Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1002 /2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Amodio e Parte_1
Giulio Amodio, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Ida CP_1
Rampino, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.02.23, parte ricorrente in epigrafe ha esposto: di avere svolto la mansione di capo reparto addetto alle operazioni di laminazione, per ventisette anni, continuativamente e quotidianamente, dal 1974 al 2001 (v. estratto contributivo ) alle dipendenze dell'ex Industria Cantieri Metallurgici CP_2 CP_3
( ; l'attività di capo reparto addetto alle operazioni di laminazione era
[...] CP_4 stata svolta dal ricorrente per quasi trent'anni, nel corso dei quali lo stesso veniva costantemente esposto a significative dosi di fibre di amianto;
il sig. , nello Pt_1 svolgimento della propria attività lavorativa aveva un duplice contatto con la predetta sostanza nociva, in quanto la stessa veniva direttamente manipolata dal ricorrente, il quale veniva altresì esposto, a causa degli ambienti ristretti in cui operava, all'inquinamento ambientale derivante dalle ulteriori e distinte mansioni svolte in contemporanea in zone limitrofe;
di aver svolto le mansioni dettagliatamente descritte in ricorso;
il ricorrente, operando costantemente e quotidianamente (per circa ventinsette anni, per almeno 8h al giorno) in un ambiente inquinato da materiali contenenti amianto e da altre sostanze nocive (quali acetaldeide, nickel, acroleina, cadmio, ammoniaca), esalazione di fumi e vapori di
l'esposizione ad amianto alle dipendenze della CP_4 era stata già riconosciuta dall' , per i periodi lavorativi relativi agli anni dal CP_1
1974 al 1992 (v. riconoscimento esposizione ad amianto ); nel corso degli CP_1 anni, il sig. aveva iniziato a lamentare dispnea al minimo sforzo, dolore Pt_1 toracico, senso di fatica e tosse secca, sempre più frequenti. Pertanto, in data 16.12.2020, si sottoponeva ad esame TC torace presso il Centro Me.di di Castellammare di Stabia, dal quale emergeva (all. n. 4) : “Su entrambi gli ambiti polmonari accentuazione del disegno tramitico con evidenza di ispessimento dell'interstizio.....”; stante la predetta diagnosi e risultando evidente la riconducibilità di tale menomazione fisica al rischio lavorativo al quale era stato esposto per circa ventisette anni, in data 29.10.21 il sig. denunciava la Pt_1 malattia professionale all (malattia professionale n. 518203307 del CP_1
29.10.21); l' , con provvedimento del 13.12.21, in maniera del tutto erronea, CP_1 immotivata ed irragionevole, riteneva non sussistente il nesso causale tra il rischio lavorativo cui il ricorrente era stato esposto e la malattia denunciata;
in data 31.01.2022, si sottoponeva ad esame spirometrico da cui emergeva che il sig.
era affetto da “sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve in pz con Pt_1 asbestosi polmonare”; di aver proposto opposizione, richiedendo all'ente una visita collegiale, al fine di poter procedere a una rivalutazione della malattia professionale denunciata;
la determinazione dell' risultava erronea ed illegittima, in quanto CP_1 non era stata valutata adeguatamente l'esposizione professionale ad amianto del ricorrente già riconosciuta in favore del ricorrente e dei dipendenti che avevano operato presso stabilimenti della (e similari) nei medesimi anni in cui aveva CP_4 lavorato lo stesso;
l'ente aveva disatteso il parere della Contarp del 24/12/2008, che riconosceva i benefici previdenziali per l'esposizione ad amianto nei luoghi di lavoro della cantieristica napoletana fino al 1992; non era stata adeguatamente valutata la documentazione clinica in atti, rappresentativa di una patologia asbesto- correlata, caratterizzata, sul piano clinico-spirometrico, per una grave compromissione della funzione ventilatoria e, sul piano sintomatologico, per la presenza di tosse persistente e la comparsa di dispnea dopo sforzi lievi;
in base alla perizia del consulente di parte il pensionato SI. risultava affetto da Pt_1
