Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 758
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità/inesistenza notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e consegnata al portiere, sia ritualmente avvenuta. Ha applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio finanziario, si applicano le norme del servizio postale ordinario, non essendo necessaria la redazione di una relata di notifica o l'invio della raccomandata informativa al destinatario. La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. opera se l'atto giunge nel luogo di destinazione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione

    Poiché la Corte ha ritenuto la notifica della cartella di pagamento ritualmente avvenuta, le eccezioni di decadenza e prescrizione basate sulla nullità della notifica sono state respinte.

  • Rigettato
    Tardività dell'appello

    La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, ritenendo l'appello proposto tempestivamente. Ha considerato che la sentenza di primo grado, non notificata, soggiace al termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione. L'appello è stato notificato tramite PEC in data 28/10/2024, entro il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza (27/03/2024).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 758
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 758
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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