TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
gR.G. 1868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. RUSSO DAVIDE e D'ALESSANDRO ENRICO
- RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 CP_2
[...] con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale rappresentando Parte_1 di aver lavorato come docente alle dipendenze del , in forza di Controparte_1
contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2023/2024.
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di Euro 500,00 (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha sostenuto – per quanto di interesse in questa sede - l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n. 1999/70, che impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha evidenziato in particolare come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di Stato (sent.
1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-
450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del alla CP_1
concessione della Carta docente e all'accreditamento di Euro 500,00 per gli anni scolastici citati.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il non ha Controparte_1
negato la fondatezza delle domande avversarie, nel merito;
ha chiesto, peraltro, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, essendo stata pronunciata tra le parti sentenza n.
997/2024 con la quale il Tribunale di Brescia aveva già accertato il diritto azionato dalla sebbene con riferimento a diverse annualità. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Documentali il servizio svolto da parte ricorrente dal 21.09.2023 al 30.06.2024 e l'ulteriore servizio assegnato nell'a.s. 2024/2025, il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
E' sostanzialmente pacifico il diritto della al riconoscimento del diritto al Pt_1
beneficio della cd. Carta docente, per le ragioni già esposte con sentenza n. 997 emessa da questo stesso Tribunale in data 25.09.2024, che si richiama integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il , in effetti, non ha contestato la pretesa avversaria, producendo anzi la citata CP_1
sentenza, favorevole alla controparte.
Ha eccepito, tuttavia, l'inammissibilità della domanda, proprio in ragione di tale provvedimento.
La tesi di parte convenuta, nel merito, non convince.
2 E' stato invocato il principio di ultra-attività del giudicato nell'ambito dei rapporti giuridici di durata;
ma nel caso di specie non viene in rilievo un unico rapporto di lavoro, bensì plurimi contratti a tempo determinato intercorrenti tra la e il . Pt_1 CP_1
Tale circostanza è dirimente: il riconoscimento del beneficio della cd. Carta docente non avviene a seguito di una automatica disapplicazione della legislazione nazionale a fronte del quadro normativo comunitario;
bensì previa verifica – prevista a carico del giudice nazionale dalla stessa CGUE (punto 42 della sentenza citata in ricorso) – dell'esistenza nel caso concreto di una situazione del docente che agisca in giudizio, comparabile a quella dei colleghi a tempo indeterminato.
Considerato che nel precedente ricorso la ha agito solo per gli anni scolastici Pt_1
2021/2022 e 2022/2023, ha impedito che il Tribunale operasse la citata valutazione comparativa con riferimento all'a.s. 2023/2024, con conseguente non formazione del giudicato in ordine al periodo oggetto della domanda odierna.
In punto spese, tuttavia, non può ignorarsi il fatto che il precedente ricorso – datato
5.12.2023 – sia stato depositato dopo la stipulazione del contratto per l'a.s. 2023/2024 e successivamente alla scadenza del termine (fissato al 30 ottobre di ciascun anno dal d.p.c.m. 28.11.2016) previsto per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari della Carta docente.
In altri termini, al momento della presentazione del primo ricorso, la era già stata Pt_1
destinataria della supplenza idonea al riconoscimento del diritto alla Carta docente ed era già consapevole della decisione del di escluderla dai destinatari della stessa CP_1
(non avendo avuto l'accesso per la registrazione nei termini previsti).
Ben avrebbe potuto, dunque, evitare un secondo giudizio, agendo già nel primo anche per l'annualità oggi in contesa;
la diversa scelta processuale, in quanto contraria ai doveri di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c., giustifica la compensazione integrale delle spese di lite nonostante la soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'a.s. 2023/2024;
3 2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per il periodo Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a Euro 500;
3 – compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 08/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv. RUSSO DAVIDE e D'ALESSANDRO ENRICO
- RICORRENTE contro
in persona del Controparte_1 CP_2
[...] con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale rappresentando Parte_1 di aver lavorato come docente alle dipendenze del , in forza di Controparte_1
contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2023/2024.
