MO-, Via Vittime del Terrorismo n.9) ha chiesto ed ottenuto uno sconto di € 30.000,00 sul canone dei primi due anni di locazione, come risulta dal medesimo contratto che si rammostra al teste (doc.31.). 32. Vero che il documento che mi si rammostra (doc.4 bis) è conforme all'originale del bando pubblicato sul Portale Vendite Pubbliche;
Si indicano in qualità di testi:
• sui capitoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 25 e 26 l'Ing. residente a [...]sul RO (MO);
• cui capitoli 1, 2, 5, 8, 9 e 11 l'Avv. Carlo Calandra Buonaura, con studio in NA e l'Avv. Claudio Previdi, con studio in NA;
• sui capitoli 11 e 12 l'Ing. con studio in NA;
Persona_1
• sui capitoli 3 e 4 il Sig. c/o AP Agenzia Immobiliare di Bastiglia (MO); Testimone_3
• sui capitoli da 18 a 23 i Sig.ri presso Agenzia Orione Spazio Persona_2 Immobiliare con sede in NA;
e presso Tes_1 Testimone_2 Controparte_4 con sede in NA;
• sui capitoli 24 e 30 il legale rappresentante della con sede in Controparte_6
Marano sul RO (MO);
• sui capitoli 28 e 29 il legale rappresentante della CO-BAU s.r.l., con sede in Vignola (MO);
• sui capitoli da 26 e 27 l'Ing. , con studio in Vignola (MO); Persona_3
• sul capitolo 31 il legale rappresentante della con sede in Spilamberto (MO) ed il CP_5 Sig. c/o AP Agenzia Immobiliare di Bastiglia (MO); Testimone_3
• sui capitoli 8, 9 e 17 il sig. residente a [...]; Testimone_4
• UL capitolo 32 l'Avv. Carlo Calandra Buonaura, con studio in NA. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si chiede l'ammissione a controprova dei seguenti testi su tutti i capitoli eventualmente ammessi:
• Sig. residente a [...]; Testimone_4
• Avv. Carlo Calandra Buonaura, con studio in NA;
• Ing. residente in [...]sul RO (MO); Controparte_2
• Ing. con studio in NA;
Persona_1
• Sig. c/o AP Agenzia Immobiliare di Bastiglia (MO); Testimone_3
• Sig. presso Agenzia Orione Spazio Immobiliare con sede in NA;
Persona_2
• Sig. e presso con sede in NA;
Tes_1 Testimone_2 Controparte_4
• il legale rappresentante della con sede in Marano sul RO Controparte_6 (MO);
pagina 5 di 21 • il legale rappresentante della CO-BAU s.r.l. con sede in Vignola (MO);
• Ing. , con studio in Vignola (MO); Persona_3
• il legale rappresentante della con sede in Spilamberto (MO); CP_5
• Sig. c/o AP Agenzia Immobiliare di Bastiglia (MO). Testimone_3 Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria sul seguente capitolo di prova: 33. Dica il teste se, all'epoca dell'aggiudicazione da parte di dei beni oggetto degli CP_1 avvisi di vendita che si rammostrano al teste (doc.
4-bis e 5 , i capannoni siti in Pt_1 ST LI (MO), Via Ligabue n. 14-18 e n. 33-35 e in San RI UL RO (MO), Via del Lavoro n. 20, erano asserviti da utenze di energia elettrica attive. Si indicano a testi l'Ing. residente a [...]sul RO (MO) e l'Avv. Controparte_2 Carlo Calandra Buonaura, con studio in NA”.
Parte convenuta:
“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di NA, contrariis reiectis: NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
- Respingere integralmente le domande di in persona del di Lei legale rappresentante Parte_1 pro tempore, perché infondate, in fatto ed in diritto e con la miglior formula che verrà ritenuta da Codesto Ill.mo Giudicante.
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, degli avvisi di vendita dell'IV di NA nella parte “Disciplinare di vendita” in cui vengono citati i diritti della proprietaria degli immobili e l'indennità a favore di questa, per i motivi esposti, e conseguentemente respingere la domanda attorea di richiesta di pagamento di € 45.000 oltre iva;
- respingersi, in subordine, la richiesta di pagamento della somma di € 45.000,00 oltre iva a titolo di indennità di occupazione degli immobili in quanto del tutto illegittima ed infondata;
- respingersi altresì le richieste di risarcimento dei danni in quanto del tutto infondate in fatto e diritto. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
-Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra e previa più opportuna declaratoria di legge e del caso, dichiarare tenuta al pagamento Controparte_7 della somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora nella misura stabilita dagli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza dei termini per il pagamento delle singole fatture al saldo. IN OGNI CASO, condannare parte opponente al pagamento di tutte le spese legali di cui alla fase monitoria e del presente giudizio, oltre a rimorso forfettario, iva e cpa come di legge.". Per mero scrupolo difensivo, si richiamano le richieste In via Istruttoria, chiedendo l'ammissione a dei capitoli non ammessi: 1) Vero che in data 16.07.2021 lei si è recato presso lo stabilimento della Controparte_8
ubicato in San RI UL RO (MO) via del Lavoro n. 20, per un sopralluogo
[...] prima dell'asta fallimentare? 2) Vero che durante il sopralluogo del 16.07.2021 in San RI UL RO (MO) ha potuto constatare lo stato dell'immobile, in particolare la presenza di impianto elettrico, di cavi elettrici, lo stato dei portoni di accesso, lo stato dei macchinari ivi presenti? Ci può riferire il teste le condizioni in cui era l'impianto elettrico di base del capannone sito in San RI UL RO (MO) via del Lavoro n. 20, nonché le condizioni dei portoni di accesso all'immobile al momento del sopralluogo?
pagina 6 di 21 3) Vero che in data 06.10.2021 lei si è recato presso i due stabilimenti della Controparte_8
ubicati in ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 e n. 33-35, per un
[...] sopralluogo prima dell'asta fallimentare?
