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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5714 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6273/17 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19917\05
e vertente tra
e di (d'ora in Parte_1 Parte_1 avanti: – avv. M. Sgroi appellante Parte_2 E
d'ora in avanti: – avv. M. Durante, F. Mollea Ceirano, M. Antonini) Controparte_1 CP_1 appellata E d'ora in avanti: Utet) Controparte_2 E ASSOCIAZIONE (d'ora in avanti: Studio Controparte_3 Pt_3
appellati contumaci
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-va premesso che la presente motivazione è redatta in forma sintetica, senza che occorra la ricostruzione delle vicende per cui è causa (dovendosi rimarcare l'inutile ampiezza, ad onta dei principi di sinteticità e chiarezza ormai normativamente previsti) degli scritti difensivi (specie di parte appellante);
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19917\05, decidendo sulle cause riunite n.28631\96, 38334\97, 5512\98, dichiarò cessata la materia del contendere quanto alla prima;
revocò il d.i. n, 2516\97 e condannò a corrispondere ad Controparte_4 Controparte_5 l'importo di euro 236.008,76, oltre interessi al tasso legale dal 14\2\96; condannò l'
[...] [...] CP_ a pagare in favore di euro 1396,71, oltre interessi (da prelevarsi come in Parte_4 sentenza specificato), provvedendo infine alle spese di lite come pure in sentenza indicato;
-propose appello la soc. dichiarato inammissibile per tardività da questa Corte, sentenza n. 5797\13, Pt_1 sentenza integralmente riformata da Cass. SU n. 14918\16;
-il giudizio è stato riassunto dal ha resistito Parte_1 Controparte_1
-le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza “in presenza” del 18 marzo 2025;
-in via preliminare, per carichi di ruolo, e tenuto conto dell'anzianità del giudizio e del tempo decorso dall'assegnazione in decisione, il Presidente del Collegio sostituisce come estensore il consigliere relatore;
Ritenuto che
, in rito:
-è inammissibile (e invero non reiterata nelle difese conclusionali) l'istanza del fallimento 811\7\25) di
“correzione di errore materiale” del verbale di udienza del 18\3\25, ove è riportato che le parti “concludono come in atti, in particolare l'appellante dichiara la propria disponibilità all'estromissione dal giudizio di
[...] ; parte appellante teme (o tanto si desume: l'istanza è alquanto opaca) che la Corte possa Controparte_2 CP_ ritenere che la richiamata disponibilità si estenda anche alla successore a titolo particolare di CP_1 nei cui confronti l'appello è tenuto fermo;
è però agevole rilevare che i verbali di udienza non sono assolutamente suscettibili del procedimento ex art. 287 ss c.p.c. , potendosi al più prospettare altri rimedi in caso di non conformità di quanto verbalizzato alla verità (nella specie, al contenuto della discussione); del resto lo stesso appellante- con ciò stesso confermando la fallacia di una tanto anomala istanza- richiama la
“memoria” del Collegio giudicante;
CP_
-può invece senz'altro disporsi, ex art. 111 , 3° comma c.p.c., l'estromissione dal giudizio di (tornata in bonis per chiusura del fallimento;
le vicende di tale società non rilevano), tenuto conto della posizione al riguardo sia del che del successore tanto nonostante la sussistenza (ormai accertata Parte_1 CP_1 dalla S.C.) del litisconsorzio necessario, v. in termini (in motivazione) Cass. 26396\25;
-va poi dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti della Associazione prof., contumace nel giudizio di riassunzione, che non ha proposto domande, e nei cui confronti non sono state proposte domande, né dal Fallimento, né dalla CP_1
-atteso il carattere processuale della sentenza di questa Corte n, 5793\13, poi cassata, la cognizione del giudice di rinvio corrisponde in pieno – ma non può superare – quella del primo giudice di appello;
in altri termini, i motivi di appello restano quelli originari, peraltro articolati in termini estremamente indeterminati (in intimo contrasto con la prescrizione dell'art. 342 c.p.c.), dovendosi però prendere atto che l'appellante, pur se solo in conclusionale (ma con l'adesione successiva dell'appellato) ha rinunciato ai motivi attinenti: a) all'eccezione di litispendenza;
b) alla eccezione di inammissibilità della domanda monitoria;
-deve fin d'ora dichiararsi inammissibile la domanda del (poso pure che possa qualificarsi come Parte_1 domanda autonoma) di “ripristino della situazione patrimoniale quo ante rispetto alla sentenza 19917\05 del Tribunale di Roma, in quanto nuova e del tutto indeterminata;
Ritenuto nel merito che:
-i motivi di appello originari , che vanno delibati dalla Corte, non sono stati articolati in modo specifico, come sopra indicato, e d'altra parte anche le difese conclusionali dell'appellante, piuttosto che ripercorrerli e chiarirli, si attardano in rilievi ampiamente incentrati sulla ctu contabile espletata in questo grado di appello;
