Art. 40.
Chiunque abbia esercitato per piu' di due anni la professione d'avvocato ha diritto di farsi inscrivere nel collegio dei procuratori senza la necessita' di fare la pratica, ne' di sostenere l'esame prescritto dall'articolo precedente.
Chiunque abbia esercitato per piu' di due anni la professione d'avvocato ha diritto di farsi inscrivere nel collegio dei procuratori senza la necessita' di fare la pratica, ne' di sostenere l'esame prescritto dall'articolo precedente.