4) Vero che durante il sopralluogo del 06.10.2021 in ST LI (MO) ha potuto constatare lo stato dell'immobile, in particolare la presenza di impianto elettrico di base, di cavi elettrici lungo la struttura, la presenza di n. 4 cancelli di recinzione?
5) Vero che durante il sopralluogo del 06.10.2021 in ST LI (MO) ha potuto constatare che l'impianto elettrico di base era stato oggetto di manomissioni e furti? Riferisca il teste circa lo stato dell'impianto?
6) Vero che durante il predetto sopralluogo del 06.10.2021 in ST LI (MO) lei ha riscontrato lo stato dell'impianto elettrico come riprodotto nelle fotografie che le si rammostrano (doc. 9 – 9bis)? Ci può riferire il teste le condizioni in cui era l'impianto elettrico di base dei capannoni siti in ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 e n. 33-35?
7) Vero che durante il sopralluogo del 06.10.2021 in ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 ha notato la presenza di cancelli metallici posti sulla recinzione dello stabilimento?
8) Vero che a seguito dell'aggiudicazione dei beni mobili dal fallimento della Controparte_3 [...]
in data 06.08.2021 e in data 13.08.2021 lei si è recato presso lo stabilimento di San CP_9 RI UL RO (MO) e ha riscontrato lo stato dei luoghi come riprodotto nelle fotografie che le si rammostra (doc. 7 e 8)? Ci può riferire il teste le condizioni in cui si trovavano i portoni di accesso all'immobile al momento del sopralluogo?
9) Vero che dall'aggiudicazione del 04.08.2021 al 06.08.2021 nessun soggetto di o delle CP_1 ditte appaltatrici ha avuto accesso ai locali dell'ex di San RI UL Controparte_8 RO (MO)?
10) Vero che avete iniziato a lavorare per presso lo stabilimento della CP_1 Controparte_10
San RI UL RO (MO) via del Lavoro n. 20 in forza di un contratto di
[...] appalto in data 13.08.2021 o successiva? 11) Vero che per eseguire i lavori appaltati da presso lo stabilimento ex poliedro San CP_1 RI UL RO (MO) via del Lavoro n. 20 avete usato generatori di corrente forniti da poiché non vi era impianto elettrico funzionante? CP_1
12) Vero che per eseguire i lavori appaltati da presso gli stabilimenti ex in CP_1 CP_2 ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 e n. 33-35 avete usato generatori di corrente forniti da poiché non vi era impianto elettrico funzionante? CP_1
13) Vero che durante il periodo in cui si trovava per i lavori richiesti da presso lo CP_1 stabilimento della ex in ST LI (MO), in via Ligabue n. 14-18 ha notato la CP_2 presenza di cancelli metallici posti sulla recinzione dell'immobile?
14) Vero che i documenti che le si rammostrano (doc. 21 e 22 prodotti da riguardano una Pt_1 pratica di sanatoria ed aggiornamento catastale riguardante l'eliminazione dalla mappa di una tettoia presso lo stabilimento di proprietà di in ST LI (MO), in via Ligabue Pt_1 n. 14-18? Riferisca il teste quali voci di questi documenti e rispettivi importi sono riferibili all'eliminazione della tettoia;
15) Vero che Lei in qualità di curatore fallimentare ha denunciato alle forze dell'ordine di aver riscontrato furti e manomissioni all'interno degli stabilimenti della ? Controparte_8 In caso affermativo può riferire in particolare il contenuto delle denunce, ovvero l'oggetto delle stesse? Si indicano quai testimoni:
➢ il Sig. impiegato presso (sui capitoli dal 8 al 13); Testimone_5 Controparte_1
pagina 7 di 21 ➢ il Sig. impiegato presso (sui capitoli dal 1 al 13); Testimone_6 Controparte_1
➢ il Sig. impiegato presso IV di NA (sui capitoli dal 1 al 7); Testimone_7
➢ il Sig. legale rappresentante della società Tecnoitaly di Re LT & C S.a.s. avente Tes_8 sede legale in IL (MO) Via Giuseppe Barbolini n. 43 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ il Sig. impiegato della società Tecnoitaly di Re LT & C S.a.s. avente Testimone_9 sede legale in IL (MO) Via Giuseppe Barbolini n. 43 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ Sig. legale rappresentante della società avente sede legale in Tes_10 CP_11
Scandiano (RE) Via Bosco n. 48 (sui capitoli 12 e 13);
➢ Sig. legale rappresentante della società Sassuolgru S.r.l. avente sede legale Testimone_11 in Roncalceci (RA) Via dello Stagnino n. 6/8 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ Sig. , impiegato della società Sassuolgru S.r.l. avente sede legale in Roncalceci Tes_12
(RA) Via dello Stagnino n. 6/8 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ Sig. legale rappresentante della società Movimat S.r.l. avente sede legale in Testimone_13
Fiorano OD (MO) Via paolo Monelli n. 154/160 (sui capitoli dal 8 al 11);
➢ Sig. impiegato della società Movimat S.r.l. avente sede legale in Fiorano Testimone_14
OD (MO) Via paolo Monelli n. 154/160 (sui capitoli dal 8 al 13);
➢ Ing. con studio in Vignola (MO Via Montori 158/1 (sul capitolo 14); Persona_3
➢ Avv. Carlo Calandra Buonaura avente studio legale in NA, Via Cavallerini n. 11 (sul capitolo 15)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27.2.2023, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio deducendo di essere (o essere stata) Controparte_7 proprietaria di immobili siti in ST LI (MO), Via Ligabue nn. 14-18 e 33-35, e in
San RI sul RO (MO), Via del Lavoro n. 20, precedentemente condotti in locazione dalla società , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di NA del Controparte_10
18-23.11.2020 (n. 95/2020 R.G. Fall.).
