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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/11/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2964.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Di Iulio;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., nella qualità di procuratrice di CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Merola;
[...]
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito, dichiarare nullo l'atto di precetto opposto;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata;
- condannare l'opposta alla rifusione delle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Per il convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione in atti formulata, in assenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge;
b) nel merito, rigettare l'avversa opposizione a precetto, in quanto inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, infondata, in fatto come in diritto;
c) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ogni accessorio di legge”.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 4.5.2022, con il quale la CERVED CREDIT
MANAGEMENT S.P.A., nella qualità di procuratrice di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 195/2016 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, intimava il pagamento della somma di € 184.230,60 per capitale, oltre interessi legali, spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.135,00, esborsi, IVA, CPA e spese forfettarie, nonchè spese di precetto pari ad € 405,00 e spese successive ed occorrende.
Parte opponente a sostegno dell'opposizione eccepiva: a) nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione del provvedimento di esecutorietà-violazione degli artt. 654 e 480 c.p.c;
b) insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata-difetto di titolarità del credito e legittimazione ad agire dell'intimante.
Insisteva nella richiesta di sospensione del titolo e del precetto.
Si costituiva la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., nella qualità di procuratrice di
[...]
la quale in via del tutto preliminare formulava istanza di riunione del Controparte_1 presente giudizio con analogo procedimento promosso, in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, dal coobbligato (giudizio R.G. 2963/2022 Tribunale di Controparte_2
Nocera Inferiore – Dott. Bobbio), sempre in via preliminare contestava l'eccezione di carenza di legittimazione dell'intimante, e infine, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. pagina 2 di 7 Invero, nel contestare integralmente ogni avversa censura in merito, rappresentava la circostanza, documentalmente comprovata, per la quale la era Controparte_1 succeduta ad nella titolarità dei (soli) diritti di credito, incorporati nel titolo Controparte_3 esecutivo di cui all'opposto precetto e tanto in virtù di atto cessione di crediti in blocco concluso, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della L.130/1999, in data 19 luglio 2019, il cui avviso era stato pubblicato in TA AL Parte Seconda n. 91 in data 3/08/2019. Inoltre, evidenziava che nel medesimo Avviso di cessione, era stato approntato uno specifico link internet (https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx) il quale permetteva l'accesso al database completo delle posizioni cedute, nel quale, a semplice ricerca testuale (utilizzando il comando “trova”) ed inserendo il codice identificativo del debitore (nello specifico rispondente al n. 00000000467626989 medesimo) era possibile verificare la effettiva inclusione della propria posizione debitoria nella più ampia operazione.
Nel merito, parte opposta illustrava che con decreto n. 195/2016 emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 211/2016, il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva alla
[...]
ed ai propri garanti, tra cui l'odierno opponente il Parte_2 Parte_1 pagamento, in via solidale tra loro, della somma di € 184.640,64 oltre interessi e spese;
il titolo sopra menzionato veniva regolarmente notificato ai debitori e precisamente in data
14.4.2016 a Il decreto ingiuntivo non veniva reso oggetto di opposizione ex Parte_1 artt. 645 c.p.c. e quindi, veniva munito di formula esecutiva in data 9.6.2017. Parte creditrice insisteva nel ritenere che parte opposta non contestava in alcun modo l'omessa notifica del titolo costituito dal decreto ingiuntivo, ma si limitava a rilevare il mero dato della mancata indicazione degli estremi del decreto di esecutorietà, senza prospettare alcuna valida ragione di lesione ai propri interessi/diritti che da tale omissione erano stati determinati.
Orbene, la doglianza volta a contestare la legittimazione attiva di parte opposta appare infondata.
Innanzitutto, come rilevato dalla creditrice, in relazione alla titolarità del credito in capo ad essa, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
TA AL e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione
(cfr. art. 58 TUB). Al riguardo si osserva che il favor espresso dal Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si pagina 3 di 7 sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrato con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB.
Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla TA
AL, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco.
Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il credito azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Anche attraverso la documentazione depositata in atti può agevolmente desumersi la piena legittimazione e titolarità del credito da parte del creditore procedente Controparte_1
[...]
Nel merito, la domanda deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, secondo granitico orientamento giurisprudenziale “la denuncia dell'omessa opposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi quando si fa riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c. senza metterne in dubbio l'esistenza. In tali casi il difetto si concretizza in una irregolarità del procedimento esecutivo e del precetto. Al contrario quando si contesta
l'esistenza del titolo esecutivo o la mancata soddisfazione delle condizioni affinchè l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art.
