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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA TE TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1407/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...]
E
, Parte_2
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Davide Iacomino
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, con accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 3 ottobre 2022, con autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 20 ottobre 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio mantenimento, giacché entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
2) la figlia maggiorenne ha un reddito proprio stabile e, Persona_1 pertanto, è da considerarsi economicamente autosufficiente;
3) per la figlia minore disporre a carico del sig. Persona_2 Parte_3
il versamento di un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili,
[...] rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare il giorno 5 di ogni mese nelle mani della madre fino alla raggiunta autosufficienza economica della figlia;
4) disporre che le spese straordinarie da affrontare per entrambe le figlie siano da ripartirsi al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale Civile di Roma per l'anno 2014 e/o eventuali successivi protocolli;
5) disporre l'affido condiviso della minore con suo prevalente Persona_2 collocamento presso la madre, Parte_1
6) disporre, quanto al diritto di visita e pernotto della minore, che il padre la tenga con sé nei week - end a settimane alterne, e che il medesimo criterio dell'alternanza sia utilizzato per le festività natalizie e pasquali, mentre per le festività estive, disporre che la figlia minore trascorra 15 gg con il padre e 15 gg con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24 agosto 2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1407/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 24 agosto
2002 tra nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 02083, Parte 1, Serie 01, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA TE TT RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA TE TT Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1407/2024, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...]
E
, Parte_2
nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Davide Iacomino
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Parte_2 scioglimento del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022, con accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 3 ottobre 2022, con autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 20 ottobre 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio mantenimento, giacché entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
2) la figlia maggiorenne ha un reddito proprio stabile e, Persona_1 pertanto, è da considerarsi economicamente autosufficiente;
3) per la figlia minore disporre a carico del sig. Persona_2 Parte_3
il versamento di un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili,
[...] rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare il giorno 5 di ogni mese nelle mani della madre fino alla raggiunta autosufficienza economica della figlia;
4) disporre che le spese straordinarie da affrontare per entrambe le figlie siano da ripartirsi al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale Civile di Roma per l'anno 2014 e/o eventuali successivi protocolli;
5) disporre l'affido condiviso della minore con suo prevalente Persona_2 collocamento presso la madre, Parte_1
6) disporre, quanto al diritto di visita e pernotto della minore, che il padre la tenga con sé nei week - end a settimane alterne, e che il medesimo criterio dell'alternanza sia utilizzato per le festività natalizie e pasquali, mentre per le festività estive, disporre che la figlia minore trascorra 15 gg con il padre e 15 gg con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 24 agosto 2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1407/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 24 agosto
2002 tra nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 02083, Parte 1, Serie 01, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA TE TT RT EN