La parte attrice ha esposto che, a seguito del fallimento della la Curatela aveva Controparte_3 avviato le procedure di vendita dei beni mobili contenuti negli immobili, operazioni commissionate all'Istituto Vendite Giudiziarie di NA, il quale aveva suddiviso i beni in lotti ed emesso distinti avvisi di vendita.
Detti avvisi stabilivano che i beni dovessero essere asportati e gli immobili liberati entro 60 giorni dalla consegna, prevedendo che in caso di ritardo il proprietario o l'avente causa potesse richiedere all'aggiudicatario il risarcimento dei danni, compresa un'indennità giornaliera di 500 euro oltre IVA. si aggiudicava i predetti lotti ma, secondo l'attrice, si rendeva Controparte_7 gravemente inadempiente rispetto ai termini di riconsegna;
pagina 8 di 21 inoltre, lamentava che nel corso delle operazioni di smontaggio e asporto, Pt_1 CP_1 aveva cagionato gravi danni agli immobili, consistenti in: asportazione dell'impianto elettrico di base, sottrazione di una tettoia metallica regolarmente accatastata, asporto di quattro cancelli metallici, danneggiamento dei portoni di accesso. si costituiva in giudizio con comparsa depositata l'8.6.2023, Controparte_7 contestando le pretese avversarie ed eccependo: la nullità delle condizioni contemplate nei disciplinari di vendita ed il difetto di legittimazione attiva di l'avvenuta riconsegna delle Pt_1 chiavi dell'immobile di San RI in data 5.11.2021; la propria estraneità ai danni denunciati, attribuiti a furti verificatisi in epoca anteriore all'aggiudicazione.
All'udienza del 29.6.2023, formulava istanza ex art. 186-ter c.p.c. per il pagamento di € Pt_1
45.000,00 a titolo di penali da ritardo. Con ordinanza del 17.7.2023, il Tribunale accoglieva parzialmente l'istanza, concedendo decreto ingiuntivo per € 38.000,00 con provvisoria esecutività. Espletata l'istruttoria mediante escussione di testimoni nelle udienze del 14.5.2024 e
12.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
§§§§§§§§§
1. SULLA VALIDITÀ E OPERATIVITÀ DELLE PENALI PER RITARDO NELLA
LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI
La prima questione da esaminare attiene alla validità e operatività delle clausole penali previste negli avvisi di vendita dell'Istituto Vendite Giudiziarie, che prevedevano il diritto del proprietario degli immobili di richiedere direttamente all'aggiudicatario "ogni danno subito a qualunque titolo, ivi compreso a titolo di indennità giornaliero pari ad euro 500,00 più IVA" in caso di tardiva liberazione degli immobili oltre il termine di 60 giorni dalla consegna dei beni.
1.1. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di nullità delle clausole penali sollevata da fondata sulla presunta invalidità delle previsioni contenute negli avvisi di vendita CP_1 per essere queste emanate dall'I.V.G.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del
17.07.2023, l'Istituto Vendite Giudiziarie è intervenuto nelle procedure quale commissionario incaricato delle vendite e pertanto non ha agito in proprio, ma quale mandatario del
[...]
, come emerge dagli stessi avvisi di vendita che recitano Parte_4
pagina 9 di 21 testualmente "giusto incarico conferito dal Curatore del fallimento Controparte_10 con delega delle rispettive operazioni all' . Parte_5
Parimenti infondata risulta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
La società attrice era infatti l'esclusiva proprietaria degli immobili all'epoca della pubblicazione degli avvisi di vendita e pertanto direttamente legittimata a pretendere il risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata riconsegna dei beni, come espressamente previsto dalle clausole contrattuali accettate da con la partecipazione alle aste. CP_1
1.2. Le clausole in esame configurano una valida stipulazione a favore di terzi, essendo lo stipulante (la Curatela fallimentare, per il tramite dell'I.V.G.) portatore di un evidente interesse alla previsione di tali clausole.
