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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 50698/2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10 dicembre 2024
con l'avv. Fabio Calò e l'Avv. Giuseppina Tenga;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
presso il Tribunale Penale di Controparte_1
Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
PARTE RESISTENTE
Controparte_2
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale
Penale di Roma – VIII, depositato il 10 ottobre 2023 e notificato in pari data, con cui veniva liquidato al ricorrente il compenso per l'attività di custode giudiziario resa nella causa
R.G.DIB 19101/09
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione inerente alla liquidazione dell'indennità da custodia di veicolo sottoposto a sequestro dal 5 luglio 2009 al 23 dicembre
2022, ritenendo errata la liquidazione dei compensi operata dal giudice penale – e pari ad euro 600,00 oltre iva, in luogo della maggior somma richiesta pari ad euro 1.960,60 oltre iva e comprese spese di trasporto – per aver l'organo giudicante ritenuto erroneamente prescritta una parte del credito senza considerare le comunicazioni di interruzione della prescrizione e ridotto la pretesa creditoria in via equitativa pe inesatto adempimento della prestazione dovuta alla tardiva distruzione del bene.
Si costituivano tempestivamente il e la Procura della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale Penale di Roma che chiedevano, oltre al rigetto dell'opposizione, in via principale l'accertamento che nulla era dovuto al ricorrente, ovvero la riduzione dell'importo liquidato nel decreto.
Rimaneva contumace cui veniva notificato il ricorso in qualità di Controparte_2
litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ. 19720/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”).
Al fine della risoluzione della fattispecie de qua deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 58
T.U. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
Tale indennità viene determinata sulla base delle tariffe contenute in Tabelle approvate ai sensi dell'articolo 59 T.U. 115/2002 - ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n.
400, art. 17 commi 3 e 4 - e, in via residuale, secondo gli usi locali;
sono altresì rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
Tali tabelle, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 59 T.U. 115/2002 sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico e prevedono le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.
Per quanto qui rileva, in data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n.
265 che individuava - limitatamente ai veicoli a motore e natanti sottoposti a sequestro - le tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera di custodia, conservazione, traino, trasporto e recupero.
Ebbene il predetto decreto ministeriale, in forza del quale il ricorrente chiede la liquidazione dei compensi, fissa specifici importi dell'indennità differenziandoli essenzialmente in base al tipo di bene (motoveicoli, ciclomotori, veicoli, autocarri) ed al luogo di conservazione del bene (area recintata e scoperta, luogo chiuso e coperto), nonché prevedendone una progressiva riduzione all'aumentare dei giorni di custodia e dello stato di conservazione del bene.
Venendo all'analisi del caso di specie, anzitutto, è documentalmente provato, oltre che non specificatamente contestato da parte resistente, che oggetto dell'attività di custodia del ricorrente è stata un'autovettura modello Polo di colore blu scuro, sottoposta a sequestro penale ex art. 354 c.p.c. ed a sequestro amministrativo ex art. 193 comma 2 c.p.p., così come risulta dal verbale dei carabinieri - facente prova sino a querela di falso - che affidavano in custodia giudiziaria e consegnavano il veicolo, in data 5 luglio 2009, alla ditta
[...]
(cfr. doc. 2 ricorso). Parte_1
Ai fini della liquidazione del compenso del custode, pertanto, come correttamente rilevato da ricorrente, devono applicarsi gli importi di cui alle tabelle suindicate.
Peraltro, il decreto di liquidazione deve essere riformato anche nella parte in cui prevede una riduzione dei compensi in ragione dell'asserito colpevole ritardo del ricorrente nella distruzione del bene dato in custodia, avvenuta, a parere del giudice penale, soltanto nel
2022 invece che nel 2010 come disposto nella sentenza penale del 7 gennaio 2010 (doc. 1 ricorso).
