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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
386/2019 + 595/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Anna Wegher, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 aprile 2025 nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo rubricati ai numeri 386/2019 e 595/2019 riuniti con ordinanza del 21 luglio 2023 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA tra
in persona del legale rappresentante pro tempre, con sede a Parte_1
Civitanova Marche in Via Aldo Moro n. 55 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Giorgio Benedetti del Foro di Ancona (C.F. – pec . C.F._1 Emai_1 [...]
– fax 071.204683) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_2
Sandro Properzi (C.F. – pec: – fax: C.F._2 Email_3
), in virtù di procura posta in calce al presente atto ex art. 83comma 3 c.p.c. P.IVA_2
OPPONENTE in entrambi i giudizi contro
, nato in [...] il [...] e residente in [...] CP_1
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bommarito (cod. fisc. C.F._3
; pec: fax per le comunicazioni CodiceFiscale_4 Email_4
0733260884) e Stefania Maroni (cod. fisc. pec C.F._5
fax per le comunicazioni 0733260884), ed elettivamente Email_5
domiciliato nel loro studio sito in Macerata, via don Minzoni n. 11, in virtù di delega depositata in sede di richiesta di decreto ingiuntivo
OPPOSTO in entrambi i giudizi
1 All'udienza del 5 maggio 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come segue:
Parte opponente: insisteva per l'accoglimento dell'opposizione di cui ai giudizi riuniti e per la revoca dei decreti ingiuntivi n. 159/2019 emesso dal Tribunale di Macerata in data 4.5.2919 e del decreto ingiuntivo n. 233/2019 emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.7.2019. Insisteva, altresì, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel giudizio 386/2019 e quindi nella condanna di al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € CP_1
4.589,46 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese.
Parte opposta: insisteva per il rigetto dell'opposizione formulata in entrambi i giudizi e nella conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* * * * *
Con ricorso ritualmente notificato, e iscritto al numero 386/2019 del registro generale degli affari della materia lavoro, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 159/2019 del 4.5.2019 con il quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, le aveva ingiunto di pagare, in favore , l'importo di € 9.560,32, oltre CP_1
interessi e rivalutazione, a titolo di pagamento per prestazioni di lavoro straordinario effettuate, sia durante la settimana che nella giornata di sabato, nel periodo dicembre 2015-settembre 2016 per un totale di 640 ore non registrate nella busta paga.
Con ricorso, sempre ritualmente notificato, e iscritto al numero 595/2019 del registro generale degli affari della materia lavoro, proponeva altresì Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 233/2019 del 17.7.2019 con il quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, le aveva ingiunto di pagare, in favore , l'importo Parte_2
di € 4.734,39, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2016 oltre al TFR maturato in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Deduceva l'opponente, quanto al giudizio rubricato al n. 386/2019 1) che CP_1
era stato assunto da in data 22.10.2015 con contratto a tempo indeterminato che Parte_1
era cessato in data 5.10.2016 per dimissioni dello stesso lavoratore;
2) che, solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore si era rivolto all'ispettorato del lavoro di Macerata dolendosi di non aver ricevuto le mensilità relative ai mesi di agosto e settembre 2016 e il
2 pagamento degli straordinari diurni e notturni svolti nel periodo intercorrente tra il mese di dicembre 2015 e il mese di settembre 2016; 3) che l'incontro fissato tra le parti per la conciliazione aveva dato esito negativo, non solo per il fatto che la datrice di lavoro aveva contestato tutte le pretese del lavoratore, ma anche perché aveva eccepito, in compensazione, una domanda di risarcimento danni – quantificati nella misura complessiva di € 4.589,46 – subiti a seguito della comminazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada commesse, da nel CP_1
mentre era alla guida di mezzi di trasporto noleggiati dalla opponente;
4) che, in ragione del mancato accordo, l'ispettorato del lavoro proseguiva negli accertamenti ispettivi che esitavano con la notifica a i un verbale unico di accertamento e notificazione con il quale le Parte_1
veniva contestato, quanto al lavoratore l'esecuzione di 640 ore di straordinario CP_1
non regolarmente registrate sul LUL;
5) che, avverso detto verbale, la società aveva, dapprima, proposto ricorso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lvo 124/2004, al comitato per i rapporti di lavoro e di poi giudizio di opposizione innanzi al giudice del lavoro che, alla data del radicamento del presente giudizio, non stato ancora deciso;
6) che la circostanza contestata alla società datrice di lavoro non corrispondeva al vero avendo l'ispettorato fondato la contestazione sulle sole dichiarazioni dei lavoratori senza compiere ulteriori approfondimenti. Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni, quantificati in CP_1
complessivi € 4.589,46 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla controparte. CP_1
In particolare deduceva che, a differenza di quanto sostenuto dalla l'ispettorato Parte_1
del lavoro di Macerata, aveva fondato la sanzione comminata non già sul solo elemento probatorio del racconto del lavoratore, ma anche su quello degli altri lavoratori che avevano lavorato con quest'ultimo nei diversi cantieri della situati a Milano e a Civitanova Parte_1
Marche, i quali avevano dichiarato che quest'ultimo, per le funzioni di coordinatore che esplicava, lavorava per molte ore anche dopo l'orario di lavoro e che nei cantieri di Civitanova Marche era sempre presente sia il sabato che la domenica perché nei restanti giorni era impegnato a Milano.