Tale interesse è chiaramente identificabile nella necessità di tutelare la procedura fallimentare da eventuali richieste risarcitorie in via prededucibile che sarebbero sorte a carico della massa attiva qualora i proprietari degli immobili avessero subito danni per la ritardata liberazione.
La previsione delle penali risponde pertanto ad una concreta funzione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., consistente nel trasferire direttamente sull'aggiudicatario il rischio economico derivante dai ritardi nella liberazione degli immobili, evitando che tale rischio gravi sulla procedura concorsuale e, in ultima analisi, sulla massa dei creditori.
1.3. Contrariamente a quanto sostenuto da le clausole penali in esame non CP_1 richiedono la dimostrazione di un danno effettivo per la loro operatività.
Come noto, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, configurando una forma di liquidazione convenzionale anticipata del pregiudizio derivante dal ritardo.
Il tenore letterale degli avvisi di vendita risulta inequivocabile nel prevedere che il proprietario degli immobili avesse il diritto di "richiedere direttamente all'aggiudicatario ogni danno subito a qualunque titolo, ivi compreso a titolo di indennità giornaliero pari ad Euro 500,00 più Iva", operando tale clausola come vera e propria clausola penale ad ogni effetto di legge.
1.4. L'ordinanza del 17.07.2023 che ha accolto parzialmente l'istanza ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo di € 38.000,00 deve essere integralmente confermata, essendo fondata su documentazione di indiscutibile valore probatorio costituita dai verbali di aggiudicazione (atti pubblici) e dalle comunicazioni del Curatore fallimentare munite di pubblica fede. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi fondata anche la pretesa di relativa alle Pt_1
pagina 10 di 21 ulteriori penali maturate dal 5.11.2021 al 19.11.2021 per l'importo di € 7.000,00, inizialmente escluse dall'ordinanza.
Come emerge dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie, la mera riconsegna delle chiavi avvenuta il 5.11.2021 non può considerarsi equivalente alla completa liberazione dell'immobile quando, come pacificamente ammesso dalla stessa rimaneva da CP_1 asportare un silos di "rilevanti dimensioni" (come attestato dal Curatore) che occupava l'area cortiliva pertinenziale dell'immobile.
Gli avvisi di vendita richiedevano infatti il verificarsi congiunto di due condizioni: da un lato la liberazione degli immobili (riconsegna delle chiavi), dall'altro l'effettivo asporto di tutti i beni oggetto dell'aggiudicazione.
La permanenza del silos nell'area cortiliva rendeva l'immobile sostanzialmente non disponibile per un'eventuale locazione a terzi, compromettendo la piena fruibilità del bene da parte della proprietaria. Tale interpretazione trova conferma nella stessa comunicazione del Curatore del
12.11.2021, il quale, pur prendendo atto della riconsegna delle chiavi, non ometteva di precisare che "dovrà aggiungersi l'ulteriore somma di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella liberazione dell'immobile", dimostrando che anche l'organo della procedura non riteneva completata la liberazione.
1.5. ULla base della documentazione agli atti e delle dichiarazioni del Curatore munite di pubblica fede, risultano documentalmente provati i seguenti ritardi:
- Lotto 4 (San RI): 47 giorni di ritardo (dal 4.10.2021 al 19.11.2021) per complessivi €
23.500,00 oltre IVA se dovuta;
- Lotto 3 (ST LI): 43 giorni di ritardo (dal 27.12.2021 al 07.2.2022) per complessivi
€ 21.500,00 oltre IVA se dovuta.
Totale penali dovute: € 45.000,00 oltre IVA se dovuta.
La pretesa di risulta pertanto integralmente fondata e deve essere accolta, confermando Pt_1
l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per € 38.000,00 e condannando al pagamento delle CP_1 ulteriori penali per € 7.000,00 oltre IVA. Nei punti successivi si esamineranno le ulteriori questioni controverse relative ai danni cagionati agli immobili nel corso delle operazioni di smontaggio e asporto dei beni aggiudicati.
2. SULLA RESPONSABILITÀ DI MECTILES PER L'ASPORTAZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
pagina 11 di 21 La seconda questione oggetto di controversia attiene alla responsabilità di per CP_1
l'asportazione degli impianti elettrici di base degli immobili e alla relativa quantificazione del danno.
2.1. All'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrata la responsabilità di per CP_1
l'illegittima asportazione degli impianti elettrici di base degli immobili, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta che ha tentato di attribuire i danni a presunti furti verificatisi in epoca anteriore all'aggiudicazione.
Le risultanze istruttorie convergono infatti, in modo convincente, nel dimostrare che l'asportazione degli impianti elettrici è avvenuta nel corso delle operazioni di smontaggio condotte da come emerge dalle seguenti prove: CP_1
a) Testimonianza dell'Ing. Controparte_2
Il teste, già socio della società e pertanto dotato di specifica conoscenza dello stato dei CP_2 luoghi, ha fornito una ricostruzione puntuale e tecnicamente qualificata degli eventi.
