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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5520/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150104897008000 RADIODIFFUSIONI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare la nullità- inesistenza della notifica della cartella di pagamento e, con ciò, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte. Difensore_1Vinte le spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito aa.
per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari.
Resistente/Appellato: In via preliminare, dichiarare inammissibile e tardivo l'appello poiché depositato fuori termine. Nel merito, respingere il ricorso e confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 4144/2024 del 26/03/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. XX, depositata il 27/03/2024, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella n. 097 2015 0104897008 000 (canone RAI), di Euro 92,16 oltre accessori. I Giudici di prime cure, accertata la validità della notifica della cartella di pagamento opposta, ritenevano il ricorso tardivo e, quindi inammissibile. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado poiché, contrariamente a quanto statuito in sentenza, il concessionario non ha provato la regolare notifica della cartella in contestazione;
pertanto, è fondata l'eccezione di nullità inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta e la successiva prescrizione del diritto. In particolare, l'appellante lamenta che la notifica della cartella è avvenuta “brevi manu”, al portiere dello stabile in difetto dell'attestazione delle c.d. “vane ricerche” nonché l'assenza della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 DPR 600/73, poiché Banca_1l'agente notificatore ha consegnato la c.d. raccomandata informativa, all'ufficio di spa ma tale consegna non è prova della spedizione della raccomandata informativa. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito, l'Agenzia contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale il Collegio ritiene sia priva di fondamento l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, di inammissibilità dell'appello perché proposto oltre il termine di legge. Il Collegio osserva al riguardo che il ricorso in appello è stato notificato tramite PEC inviata all'indirizzo Email_3" " consegnata il giorno 28/10/2024 alle ore 17:38:29 e quindi entro il termine ultimo fissato dall'art. 327 cpc per come riformato dall'art. 46 della Legge 18/06/2009 n. 69. Considerato infatti che la sentenza n. 4144/2024 del 26/03/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. XX, è stata depositata il 27/03/2024, e che non è stata notificata alle parti, trova applicazione il temine lungo di impugnazione di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 38 comma 3 D.Lgs 546/92; art. 327 comma 1 cpc). Ciò premesso, il Collegio osserva che l'appello è stato presentato tempestivamente. Infatti l'appello è stato proposto in data 28/10/2024 (data della consegna a mezzo PEC) e quindi entro il termine ultimo di legge che, tenuto della data di pubblicazione della sentenza (27/03/2024) e del termine semestrale di decadenza, era il 28/10/2024, che era giorno non festivo. Il ricorso in appello è pertanto ammissibile perché proposto entro il termine di legge, nell'ultimo giorno utile. Nel merito, il ricorso è privo di fondamento. La cartella di pagamento n. 097 2015 0104897008 000, di Euro 92,16 oltre accessori è stata notificata direttamente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo posta, con raccomandata ar, in data 22/07/2015, consegnata a mani del portiere, sig.ra Nominativo_1, che ha sottoscritto la relativa ricevuta. In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). La Suprema Corte, con ordinanza della sez. trib., 29/05/2025, n.14449, ha precisato che “Se la notifica degli atti impositivi avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018). Il Collegio ritiene di condividere questo orientamento per cui, nel caso in esame, la procedura di notifica si è regolarmente svolta con la consegna della raccomandata al portiere dello stabile. Le doglianze dell'appellante sull'assenza di prova di effettiva spedizione della raccomandata informativa sono prive di rilevanza, atteso che detto adempimento, nel caso in esame, per come sopra specificato, non è prescritto come necessario al fine della regolarità della procedura. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio sez. II, rigetta l'appello proposto dal sig.Giorgio Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 200,00 a favore di Ag.entrate - Riscossione - Roma. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore BALDOVINI PAOLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5520/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150104897008000 RADIODIFFUSIONI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accertare e dichiarare la nullità- inesistenza della notifica della cartella di pagamento e, con ciò, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte. Difensore_1Vinte le spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito aa.
per aver anticipato le spese e per non aver riscosso gli onorari.
Resistente/Appellato: In via preliminare, dichiarare inammissibile e tardivo l'appello poiché depositato fuori termine. Nel merito, respingere il ricorso e confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 4144/2024 del 26/03/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. XX, depositata il 27/03/2024, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella n. 097 2015 0104897008 000 (canone RAI), di Euro 92,16 oltre accessori. I Giudici di prime cure, accertata la validità della notifica della cartella di pagamento opposta, ritenevano il ricorso tardivo e, quindi inammissibile. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado poiché, contrariamente a quanto statuito in sentenza, il concessionario non ha provato la regolare notifica della cartella in contestazione;
pertanto, è fondata l'eccezione di nullità inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta e la successiva prescrizione del diritto. In particolare, l'appellante lamenta che la notifica della cartella è avvenuta “brevi manu”, al portiere dello stabile in difetto dell'attestazione delle c.d. “vane ricerche” nonché l'assenza della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 DPR 600/73, poiché Banca_1l'agente notificatore ha consegnato la c.d. raccomandata informativa, all'ufficio di spa ma tale consegna non è prova della spedizione della raccomandata informativa. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito, l'Agenzia contesta la fondatezza dei motivi di appello, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. Nella camera di consiglio del 22/01/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale il Collegio ritiene sia priva di fondamento l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, di inammissibilità dell'appello perché proposto oltre il termine di legge. Il Collegio osserva al riguardo che il ricorso in appello è stato notificato tramite PEC inviata all'indirizzo Email_3" " consegnata il giorno 28/10/2024 alle ore 17:38:29 e quindi entro il termine ultimo fissato dall'art. 327 cpc per come riformato dall'art. 46 della Legge 18/06/2009 n. 69. Considerato infatti che la sentenza n. 4144/2024 del 26/03/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. XX, è stata depositata il 27/03/2024, e che non è stata notificata alle parti, trova applicazione il temine lungo di impugnazione di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 38 comma 3 D.Lgs 546/92; art. 327 comma 1 cpc). Ciò premesso, il Collegio osserva che l'appello è stato presentato tempestivamente. Infatti l'appello è stato proposto in data 28/10/2024 (data della consegna a mezzo PEC) e quindi entro il termine ultimo di legge che, tenuto della data di pubblicazione della sentenza (27/03/2024) e del termine semestrale di decadenza, era il 28/10/2024, che era giorno non festivo. Il ricorso in appello è pertanto ammissibile perché proposto entro il termine di legge, nell'ultimo giorno utile. Nel merito, il ricorso è privo di fondamento. La cartella di pagamento n. 097 2015 0104897008 000, di Euro 92,16 oltre accessori è stata notificata direttamente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo posta, con raccomandata ar, in data 22/07/2015, consegnata a mani del portiere, sig.ra Nominativo_1, che ha sottoscritto la relativa ricevuta. In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). La Suprema Corte, con ordinanza della sez. trib., 29/05/2025, n.14449, ha precisato che “Se la notifica degli atti impositivi avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018). Il Collegio ritiene di condividere questo orientamento per cui, nel caso in esame, la procedura di notifica si è regolarmente svolta con la consegna della raccomandata al portiere dello stabile. Le doglianze dell'appellante sull'assenza di prova di effettiva spedizione della raccomandata informativa sono prive di rilevanza, atteso che detto adempimento, nel caso in esame, per come sopra specificato, non è prescritto come necessario al fine della regolarità della procedura. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio sez. II, rigetta l'appello proposto dal sig.Giorgio Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 200,00 a favore di Ag.entrate - Riscossione - Roma. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 22 gennaio 2026 Il Giudice est. Dott. Giovanni Monaca La Presidente Avv. Giuliana Passero