Va rilevato, quanto al decreto ingiuntivo n. 159/2019 del 4.5.2019, che esso è stato emesso a titolo di pagamento di ore di lavoro straordinario che sarebbero state effettuate dal lavoratore, ma non contabilizzate dalla società datrice di lavoro, e quantificate dall'ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, in un numero di 640 ore (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n.1013 del 22.01.2019 sub doc. 5 di parte opponente).
3 Più specificamente, emerge dal detto verbale, che alla società opponente era stato contestato (foglio 2 del verbale), quanto a , di non avere registrato “sul LUL le CP_1
prestazioni di lavoro straordinario, le prestazioni effettuate di sabato e le prestazioni per maggiore orario effettuate dai lavoratori e come CP_1 Per_1 Persona_2
segue:
1- per complessive ore non registrate n. 640 dal dicembre 2015 al CP_1
settembre 2016…”.
All'esito dell'accertamento di cui al suddetto verbale, l'ispettorato emetteva quindi l'ordinanza di ingiunzione n. 223 del 9.11.2020 (doc. 15 allegato alla nota di deposito del
10.3.2021) per la violazione delle seguenti disposizioni: 1) art. 3, commi 3 e 3-ter, del D.L. n.
12/2002, conv., con mod., dalla legge n. 73/2002, e succ. mod., come sostituito dall'art.22, comma
1, del D.lgs. n. 151/2015, per impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) art. 39, co. 1, 2 e 7, del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n.
133/2008 mod. da ultimo dall'art. 22, co.5, del d.lgs n. 151/2015, per infedele registrazione, nel libro unico del lavoro (LUL), dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, ciò determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
Emerge altresì, come già sopra cennato, che, con ricorso ai sensi dell'art. 6 del D.L. vo
150/2011, formulava opposizione al giudice del lavoro all'ordinanza di Parte_1
ingiunzione anzidetta che veniva accolta con sentenza del 24.7.2023 di poi confermata dalla Corte
d'Appello di Ancona con sentenza del 4 luglio 2024 (docc. 16 e 18 di parte opponente di cui alla nota di deposito del 6.12.2024).
Ne è seguito che l'ordinanza-ingiunzione n. 223 del 9.11.2020 è stata dichiarata inefficace.
Va osservato che la detta declaratoria non rende di per sé infondata la pretesa creditoria sottesa al ricorso per ingiunzione dal momento che essa ha riguardato il differente procedimento amministrativo finalizzato alla comminazione della sanzione amministrativa alla società datrice di lavoro. Ciò non toglie, però, che il lavoratore, che agisce in giudizio per fare valere una pretesa creditoria come quella oggetto del presente giudizio, vada esente dall'onere, che rimane sempre pieno, di dimostrare, in sede di giudizio di cognizione, i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in ricorso e che, nel caso di specie, sono comuni anche al procedimento amministrativo finalizzato alla comminazione della sanzione.
Vale sempre il principio, anche nell'ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione non fosse stata dichiarata inefficace come invece è stato fatto nel caso di specie, per il quale è onere probatorio, da ricondurre al lavoratore, quello di provare, in maniera rigorosa, di aver effettuato ore di lavoro straordinario (ex multis Cass. Civ., sez. lav., 19.06.2018, n.16150; Cass. Civ., sez. lav., 14 maggio
4 2015, n. 9906) perché l'istruttoria compiuta nel procedimento amministrativo, finalizzato alla comminazione della sanzione, è una prova che, come tutte le altre, è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.). (argomenti in Cassazione ordinanza 4182/2021).
Parimenti, dovrà essere fatto oggetto del prudente apprezzamento del giudice anche la circostanza per la quale la detta ordinanza è stata impugnata con esito positivo cosicché ad oggi essa è inefficace.
Pertanto il rilievo, sul quale insiste parte opposta, per il quale il verbale unico di accertamento e notificazione è atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. che fa piena prova fino a querela di falso, se pure corretta, non è di per sé dirimente ai fini del decidere in quanto la prova è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il che, come è noto, non comporta che l'intero atto goda di fede privilegiata, cioè abbia una valenza probatoria incondizionata, giacché la valenza probatoria piena è limitata solo ad alcuni aspetti, ossia a quanto è stato compiuto dal pubblico ufficiale che lo ha formato oppure è avvenuto alla presenza di quest' ultimo o è stato riscontrato personalmente, attraverso comportamenti da questo osservati o perché contenuto in documenti dallo stesso esaminati.
Quanto alle dichiarazioni rese da qualsiasi soggetto a conoscenza dei fatti oggetto di indagine tributaria, il processo verbale costituisce prova piena innanzitutto del fatto che, in una tale data, un determinato soggetto ha reso al pubblico ufficiale determinate dichiarazioni
(argomenti in Cassazione ordinanza n. 23511/2018 la quale, facendo proprie le argomentazioni compiute dalla medesima Corte nella sentenza n. 28060/2017, ha fornito la seguente indicazione
“in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi -e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte
e/o da terzi- esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza dell'indicazione specifica dei soggetti
5 le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.”
Sennonché vi è che, nel presente giudizio di cognizione, non si verte neppure in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione, come è stato nei casi sottesi alle sentenze della Corte di
Cassazione, sopra richiamate, ma della fondatezza della pretesa di pagamento delle ore di straordinario asseritamente svolte dal lavoratore, giudizio al quale l'ente impositore della sanzione
è del tutto estraneo.