In particolare, ha chiarito la distinzione tra "un'impiantistica di base che era legata allo stabilimento e un'impiantistica legata alle attrezzature in uso da ", precisando che CP_2
"l'impiantistica legata alle attrezzature potesse essere asportata, ossia l'alimentazione diretta dei quadri elettrici mentre non altrettanto poteva dirsi per l'impianto di illuminazione, di distribuzione dell'energia elettrica all'interno dello stabilimento;
per l'impianto di riscaldamento e, in generale, per tutte le utenze che appartenevano all'impianto base del capannone".
Decisiva risulta la testimonianza resa, quando il teste ha riferito di aver effettuato un sopralluogo
"dopo l'aggiudicazione, durante le operazioni di smontaggio" e di aver constatato che "le strutture dell'energia elettrica e gli impianti base erano tutti in ordine", escludendo che i danni fossero imputabili a furti precedenti.
Ancora più significativa la deposizione relativa al sopralluogo del 13.12.2021, quando il teste ha confermato di aver rinvenuto "due addetti di un'impresa facente capo a i quali erano CP_1 intenti allo smontaggio di cavi elettrici", fornendo così la prova diretta dell'attività di asportazione da parte della convenuta.
b) Testimonianza del Sig. Testimone_4
Il teste, che "abitando nell'appartamento posto all'interno dello stabilimento di Via Ligabue n. 16" aveva "seguito le operazioni di liberazione di entrambi gli stabilimenti", ha confermato
"l'asportazione dell'impianto elettrico e la manomissione della porta d'ingresso", attestando pagina 12 di 21 inoltre che lo stato dei luoghi all'epoca della restituzione delle chiavi risultava difforme dalle fotografie scattate al momento dell'inventario.
c) Testimonianze dell'Avv. Carlo Calandra Buonaura e dell'Avv. Claudio Previdi.
Particolarmente significative risultano le deposizioni dell'Avv. Carlo Calandra Buonaura,
Curatore del Fallimento, e dell'Avv. Claudio Previdi, legale della procedura.
L'Avv. Calandra ha ricordato che "l'ing. che era venuto per riscontrò CP_2 CP_12 delle anomalie che vennero fatte presenti, queste anomalie, dall'ing. e che si trattò, per CP_2
l'appunto, dell'asportazione dell'impianto elettrico e della manomissione della porta d'ingresso".
L'Avv. Previdi ha concordemente riferito di ricordare "anche la doglianza sull'impianto elettrico perché il proprietario - ossia diceva che mancava integralmente". Pt_1
2.2. Le argomentazioni difensive di risultano prive di fondamento probatorio e CP_1 contraddittorie.
In primo luogo, la tesi secondo cui gli impianti elettrici sarebbero stati oggetto di furti precedenti viene smentita dalle testimonianze sopra richiamate che attestano la presenza e funzionalità degli impianti al momento dell'accesso di e la loro successiva asportazione nel corso delle CP_1 operazioni di smontaggio.
In secondo luogo, le testimonianze rese dai testi di risultano lacunose e CP_1 contraddittorie tra loro.
Come correttamente evidenziato da il teste ha affermato che Pt_1 Testimone_5
"l'impianto elettrico era già assente durante il primo sopralluogo", mentre il teste ha Tes_8 dichiarato l'esatto contrario, sostenendo che "i cavi di alimentazione delle luci e delle prese che riguardavano lo stabilimento non li abbiamo mai toccati". Analogamente contraddittoria la deposizione del teste che ha affermato che "le luci funzionavano" e "i cavi delle Testimone_6 luci c'erano ed erano funzionanti".
Tale evidente incoerenza nelle dichiarazioni dei testi di tutti dichiaratisi partecipi CP_1 delle operazioni di smontaggio, ne compromette l'attendibilità, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza secondo cui le deposizioni testimoniali non sono idonee a fornire dimostrazione quando non risultino sufficientemente precise e specifiche.
2.3. Deve inoltre rilevarsi che non ha mai formulato specifica contestazione circa il CP_1 quantum dei danni richiesti da limitandosi a generiche eccezioni sulla responsabilità. Pt_1
Come noto, l'art. 115 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ritenere provati i fatti che non sono pagina 13 di 21 stati specificamente contestati dalla controparte, principio che trova applicazione anche nella formulazione successiva alla riforma del 2009.
Nel caso di specie, ha prodotto preventivi dettagliati redatti da società terze e imparziali, Pt_1 mai specificamente contestati da sotto il profilo della congruità e necessità degli CP_1 interventi prospettati.
2.4. ULla base della documentazione prodotta, risultano dimostrati i seguenti danni:
Immobile Via Ligabue 14-18: € 52.092,00 per ripristino impianto elettrico (doc. 14);
Immobile Via Ligabue 33-35: € 26.508,00 per ripristino impianto elettrico (doc. 17).
Tuttavia, deve tenersi conto delle argomentazioni di relative alla vetustà degli CP_1 impianti e al fatto che gli immobili erano rimasti inutilizzati per un periodo significativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, per la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del Codice civile, il giudice deve operare una valutazione che tenga conto del deprezzamento dei beni per obsolescenza.
Nel caso di specie, pur essendo dimostrata l'asportazione degli impianti elettrici da parte di deve considerarsi che si trattava di impianti non nuovi, installati in stabilimenti CP_1 industriali che avevano cessato l'attività produttiva già nel gennaio 2020 e che erano rimasti inutilizzati per oltre un anno prima dell'aggiudicazione.