Deve sul punto rilevarsi che nel decreto di liquidazione il giudice motiva la riduzione precisando i) che lo stesso giudice penale fa riferimento al fatto che il 6 dicembre 2022 il giudice penale - in calce al sollecito del 16 novembre 2022 il ricorrente alla definizione del reperto in custodia - aveva rappresentato che la distruzione del bene, in caso di modesto valore, era già stata adottata in calce alla sentenza penale risalente al 2010; ii) che la sentenza penale “divenuta irrevocabile il 21 aprile 2014 con cui si disponeva la confisca e vendita del veicolo, fatto salvo il modesto valore, e in tal caso la distruzione del bene; iii) che la distruzione del bene era stata disposta sin dal 2010 “come verosimilmente reso noto dalla Cancelleria, ma in ogni caso, almeno dal 10.9.13, quando lo stesso aveva CP_3 significato alla ditta autorizzazione alla demolizione”.
Tuttavia, dalla stessa motivazione può evincersi che non v'è prova che il ricorrente fosse stato messo a conoscenza della sentenza penale nel 2010 (neppure prodotta in atti), ovvero che avesse ricevuto comunicazione formale di distruzione del veicolo in custodia, se non in data 16 dicembre 2022 con comunicazione del giudice penale in calce al sollecito del ricorrente (cfr. doc. 5 ricorso).
D'altronde è lo stesso decreto impugnato che fa riferimento unicamente alla conoscenza da parte del ricorrente del solo provvedimento dell' che, tuttavia, Controparte_4
trattandosi di mero provvedimento amministrativo, non è sufficiente a legittimare alla distruzione del bene il ricorrente il quale, infatti, ha correttamente proceduto alla tempestiva distruzione in data 23 dicembre 2022 successivamente alla predetta comunicazione del 16 dicembre 2022 ricevuta dal Tribunale penale.
Sul punto, quindi, il decreto impugnato deve essere riformato.
Parimenti, il provvedimento opposto deve essere riformato anche in relazione alla statuizione di parziale prescrizione del credito.
Infatti, considerato che la custodia ha avuto inizio il 5 luglio 2009 e che quindi il primo termine decennale cadeva nel luglio 2019, emerge in atti che con comunicazione p.e.c. del 23 maggio 2018 (cfr. doc. 4 ricorso) - peraltro non contestata nella ricezione dal resistente - il ricorrente sollecitava la distruzione del bene e quantificava i compensi maturati, altresì, specificando il valore interruttivo della prescrizione della comunicazione.
Deve, quindi, concludersi che il ricorrente ha correttamente interrotto la prescrizione decennale del credito.
Ne consegue che il decreto di liquidazione opposto deve essere riformato e revocato, con conseguente necessità di determinare il compenso per la custodia per il periodo dal 5 luglio
2009 al 23 dicembre 2022 considerata la prova documentale dell'attività. Si applicano a tal fine i valori previsti nel DM 265/2006 che stabilisce, in relazione alla quantificazione, “b) per la custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli: 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24; 2) per il periodo successivo: euro 1,39” (art. 1 co. 1 lett. b DM
265/2006) e “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1 … alla lettera b) n. 2 … sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%;b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%;c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del 40%;d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%”.
Ciò considerato deve liquidarsi al ricorrente, a titolo di indennità, l'importo come dallo stesso correttamente quantificato in euro 1.900,60.
Deve, altresì, riconoscersi al ricorrente l'ulteriore importo richiesto di euro 60,00 per il traino e trasporto in depositeria come previsto dall'art. 1 comma 1 lett. 6 del DM 265/2006, considerato che nel verbale dei carabinieri si legge che il bene veniva affidato alla
[...]