Ciò detto, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'opposto non abbia assolto pienamente all'onere probatorio che era a suo carico in primo luogo perché - il rilievo è effettuato anche dalla società datrice di lavoro la quale si duole di non avere quindi potuto articolare i fatti a prova contraria - non ha indicato con chiarezza le date e il luogo ove egli avrebbe eseguito le prestazioni dedotte in ricorso. Oltre a questo, la parte si è limitata ad assolvere all'onere probatorio che era a suo carico chiedendo l'assunzione della testimonianza dei pubblici ufficiali che avevano redatto il verbale di accertamento unico e notificazione del 16.1.2019 (cfr. memoria di costituzione di parte opposta depositata i data 6.3.2020) i quali, tuttavia, per le ragioni sopra spiegate, potevano aggiungere nulla a quanto in esso attestato come avvenuto in loro presenza.
Ed invero, dall'esame del ricorso per ingiunzione di pagamento azionato da CP_1
in data 17.7.2019 (decreto ingiuntivo 233/2019 sub all.to 1 di parte opponente) emerge
[...]
che, in esso, il lavoratore dichiarava che il rapporto di lavoro con cessava in data Parte_1
5.10.2016 (cfr. doc. 1 di parte opponente afferente alla dichiarazione ) e che la pretesa CP_2
creditoria ivi azionata riguardava prestazioni di lavoro straordinario asseritamente effettuate tra il dicembre 2015 e il settembre 2016. Il ricorrente non spiega quale fosse l'orario di lavoro presso la pattuito in contratto – orario di inizio, durata della pausa pranzo, orario di fine Parte_1
della giornata lavorativa- né lo ha fatto nella presente sede di cognizione (cfr. memoria di costituzione depositata in data 6.3.2020).
Dall'esame delle dichiarazioni rese da agli ispettori del lavoro in Persona_2
data 6.10.2017, emerge che quest'ultimo dichiarava di avere lavorato con l' alle CP_1
dipendenze di nel periodo compreso dal dicembre del 2015 al luglio del 2016 e Parte_1
che, nel periodo anzidetto, si recavano spesso a Milano per lavorare nei cantieri ivi situati. Riferiva quindi degli orari di lavoro – dalle 8.00 del mattino, ma partivano da Civitanova Marche alle ore
6 3:00, sino alle 12:00 e dalla 13:00 sino alle 17:00). Poco più sotto, tuttavia, dichiarava che l' volgeva mansioni differenti dalle sue e che non sempre lavoravano insieme. Poco più CP_1
sotto ancora, il medesimo informatore ribadiva, però, che l'orario di lavoro era quello sopra riportato ma precisava di non ricordare i periodi nei quali aveva lavorato insieme all' CP_1
Richiesto di chiarire se quest'ultimo avesse fatto ore di lavoro straordinario, dichiarava di non essere in grado di riferirlo. Dal successivo verbale di sommarie informazioni, rese dal medesimo in data 7.6.2018, emerge, tuttavia, che quest'ultimo riferiva di Persona_2
prestazioni di lavoro, rese dall' dal mese di gennaio del 2017 esordendo con una CP_1
affermazione - “ ..a Milano dal mese di gennaio 2017 lavorava con me anche .( - CP_1 CP_1
che sembrerebbe escludere la circostanza per quanto attiene agli anni precedenti al 2017 come invece aveva detto nelle informazioni del 6.10.2018. La dichiarazione così resa desta perplessità
[... perché, a gennaio del 2017, l' come detto sopra, aveva già dato le dimissioni da CP_1
Parte_1
Quanto alle dichiarazioni rese dall'informatore , emerge che quest'ultimo si Per_1
limitava a riferire di avere lavorato con l' ei cantieri edili di Milano dal mese di luglio CP_1
2016 al mese di settembre del 2016 ma senza riferire nulla su orari e mansioni (cfr. verbale del
4.7.2017).
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dall'informatore emerge Controparte_3
che quest'ultimo si limitava a riferire di avere conosciuto e di averlo visto lavorare CP_1
sino alle 20:00 in un paio di occasioni (cfr. verbale del 17.3.2017) mentre l'informatore
[...]
si limitava a riferire di avere lavorato con l' al mese di aprile del 2016. Riferiva Tes_1 CP_1
dell'orario di lavoro – nove ore al giorno per due giorni alla settimana e otto ore al giorno per i restanti giorni – ma non ha specificato in quali date. Quanto ai cantieri di Civitanova Marche – si comprende quindi che le prestazioni erano eseguite a volte a Milano e a volte Civitanova Marche- ha spiegato di non essere in grado di riferire l'orario di lavoro svolto dal l' erché egli vi CP_1
aveva lavorato pochissimo (cfr verbale del 17.3.2017).
L'informatore , infine, riferiva solo per il periodo da marzo ad agosto del 2016 Persona_3
precisando di avere lavorato con l' ei cantieri di Milano osservando un orario di lavoro, CP_1
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:30 il che, tenuto conto anche di una probabile interruzione per la pausa pranzo della quale però si sconosce la durata, conduce a ritenere che, forse, fosse un orario congruo. Quanto all'orario di lavoro osservato dall' – ma resta CP_1
sempre l'incertezza circa il luogo e le date del fatto ossia se Milano e Civitanova Marche - dichiarava che anche quest'ultimo lavorava dal lunedì al venerdì, e in una sola occasione aveva
7 lavorato anche di sabato, ma “svolgendo un lavoro superiore al mio” perché rimaneva in cantiere.
