Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°5841 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2017 avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Ioriati ed eletti- Parte_1 vamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Flaminia n.441;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Erro Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Camillo Guerra n.38;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Veneri ed Controparte_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Toledo n.116;
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Muto ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casoria, via Fabio Filzi n.5;
CONVENUTA
NONCHÉ
(P. IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, via Pietro Col- letta n. 35;
1
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, via Pietro Col- letta n. 35;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.01.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispet- tivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di memorie conclusionali e repli- che scaduti il 10 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione, regolarmente notificata, parte attrice citava in giudizio il notaio dr. deducendo che: - con atto di compravendita del A_
14.12.1990 (per notaio di Acerra) , coniuge di A_ NA
, aveva venduto alle signore che avevano accetta- Parte_1 Per_3 to, la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, via Tevere 7, con riserva di usufrutto per sé e dopo di sé in favore del coniuge;
- la riserva dell'u- sufrutto in favore della costituiva una donazione;
- nel 2003 Parte_1
era deceduto e il coniuge , divenuta usufrut- NA Parte_1 tuaria, aveva concesso l'immobile in locazione a terzi;
- nel 2015 Per_4
aveva deciso di vendere il proprio diritto di usufrutto alle nude
[...] proprietarie, ma, recatasi presso lo studio del Notaio Persona_5 per stipulare l'atto di trasferimento, aveva appreso dell'impossibilità di procedere alla vendita, non potendo disporre del diritto di usufrutto per non averlo mai acquisito in quanto l'atto del 1990, con cui il coniuge glie- lo aveva donato, rogato dal Notaio era nullo per difetto di forma Per_1 essenziale, non essendo stato rogato alla presenza di due testimoni né tantomeno accettato dalla donataria;
in conseguenza di tanto, ritenen- do che i detti fatti integrassero un'ipotesi di responsabilità professionale del Notaio rogante, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la condanna del convenuto, previo accertamento della relativa responsabilità pro- fessionale (prima del notaio e poi, in luogo di quest'ultimo, dei suoi Per_1 eredi) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali consegui- ti alle condotte negligenti e colpose ascritte al professionista, corri- spondente all'ammontare di euro 334.875,00 a titolo di danni patrimo- niali e di euro 50.000,00 a titolo di danni morali.
Si costituiva regolarmente in giudizio il Notaio Dott. chie- A_ dendo il rigetto delle domande attoree, con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria;
chiedeva, inoltre, la chiamata in causa del
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terzo er essere manlevato e tenuto indenne in caso di ac- CP_4 coglimento della domanda attorea.
Resisteva alla chiamata in causa l eccependo preliminar- CP_4 mente il proprio difetto di legittimazione passiva per essere solo una so- cietà di servizi, indicando, invece, la quale PA Controparte_5 AS che avrebbe emesso la polizza di responsabilità professio- nale a favore del Notaio convenuto, chiedendo l'estromissione dal giudi- zio;
in via subordinata, invocava il rigetto di ogni domanda contro di lei formulata.
Si costituiva in giudizio la , eccependo preliminar- Controparte_5 mente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
nel merito chiede- va il rigetto della domanda nei confronti del Notaio ovvero, in su- Per_1 bordine, in riferimento alla garanzia AS, limitarne il quantum tenendo conto di franchigia e massimale di polizza.
In data 14.09.2020, l'Avv. Bovalina, difensore del Notaio Dott. Per_1
depositava istanza di interruzione del giudizio per morte del pro-
[...] prio assistito.
All'udienza al 14.10.2020, veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
L'attrice riassumeva regolarmente il giudizio nei confronti di CP_3
, e , quali eredi del convenuto
[...] Controparte_1 Controparte_2 notaio nonché nei confronti di ed Per_1 Controparte_4 Controparte_6
[...]
Si costituivano nel giudizio riassunto , Controparte_1 Controparte_2
e che, riportandosi a tutti gli scritti difensivi del notaio Controparte_3
ne condividevano le eccezioni e chiedevano, nel merito, il rigetto Per_1 della domanda per infondatezza e, in subordine, di essere manlevati dal- la PA assicuratrice.
