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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DR EL Presidente
IA GH IU
DR SI IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15898/2023 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. MACCALLI STEFANIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
già con il patrocinio dell'Avv. AYROLDI GIUSEPPE (rinuncia al mandato del 24/10/2024)
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/2025 parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “si rimette, quanto al modulo di affido, al contenuto dell'ordinanza dell'11/2/2025 anche in base alle relazioni dei
Servizi sociali del 6/2/2025; si riporta per il resto al ricorso ovvero ai provvedimenti provvisori del
7/5/2024. Chiede liquidarsi il patrocinio in favore del difensore come da istanza depositata. Chiede quindi che la causa sia rimessa al Collegio rinunciando ai termini per atti conclusivi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 22/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 11/3/2021 in Albania con il resistente, unione dalla quale è nata la figlia
(n. 5/2/2022). Per_1
1 La sig.ra ha dedotto che il resistente si è estraniato dal nucleo familiare sia intraprendendo Pt_1
frequenti viaggi all'estero, senza fornire giustificazione alcuna, sia soggiornando presso il garage della casa coniugale ove era stato ricavato un piccolo appartamento.
Ha inoltre assunto atteggiamenti prevaricatori in danno alla moglie, anche alla presenza della figlia.
Tali condotte hanno indotto la ricorrente a denunciare il marito per maltrattamenti (doc. 5-6) e a richiedere l'adozione di un ordine di protezione nei confronti del coniuge, istanza che veniva accolta con decreto inaudita altera parte del 9/2/2024 confermato il 15/3/2024 (n. 1469/2024 R.G.).
Il resistente si è quindi allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi presso i propri familiari.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole;
in particolare, l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre ed un contributo mensile di € 350,00 a carico del padre.
Con comparsa depositata il 4/4/2024 si è costituito il resistente contestando tutto quanto dedotto da controparte. In particolare ha allegato di essersi recato spesso all'estero alla ricerca di un'occupazione e ha negato di aver assunto condotte violente e irriguardose in danno alla moglie.
Quanto alla figlia , ha dedotto di essere sempre stato un padre presente e nulla ha opposto Per_1 all'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. verbale d'udienza del 7/5/2024), il procuratore di parte resistente ha depositato rinuncia al mandato (cfr. note del 24/10/2024) e il convenuto non ha più inteso costituirsi in giudizio a mezzo di un nuovo difensore.
All'udienza del 29/10/2024 la ricorrente ha rappresentato che il sig. nulla ha mai corrisposto Pt_1
a titolo di mantenimento per la figlia, con la quale non ha neppure mantenuto i contatti.
Acquisita relazione dei Servizi sociali, è stato disposto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla madre e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della pronuncia inerente allo status (cfr. verbale d'udienza dell'11/2/2025).
Con sentenza n. 1065/2025 pubblicata il 17/3/2025 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti e la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 14/10/2025 parte ricorrente ha ribadito che il padre si è completamente disinteressato della figlia e non ha provveduto in alcun modo al suo mantenimento.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi in quanto rinunciati dalla parte.
***
1) Sulla pronuncia di divorzio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
2 a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi all'udienza del 7/5/2024; il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
2) Sull'affido della minore Per_1
Con ordinanza dell'11/2/2025 il giudice delegato, preso atto che dalle relazioni dei Servizi sociali è emersa “l'adeguatezza genitoriale della madre e la totale assenza del padre dalla vita della minore, il quale, oltre a non contribuire economicamente, ha fatto mancare qualsiasi supporto al nucleo familiare”, ha disposto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” di alla madre. Per_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al profilo attinente all'idoneità genitoriale, si rileva che nel corso del procedimento il sig. non ha inteso attivarsi in alcun modo per ripristinare i contatti con la figlia e assumere Pt_1
una condotta coerente con l'assunzione del proprio ruolo genitoriale.