Tutta ma non ha saputo riferire quanto a lungo vi rimanesse perché lui, solitamente, se ne andava via.
Le dichiarazioni così rese sono lacunose dal punto di vista dell'accertamento delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali sarebbe state eseguite le prestazioni di lavoro straordinario – dall'esame dei conteggi offerti dal lavoratore e allegati al doc. 6 di parte ricorrente emerge, per altro che, nel mese di dicembre 2015, il medesimo non avrebbe, in realtà, conteggiato ore di lavoro straordinario - cosicché sarebbe stato necessario, probabilmente, escutere nuovamente gli informatori come testimoni di questo giudizio prova però, che non è mai richiesta da parte opposta e che neppure appare opportuno disporre ai sensi dell'art. 421 c.p.c in primo luogo perché, anche in caso di assunzione della testimonianza di ufficio, spettava comunque alla parte allegare con precisione le date e il luogo della prestazioni - questo anche per dare possibilità all'opponente di difendersi - e di poi perché appare improbabile che gli informatori di cui sopra sarebbero stati in grado di riferire, negli anni successivi, circostanze di tempo e di luogo che già allora non avevano riferito.
L'opposizione, pertanto, va accolta e il decreto ingiuntivo n. 159/2019 emesso in data
17.7.2019 a carico di a revocato. Parte_1
Da rigettare, al contempo, stante l'infondatezza della medesima, la domanda riconvenzionale, formulata da di risarcimento danni – quantificati nella misura Parte_1
complessiva di € 4.589,46 – asseritamente subiti dalla medesima a seguito della comminazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada commesse, a dire della stessa, da nel CP_1
mentre era alla guida di mezzi di trasporto noleggiati dalla opponente.
A sostegno probatorio della domanda quest'ultima ha prodotto in giudizio ventuno verbali di contestazione di infrazioni al codice della strada (doc. 11) e le comunicazioni (doc. 12) con le quali il noleggiatore avrebbe addebitato, in ragione di dette sanzioni, alla stessa Parte_1
anche degli importi a titolo di penale. Sennonché, dall'esame dei documenti in parola, non è dato evincere in alcun modo la circostanza per la quale l'autore di dette condotte sarebbe da individuare nella persona di osicché la domanda, come già detto, va rigettata. CP_1
Da rigettare, invece, l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 233/2019 emesso in data 17.7.2019 per l'importo di € 4.734,39, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2016 oltre al TFR maturato.
8 Va rilevato che, in questa sede, la società opponente non contesta la circostanza sotto il profilo dell'an e neppure del quantum azionato in via monitoria ma rimette il motivo di opposizione alla doglianza per la quale, avendo l'opposto agito in via monitoria con due separati ricorsi, avrebbe dato corso ad una condotta qualificabile come abusivo frazionamento del credito.
Il che tuttavia non è un'argomentazione per la quale è consentito concludere per una non debenza degli importi azionati ma tutt'al più ad un risarcimento del danno per avere agito con due distinti giudizi per altro mai chiesto dall'opponente. Oltre a questo la parte opponente solleva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sostenendo di potere legittimamente rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se il lavoratore non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria e da individuarsi nel pagamento del risarcimento del danno chiesto in via riconvenzionale il che non può essere sia perché l'eccezione in parola è istituto che regola l'adempimento dei contratti a prestazioni corrispettive mentre nel caso di specie, se del caso, poteva discutersi di compensazione sia perché la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente nel giudizio 386/2019 è, come visto, infondata.
Il decreto ingiuntivo n. 485/2019 emesso dal giudice del lavoro in data 17.7.2019 per l'importo di € 4.734,39 oltre rivalutazione e interessi va confermato.
Quanto alle spese di lite di cui al presente giudizio, stante la reciproca soccombenza relativamente all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/2019 e l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 233/2019, ritiene il Tribunale che esse compesate.
Da ultimo la scrivente giudice non può esimersi dall'osservare che le parti e i loro difensori avrebbero potuto, pervenire ad una conciliazione della vertenza atteso che vi erano tutti i presupposti e gli elementi per farlo. ll rilievo che precede è svolto sia nell'ottica di un più rapido perseguimento dell'interesse di tutte le parti ad ottenere il bene della vita al quale aspirano con conseguente riduzione dei tempi del processo e delle spese processuali ma anche in quella, di non minore importanza, della liberazione della risorsa pubblica che da essa ne sarebbe conseguita.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti nel procedimento iscritto al numero di ruolo 386/2019 e 595/2019 riuniti così provvede:
- accoglie l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
159/2019 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 159/20219 emesso dal Tribunale di
Macerata in funzione di giudice del lavoro in data 4.5.2019;
9 - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio Parte_1
386/2019;
- rigetta l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
233/2019 emesso dal Tribunale di Macerata in funzione di giudice del lavoro il 17.07.2019 e per l'effetto dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 233/2019 emesso dal Tribunale di
Macerata in funzione di giudice del lavoro il 17.07.2019
- compensa le spese di lite;
- giorni trenta per la motivazione
Macerata, 5 maggio 2025 il giudice
Anna Wegher
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Anna Wegher, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14 aprile 2025 nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo rubricati ai numeri 386/2019 e 595/2019 riuniti con ordinanza del 21 luglio 2023 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA tra
in persona del legale rappresentante pro tempre, con sede a Parte_1
Civitanova Marche in Via Aldo Moro n. 55 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Giorgio Benedetti del Foro di Ancona (C.F. – pec . C.F._1 Emai_1 [...]