Pertanto, in applicazione dell'art. 1226 c.c., deve ritenersi congrua una decurtazione di un terzo del valore al nuovo degli impianti danneggiati in considerazione della perdita di efficienza dovuta alla vetustà e al periodo di inutilizzo.
2.5. ULla base delle considerazioni sopra esposte, il danno per l'asportazione degli impianti elettrici deve essere liquidato come segue:
Immobile Via Ligabue 14-18: € 34.728,00 (due terzi di € 52.092,00);
Immobile Via Ligabue 33-35: € 17.672,00 (due terzi di € 26.508,00).
Totale danni per asportazione impianti elettrici: € 52.400,00.
Tale quantificazione tiene conto sia della dimostrata responsabilità di per CP_1
l'illegittima asportazione degli impianti elettrici, sia della necessità di parametrare il risarcimento al minor valore degli impianti al momento del danno, considerandone la vetustà e il deprezzamento per il prolungato inutilizzo.
2.6. Quanto alla questione della legittimazione attiva (rilievo che deve intendersi esteso anche alle ulteriori voci di danno in relazione alle quali è stata sollevata analoga eccezione dalla pagina 14 di 21 convenuta), deve respingersi la tesi sollevata da relativa al presunto difetto di CP_1 legittimazione di per aver alienato l'immobile di Via Ligabue 14-18 alla società Pt_1 [...] in data 22.11.2022, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione. CP_4
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, "il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario" (v. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13795 del 31 maggio 2018).
Nel caso di specie, i danni agli impianti elettrici si sono verificati nel corso delle operazioni di smontaggio condotte da tra il 2021 e il febbraio 2022, quando era ancora CP_1 Pt_1 proprietaria dell'immobile.
Il successivo trasferimento della proprietà a avvenuto nel novembre 2022 non ha Controparte_4 comportato automaticamente il trasferimento del diritto al risarcimento, che è suscettibile solo di specifico atto di cessione e compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
La conserva pertanto la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni verificatisi Pt_1 durante il periodo della sua proprietà, indipendentemente dalla successiva alienazione dell'immobile.
3. SULLA RESPONSABILITÀ DI MECTILES PER L'ASPORTAZIONE DELLA
TETTOIA METALLICA E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
La terza questione oggetto di controversia attiene alla responsabilità di per CP_1
l'illegittima asportazione della tettoia metallica pertinenziale dell'immobile di ST
LI, Via Ligabue n. 14-18, e alla relativa quantificazione del danno.
3.1. All'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrata la responsabilità di CP_1 anche per l'illegittima asportazione della tettoia metallica, come emerge dalla confessione stragiudiziale resa dalla stessa convenuta negli atti di causa: ha infatti pacificamente CP_1 ammesso l'asportazione della tettoia sin dalle prime battute del procedimento, affermando espressamente: "questa volta controparte dice il vero (quae sunt Caesaris demus Caesari) la struttura metallica esterna al capannone sito in ST LI è stata asportata da . CP_1
pagina 15 di 21 3.2. Dall'istruttoria è emerso che la tettoia asportata non costituiva bene mobile oggetto dell'aggiudicazione, bensì struttura pertinenziale del capannone, regolarmente accatastata e pertanto inidonea a formare oggetto di un avviso di vendita di soli beni mobili.
L'Ing. ha fornito una precisa ricostruzione della natura della tettoia, Controparte_2 chiarendo che si trattava di struttura "che non andava smontata" in quanto "non apparteneva al compendio che andava rimosso". In particolare, ha riferito che durante il sopralluogo del
13.12.2021 "mi ero reso conto che stavano smontando cose che non appartenevano al compendio che andava rimosso", con specifico riferimento alla tettoia metallica.
Anche il sig. ha confermato l'avvenuta asportazione della tettoia, rispondendo Testimone_4
"Si, è vero. Confermo" al capitolo di prova relativo alla rimozione della struttura metallica.
Ed ancora, l'Avv. Calandra ha dichiarato: "Sì, è vero, confermo anche le fotografie esibitemi che però non feci io. Furono fatte o dall'avv. Sovieni o dall'ing. Riconosco l'immobile e lo CP_2 stato di fatto come qui raffigurato. Ricordo delle componenti metalliche e la parte di una tettoia accatastati davanti allo stabilimento".
L'Avv. Previdi ha concordemente riferito che "l'avv. Sovieni ci fece notare, durante questo sopralluogo, lo smontaggio della tettoia e si mise a fotografare lo stato dei luoghi, per cui le immagini che mi vengono esibite sono proprio quelle fotografie. Se non fosse stato per l'avv.
Sovieni non avrei notato lo smontaggio della tettoia".
3.3. La prova dell'illegittima asportazione trova ulteriore conferma nella documentazione fotografica scattata durante il sopralluogo del 13.12.2021, che immortala la tettoia metallica "già smontata e accatastata per essere trasportata altrove" nel piazzale dell'immobile, come unanimemente riconosciuto da tutti i testimoni escussi.