Infatti, dopo essere stato tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 387 bis e 385 c.p. (cfr. annotazione di P.G. del 19/3/2025), ha riportato una condanna alla pena di anni quattro di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis, commi 1 e 2, c.p.; 81 e 635, comma 2, n. 1) c.p.; 582 e 585 in relazione agli artt. 576 e 577 n. 1 c.p.; 609 bis e ter c.p. commessi ai danni del coniuge (cfr. note di trattazione scritta dell'11/10/2025).
Sul punto giova ribadire che lo stato di detenzione non è di per sé ostativo all'avvio di un percorso di riavvicinamento padre-figlia, sicché la mancata attivazione del resistente in tale senso non può che essere valutata come ulteriore indice del suo disinteresse per la figlia comprovato dalla condotta sia processuale sia extraprocessuale serbata dal convenuto.
Di contro, la ricorrente è apparsa dotata di capacità genitoriale;
si è infatti prodigata per reperire un impiego con cui far fronte alle esigenze proprie e a quelle della figlia, creando altresì una rete amicale che la supporta, insieme al fratello, nella gestione della minore e consolidando “un forte legame con
3 [la quale] riconosce in lei un punto di riferimento stabile e affettivamente significativo” Per_1
(cfr. relazione Servizi sociali del 25/10/2024).
Quanto alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
Dalle risultanze processuali è emerso che è la madre ad occuparsi prevalentemente della minore con la quale il padre non ha contatti ormai da più di un anno, fatta eccezione per un episodio occorso il
2/3/2025 in occasione del quale lo stesso, recatosi all'oratorio per incontrare la minore, “lamentava il fatto che la piccola non lo riconoscesse” (cfr. note del 19/3/2025).
A ciò deve aggiungersi che, benché il resistente si fosse formalmente reso disponibile a provvedere ai fabbisogni della figlia (cfr. comparsa di costituzione), in realtà nulla ha mai corrisposto a tale titolo, disattendendo così agli obblighi derivanti dalla legge e dalle statuizioni provvisorie assunte in corso di causa (cfr. ordinanza del 7/5/2024).
Allo stato attuale appare quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore ad entrambi i genitori.
Risulta pertanto più rispondente all'interesse di delegare alla madre, come peraltro avvenuto Per_1 finora, l'assunzione anche delle decisioni anche di maggiore interesse per la figlia.
Tanto basta. a parere del Collegio, per confermare l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla ricorrente con collocamento prevalente della stessa presso la casa coniugale, che resta assegnata alla madre, ove risiede da quando è nata.
3) Sugli incontri padre-figlia
Stante l'assenza di contatti tra il padre e la minore da circa un anno, si reputa congruo disporre che, laddove il sig. manifestasse la fattiva volontà di ripristinare le frequentazioni con la figlia, Pt_1
queste potranno avvenire solo in modalità protetta con l'intermediazione dei Servizi sociali.
4) Sul mantenimento della minore
Parte ricorrente ha chiesto porsi a carico del padre l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento l'importo di € 350,00/mese (cfr. ricorso introduttivo).
Parte resistente si è resa disponibile a corrispondere a tale titolo la somma di € 150,00/mese, stante la propria condizione di disoccupazione (cfr. comparsa di costituzione).
Ebbene, quanto alla capacità reddituale della ricorrente, dall'indagine dei Servizi sociali è emerso che la stessa, nel settembre 2024, ha reperito un'attività lavorativa (“la sig.ra in concomitanza Pt_1 con l'avvio della scuola materna della figlia , ha trovato lavoro in qualità di cameriera Per_1 presso un ristorante sito ad Orzinuovi (BS) nella pausa pranzo” – cfr. relazione 25/10/2024), senza tuttavia nulla documentare quanto ai redditi percepiti.
A ciò deve aggiungersi che la sig.ra introita l'intero importo dell'assegno unico (doc. 10). Pt_1
4 A fronte di tali entrate, ha dato atto di essere gravata da un canone locatizio pari a circa € 218,48/mese
(doc. 13), pur condividendo l'immobile con il fratello.