– fax 071.204683) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_2
Sandro Properzi (C.F. – pec: – fax: C.F._2 Email_3
), in virtù di procura posta in calce al presente atto ex art. 83comma 3 c.p.c. P.IVA_2
OPPONENTE in entrambi i giudizi contro
, nato in [...] il [...] e residente in [...] CP_1
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bommarito (cod. fisc. C.F._3
; pec: fax per le comunicazioni CodiceFiscale_4 Email_4
0733260884) e Stefania Maroni (cod. fisc. pec C.F._5
fax per le comunicazioni 0733260884), ed elettivamente Email_5
domiciliato nel loro studio sito in Macerata, via don Minzoni n. 11, in virtù di delega depositata in sede di richiesta di decreto ingiuntivo
OPPOSTO in entrambi i giudizi
1 All'udienza del 5 maggio 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come segue:
Parte opponente: insisteva per l'accoglimento dell'opposizione di cui ai giudizi riuniti e per la revoca dei decreti ingiuntivi n. 159/2019 emesso dal Tribunale di Macerata in data 4.5.2919 e del decreto ingiuntivo n. 233/2019 emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.7.2019. Insisteva, altresì, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel giudizio 386/2019 e quindi nella condanna di al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € CP_1
4.589,46 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese.
Parte opposta: insisteva per il rigetto dell'opposizione formulata in entrambi i giudizi e nella conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* * * * *
Con ricorso ritualmente notificato, e iscritto al numero 386/2019 del registro generale degli affari della materia lavoro, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 159/2019 del 4.5.2019 con il quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, le aveva ingiunto di pagare, in favore , l'importo di € 9.560,32, oltre CP_1
interessi e rivalutazione, a titolo di pagamento per prestazioni di lavoro straordinario effettuate, sia durante la settimana che nella giornata di sabato, nel periodo dicembre 2015-settembre 2016 per un totale di 640 ore non registrate nella busta paga.
Con ricorso, sempre ritualmente notificato, e iscritto al numero 595/2019 del registro generale degli affari della materia lavoro, proponeva altresì Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 233/2019 del 17.7.2019 con il quale il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, le aveva ingiunto di pagare, in favore , l'importo Parte_2
di € 4.734,39, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di pagamento delle retribuzioni relative alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2016 oltre al TFR maturato in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Deduceva l'opponente, quanto al giudizio rubricato al n. 386/2019 1) che CP_1
era stato assunto da in data 22.10.2015 con contratto a tempo indeterminato che Parte_1
era cessato in data 5.10.2016 per dimissioni dello stesso lavoratore;
2) che, solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore si era rivolto all'ispettorato del lavoro di Macerata dolendosi di non aver ricevuto le mensilità relative ai mesi di agosto e settembre 2016 e il
2 pagamento degli straordinari diurni e notturni svolti nel periodo intercorrente tra il mese di dicembre 2015 e il mese di settembre 2016; 3) che l'incontro fissato tra le parti per la conciliazione aveva dato esito negativo, non solo per il fatto che la datrice di lavoro aveva contestato tutte le pretese del lavoratore, ma anche perché aveva eccepito, in compensazione, una domanda di risarcimento danni – quantificati nella misura complessiva di € 4.589,46 – subiti a seguito della comminazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada commesse, da nel CP_1
mentre era alla guida di mezzi di trasporto noleggiati dalla opponente;
4) che, in ragione del mancato accordo, l'ispettorato del lavoro proseguiva negli accertamenti ispettivi che esitavano con la notifica a i un verbale unico di accertamento e notificazione con il quale le Parte_1
veniva contestato, quanto al lavoratore l'esecuzione di 640 ore di straordinario CP_1
non regolarmente registrate sul LUL;
5) che, avverso detto verbale, la società aveva, dapprima, proposto ricorso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lvo 124/2004, al comitato per i rapporti di lavoro e di poi giudizio di opposizione innanzi al giudice del lavoro che, alla data del radicamento del presente giudizio, non stato ancora deciso;
6) che la circostanza contestata alla società datrice di lavoro non corrispondeva al vero avendo l'ispettorato fondato la contestazione sulle sole dichiarazioni dei lavoratori senza compiere ulteriori approfondimenti. Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni, quantificati in CP_1
complessivi € 4.589,46 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla controparte. CP_1
In particolare deduceva che, a differenza di quanto sostenuto dalla l'ispettorato Parte_1
del lavoro di Macerata, aveva fondato la sanzione comminata non già sul solo elemento probatorio del racconto del lavoratore, ma anche su quello degli altri lavoratori che avevano lavorato con quest'ultimo nei diversi cantieri della situati a Milano e a Civitanova Parte_1
Marche, i quali avevano dichiarato che quest'ultimo, per le funzioni di coordinatore che esplicava, lavorava per molte ore anche dopo l'orario di lavoro e che nei cantieri di Civitanova Marche era sempre presente sia il sabato che la domenica perché nei restanti giorni era impegnato a Milano.