Si costituiva la quale si riportava a tutti i propri scritti di- Controparte_4 fensivi ed insisteva nelle eccezioni ivi formulate con richiesta di estro- missione dal giudizio.
Interveniva anche la , la quale reiterava tutte le de- Controparte_5 duzioni ed eccezioni formulate nei propri scritti difensivi;
insisteva per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, chiedeva di limitare l'eventuale manleva sul quantum in considerazione della franchigia e del massimale convenuti in contratto.
All'udienza del 3.11.2022 la causa veniva riservata in decisione, con ter- mini alle parti ex art. 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
Con ordinanza del 06.06.2023 il GU dell'epoca rimetteva la causa sul ruolo istruttorio al fine di verificare la qualità di eredi del notaio in Per_1 capo ai odierni convenuti.
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Con provvedimento del 12.07.2023 il GI conferiva CTU tecnica per la de- terminazione del valore dell'usufrutto.
Espletata la consulenza tecnica, all'udienza cartolare del 13.01.2025 la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
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Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del con- tratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue fun- zioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur es- sendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di com- portamenti (non di risultato), pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione (cfr. Tribunale Mantova sez. II, 12/01/2021, n.30).
Parte attrice prospetta un'ipotesi di responsabilità professionale del no- taio di natura colposamente omissiva e negligente, lamen- A_ tando, di aver redatto un atto di compravendita di nuda proprietà con riserva di usufrutto in favore del venditore e, dopo di lui, in favore del (di lui) coniuge, in assenza dei requisiti formali di validità dell'atto di dona- zione;
in particolare, la donazione dell'usufrutto sarebbe stata stipulata in assenza di testimoni e non sarebbe stata esplicitamente accettata dal coniuge donatario, rendendo in tal modo l'atto nullo e/o comunque inef- ficace.
In via preliminare va disattesa la questione relativa alla improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria: dopo circa 8 anni di giudizio il Tribunale dubita fortemente del successo della stessa a par- ti invariate, che continuando a contrapporsi (cfr. vedi comparse conclu- sionali) hanno palesato la necessità dell'intevento della giursidizione statale per dirimere i loro conflitti;
ad ogni buon conto, se tempestiva- mente rilevata la questione doveva essere risolta con un provvedimento del GU dell'epoca che doveva inviatre le parti ad espletare le mediazione;
non avendo il GU dell'epoca adottato un tale provvedimento, ritiene il Tribunale che la domanda sia del tutto procedibile, non potendosi un eventuale “dimenticanza” del GU risolversi in danno della parte sostian- ziale dei processo.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legitti- mazione passiva sollevata da parte convenuta. Nel caso di specie viene invocata la responsabilità contrattuale del notaio convenuto: che il rap- porto tra il Notaio e l'attore sia di natura contrattuale è pacificamente deducibile dalla natura dell'atto stipulato. Sul punto giova richiamare la
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condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'adempimento del mandato professionale ex art 1176 co. 2 cc, anche ove sia dubbio se il Notaio sia tenuto ad effettuare una formalità, comporta un preciso obbligo di precauzione ad “adottare la condotta più idonea a salvaguar- dare gli interessi del cliente” (Cass nr 3694/2020).
In modo ancora più pertinente si è espressa la Suprema Corte (cfr. nr. 7746 dell'8 aprile 2020), laddove è stato chiarito come il notaio “che, nel- la autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione del soggetto terzo che rilascia det- ta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'o- pera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto".
Facendo applicazione dei detti principi al caso di specie, ritiene il Tribu- nale che il notaio era obbligato (obblighi di protezione e diligenza) non soltanto nei confronti del cliente, ma anche nei confronti del terzo “pro- tetto” dal contratto, tale dovendosi intendere la beneficiaria della libera- lità, odierna attrice.
In applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha evidenzia- to (cfr. Cassazione civile n. 3176 del 2016; Cassazione civile 7 aprile 2016, n. 6747), che l'inadempimento del professionista "si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdi- ta subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente"; in particolare, nel caso di stipula di una com- pravendita immobiliare, in cui il notaio rogante l'atto pubblico di trasfe- rimento, abbia erroneamente asseverato l'inesistenza di pesi o vincoli sul bene immobile oggetto del negozio, non può assumere rilievo asso- lutamente dirimente (in guisa di mero automatismo) il momento della stipulazione dell'atto (che attiene, in sé, alla condotta del professionista e, quindi, al profilo dell'inadempimento, il quale può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all'esterno) e non viene a configurare di per sé un difetto di diligenza del- la parte, che sia ignara della esistenza di un peso o di un vincolo gravan- te sul bene compravenduto, il mero comportamento di mancata verifica in tal senso, rispetto alla attestazione cui il pubblico ufficiale rogante è tenuto in forza degli obblighi, anche accessori e preparatori, derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, integranti l'oggetto della
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sua prestazione di opera professionale, ma determina responsabilità professionale nei confronti dei soggetti nei quali si è ingenerato affida- mento nel momento in cui tale condotta omissiva sia eziologicamente collegata alla produzione del danno (cfr. anche sul tema della prescrizio- ne: Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n. 22059).
Va, ancora in via preliminare, rigettata la eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata da parte convenuta.
Come sopra detto, la natura dell'atto qualifica come contrattuale la re- sponsabilità del convenuto. Ritiene il Tribunale che l'adempimento del mandato professionale ex art 1176 co. 2 cc, anche ove sia dubbio se il Notaio sia tenuto ad effettuare una formalità, comporta un preciso ob- bligo di precauzione ad “adottare la condotta più idonea a salvaguarda- re gli interessi del cliente” (cfr. Cassazione civile n°3694/2020). In parti- colare (cfr. Cassazione civile n°7746 dell'8 aprile 2020), il Notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere, preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata im- postogli ai fini dell'identificazione del soggetto terzo che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'o- pera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto".
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, gravavano sul No- taio convenuto gli obblighi di protezione e diligenza sopra evidenziati;
trattandosi di responsabilità ex contractu si applica l'art. 2946 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n. 22059); il dies a quo per la decor- renza del termine di prescrizione non va individuato nel momento in cui la condotta del professionista determini l'evento dannoso, bensì nel momento in cui la produzione del danno sia oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/07/2009 n° 16463; Cassazione civile n°3176 del 18.02.2016); in con- seguenza, il termine va cristallizzato nel momento in cui Parte_1
(danneggiata) è venuta a conoscenza della nullità della clausola conte- nuta nell'atto pubblico per notaio in data del 11/09/2015 (data in Per_1 cui l'attrice è venuta a conoscenza di non poter disporre del diritto di usufrutto in assenza della titolarità dello stesso), tanto che (in data 28/10/2015), con atto di ricognizione a rogito Notaio Dott. Persona_6 ep. n. 45544/17911, l'attrice è stata costretta a formalizzare la si-
[...] tuazione di fatto e di diritto esistente tra la medesima e le nude proprie- tarie in relazione all'immobile sito in Roma, Via Tevere n. 7, riconoscendo il consolidamento - in capo alle sigg.re e – Parte_2 Pt_3
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dell'usufrutto alla nuda proprietà, per nullità della clausola con cui il le- gittimo proprietario dell'immobile le aveva riservato il diritto di usufrut- to. La citazione è stata introdotta nel 2017 per cui nessuna prescrizione decennale può dirsi maturata.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di quanto esplici- tato.
L'attrice ha dedotto di aver subito un danno di natura patrimoniale e morale a causa della condotta colposa del notaio il quale nell'atto Per_1 pubblico di compravendita della nuda proprietà dell'immobile de quo e contestuale riserva di usufrutto in favore dell'alienante e, dopo di lui, in favore dell'odierna istante, avrebbe omesso di far intervenire due testi- moni e non avrebbe fatto esplicitamente accettare alla donataria l'usufrutto in suo favore, ex art. 782 cc in tema di donazione, circostanza che ha, successivamente, impedito alla beneficiaria di divenire titolare del diritto di godimento e di poterne liberamente disporre.