-la controversia attiene, essenzialmente, ai rapporti patrimoniali di dare\avere tra la soc . poi fallita, e Pt_1CP_ l' (cui, come accennato, è successa a titolo particolare la a seguito della cessazione del CP_1 rapporto di agenzia inter partes;
-la pretesa del , pur se non estesa esplicitamente a (salvo che nelle scritture Parte_1 CP_1 conclusionali) deve ritenersi sicuramente proposta, ab initio, anche nei confronti della odierna appellata, quale successore a titolo particolare dell'originario preponente (e infatti la pur adombrando un proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva- poco coerentemente- rivendica la propria legittimazione attiva in punto di pretese nei confronti dell'agente originario);
-il primo giudice ha proceduto in primo luogo al computo di quanto dovuto dall'agente al preponente, con CP_ riferimento alla “merce mancante”, e di cui all'originario decreto ingiuntivo richiesto e conseguito da e poi opposto;
in corso di causa (del tutto legittimamente, contrariamente da quanto ancora lamentato CP_ dall'appellante, tenuto conto della struttura stessa del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) proprio in considerazione delle difese di (con riferimento a CD ROM venduti alla Corte dei conti e ad Pt_1 altri restituiti), ridimensionò la richiesta originaria;
tale credito fu quantificato in lire 760.736,794, pari a euro 392.887,76, sulla base della documentazione esibita proveniente da Utet;
-l'appellante contesta, ampiamente, tale quantificazione;
deve rilevarsi che, in corso di rapporto, la contabilità CP_ di (quanto alla merce consegnata) non sembra essere stata messa in discussione dall'agente;
- e certamente non fornisce utili indicazioni la Ctu (che peraltro non sembra discostarsi significativamente da quanto accertato dal Tribunale): quest'ultima, anzi, eccede dalla sua funzione, svolgendo una sorta di
“istruttoria parallela” (anche valutando quella compiuta dal tribunale, formulando così ipotesi alternative che, però, per ciò stesso, non hanno alcuna rilevanza processuale, e non inficiano la decisione di prime cure;
-deve del pari convenirsi con l'appellato- in punto di non compensabilità della merce “eccedente” (da restituire all'agente) che l'art 9 del contratto al riguardo è univoco, sicchè eventuali prassi difformi non rilevano (v. del resto l'art. 1742 c.c., e le stesse previsioni negoziali, sulla necessità della forma scritta per ogni modifica); -il tribunale ha anche provveduto alla liquidazione della indennità ex art. 1751 c.c. in favore dell'agente, quantificato in complessive lire 135.206,065, pari a euro 69.828,10; anche sul punto vi è ampio (e CP_ sostanzialmente indeterminato) gravame;
il Tribunale (sostanzialmente recependo quanto quantificato da con rinvio alla contrattazione collettiva);
- tale quantificazione, conforme (ratione temporis) ai c.d. “accordi ponte” è stata ritenuta dalla prevalente giurisprudenza del tutto legittima, come rimarcato dal Tribunale, nella specie sicuramente (più) favorevole all'agente: si noti poi che l'appellante ora pretende non solo l'importo massimo (astrattamente quantificabile) dell'indennità in parola, ma senza considerare che l'agente (anche prescindendo dalla tempestività della CP_ richiesta, pure contestata) non aveva specificamente contestato la documentazione di
- deve ancora rimarcarsi che il Ctu si limita a formulare , sostanzialmente (e appunto andando ben oltre la propria funzione), mere illazioni, riconoscendo la insufficienza della documentazione in atti;
-sotto tale profilo deve rimarcarsi che – tenuto conto del lunghissimo periodo trascorso- non possono certo imputarsi a (in una sorta di sostanziale inversione dell'onere della prova, rectius di introduzione CP_1 di una sorta di “sanzione processuale” a carico dell'appellante) le ricadute di siffatta mancanza\insufficienza di documentazione;
-quanto sopra – in rigorosa applicazione dell'onere della prova- comporta il generale rigetto delle ulteriori doglianze dell'appellante, in relazione alle altre domande (per provvigioni post contratto ecc.) disattese dal Tribunale;
-al rigetto dell'appello segue nondimeno la compensazione integrale delle spese, anche del giudizio di cassazione, tenuto conto delle peculiarità del giudizio (e del carattere solo processuale della precedente pronuncia di questa corte e di quella di legittimità) ; sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Estromette dal giudizio dichiara la cessazione della materia del contendere Controparte_2 nei confronti di . Controparte_6 Rigetta l'appello di e di Parte_1 Parte_1
[...] Compensa le spese anche del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)