Va rilevato, quanto al decreto ingiuntivo n. 159/2019 del 4.5.2019, che esso è stato emesso a titolo di pagamento di ore di lavoro straordinario che sarebbero state effettuate dal lavoratore, ma non contabilizzate dalla società datrice di lavoro, e quantificate dall'ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, in un numero di 640 ore (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n.1013 del 22.01.2019 sub doc. 5 di parte opponente).
3 Più specificamente, emerge dal detto verbale, che alla società opponente era stato contestato (foglio 2 del verbale), quanto a , di non avere registrato “sul LUL le CP_1
prestazioni di lavoro straordinario, le prestazioni effettuate di sabato e le prestazioni per maggiore orario effettuate dai lavoratori e come CP_1 Per_1 Persona_2
segue:
1- per complessive ore non registrate n. 640 dal dicembre 2015 al CP_1
settembre 2016…”.
All'esito dell'accertamento di cui al suddetto verbale, l'ispettorato emetteva quindi l'ordinanza di ingiunzione n. 223 del 9.11.2020 (doc. 15 allegato alla nota di deposito del
10.3.2021) per la violazione delle seguenti disposizioni: 1) art. 3, commi 3 e 3-ter, del D.L. n.
12/2002, conv., con mod., dalla legge n. 73/2002, e succ. mod., come sostituito dall'art.22, comma
1, del D.lgs. n. 151/2015, per impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2) art. 39, co. 1, 2 e 7, del d.l. n. 112/2008, conv. in legge n.
133/2008 mod. da ultimo dall'art. 22, co.5, del d.lgs n. 151/2015, per infedele registrazione, nel libro unico del lavoro (LUL), dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, ciò determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
Emerge altresì, come già sopra cennato, che, con ricorso ai sensi dell'art. 6 del D.L. vo
150/2011, formulava opposizione al giudice del lavoro all'ordinanza di Parte_1
ingiunzione anzidetta che veniva accolta con sentenza del 24.7.2023 di poi confermata dalla Corte
d'Appello di Ancona con sentenza del 4 luglio 2024 (docc. 16 e 18 di parte opponente di cui alla nota di deposito del 6.12.2024).
Ne è seguito che l'ordinanza-ingiunzione n. 223 del 9.11.2020 è stata dichiarata inefficace.
Va osservato che la detta declaratoria non rende di per sé infondata la pretesa creditoria sottesa al ricorso per ingiunzione dal momento che essa ha riguardato il differente procedimento amministrativo finalizzato alla comminazione della sanzione amministrativa alla società datrice di lavoro. Ciò non toglie, però, che il lavoratore, che agisce in giudizio per fare valere una pretesa creditoria come quella oggetto del presente giudizio, vada esente dall'onere, che rimane sempre pieno, di dimostrare, in sede di giudizio di cognizione, i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in ricorso e che, nel caso di specie, sono comuni anche al procedimento amministrativo finalizzato alla comminazione della sanzione.
Vale sempre il principio, anche nell'ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione non fosse stata dichiarata inefficace come invece è stato fatto nel caso di specie, per il quale è onere probatorio, da ricondurre al lavoratore, quello di provare, in maniera rigorosa, di aver effettuato ore di lavoro straordinario (ex multis Cass. Civ., sez. lav., 19.06.2018, n.16150; Cass. Civ., sez. lav., 14 maggio
4 2015, n. 9906) perché l'istruttoria compiuta nel procedimento amministrativo, finalizzato alla comminazione della sanzione, è una prova che, come tutte le altre, è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.). (argomenti in Cassazione ordinanza 4182/2021).
Parimenti, dovrà essere fatto oggetto del prudente apprezzamento del giudice anche la circostanza per la quale la detta ordinanza è stata impugnata con esito positivo cosicché ad oggi essa è inefficace.
Pertanto il rilievo, sul quale insiste parte opposta, per il quale il verbale unico di accertamento e notificazione è atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. che fa piena prova fino a querela di falso, se pure corretta, non è di per sé dirimente ai fini del decidere in quanto la prova è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il che, come è noto, non comporta che l'intero atto goda di fede privilegiata, cioè abbia una valenza probatoria incondizionata, giacché la valenza probatoria piena è limitata solo ad alcuni aspetti, ossia a quanto è stato compiuto dal pubblico ufficiale che lo ha formato oppure è avvenuto alla presenza di quest' ultimo o è stato riscontrato personalmente, attraverso comportamenti da questo osservati o perché contenuto in documenti dallo stesso esaminati.
Quanto alle dichiarazioni rese da qualsiasi soggetto a conoscenza dei fatti oggetto di indagine tributaria, il processo verbale costituisce prova piena innanzitutto del fatto che, in una tale data, un determinato soggetto ha reso al pubblico ufficiale determinate dichiarazioni
(argomenti in Cassazione ordinanza n. 23511/2018 la quale, facendo proprie le argomentazioni compiute dalla medesima Corte nella sentenza n. 28060/2017, ha fornito la seguente indicazione
“in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi -e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte
e/o da terzi- esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza dell'indicazione specifica dei soggetti
5 le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.”
Sennonché vi è che, nel presente giudizio di cognizione, non si verte neppure in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione, come è stato nei casi sottesi alle sentenze della Corte di
Cassazione, sopra richiamate, ma della fondatezza della pretesa di pagamento delle ore di straordinario asseritamente svolte dal lavoratore, giudizio al quale l'ente impositore della sanzione
è del tutto estraneo.