Trattandosi di responsabilità professionale del notaio, c'è da rilevare che non essendo contestata l'esistenza di un rapporto contrattuale di pre- stazione d'opera intellettuale, al cliente compete l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e del nesso di causalità tra questo e la condotta del professionista, mentre a quest'ultimo compete di provare non solo di aver adempiuto esattamente alla relativa prestazione ma anche ed eventualmente la sussistenza di ulteriori elementi impeditivi o estintivi della stessa.
L'inadempienza che si attribuisce al notaio consiste, quindi, nel non aver eseguito con diligenza l'incarico professionale conferitogli relativamen- te alla redazione di un atto di compravendita di nuda proprietà di un immobile con contestuale riserva di usufrutto in favore dell'alienante e dopo di lui in favore del coniuge, in particolare per aver redatto una do- nazione di usufrutto senza rispettare i requisiti di forma e sostanza pre- visti dalla legge, tanto da rendere nulla ed inefficace la riserva di usu- frutto successivo, omettendo l'insieme di quelle formalità necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. A fronte di siffatta allegazione di inadempienza, il notaio convenuto non ha for- nito la prova, rigorosa e circostanziata, che l'impossibilità della presta- zione è stata determinata da causa a lui non imputabile.
Ritiene il Tribunale che la riserva di usufrutto a favore di un terzo possa essere ricostruita o come alienazione della piena proprietà dall'alienante all'acquirente, con contestuale costituzione dell'usufrutto a favore del terzo, da parte dell'acquirente promittente, ex art. 1411 c.c., ovvero, prevalentemente, come negozio duplice, uno di alienazione della nuda proprietà dall'alienante all'acquirente e l'altro come contratto di costitu- zione di usufrutto, o come proposta di contratto di costituzione di usu- frutto tra alienante e terzo (cfr .Cassazione Sent. n. 7710 del 2016).
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Nel caso di specie il contratto di compravendita di nuda proprietà, e con- testuale riserva di usufrutto posta in essere dal n favore del coniu- Per_2 ge, odierna attrice, nell'atto pubblico per notar va qualificato co- Per_1 me un unico negozio traslativo ed, al contempo, costitutivo del diritto di usufrutto;
l'art. 796 c.c., nel prevedere la riserva a vantaggio di altra per- sona, dopo del donante, contempla un'ipotesi di donazione che, come tale, deve rispettare i requisiti di forma prescritti per legge ed accettata dal donatario (cfr. Cass. civ., Sez. V, 15.3.2019, n. 7444: «La donazione dell'usufrutto in favore di un terzo, contenuta nella donazione con ri- serva di usufrutto di cui all'art. 796 c.c., si perfeziona con l'accettazione da parte del donatario, la quale può essere contenuta nel medesimo at- to ovvero intervenire con atto pubblico posteriore, richiedendosi in quest'ultimo caso, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la relati- va notificazione al donante.»). In assenza dei requisiti di forma nonché di esplicita accettazione la donazione è nulla.
La riserva di usufrutto non può essere qualificata contratto a favore di terzo (tale fattispecie contrattuale può trasferire o costituire un diritto reale: cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.6.2011, sent. n. 14180), in quanto, nel caso in esame, lo schema contrattuale prescelto dalle parti per la realizzazio- ne dei propri interessi non concorda con la detta qualificazione giuridica;
inoltre, in assenza della esplicita dichiarazione di volerne profittare da parte della terza beneficiaria, non si è realizzato il presupposto indefet- tibile per procedere alla trascrizione del relativo diritto (sebbene condi- zionato al termine iniziale della morte del donante): in ragione del prin- cipio della continuità delle trascrizioni, pertanto, l'attrice non avrebbe avuto titolo per disporre dell'usufrutto, non ritenendosi sufficiente a tal fine la mera sottoscrizione dell'atto pubblico da parte della beneficiaria.