“sindrome disventilatoria da interstiziopatia asbestosica iniziale”, patologia che determinava un danno biologico permanente non inferiore al 10% . Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni, previo espletamento di CTU medico legale: “a) accertare e dichiarare che il SI. , a causa della malattia professionale di cui in Parte_1 narrativa, presenta un grado di inabilità pari quantomeno al 10 %, per le motivazioni di cui al presente ricorso, o una percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; b) per l'effetto, condannare l' , in persona del l.r.p.t., alla CP_1 corresponsione in favore del SI. della rendita da inabilità Parte_1 permanente nella misura del 10%, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre arretrati maturati dalla data di denuncia della malattia professionale (malattia professionale n. 518203307 del 29.10.21) e/o o dalla diversa data risultante di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e sino ad effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con clausola di attribuzione”
Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza della domanda, ha chiesto il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Il c.t.u. nominato da questo Tribunale ha escluso la dipendenza dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente della malattia diagnosticata . Nello specifico, il consulente ha escluso che la patologia polmonare sia di derivazione asbestosica ed ha affermato quanto segue: “ Premessa, per il periziato, l'assenza di dati ufficiali di esposizione al rischio amianto, è opportuno qui riportare alcune succinte note informative intorno alla asbestosi, soprattutto con riferimento ai criteri diagnostici della stessa : La patologia da esposizione a fibre di amianto (ci riferiamo alla asbestosi polmonare) si evidenzia radiologicamente con opacità lineari irregolari con sviluppo che può essere diviso in tre stadi;
(1) una fase precoce con la presenza di un fine reticolato che occupa prevalentemente i campi inferiori, associato ad un aspetto a vetro smerigliato;
(2) una fase intermedia in cui le piccole opacità divengono più marcate, creando un reticolato interstiziale prominente;
durante tale fase la combinazione di anomalie pleuriche e polmonari causa un parziale oscuramento dell'ombra cardiaca-il cosiddetto “segno del cuore peloso”- e dei contorni diaframmatici;
(3) una fase più tardiva in cui il reticolato appare anche nei campi medi e superiori e i contorni diaframmatici e cardiaci si fanno ancora più sfumati. Si può evidenziare distrettualmente un aspetto a nido d'ape. (Fraser, Muller, Colman, Parè). Benché i reperti radiologici dell'asbestosi non siano specifici, la diagnosi deve essere fortemente sospettata in presenza di opacità lineari irregolari associate a placche pleuriche (idem). Per l'attribuzione eziologica della fibrosi all'amianto occorre pertanto che concomiti la presenza di marcatori di pregressa esposizione quali ispessimenti pleurici diffusi, placche pleuriche e/o atelettasia rotonda. Lesioni delle pleure come placche diffuse e ispessimenti contribuiscono quindi in modo rilevante alla diagnosi di asbestosi. Nel caso in esame, il quadro TC-grafico del 16.12.2020 ed analogamente quello del 16.10.2021, presenta una accentuazione del disegno tramitico con evidenza di ispessimento interstiziale, in assenza di anomalie pleuriche (del tipo placche e/o ispessimenti diffusi e/o atelettasia rotonda) che abbiamo visto essere marcatori fondamentali sia per la pregressa esposizione, sia per l'attribuzione eziologica di una fibrosi polmonare ad amianto. Pertanto, il dato radiologico non appare affatto probativo di patologia polmonare di derivazione asbestosica. In definitiva, il complesso dei dati disponibili (anamnesi lavorativa, dati clinico-radiologici) non consente di recepire, sul piano medico-legale, un rapporto di derivazione causale o concausale tra la patologia respiratoria oggi accertata e la etiologia asbestosica”. Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate con coerenza sono condivise dal Tribunale, e permettono di affermare che l'accertata patologia non abbia – con certezza o con probabilità qualificata - nesso causale con l'ambiente di lavoro. L'esclusione di qualsivoglia nesso causale tra patologia denunziata e attività lavorativa svolta dal ricorrente, quindi, comporta il rigetto della domanda. Le spese in ragione della oggettiva ed intrinseca controvertibilità della specifica questione sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' e liquidate come CP_5 da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in OR NZ , il 14.01.25
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Molè