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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice relatore dott. Paolo Bonofiglio - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2697/2021 r.g., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Civita Castellana, via San Gregorio n. 21, presso lo studio degli avv.ti Rita Elena
Profili e Chiara Bartoloni, dalle quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente come da procura in atti ricorrente e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Civita Castellana, Controparte_1 via F. Petrarca s.n.c. presso lo studio dell'avv. Gaia Lodovica Cossio di Codroipo, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Elisabetta Zenoni, come da procura in atti resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2021 il SI. chiedeva che fosse pronunciata la separazione Parte_1 personale con addebito dalla SI.ra con la quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
20.6.2020 in Civita Castellana. Dall'unione nasceva un figlio, (Civita Castellana, Persona_1
10.5.2020), del quale chiedeva fosse disposto l'affidamento esclusivo, salva la facoltà della madre di vederlo previo avviso e di tenerlo con sé a weekend alternati in Civita Castellana, dal sabato mattina alla domenica sera, festività natalizie e pasquali, previo accordi da stabilirsi di volta in volta un mese prima, rappresentando la sua disponibilità a provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio, con contributo della SI.ra nel caso in cui fosse riuscita a trovare un'occupazione lavorativa. CP_1 Si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale non contestava la richiesta pronuncia di separazione, ma CP_1 chiedeva che venisse disposto in suo favore l'affidamento esclusivo del figlio con collocazione presso Per_1
l'abitazione dei nonni materni;
che il SI. potesse vedere e tenere con sé il bambino a weekend alternati Pt_1
e per 15 giorni nel periodo feriale estivo e che lo stesso versasse a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma pari a euro 300,00, nonché il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 2.02.2022, il Presidente, sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata dell'11.2.2022 emetteva i provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 708 c.p.c., rimettendo la causa al giudice istruttore deSInato per la prosecuzione.
Emessa in data 4.5.2023 sentenza non definitiva sullo status n. 449/2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione.
All'esito dell'istruttoria orale e del deposito di CTU per vagliare la capacità genitoriale, le parti, all'udienza del 6.11.2024, chiedevano di trasformare la separazione in consensuale alle condizioni indicate a verbale qui di seguito riportate: “
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente l'uno dall'altra, rinunciando allo stato espressamente ad ogni richiesta di mantenimento;
3) Il figlio minore , nato in [...], il [...], sarà affidato ad Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Civita
Castellana (VT), Via della Repubblica n. 28;
4) Il SI. potrà vedere e tenere con sé il minore a) tutti i martedì, dalle 18:30 sino alla Pt_1 Per_2 mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola, mentre nei giorni di chiusura della scuola lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 12.30, e tutti i giovedì pomeriggio dalle 18.30 alle 21.30; nonché a fine settimana alternati dalle 11:30 del sabato alle 20:30 della domenica;
b) durante le festività natalizie il minore trascorrerà con il padre un periodo di cinque giorni dalle 10,30 del primo giorno alle 20,30 del quinto giorno, in modo da ricomprendere alternativamente il 24 o il 25 dicembre e alternativamente il 31 dicembre o il 1°gennaio; c) durante le festività pasquali il minore starà con il padre per un periodo di tre giorni, dalle 10,30 del primo giorno alle 20,30 del terzo giorno, in modo da ricomprendere alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo il minore starà con il padre per 15 giorni non consecutivi, da suddividere in tre periodi di 5 giorni consecutivi ciascuno, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ciascun anno;
5) Il SI. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma Pt_1 Per_2 pari ad Euro 250,00 a decorrere da novembre 2024 ed Euro 300,00 a decorrere da gennaio 2025, oltre rivalutazione Istat per gli anni successivi come per legge;
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie ci si riporta integralmente al “Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Viterbo”. Tali spese saranno ripartite al 50% tra i genitori;
7) Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
8) Il SI. rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico in favore della SI.ra ; Pt_1 CP_1
9) Le parti si danno mutuo consenso per rilascio del passaporto e dei documenti. Qualsiasi ed eventuale spostamento del minore per motivi di viaggio o svago dovrà preventivamente essere comunicato per iscritto dall'uno all'altro genitore, che provvederà tempestivamente a comunicare il luogo di dimora ed i possibili recapiti;
10) I SInori e dichiarano di proseguire il progetto Controparte_1 Parte_1
“Pippi” riguardante il sostegno alla genitorialità intrapreso attraverso i Servizi Sociali di Civita
Castellana ed ogni e qualsiasi corso inerente il benessere del figlio minore intrapreso presso le Asl competenti.