Appare, pertanto, affetta da nullità la clausola donativa (contenuta nell'atto di compravendita rogato dal Notaio avente ad oggetto la Per_1 riserva da parte del ell'usufrutto successivo in favore del coniuge, Per_2 per mancanza dei requisiti di forma prescritti per legge (presenza di due testimoni e accettazione dell'usufrutto da parte della donataria); in par- ticolare, il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pub- blico, traslativo della nuda proprietà e costitutivo del diritto di usufrutto in favore di un terzo, ritenendo non pacifica in dottrina e giurisprudenza la natura giuridica della riserva di usufrutto per sé e dopo di sé in favore del coniuge, era tenuto ad adottare la forma dell'atto in grado di proteg- gere maggiormente (oltre che tutelare) l'assetto di interessi che le parti intendevano realizzare;
ed invero, tra i compiti del notaio vi è quello di utilizzare lo schema contrattuale più idoneo a realizzare gli interessi del- le parti, nonché il rigoroso rispetto dei requisiti di forma e sostanza che lo stesso atto notarile deve possedere per non essere travolto da vizi patologici: tali compiti rientrano nell'oggetto della prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge profes-
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sionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico nell'ambito del codice civile.
Ai fini dell'accertamento del nesso causale fra la condotta omissiva del notaio ed il danno cagionato all'attrice, sussistono i requisiti della positi- vità del giudizio controfattuale – ossia quella particolare astrazione consistente nell'ipotizzare quali sarebbero state le conseguenze della condotta alternativa corretta omessa dal professionista – e l'elevata
“probabilità logica” che la condotta omessa avrebbe evitato il danno.
Ne consegue che, se il notaio avesse debitamente utilizzato lo schema contrattuale del doppio negozio (compravendita di nuda proprietà e do- nazione di usufrutto successivo in favore del coniuge, alla presenza di due testimoni, e contestuale accettazione da parte della donataria, pre- sente alla stipula dell'atto notarile), l'odierna attrice, alla morte del co- niuge, avrebbe avuto la piena titolarità del diritto di godimento a lei ri- servato, potendone disporne liberamente (anche ed eventualmente alienandolo alle nude proprietarie e traendone i relativi benefici mone- tari).
Il Notaio pertanto, è responsabile di quanto sopra (mancanza dei Per_1 requisiti richiesti per l'atto di donazione e mancata accettazione da par- te della donataria) con conseguente accoglimento della domanda sul punto formulata da parte attrice.
Quanto al nesso di causalità è noto che nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, per- tanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (cau- salità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rap- porto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattua- le", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo do- vuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di “credibilità razionale” o “probabilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8073).
Ciò posto è del tutto evidente che ove il notaio rogante avesse rispetta- to i requisiti richiesti dalla legge per la validità di un atto di donazione, l'attrice sarebbe stata titolare del diritto di usufrutto a lei donato dal co- niuge. Alla luce di tali emergenze processuali, questo Tribunale ritiene provato l'inadempimento qualificato del notaio così come risulta, altresì, provato il pregiudizio che ha subito in concreto parte attrice come con- seguenza dell'inadempimento qualificato del professionista convenuto.
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Ne consegue che la domanda risarcitoria va accolta, in quanto supporta- ta da idoneo corredo probatorio sia in relazione all'an che al quantum della relativa pretesa (atto di ricognizione a rogito Notaio Dott.
[...] rep. n. 45544/17911, con cui l'istante riconosceva il consoli- Per_5 damento dell'usufrutto alla nuda proprietà e relazione tecnico patrimo- niale circa il valore dell'immobile de quo nonché richiesta, poi accolta, di accertamento peritale sul valore dell'immobile e sulla esatta quantifica- zione del valore dell'usufrutto alla data del 11.09.2015).