Ciò detto, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'opposto non abbia assolto pienamente all'onere probatorio che era a suo carico in primo luogo perché - il rilievo è effettuato anche dalla società datrice di lavoro la quale si duole di non avere quindi potuto articolare i fatti a prova contraria - non ha indicato con chiarezza le date e il luogo ove egli avrebbe eseguito le prestazioni dedotte in ricorso. Oltre a questo, la parte si è limitata ad assolvere all'onere probatorio che era a suo carico chiedendo l'assunzione della testimonianza dei pubblici ufficiali che avevano redatto il verbale di accertamento unico e notificazione del 16.1.2019 (cfr. memoria di costituzione di parte opposta depositata i data 6.3.2020) i quali, tuttavia, per le ragioni sopra spiegate, potevano aggiungere nulla a quanto in esso attestato come avvenuto in loro presenza.
Ed invero, dall'esame del ricorso per ingiunzione di pagamento azionato da CP_1
in data 17.7.2019 (decreto ingiuntivo 233/2019 sub all.to 1 di parte opponente) emerge
[...]
che, in esso, il lavoratore dichiarava che il rapporto di lavoro con cessava in data Parte_1
5.10.2016 (cfr. doc. 1 di parte opponente afferente alla dichiarazione ) e che la pretesa CP_2
creditoria ivi azionata riguardava prestazioni di lavoro straordinario asseritamente effettuate tra il dicembre 2015 e il settembre 2016. Il ricorrente non spiega quale fosse l'orario di lavoro presso la pattuito in contratto – orario di inizio, durata della pausa pranzo, orario di fine Parte_1
della giornata lavorativa- né lo ha fatto nella presente sede di cognizione (cfr. memoria di costituzione depositata in data 6.3.2020).
Dall'esame delle dichiarazioni rese da agli ispettori del lavoro in Persona_2
data 6.10.2017, emerge che quest'ultimo dichiarava di avere lavorato con l' alle CP_1
dipendenze di nel periodo compreso dal dicembre del 2015 al luglio del 2016 e Parte_1
che, nel periodo anzidetto, si recavano spesso a Milano per lavorare nei cantieri ivi situati. Riferiva quindi degli orari di lavoro – dalle 8.00 del mattino, ma partivano da Civitanova Marche alle ore
6 3:00, sino alle 12:00 e dalla 13:00 sino alle 17:00). Poco più sotto, tuttavia, dichiarava che l' volgeva mansioni differenti dalle sue e che non sempre lavoravano insieme. Poco più CP_1
sotto ancora, il medesimo informatore ribadiva, però, che l'orario di lavoro era quello sopra riportato ma precisava di non ricordare i periodi nei quali aveva lavorato insieme all' CP_1
Richiesto di chiarire se quest'ultimo avesse fatto ore di lavoro straordinario, dichiarava di non essere in grado di riferirlo. Dal successivo verbale di sommarie informazioni, rese dal medesimo in data 7.6.2018, emerge, tuttavia, che quest'ultimo riferiva di Persona_2
prestazioni di lavoro, rese dall' dal mese di gennaio del 2017 esordendo con una CP_1
affermazione - “ ..a Milano dal mese di gennaio 2017 lavorava con me anche .( - CP_1 CP_1
che sembrerebbe escludere la circostanza per quanto attiene agli anni precedenti al 2017 come invece aveva detto nelle informazioni del 6.10.2018. La dichiarazione così resa desta perplessità
[... perché, a gennaio del 2017, l' come detto sopra, aveva già dato le dimissioni da CP_1
Parte_1
Quanto alle dichiarazioni rese dall'informatore , emerge che quest'ultimo si Per_1
limitava a riferire di avere lavorato con l' ei cantieri edili di Milano dal mese di luglio CP_1
2016 al mese di settembre del 2016 ma senza riferire nulla su orari e mansioni (cfr. verbale del
4.7.2017).
Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dall'informatore emerge Controparte_3
che quest'ultimo si limitava a riferire di avere conosciuto e di averlo visto lavorare CP_1
sino alle 20:00 in un paio di occasioni (cfr. verbale del 17.3.2017) mentre l'informatore
[...]
si limitava a riferire di avere lavorato con l' al mese di aprile del 2016. Riferiva Tes_1 CP_1
dell'orario di lavoro – nove ore al giorno per due giorni alla settimana e otto ore al giorno per i restanti giorni – ma non ha specificato in quali date. Quanto ai cantieri di Civitanova Marche – si comprende quindi che le prestazioni erano eseguite a volte a Milano e a volte Civitanova Marche- ha spiegato di non essere in grado di riferire l'orario di lavoro svolto dal l' erché egli vi CP_1
aveva lavorato pochissimo (cfr verbale del 17.3.2017).
L'informatore , infine, riferiva solo per il periodo da marzo ad agosto del 2016 Persona_3
precisando di avere lavorato con l' ei cantieri di Milano osservando un orario di lavoro, CP_1
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:30 il che, tenuto conto anche di una probabile interruzione per la pausa pranzo della quale però si sconosce la durata, conduce a ritenere che, forse, fosse un orario congruo. Quanto all'orario di lavoro osservato dall' – ma resta CP_1
sempre l'incertezza circa il luogo e le date del fatto ossia se Milano e Civitanova Marche - dichiarava che anche quest'ultimo lavorava dal lunedì al venerdì, e in una sola occasione aveva
7 lavorato anche di sabato, ma “svolgendo un lavoro superiore al mio” perché rimaneva in cantiere.