Quanto al resistente, dopo il periodo di detenzione presso la casa circondariale “Nerio Fischione” di
Brescia conclusosi il 21/2/2025 (cfr. annotazione di P.G. del 19/3/2025), nulla ha documentato circa il reperimento di un impiego, sebbene in udienza avesse rappresentato di aver ricevuto alcune offerte di lavoro.
Neppure ha dato atto di essere gravato da canoni di locazione, essendo proprietario dell'immobile presso cui risiede, o da altri oneri.
Cionondimeno è pacifico che il resistente, oggi di anni trentasette, conserva piena capacità lavorativa e non contribuisce in alcun modo al mantenimento in forma diretta della figlia.
Al riguardo, si rammenta che l'obbligo di mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli al fine di consentire alla prole di condurre una vita dignitosa (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi
l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa del minore.
Tenuto conto del collocamento prevalente della minore presso la madre, dell'età e delle incrementali esigenze di (oggi di anni 3), nonché dell'assenza di frequentazioni padre-figlia, il Collegio Per_1
stima congruo porre a carico del resistente, con decorrenza dalla data della presente sentenza, l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento della minore l'importo di € 300,00/mese, oltre rivalutazione annua secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate dal vigente Protocollo e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Rimane ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ.
Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5 5) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente e in favore dell'Erario dello Stato come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01
a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
3. conferma l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla madre con estensione Per_1 della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la minore ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.c.;
4. dispone che la minore mantenga la residenza abituale presso la madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale;
5. dispone che il diritto di visita paterno venga esercitato con le modalità meglio precisate in parte motiva;
6. con decorrenza dalla presente sentenza, pone a carico del sig. l'onere di corrispondere alla Pt_1 ricorrente entro il 10 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di €
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario dello Stato che liquida in complessivi € 5.261,00 (di cui € 1.701,00 fase di studio;
€ 1.204,00 fase introduttiva;
€
903,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente Il IU estensore
DR EL DR SI
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DR EL Presidente
IA GH IU
DR SI IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15898/2023 promossa da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. MACCALLI STEFANIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
già con il patrocinio dell'Avv. AYROLDI GIUSEPPE (rinuncia al mandato del 24/10/2024)
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/10/2025 parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni: “si rimette, quanto al modulo di affido, al contenuto dell'ordinanza dell'11/2/2025 anche in base alle relazioni dei
Servizi sociali del 6/2/2025; si riporta per il resto al ricorso ovvero ai provvedimenti provvisori del
7/5/2024. Chiede liquidarsi il patrocinio in favore del difensore come da istanza depositata. Chiede quindi che la causa sia rimessa al Collegio rinunciando ai termini per atti conclusivi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 22/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 11/3/2021 in Albania con il resistente, unione dalla quale è nata la figlia
(n. 5/2/2022). Per_1
1 La sig.ra ha dedotto che il resistente si è estraniato dal nucleo familiare sia intraprendendo Pt_1
frequenti viaggi all'estero, senza fornire giustificazione alcuna, sia soggiornando presso il garage della casa coniugale ove era stato ricavato un piccolo appartamento.
Ha inoltre assunto atteggiamenti prevaricatori in danno alla moglie, anche alla presenza della figlia.
Tali condotte hanno indotto la ricorrente a denunciare il marito per maltrattamenti (doc. 5-6) e a richiedere l'adozione di un ordine di protezione nei confronti del coniuge, istanza che veniva accolta con decreto inaudita altera parte del 9/2/2024 confermato il 15/3/2024 (n. 1469/2024 R.G.).
Il resistente si è quindi allontanato dalla casa coniugale, trasferendosi presso i propri familiari.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e delle statuizioni accessorie inerenti alla prole;
in particolare, l'affidamento super-esclusivo della figlia minore alla madre ed un contributo mensile di € 350,00 a carico del padre.
Con comparsa depositata il 4/4/2024 si è costituito il resistente contestando tutto quanto dedotto da controparte. In particolare ha allegato di essersi recato spesso all'estero alla ricerca di un'occupazione e ha negato di aver assunto condotte violente e irriguardose in danno alla moglie.