La relazione tecnica espletata in corso di causa, inoltre, del tutto condi- visibile perché scevra da vizi logici ovvero di calcolo, ha accertato: “Il più probabile valore di mercato degli immobili, riferito all'anno 2015, com- prensivo dei proporzionali diritti sulle parti comuni, è stato individuato sulla base di una puntuale indagine di mercato rivolta agli operatori del settore più attivi nell'area in questione ( CP_7 [...]
e , che hanno in- Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 dicato, per immobili similari, un valore compreso tra gli € 5.000,00/mq e gli € 5.500,00/mq. Utilizzerò un valore unitario medio, pari ad € 5.250,00/mq“. Il CTU in applicazione dei valori, riferiti all'anno 2015, dell'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entra- te ha concluso determinando prima il valore dell'appartamento:
”l'appartamento alla Via Tevere n. 7, piano terzo, interno 3, (con cantino- la pertinenziale al piano seminterrato) € 5.250,00/mq x 230,90 = € 1.212.225,00, che corrisponde al più probabile valore di mercato dell'appartamento in questione e della cantinola pertinenziale, riferito alla data dell'11.09.2015, comprensivo dei proporzionali diritti sulle par- ti comuni, e con l'approssimazione pertinente al giudizio di stima”; ha inoltre specificato che “la stima del valore del diritto di usufrutto deve essere riferita alla data dell'11.09.2015. A tale data la sig.ra _4
, nata a [...] il [...], aveva 81 anni. Si fa presente che, in ma-
[...] teria di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e della nuda proprietà in ma- teria di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposte ipotecarie e catastali, con il Decreto del Presidente della Re- pubblica 26 aprile 1986, n. 131, venne stabilito il prospetto dei coeffi- cienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite
o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato. Possono essere ragionevolmente essere utilizzati i coefficienti e le relative tabelle e, quindi, è possibile quantificare, per fasce di età l'incidenza percentuale sul valore della piena proprietà, sia del diritto di usufrutto che della nu- da proprietà … Nel nostro caso, per l'anno 2015, per un individuo di 81 anni, quanti ne aveva la sig.ra , il valore del diritto di usu- Parte_1 frutto è pari al 25%, ed il valore della nuda proprietà è pari al 75%. Sulla base delle suddette considerazioni si può calcolare il valore del diritto di usufrutto. Pertanto, avremo: € 1.212.225,00 x 0,25 = € 303.056,25, che corrisponde al più probabile valore di mercato del diritto di usufrutto dell'appartamento in questione e della cantinola pertinenziale, riferito
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alla data dell'11.09.2015, comprensivo dei proporzionali diritti sulle par- ti comuni, e con l'approssimazione pertinente al giudizio di stima.”
Si ritengono infine condivisibili i rilievi relativi ad una lieve diminuzione del valore dell'usufrutto come precedentemente calcolato dal CTU “ in ragione di alcune difformità, sanabili con una SCIA in sanatoria, e co- munque non tali da inficiare la commerciabilità dell'immobile nonché la eventuale correzione catastale,” per la cui regolarizzazione il CTU ha previsto il costo complessivo di € 3.500,00 e dunque a carico dell'attrice, in ragione del valore del proprio diritto di usufrutto, una quota pari ad € 875,00 che andranno scomputati dal prezzo valore dell'usufrutto per l'esecuzione delle opportune pratiche tecnico-urbanistiche e dunque l'attrice avrebbe diritto ad € 302.181,25.
In relazione alla perizia le parti hanno potuto effettuare le loro osserva- zioni del tutto confutate nell'elaborato dal tecnico nominato dal Tribu- nale per cui la stessa può essere interamente condivisa da questo GU.
La domanda di parte attrice va, quindi, accolta con conseguente con- danna della parte convenuta al risarcimento del danno per complessivi € 302.181,25 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effetti- vo, non essendovi prova alcuna del maggior danno di cui si invoca il ri- sarcimento né tanto meno del danno morale, che è rimasto una mera al- legazione di parte attrice, sprovvista del benché minimo corredo proba- torio a sostegno .
Per quanto concerne la domanda di manleva, la chiamata in causa
[...] ha dedotto e provato di essere una società di servizi “loss ad- CP_12 juster” ovverosia una società con il ruolo di ufficio meramente liquidati- vo della NI AS , che si à limitata alla Controparte_5 gestione del rapporto assicurativo con il convenuto notaio in Per_1 conseguenza di tanto, l non ha titolarità passiva relati- Controparte_4 vamente al rapporto di manleva, per il quale è stata chiamata in giudizio, e la domanda di manleva formulata nei suoi confronti va rigettata.