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di Euro 500,00 (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha sostenuto – per quanto di interesse in questa sede - l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva Europea n. 1999/70, che impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha evidenziato in particolare come il diritto/dovere di formazione - strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, i recenti interventi del Consiglio di Stato (sent.
1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18.05.2022, causa C-
450/21) sul tema.
Ha concluso chiedendo, previ i necessari accertamenti, la condanna del alla CP_1
concessione della Carta docente e all'accreditamento di Euro 500,00 per gli anni scolastici citati.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il non ha Controparte_1
negato la fondatezza delle domande avversarie, nel merito;
ha chiesto, peraltro, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, essendo stata pronunciata tra le parti sentenza n.
997/2024 con la quale il Tribunale di Brescia aveva già accertato il diritto azionato dalla sebbene con riferimento a diverse annualità. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Documentali il servizio svolto da parte ricorrente dal 21.09.2023 al 30.06.2024 e l'ulteriore servizio assegnato nell'a.s. 2024/2025, il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
E' sostanzialmente pacifico il diritto della al riconoscimento del diritto al Pt_1
beneficio della cd. Carta docente, per le ragioni già esposte con sentenza n. 997 emessa da questo stesso Tribunale in data 25.09.2024, che si richiama integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Il , in effetti, non ha contestato la pretesa avversaria, producendo anzi la citata CP_1
sentenza, favorevole alla controparte.
Ha eccepito, tuttavia, l'inammissibilità della domanda, proprio in ragione di tale provvedimento.
La tesi di parte convenuta, nel merito, non convince.
2 E' stato invocato il principio di ultra-attività del giudicato nell'ambito dei rapporti giuridici di durata;
ma nel caso di specie non viene in rilievo un unico rapporto di lavoro, bensì plurimi contratti a tempo determinato intercorrenti tra la e il . Pt_1 CP_1
Tale circostanza è dirimente: il riconoscimento del beneficio della cd. Carta docente non avviene a seguito di una automatica disapplicazione della legislazione nazionale a fronte del quadro normativo comunitario;
bensì previa verifica – prevista a carico del giudice nazionale dalla stessa CGUE (punto 42 della sentenza citata in ricorso) – dell'esistenza nel caso concreto di una situazione del docente che agisca in giudizio, comparabile a quella dei colleghi a tempo indeterminato.
Considerato che nel precedente ricorso la ha agito solo per gli anni scolastici Pt_1
2021/2022 e 2022/2023, ha impedito che il Tribunale operasse la citata valutazione comparativa con riferimento all'a.s. 2023/2024, con conseguente non formazione del giudicato in ordine al periodo oggetto della domanda odierna.
In punto spese, tuttavia, non può ignorarsi il fatto che il precedente ricorso – datato
5.12.2023 – sia stato depositato dopo la stipulazione del contratto per l'a.s. 2023/2024 e successivamente alla scadenza del termine (fissato al 30 ottobre di ciascun anno dal d.p.c.m. 28.11.2016) previsto per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari della Carta docente.
In altri termini, al momento della presentazione del primo ricorso, la era già stata Pt_1
destinataria della supplenza idonea al riconoscimento del diritto alla Carta docente ed era già consapevole della decisione del di escluderla dai destinatari della stessa CP_1
(non avendo avuto l'accesso per la registrazione nei termini previsti).
Ben avrebbe potuto, dunque, evitare un secondo giudizio, agendo già nel primo anche per l'annualità oggi in contesa;
la diversa scelta processuale, in quanto contraria ai doveri di lealtà processuale di cui all'art. 88 c.p.c., giustifica la compensazione integrale delle spese di lite nonostante la soccombenza del . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'a.s. 2023/2024;
3 2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per il periodo Controparte_1
di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a Euro 500;
3 – compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 08/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
4