“nella persona del sig. autista del carro attrezzi tipo Iveco” e Per_1 CP_5
“…a seguito di intervento per il suo recupero, effettuato dal carro attrezzi targa… condotto da ” (cfr. doc. 2 ricorso). Pt_2
In conclusione, il ricorso della società va integralmente accolto, con Parte_1 assorbimento e rigetto delle domande del resistente, ed a quest'ultima deve essere liquidato l'importo totale di euro 1.960,60, oltre IVA come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, in relazione alle cause di valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa priva di questioni di diritto, riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie integralmente il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida in favore della l'importo di euro 1.960,60 oltre iva come per legge;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidate in euro 852,00 per compensi, oltre euro 98,00 per spese, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 50698/2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10 dicembre 2024
con l'avv. Fabio Calò e l'Avv. Giuseppina Tenga;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
presso il Tribunale Penale di Controparte_1
Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
PARTE RESISTENTE
Controparte_2
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale
Penale di Roma – VIII, depositato il 10 ottobre 2023 e notificato in pari data, con cui veniva liquidato al ricorrente il compenso per l'attività di custode giudiziario resa nella causa
R.G.DIB 19101/09
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione inerente alla liquidazione dell'indennità da custodia di veicolo sottoposto a sequestro dal 5 luglio 2009 al 23 dicembre
2022, ritenendo errata la liquidazione dei compensi operata dal giudice penale – e pari ad euro 600,00 oltre iva, in luogo della maggior somma richiesta pari ad euro 1.960,60 oltre iva e comprese spese di trasporto – per aver l'organo giudicante ritenuto erroneamente prescritta una parte del credito senza considerare le comunicazioni di interruzione della prescrizione e ridotto la pretesa creditoria in via equitativa pe inesatto adempimento della prestazione dovuta alla tardiva distruzione del bene.
Si costituivano tempestivamente il e la Procura della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale Penale di Roma che chiedevano, oltre al rigetto dell'opposizione, in via principale l'accertamento che nulla era dovuto al ricorrente, ovvero la riduzione dell'importo liquidato nel decreto.
Rimaneva contumace cui veniva notificato il ricorso in qualità di Controparte_2
litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ. 19720/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”).
Al fine della risoluzione della fattispecie de qua deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 58
T.U. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
Tale indennità viene determinata sulla base delle tariffe contenute in Tabelle approvate ai sensi dell'articolo 59 T.U. 115/2002 - ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n.
400, art. 17 commi 3 e 4 - e, in via residuale, secondo gli usi locali;
sono altresì rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
Tali tabelle, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 59 T.U. 115/2002 sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico e prevedono le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.
Per quanto qui rileva, in data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n.
265 che individuava - limitatamente ai veicoli a motore e natanti sottoposti a sequestro - le tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera di custodia, conservazione, traino, trasporto e recupero.
Ebbene il predetto decreto ministeriale, in forza del quale il ricorrente chiede la liquidazione dei compensi, fissa specifici importi dell'indennità differenziandoli essenzialmente in base al tipo di bene (motoveicoli, ciclomotori, veicoli, autocarri) ed al luogo di conservazione del bene (area recintata e scoperta, luogo chiuso e coperto), nonché prevedendone una progressiva riduzione all'aumentare dei giorni di custodia e dello stato di conservazione del bene.
Venendo all'analisi del caso di specie, anzitutto, è documentalmente provato, oltre che non specificatamente contestato da parte resistente, che oggetto dell'attività di custodia del ricorrente è stata un'autovettura modello Polo di colore blu scuro, sottoposta a sequestro penale ex art. 354 c.p.c. ed a sequestro amministrativo ex art. 193 comma 2 c.p.p., così come risulta dal verbale dei carabinieri - facente prova sino a querela di falso - che affidavano in custodia giudiziaria e consegnavano il veicolo, in data 5 luglio 2009, alla ditta
[...]
(cfr. doc. 2 ricorso). Parte_1
Ai fini della liquidazione del compenso del custode, pertanto, come correttamente rilevato da ricorrente, devono applicarsi gli importi di cui alle tabelle suindicate.
Peraltro, il decreto di liquidazione deve essere riformato anche nella parte in cui prevede una riduzione dei compensi in ragione dell'asserito colpevole ritardo del ricorrente nella distruzione del bene dato in custodia, avvenuta, a parere del giudice penale, soltanto nel
2022 invece che nel 2010 come disposto nella sentenza penale del 7 gennaio 2010 (doc. 1 ricorso).