La PA , interventrice volontaria quale com- Controparte_5 pagnia AS emittente la polizza collettiva per la responsabilità professionale dei Notai, polizza richiamata dallo stesso Notaio Per_1 nelle sue difese (polizza n. IFL 0008349), è legittimata ad intervenire in forza del contratto assicurativo di cui è parte contrattuale. Nei suoi con- fronti la domanda di manleva deve essere accolta, attesa l'operatività della copertura AS della garanzia invocata, benché nei limiti della franchigia e del massimale in essa previsti e precisamente:
1) un massimale di euro 150.000,00 per sinistro ex art. 3 delle c.g.;
2) una franchigia obbligatoria che rimane a carico del singolo Notaio pari ad € 50.000,00 per ogni sinistro a carico dell'Assicurato, ex art. 4 lett. a) delle c.g.
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Per tali motivi la PA terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne i convenuti di quanto questi saranno tenuti a corrispon- dere all'attrice per i fatti di causa nei limiti del massimale di € 150.000,00.
Non essendo contestata l'esistenza della copertura AS nei limi- ti sopra indicati, la va condannata a manlevare gli Controparte_5 eredi del notaio , e Per_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
per l'importo di € 150.000,00, mentre per la parte residua di €
[...]
152.181,25 (di cui € 50.000,00 a titolo di franchigia obbligatoria ed € 102.181,25 per superamento del massimale previsto) resta a carico de- gli eredi in solido tra loro.
Le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti , Controparte_3 CP_13
e seguono strettamente la soccombenza e si li-
[...] Controparte_2 quidano come da dispositivo, d'ufficio - in assenza di nota spese - ai sensi del D.M. Giusti-zia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n° 147 del 13.08.2022), in relazione al valore medio dello scaglione di ri- ferimento sulla base del decisum (valore da 260 mila a 520 mila euro), all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, alla com- plessità del giudizio rapportata anche al tenore delle difese svolte.
Le spese di lite tra i convenuti , , Controparte_3 Controparte_1 [...]
e l terza chiamata, stante la particolarità CP_2 Controparte_4 della decisione assunta ed il corretto comportamento processuale delle parti, possono essere interamente compensate.
Le spese di lite tra i convenuti , , Controparte_3 Controparte_1 [...]
e la PA AS posso- CP_2 Controparte_5 no essere interamente compensate in ragione dell'atteggiamento pro- cessuale tenuto dalla PA, privo di concreto significato oppositi- vo rispetto alla operata chiamata in causa.
Le spese di CTU, per il principio della soccombenza, sono poste in via de- finitiva a carico dei convenuti (eredi e ) in egual Per_7 Controparte_5 misura al 50%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, sezione ottava civile, in composizione monocratica, pronunziando in via definitiva sulla controversia indicata in epigrafe, di- sattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità del convenuto Notaio ed in luogo di quest'ultimo gli eredi Per_1 CP_3
, e , nei fatti oggetto di causa e
[...] Controparte_1 Controparte_2 li condanna al pagamento in solido tra loro, in favore della dell'attrice di
€ 302.181,25, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al saggio le- gale dalla domanda al saldo effettivo;
- in accoglimento della domanda di manleva spiegata dai convenuti
[...]
, e nei confronti della CP_14 Controparte_1 Controparte_2
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PA AS , condanna quest'ultima a Controparte_5 tenere indenne i predetti dalla corresponsione in favore dell'attrice di € 150.000,00;
- condanna i convenuti , e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, in solido, tra loro al pagamento delle spese di lite in favore
[...] dell'attrice che si liquidano in € 1.231,00 a titolo di esborsi ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara la carenza di legittimazione della n relazione alla CP_4 domanda di manleva e garanzia;
- compensa le spese di lite tra i convenuti eredi Notaio e Per_7
l onché la;
CP_4 Controparte_5
- pone definitivamente a carico dei convenuti eredi e Per_7 dell'interventore , in egual misura, le spese di CTU. Controparte_5
Così deciso in Napoli il 25/04/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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