Quanto alla figlia , ha dedotto di essere sempre stato un padre presente e nulla ha opposto Per_1 all'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. verbale d'udienza del 7/5/2024), il procuratore di parte resistente ha depositato rinuncia al mandato (cfr. note del 24/10/2024) e il convenuto non ha più inteso costituirsi in giudizio a mezzo di un nuovo difensore.
All'udienza del 29/10/2024 la ricorrente ha rappresentato che il sig. nulla ha mai corrisposto Pt_1
a titolo di mantenimento per la figlia, con la quale non ha neppure mantenuto i contatti.
Acquisita relazione dei Servizi sociali, è stato disposto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla madre e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della pronuncia inerente allo status (cfr. verbale d'udienza dell'11/2/2025).
Con sentenza n. 1065/2025 pubblicata il 17/3/2025 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti e la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio.
All'udienza del 14/10/2025 parte ricorrente ha ribadito che il padre si è completamente disinteressato della figlia e non ha provveduto in alcun modo al suo mantenimento.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi in quanto rinunciati dalla parte.
***
1) Sulla pronuncia di divorzio
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
2 a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi all'udienza del 7/5/2024; il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
2) Sull'affido della minore Per_1
Con ordinanza dell'11/2/2025 il giudice delegato, preso atto che dalle relazioni dei Servizi sociali è emersa “l'adeguatezza genitoriale della madre e la totale assenza del padre dalla vita della minore, il quale, oltre a non contribuire economicamente, ha fatto mancare qualsiasi supporto al nucleo familiare”, ha disposto l'affido esclusivo cd. “rafforzato” di alla madre. Per_1
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al profilo attinente all'idoneità genitoriale, si rileva che nel corso del procedimento il sig. non ha inteso attivarsi in alcun modo per ripristinare i contatti con la figlia e assumere Pt_1
una condotta coerente con l'assunzione del proprio ruolo genitoriale.
Infatti, dopo essere stato tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 387 bis e 385 c.p. (cfr. annotazione di P.G. del 19/3/2025), ha riportato una condanna alla pena di anni quattro di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 612-bis, commi 1 e 2, c.p.; 81 e 635, comma 2, n. 1) c.p.; 582 e 585 in relazione agli artt. 576 e 577 n. 1 c.p.; 609 bis e ter c.p. commessi ai danni del coniuge (cfr. note di trattazione scritta dell'11/10/2025).
Sul punto giova ribadire che lo stato di detenzione non è di per sé ostativo all'avvio di un percorso di riavvicinamento padre-figlia, sicché la mancata attivazione del resistente in tale senso non può che essere valutata come ulteriore indice del suo disinteresse per la figlia comprovato dalla condotta sia processuale sia extraprocessuale serbata dal convenuto.
Di contro, la ricorrente è apparsa dotata di capacità genitoriale;
si è infatti prodigata per reperire un impiego con cui far fronte alle esigenze proprie e a quelle della figlia, creando altresì una rete amicale che la supporta, insieme al fratello, nella gestione della minore e consolidando “un forte legame con
3 [la quale] riconosce in lei un punto di riferimento stabile e affettivamente significativo” Per_1
(cfr. relazione Servizi sociali del 25/10/2024).
Quanto alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
Dalle risultanze processuali è emerso che è la madre ad occuparsi prevalentemente della minore con la quale il padre non ha contatti ormai da più di un anno, fatta eccezione per un episodio occorso il
2/3/2025 in occasione del quale lo stesso, recatosi all'oratorio per incontrare la minore, “lamentava il fatto che la piccola non lo riconoscesse” (cfr. note del 19/3/2025).
A ciò deve aggiungersi che, benché il resistente si fosse formalmente reso disponibile a provvedere ai fabbisogni della figlia (cfr. comparsa di costituzione), in realtà nulla ha mai corrisposto a tale titolo, disattendendo così agli obblighi derivanti dalla legge e dalle statuizioni provvisorie assunte in corso di causa (cfr. ordinanza del 7/5/2024).