11) Spese di lite compensate.”
Le parti chiedevano quindi che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il collegio ritiene di accogliere le suindicate conclusioni congiunte poiché le condizioni stabilite non sono in contrasto con norme imperative di legge e sono idonee a garantire l'esercizio della bigenitorialità nell'interesse esclusivo del minore;
infatti, la frequentazione del minore con entrambi i genitori è adeguatamente garantita, così da consentire al figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro e ricevere cura, educazione e assistenza morale da entrambi;
peraltro, in questi termini aveva concluso anche il ctu, che non aveva riscontrato motivi ostativi all'esercizio della bigenitorialità e, anzi, aveva concluso che andasse favorita;
anche le pattuizioni economiche concordate tra le parti corrispondono alle loro capacità economiche e all'interesse e ai bisogni di Per_2
In ragione dell'accordo raggiunto le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'affidamento condiviso di , nato in [...], il Persona_2
10.5.2020, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. regolamenta il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, da intendersi qui richiamate e trascritte;
3. pone a carico del SI. l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 minore la somma pari ad Euro 250,00 a decorrere da novembre 2024 ed Euro 300,00 a Per_2 decorrere da gennaio 2025, oltre rivalutazione Istat per gli anni successivi come per legge e il 50% delle spese straordinarie di cui al “Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Viterbo”.
4. Prende atto del fatto che il SI. rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico in favore Pt_1 della SI.ra ; che le parti si danno mutuo consenso per il rilascio del passaporto e dei CP_1 documenti;
che si impegnano a comunicarsi preventivamente, per iscritto, qualsiasi eventuale spostamento del minore per motivi di viaggio o svago, il luogo di dimora ed i possibili recapiti;
che dichiarano di proseguire il progetto “Pippi” riguardante il sostegno alla genitorialità intrapreso attraverso i Servizi Sociali di Civita Castellana.
5. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo alla camera di conSIlio del 12.11.2024
Il giudice relatore
Dott.ssa Francesca Capuzzi Il presidente
Dott. Eugenio Maria Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice relatore dott. Paolo Bonofiglio - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2697/2021 r.g., vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Civita Castellana, via San Gregorio n. 21, presso lo studio degli avv.ti Rita Elena
Profili e Chiara Bartoloni, dalle quali è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente come da procura in atti ricorrente e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Civita Castellana, Controparte_1 via F. Petrarca s.n.c. presso lo studio dell'avv. Gaia Lodovica Cossio di Codroipo, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Elisabetta Zenoni, come da procura in atti resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2021 il SI. chiedeva che fosse pronunciata la separazione Parte_1 personale con addebito dalla SI.ra con la quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
20.6.2020 in Civita Castellana. Dall'unione nasceva un figlio, (Civita Castellana, Persona_1
10.5.2020), del quale chiedeva fosse disposto l'affidamento esclusivo, salva la facoltà della madre di vederlo previo avviso e di tenerlo con sé a weekend alternati in Civita Castellana, dal sabato mattina alla domenica sera, festività natalizie e pasquali, previo accordi da stabilirsi di volta in volta un mese prima, rappresentando la sua disponibilità a provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio, con contributo della SI.ra nel caso in cui fosse riuscita a trovare un'occupazione lavorativa. CP_1 Si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale non contestava la richiesta pronuncia di separazione, ma CP_1 chiedeva che venisse disposto in suo favore l'affidamento esclusivo del figlio con collocazione presso Per_1
l'abitazione dei nonni materni;
che il SI. potesse vedere e tenere con sé il bambino a weekend alternati Pt_1
e per 15 giorni nel periodo feriale estivo e che lo stesso versasse a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma pari a euro 300,00, nonché il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 2.02.2022, il Presidente, sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata dell'11.2.2022 emetteva i provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 708 c.p.c., rimettendo la causa al giudice istruttore deSInato per la prosecuzione.
Emessa in data 4.5.2023 sentenza non definitiva sullo status n. 449/2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione.
