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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
7.4.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6741/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tramontana Mario;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinelli Vincenza Marina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/07/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…la Sig.ra è affetta Parte_1
da“ Diabete mellito tipo 2 in terapia mista con complicanze periferiche. La patologia rende la stessa invalida al 67 % e handicap in situazione di media gravità per cui si riconferma il giudizio espresso dalla Commissione I.C. di Catania”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 , nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 7.4.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971,
a decorrere dal mese di novembre 2023, non sussistendo invece le condizioni per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “La sig.ra è in atto affetta da: “Diabete mellito tipo 2 in trattamento Parte_1
misto complicato da neuropatia con piede diabetico;
capsulite spalla sx con limitazioni funzionali;
Tachicardia in trattamento”. Per tale noxa, la ricorrente è soggetto invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile nella misura del 75% e portatore di handicap comma
1 art. 3 della Legge 104/92 con decorrenza dal mese di novembre 2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di novembre
2023.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di novembre 2023; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 08/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
7.4.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6741/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Tramontana Mario;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinelli Vincenza Marina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/07/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…la Sig.ra è affetta Parte_1
da“ Diabete mellito tipo 2 in terapia mista con complicanze periferiche. La patologia rende la stessa invalida al 67 % e handicap in situazione di media gravità per cui si riconferma il giudizio espresso dalla Commissione I.C. di Catania”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 , nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 7.4.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971,
a decorrere dal mese di novembre 2023, non sussistendo invece le condizioni per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che “La sig.ra è in atto affetta da: “Diabete mellito tipo 2 in trattamento Parte_1
misto complicato da neuropatia con piede diabetico;
capsulite spalla sx con limitazioni funzionali;
Tachicardia in trattamento”. Per tale noxa, la ricorrente è soggetto invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile nella misura del 75% e portatore di handicap comma
1 art. 3 della Legge 104/92 con decorrenza dal mese di novembre 2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di novembre
2023.
4. Atteso che il requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
2 dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di novembre 2023; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 08/04/2025
La giudice del lavoro
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