L'Ing. , incaricato delle pratiche di regolarizzazione catastale conseguenti Persona_3 all'asportazione, ha confermato che "dagli elaborati che ebbi modo di estrarre dagli uffici del
Comune di ST, ricordo che era presente la tettoia e che la posizione era quella. Quando ho fatto io il sopralluogo la tettoia era già assente. Sarà stato tra aprile e maggio del 2022".
3.4. Le argomentazioni difensive di volte a giustificare l'asportazione sostenendo CP_1 che la tettoia costituisse pertinenza dei macchinari aggiudicati, non sono condivisibili.
Nel caso di specie, la tettoia risultava "infissa al muro esterno, regolarmente accatastata" come emerge dalla documentazione catastale prodotta (doc. 30), configurando pertanto elemento strutturale dell'immobile e non bene mobile suscettibile di aggiudicazione.
pagina 16 di 21 3.5. ULla base della documentazione prodotta, risultano dimostrati i seguenti danni:
a) Costo della tettoia asportata: € 14.890,00 come risulta dall'offerta della (doc. Parte_3
20);
b) Spese per regolarizzazione catastale: Onorari professionali Ing. : € 5.668,00 oltre IVA Per_3
(doc. 21);
Diritti di segreteria: € 1.200,00 (doc. 22).
Tuttavia, deve tenersi conto delle argomentazioni di relative alla vetustà della CP_1 struttura metallica. Come chiarito dalla giurisprudenza, per la liquidazione del danno in via equitativa, il giudice deve operare una valutazione che tenga conto del deprezzamento dei beni per obsolescenza.
Nel caso di specie, pur essendo dimostrata l'illegittima asportazione della tettoia da parte di deve considerarsi che si trattava di struttura metallica non nuova, installata in CP_1 stabilimento industriale che aveva cessato l'attività produttiva e che era rimasta esposta agli agenti atmosferici per un periodo significativo. Pertanto, in applicazione dell'art. 1226 c.c., deve ritenersi congrua una decurtazione di un terzo del valore al nuovo della tettoia in considerazione del conseguente deprezzamento.
3.6. Le spese sostenute da per la regolarizzazione catastale conseguente all'illegittima Pt_1 asportazione della tettoia devono essere riconosciute, trattandosi di danno conseguenza direttamente derivante dalla condotta illecita di CP_1
Nel caso di specie, si è trovata costretta a sostenere le spese per l'eliminazione catastale Pt_1 della tettoia non più esistente, trattandosi di conseguenza dannosa direttamente imputabile alla condotta di CP_1
3.7. ULla base delle considerazioni sopra esposte, il danno per l'asportazione della tettoia metallica deve essere liquidato come segue:
- Valore della tettoia: € 9.927,00 (due terzi di € 14.890,00);
- Spese regolarizzazione catastale: € 1.717,00 (riduzione equitativa delle spese totali di €
6.868,00). La riduzione delle spese per regolarizzazione catastale si giustifica in considerazione del fatto che, come emerge dalla documentazione prodotta (doc. 33 parte attrice), l'intervento di sanatoria ha avuto ad oggetto più elementi, specificatamente: "demolizione di tramezza all'interno dello spogliatoio a piano terra", "realizzazione di partizioni in cartongesso all'interno pagina 17 di 21 dell'atrio della palazzina uffici", "realizzazione di contro parete in cartongesso" e "demolizione di silos e tettoia metallica".
Considerando che la tettoia costituiva uno dei quattro interventi oggetto della pratica di sanatoria, appare equo ridurre le spese professionali e amministrative in misura proporzionale, determinando il danno risarcibile per tale voce in 1/4 dell'importo complessivo sostenuto.
4. SULLA RESPONSABILITÀ DI PER I DANNI AI CANCELLI E CP_1
PORTONI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Ulteriore questione oggetto di controversia attiene alla responsabilità di per i danni CP_1 cagionati ai cancelli e portoni degli immobili nel corso delle operazioni di smontaggio e asporto dei beni aggiudicati.
4.1. La pretesa risarcitoria relativa ai quattro cancelli metallici dell'immobile di ST
LI, Via Ligabue n. 14-18, deve ritenersi fondata sulla base della documentazione fotografica prodotta.
Nel caso di specie, la foto n. 170 dell'inventario fallimentare (doc. 19) dimostra chiaramente la presenza dei cancelli metallici presso l'immobile al momento della redazione dell'inventario da parte del Curatore. Tale documentazione, proveniente da atto redatto nell'ambito della procedura fallimentare, costituisce prova di particolare valore probatorio circa l'esistenza dei cancelli prima dell'accesso di CP_1
La successiva scomparsa dei cancelli, unitamente all'assenza di qualsiasi ragionevole spiegazione alternativa circa la loro sorte, consente di applicare il principio delle presunzioni semplici, secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova da fatti noti per risalire a fatti ignoti, purché tra gli uni e gli altri sussista un rapporto di derivazione logica.
Nel caso di specie, la presenza documentata dei cancelli nell'inventario fallimentare e la loro successiva scomparsa durante il periodo di permanenza di presso l'immobile CP_1 costituiscono elementi sufficienti per presumere la responsabilità della convenuta per la loro asportazione.