All'esito dell'istruttoria orale e del deposito di CTU per vagliare la capacità genitoriale, le parti, all'udienza del 6.11.2024, chiedevano di trasformare la separazione in consensuale alle condizioni indicate a verbale qui di seguito riportate: “
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente l'uno dall'altra, rinunciando allo stato espressamente ad ogni richiesta di mantenimento;
3) Il figlio minore , nato in [...], il [...], sarà affidato ad Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Civita
Castellana (VT), Via della Repubblica n. 28;
4) Il SI. potrà vedere e tenere con sé il minore a) tutti i martedì, dalle 18:30 sino alla Pt_1 Per_2 mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola, mentre nei giorni di chiusura della scuola lo riporterà presso l'abitazione materna alle ore 12.30, e tutti i giovedì pomeriggio dalle 18.30 alle 21.30; nonché a fine settimana alternati dalle 11:30 del sabato alle 20:30 della domenica;
b) durante le festività natalizie il minore trascorrerà con il padre un periodo di cinque giorni dalle 10,30 del primo giorno alle 20,30 del quinto giorno, in modo da ricomprendere alternativamente il 24 o il 25 dicembre e alternativamente il 31 dicembre o il 1°gennaio; c) durante le festività pasquali il minore starà con il padre per un periodo di tre giorni, dalle 10,30 del primo giorno alle 20,30 del terzo giorno, in modo da ricomprendere alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo il minore starà con il padre per 15 giorni non consecutivi, da suddividere in tre periodi di 5 giorni consecutivi ciascuno, da concordare con la madre entro il 15 giugno di ciascun anno;
5) Il SI. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma Pt_1 Per_2 pari ad Euro 250,00 a decorrere da novembre 2024 ed Euro 300,00 a decorrere da gennaio 2025, oltre rivalutazione Istat per gli anni successivi come per legge;
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie ci si riporta integralmente al “Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Viterbo”. Tali spese saranno ripartite al 50% tra i genitori;
7) Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
8) Il SI. rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico in favore della SI.ra ; Pt_1 CP_1
9) Le parti si danno mutuo consenso per rilascio del passaporto e dei documenti. Qualsiasi ed eventuale spostamento del minore per motivi di viaggio o svago dovrà preventivamente essere comunicato per iscritto dall'uno all'altro genitore, che provvederà tempestivamente a comunicare il luogo di dimora ed i possibili recapiti;
10) I SInori e dichiarano di proseguire il progetto Controparte_1 Parte_1
“Pippi” riguardante il sostegno alla genitorialità intrapreso attraverso i Servizi Sociali di Civita
Castellana ed ogni e qualsiasi corso inerente il benessere del figlio minore intrapreso presso le Asl competenti.
11) Spese di lite compensate.”
Le parti chiedevano quindi che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il collegio ritiene di accogliere le suindicate conclusioni congiunte poiché le condizioni stabilite non sono in contrasto con norme imperative di legge e sono idonee a garantire l'esercizio della bigenitorialità nell'interesse esclusivo del minore;
infatti, la frequentazione del minore con entrambi i genitori è adeguatamente garantita, così da consentire al figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro e ricevere cura, educazione e assistenza morale da entrambi;
peraltro, in questi termini aveva concluso anche il ctu, che non aveva riscontrato motivi ostativi all'esercizio della bigenitorialità e, anzi, aveva concluso che andasse favorita;
anche le pattuizioni economiche concordate tra le parti corrispondono alle loro capacità economiche e all'interesse e ai bisogni di Per_2
In ragione dell'accordo raggiunto le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'affidamento condiviso di , nato in [...], il Persona_2
10.5.2020, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. regolamenta il diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in parte motiva, da intendersi qui richiamate e trascritte;
3. pone a carico del SI. l'obbligo di versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 minore la somma pari ad Euro 250,00 a decorrere da novembre 2024 ed Euro 300,00 a Per_2 decorrere da gennaio 2025, oltre rivalutazione Istat per gli anni successivi come per legge e il 50% delle spese straordinarie di cui al “Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Viterbo”.
4. Prende atto del fatto che il SI. rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico in favore Pt_1 della SI.ra ; che le parti si danno mutuo consenso per il rilascio del passaporto e dei CP_1 documenti;
che si impegnano a comunicarsi preventivamente, per iscritto, qualsiasi eventuale spostamento del minore per motivi di viaggio o svago, il luogo di dimora ed i possibili recapiti;
che dichiarano di proseguire il progetto “Pippi” riguardante il sostegno alla genitorialità intrapreso attraverso i Servizi Sociali di Civita Castellana.
5. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo alla camera di conSIlio del 12.11.2024
Il giudice relatore
Dott.ssa Francesca Capuzzi Il presidente
Dott. Eugenio Maria Turco