Deve sul punto rilevarsi che nel decreto di liquidazione il giudice motiva la riduzione precisando i) che lo stesso giudice penale fa riferimento al fatto che il 6 dicembre 2022 il giudice penale - in calce al sollecito del 16 novembre 2022 il ricorrente alla definizione del reperto in custodia - aveva rappresentato che la distruzione del bene, in caso di modesto valore, era già stata adottata in calce alla sentenza penale risalente al 2010; ii) che la sentenza penale “divenuta irrevocabile il 21 aprile 2014 con cui si disponeva la confisca e vendita del veicolo, fatto salvo il modesto valore, e in tal caso la distruzione del bene; iii) che la distruzione del bene era stata disposta sin dal 2010 “come verosimilmente reso noto dalla Cancelleria, ma in ogni caso, almeno dal 10.9.13, quando lo stesso aveva CP_3 significato alla ditta autorizzazione alla demolizione”.
Tuttavia, dalla stessa motivazione può evincersi che non v'è prova che il ricorrente fosse stato messo a conoscenza della sentenza penale nel 2010 (neppure prodotta in atti), ovvero che avesse ricevuto comunicazione formale di distruzione del veicolo in custodia, se non in data 16 dicembre 2022 con comunicazione del giudice penale in calce al sollecito del ricorrente (cfr. doc. 5 ricorso).
D'altronde è lo stesso decreto impugnato che fa riferimento unicamente alla conoscenza da parte del ricorrente del solo provvedimento dell' che, tuttavia, Controparte_4
trattandosi di mero provvedimento amministrativo, non è sufficiente a legittimare alla distruzione del bene il ricorrente il quale, infatti, ha correttamente proceduto alla tempestiva distruzione in data 23 dicembre 2022 successivamente alla predetta comunicazione del 16 dicembre 2022 ricevuta dal Tribunale penale.
Sul punto, quindi, il decreto impugnato deve essere riformato.
Parimenti, il provvedimento opposto deve essere riformato anche in relazione alla statuizione di parziale prescrizione del credito.
Infatti, considerato che la custodia ha avuto inizio il 5 luglio 2009 e che quindi il primo termine decennale cadeva nel luglio 2019, emerge in atti che con comunicazione p.e.c. del 23 maggio 2018 (cfr. doc. 4 ricorso) - peraltro non contestata nella ricezione dal resistente - il ricorrente sollecitava la distruzione del bene e quantificava i compensi maturati, altresì, specificando il valore interruttivo della prescrizione della comunicazione.
Deve, quindi, concludersi che il ricorrente ha correttamente interrotto la prescrizione decennale del credito.
Ne consegue che il decreto di liquidazione opposto deve essere riformato e revocato, con conseguente necessità di determinare il compenso per la custodia per il periodo dal 5 luglio
2009 al 23 dicembre 2022 considerata la prova documentale dell'attività. Si applicano a tal fine i valori previsti nel DM 265/2006 che stabilisce, in relazione alla quantificazione, “b) per la custodia in area recintata e scoperta di autoveicoli: 1) per i primi novanta giorni dal sequestro: euro 2,24; 2) per il periodo successivo: euro 1,39” (art. 1 co. 1 lett. b DM
265/2006) e “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1 … alla lettera b) n. 2 … sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%;b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%;c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è ulteriormente ridotto nella misura del 40%;d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%”.
Ciò considerato deve liquidarsi al ricorrente, a titolo di indennità, l'importo come dallo stesso correttamente quantificato in euro 1.900,60.
Deve, altresì, riconoscersi al ricorrente l'ulteriore importo richiesto di euro 60,00 per il traino e trasporto in depositeria come previsto dall'art. 1 comma 1 lett. 6 del DM 265/2006, considerato che nel verbale dei carabinieri si legge che il bene veniva affidato alla
[...]
“nella persona del sig. autista del carro attrezzi tipo Iveco” e Per_1 CP_5
“…a seguito di intervento per il suo recupero, effettuato dal carro attrezzi targa… condotto da ” (cfr. doc. 2 ricorso). Pt_2
In conclusione, il ricorso della società va integralmente accolto, con Parte_1 assorbimento e rigetto delle domande del resistente, ed a quest'ultima deve essere liquidato l'importo totale di euro 1.960,60, oltre IVA come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, in relazione alle cause di valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa priva di questioni di diritto, riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie integralmente il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida in favore della l'importo di euro 1.960,60 oltre iva come per legge;
Parte_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidate in euro 852,00 per compensi, oltre euro 98,00 per spese, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
W. Verusio