4.2. Per quanto concerne i portoni di accesso agli immobili, la loro manomissione risulta dimostrata dalle risultanze istruttorie.
a) Le prove testimoniali convergono univocamente nel dimostrare che i danneggiamenti ai portoni si sono verificati nel corso delle operazioni di smontaggio condotte da CP_1
pagina 18 di 21 L'Ing. ha confermato che "in tale frangente, con riferimento all'immobile Controparte_2 sito in ST LI, Via Ligabue n.33-35, i presenti hanno riscontrato l'avvenuto asporto dell'impianto elettrico di base e la manomissione della porta d'ingresso".
Il Sig. che aveva "seguito le operazioni di liberazione di entrambi gli Testimone_4 stabilimenti, abitandoci", ha concordemente confermato "l'asportazione dell'impianto elettrico e la manomissione della porta d'ingresso".
b) Le argomentazioni difensive di volte ad attribuire i danni a presunti atti vandalici CP_1 precedenti, risultano contraddette dalle stesse testimonianze dei propri testi.
Significativa risulta la deposizione del teste chiamato dalla stessa il Tes_8 CP_1 quale ha riferito di un "portone aperto a San RI che era stato forzato e che dopo è stato messo in sicurezza da me".
Tale dichiarazione, proveniente da un teste di parte convenuta, assume rilievo decisivo in quanto conferma l'intervento di sui portoni. CP_1
Nel caso di specie, le testimonianze dei testi di risultano poi contraddittorie: da un CP_1 lato il teste ha affermato che i portoni erano servibili, dall'altro il teste Testimone_6 Tes_8 ha riconosciuto che essi erano stati forzati e necessitavano di interventi di messa in sicurezza.
Nondimeno, al momento della riconsegna, i portoni risultavano gravemente danneggiati e alcuni persino divelti dai cardini. Tale circostanza non solo rende inattendibili le dichiarazioni rese dai testi intimati, ma conferma altresì che i danni accertati sono direttamente attribuibili alla società convenuta, la quale è pertanto tenuta a risponderne.
4.3. ULla base della documentazione prodotta, risulta dimostrato il danno per i portoni dell'immobile di San RI per € 11.670,00 come risulta dall'offerta della Parte_3
(doc. 24).
Nel caso di specie, pur essendo dimostrata la responsabilità di per la manomissione CP_1 dei portoni, deve considerarsi che si trattava di elementi non nuovi, installati in stabilimenti industriali che avevano cessato l'attività produttiva e che erano rimasti esposti agli agenti atmosferici e al degrado per un periodo significativo.
Pertanto, in applicazione dell'art. 1226 c.c., deve ritenersi congrua una decurtazione di un terzo del valore al nuovo dei portoni in considerazione della perdita di efficienza dovuta alla vetustà e al deprezzamento per il prolungato inutilizzo.
pagina 19 di 21 4.4 ULla base delle considerazioni sopra esposte, il danno per la manomissione dei portoni e l'asportazione dei cancelli deve essere liquidato come segue:
Portoni San RI: € 7.780,00 (due terzi di € 11.670,00);
Cancelli Via Ligabue 14-18: € 8.533,00 (due terzi di € 12.800,00).
Totale danni per portoni e cancelli: € 16.313,00.
Tale quantificazione tiene conto sia della dimostrata responsabilità di per la CP_1 manomissione dei portoni, provata dalle testimonianze convergenti e dalle ammissioni dei testi della stessa convenuta, sia per l'asportazione dei cancelli, dimostrata dalla documentazione fotografica dell'inventario fallimentare, sia della necessità di parametrare il risarcimento al valore effettivo dei beni al momento del danno, considerandone la vetustà e il deprezzamento per il prolungato inutilizzo.
La domanda di risulta pertanto fondata e deve essere accolta nella misura sopra Pt_1 determinata.
5. QUANTIFICAZIONE COMPLESSIVA DEL DANNO
ULla base delle valutazioni svolte nei punti precedenti, il danno complessivamente subito da risarcibile da risulta così determinato: Pt_1 CP_1
Penali per ritardo: € 45.000,00 oltre IVA,
Danni per asportazione impianti elettrici: € 52.400,00,
Danni per asportazione tettoia metallica: € 11.644,00 (€ 9.927,00 per valore tettoia + € 1.717,00 per spese regolarizzazione catastale),
Danni per manomissione portoni e asportazione cancelli: € 16.313,00 (€ 7.780,00 per portoni San
RI + € 8.533,00 per cancelli Via Ligabue 14-18),
Totale danni liquidati: € 125.357,00 in moneta attuale, oltre IVA se ed in quanto dovuta.
6. CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la quale parte sostanzialmente soccombente, deve essere CP_1 condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da Pt_1
Per la determinazione degli onorari si applica il D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022, vigente ratione temporis;
considerando il valore, la media difficoltà della causa e l'attività processuale svolta, si applicano i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie le domande di e, per l'effetto, Parte_1
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_7 Parte_1 somma di € 125.357,00, oltre IVA di legge se dovuta, per le ragioni di cui in parte motiva, oltre ancora ad interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore di Controparte_7 che liquida in € 799,60 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge,
- conferma altresì la condanna della convenuta al pagamento delle spese del procedimento incidentale ex art. 186-ter c.p.c., come già liquidate con l'ordinanza in data 17.7.2023.
NA, 23 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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