Tutta ma non ha saputo riferire quanto a lungo vi rimanesse perché lui, solitamente, se ne andava via.
Le dichiarazioni così rese sono lacunose dal punto di vista dell'accertamento delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali sarebbe state eseguite le prestazioni di lavoro straordinario – dall'esame dei conteggi offerti dal lavoratore e allegati al doc. 6 di parte ricorrente emerge, per altro che, nel mese di dicembre 2015, il medesimo non avrebbe, in realtà, conteggiato ore di lavoro straordinario - cosicché sarebbe stato necessario, probabilmente, escutere nuovamente gli informatori come testimoni di questo giudizio prova però, che non è mai richiesta da parte opposta e che neppure appare opportuno disporre ai sensi dell'art. 421 c.p.c in primo luogo perché, anche in caso di assunzione della testimonianza di ufficio, spettava comunque alla parte allegare con precisione le date e il luogo della prestazioni - questo anche per dare possibilità all'opponente di difendersi - e di poi perché appare improbabile che gli informatori di cui sopra sarebbero stati in grado di riferire, negli anni successivi, circostanze di tempo e di luogo che già allora non avevano riferito.
L'opposizione, pertanto, va accolta e il decreto ingiuntivo n. 159/2019 emesso in data
17.7.2019 a carico di a revocato. Parte_1
Da rigettare, al contempo, stante l'infondatezza della medesima, la domanda riconvenzionale, formulata da di risarcimento danni – quantificati nella misura Parte_1
complessiva di € 4.589,46 – asseritamente subiti dalla medesima a seguito della comminazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada commesse, a dire della stessa, da nel CP_1
mentre era alla guida di mezzi di trasporto noleggiati dalla opponente.
A sostegno probatorio della domanda quest'ultima ha prodotto in giudizio ventuno verbali di contestazione di infrazioni al codice della strada (doc. 11) e le comunicazioni (doc. 12) con le quali il noleggiatore avrebbe addebitato, in ragione di dette sanzioni, alla stessa Parte_1
anche degli importi a titolo di penale. Sennonché, dall'esame dei documenti in parola, non è dato evincere in alcun modo la circostanza per la quale l'autore di dette condotte sarebbe da individuare nella persona di osicché la domanda, come già detto, va rigettata. CP_1
Da rigettare, invece, l'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 233/2019 emesso in data 17.7.2019 per l'importo di € 4.734,39, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2016 oltre al TFR maturato.
8 Va rilevato che, in questa sede, la società opponente non contesta la circostanza sotto il profilo dell'an e neppure del quantum azionato in via monitoria ma rimette il motivo di opposizione alla doglianza per la quale, avendo l'opposto agito in via monitoria con due separati ricorsi, avrebbe dato corso ad una condotta qualificabile come abusivo frazionamento del credito.
Il che tuttavia non è un'argomentazione per la quale è consentito concludere per una non debenza degli importi azionati ma tutt'al più ad un risarcimento del danno per avere agito con due distinti giudizi per altro mai chiesto dall'opponente. Oltre a questo la parte opponente solleva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sostenendo di potere legittimamente rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se il lavoratore non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria e da individuarsi nel pagamento del risarcimento del danno chiesto in via riconvenzionale il che non può essere sia perché l'eccezione in parola è istituto che regola l'adempimento dei contratti a prestazioni corrispettive mentre nel caso di specie, se del caso, poteva discutersi di compensazione sia perché la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente nel giudizio 386/2019 è, come visto, infondata.
Il decreto ingiuntivo n. 485/2019 emesso dal giudice del lavoro in data 17.7.2019 per l'importo di € 4.734,39 oltre rivalutazione e interessi va confermato.
Quanto alle spese di lite di cui al presente giudizio, stante la reciproca soccombenza relativamente all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/2019 e l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 233/2019, ritiene il Tribunale che esse compesate.
Da ultimo la scrivente giudice non può esimersi dall'osservare che le parti e i loro difensori avrebbero potuto, pervenire ad una conciliazione della vertenza atteso che vi erano tutti i presupposti e gli elementi per farlo. ll rilievo che precede è svolto sia nell'ottica di un più rapido perseguimento dell'interesse di tutte le parti ad ottenere il bene della vita al quale aspirano con conseguente riduzione dei tempi del processo e delle spese processuali ma anche in quella, di non minore importanza, della liberazione della risorsa pubblica che da essa ne sarebbe conseguita.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti nel procedimento iscritto al numero di ruolo 386/2019 e 595/2019 riuniti così provvede:
- accoglie l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
159/2019 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 159/20219 emesso dal Tribunale di
Macerata in funzione di giudice del lavoro in data 4.5.2019;
9 - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio Parte_1
386/2019;
- rigetta l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
233/2019 emesso dal Tribunale di Macerata in funzione di giudice del lavoro il 17.07.2019 e per l'effetto dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 233/2019 emesso dal Tribunale di
Macerata in funzione di giudice del lavoro il 17.07.2019
- compensa le spese di lite;
- giorni trenta per la motivazione
Macerata, 5 maggio 2025 il giudice
Anna Wegher
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