Allo stato attuale appare quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore ad entrambi i genitori.
Risulta pertanto più rispondente all'interesse di delegare alla madre, come peraltro avvenuto Per_1 finora, l'assunzione anche delle decisioni anche di maggiore interesse per la figlia.
Tanto basta. a parere del Collegio, per confermare l'affido esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla ricorrente con collocamento prevalente della stessa presso la casa coniugale, che resta assegnata alla madre, ove risiede da quando è nata.
3) Sugli incontri padre-figlia
Stante l'assenza di contatti tra il padre e la minore da circa un anno, si reputa congruo disporre che, laddove il sig. manifestasse la fattiva volontà di ripristinare le frequentazioni con la figlia, Pt_1
queste potranno avvenire solo in modalità protetta con l'intermediazione dei Servizi sociali.
4) Sul mantenimento della minore
Parte ricorrente ha chiesto porsi a carico del padre l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento l'importo di € 350,00/mese (cfr. ricorso introduttivo).
Parte resistente si è resa disponibile a corrispondere a tale titolo la somma di € 150,00/mese, stante la propria condizione di disoccupazione (cfr. comparsa di costituzione).
Ebbene, quanto alla capacità reddituale della ricorrente, dall'indagine dei Servizi sociali è emerso che la stessa, nel settembre 2024, ha reperito un'attività lavorativa (“la sig.ra in concomitanza Pt_1 con l'avvio della scuola materna della figlia , ha trovato lavoro in qualità di cameriera Per_1 presso un ristorante sito ad Orzinuovi (BS) nella pausa pranzo” – cfr. relazione 25/10/2024), senza tuttavia nulla documentare quanto ai redditi percepiti.
A ciò deve aggiungersi che la sig.ra introita l'intero importo dell'assegno unico (doc. 10). Pt_1
4 A fronte di tali entrate, ha dato atto di essere gravata da un canone locatizio pari a circa € 218,48/mese
(doc. 13), pur condividendo l'immobile con il fratello.
Quanto al resistente, dopo il periodo di detenzione presso la casa circondariale “Nerio Fischione” di
Brescia conclusosi il 21/2/2025 (cfr. annotazione di P.G. del 19/3/2025), nulla ha documentato circa il reperimento di un impiego, sebbene in udienza avesse rappresentato di aver ricevuto alcune offerte di lavoro.
Neppure ha dato atto di essere gravato da canoni di locazione, essendo proprietario dell'immobile presso cui risiede, o da altri oneri.
Cionondimeno è pacifico che il resistente, oggi di anni trentasette, conserva piena capacità lavorativa e non contribuisce in alcun modo al mantenimento in forma diretta della figlia.
Al riguardo, si rammenta che l'obbligo di mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli al fine di consentire alla prole di condurre una vita dignitosa (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi
l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa del minore.
Tenuto conto del collocamento prevalente della minore presso la madre, dell'età e delle incrementali esigenze di (oggi di anni 3), nonché dell'assenza di frequentazioni padre-figlia, il Collegio Per_1
stima congruo porre a carico del resistente, con decorrenza dalla data della presente sentenza, l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento della minore l'importo di € 300,00/mese, oltre rivalutazione annua secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate dal vigente Protocollo e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Rimane ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ.
Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5 5) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del resistente e in favore dell'Erario dello Stato come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01
a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
3. conferma l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” della minore alla madre con estensione Per_1 della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la minore ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.c.;
4. dispone che la minore mantenga la residenza abituale presso la madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale;
5. dispone che il diritto di visita paterno venga esercitato con le modalità meglio precisate in parte motiva;
6. con decorrenza dalla presente sentenza, pone a carico del sig. l'onere di corrispondere alla Pt_1 ricorrente entro il 10 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma di €
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario dello Stato che liquida in complessivi € 5.261,00 (di cui € 1.701,00 fase di studio;
€ 1.204,00 fase introduttiva;
€
903,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente Il IU estensore
DR EL DR SI
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