615 c.p.c.” (Cass. Sent. n. 13069 del 5.6.2007, conf. Sez 3, sent. n. 24279 del 30.11.2010;
Cass. Sez. 3, sent. n. 25638 del 14.11.2013).
Nel caso in esame parte opponente non contesta l'esistenza e/o la notifica del titolo, ma unicamente la nullità del precetto per omessa indicazione nello stesso del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà; dunque, l'opposizione va qualificata come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la quale deve ritenersi tempestiva essendo stata spiegata nei pagina 4 di 7 termini di legge, ovvero in data 23.5.2022 mentre il precetto era stato notificato in data
4.5.2022, dunque nel termine di 20 giorni.
Circa l'eccezione sollevata da parte opponente inerente alla nullità del precetto per omessa indicazione nell'atto di precetto del provvedimento di esecutorietà e violazione degli artt. 654
c.p.c. e 480 c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 2093 del 2022-Sez VI ha chiarito che “a) il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, nonché della data di notifica dell'ingiunzione: quando, però, manchi un elemento come, nella fattispecie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo, previsto con lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, e questa individuazione sia stata comunque altrimenti possibile, e quello scopo dunque raggiunto, l'invalidità non può pertanto essere dichiarata (Cass., 28/01/2020, n. 1928); b) al contempo, resta fermo che
l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n.
24226); ora, seppure l'omissione concernente la data di notificazione del monitorio può ritenersi sopperita dall'individuazione "aliunde" del titolo medesimo, la mancanza di specificazione non tanto dell'autorità che ha disposto l'esecutorietà quanto dell'apposizione della formula esecutiva non può essere surrogata da quella stessa individuazione, e il difetto di specificazione non può dirsi sanato per raggiungimento dello scopo;
infatti (cfr. Cass., n.
24226 del 2019, cit.): c) si tratta di menzioni, quella afferente all'esecutorietà del titolo e quella della spedizione in forma esecutiva, distintamente previste dal legislatore;
d) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione - nel caso qui in scrutinio pacifica e riaffermata dalla sentenza gravata;
l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del pagina 5 di 7 documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo”.
Il caso di specie si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in quanto
è pur vero che parte opposta non era tenuta alla rinotifica del titolo munito di formula esecutiva, ma era necessaria l'indicazione nell'atto di precetto non solo della data di apposizione della formula esecutiva, ma anche della specificazione del provvedimento di esecutorietà, onere non adempiuto.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395;
Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno;
ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
AR SI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
2) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in € 7.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
05.11.2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice
Dr.ssa AR SI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2964.2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Di Iulio;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., nella qualità di procuratrice di CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Merola;
[...]
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito, dichiarare nullo l'atto di precetto opposto;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata;
- condannare l'opposta alla rifusione delle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Per il convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione in atti formulata, in assenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge;
b) nel merito, rigettare l'avversa opposizione a precetto, in quanto inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, infondata, in fatto come in diritto;
c) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ogni accessorio di legge”.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 4.5.2022, con il quale la CERVED CREDIT
MANAGEMENT S.P.A., nella qualità di procuratrice di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 195/2016 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore, intimava il pagamento della somma di € 184.230,60 per capitale, oltre interessi legali, spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.135,00, esborsi, IVA, CPA e spese forfettarie, nonchè spese di precetto pari ad € 405,00 e spese successive ed occorrende.
Parte opponente a sostegno dell'opposizione eccepiva: a) nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione del provvedimento di esecutorietà-violazione degli artt. 654 e 480 c.p.c;
b) insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata-difetto di titolarità del credito e legittimazione ad agire dell'intimante.
Insisteva nella richiesta di sospensione del titolo e del precetto.
Si costituiva la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., nella qualità di procuratrice di
[...]
la quale in via del tutto preliminare formulava istanza di riunione del Controparte_1 presente giudizio con analogo procedimento promosso, in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, dal coobbligato (giudizio R.G. 2963/2022 Tribunale di Controparte_2
Nocera Inferiore – Dott. Bobbio), sempre in via preliminare contestava l'eccezione di carenza di legittimazione dell'intimante, e infine, nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. pagina 2 di 7 Invero, nel contestare integralmente ogni avversa censura in merito, rappresentava la circostanza, documentalmente comprovata, per la quale la era Controparte_1 succeduta ad nella titolarità dei (soli) diritti di credito, incorporati nel titolo Controparte_3 esecutivo di cui all'opposto precetto e tanto in virtù di atto cessione di crediti in blocco concluso, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della L.130/1999, in data 19 luglio 2019, il cui avviso era stato pubblicato in TA AL Parte Seconda n. 91 in data 3/08/2019. Inoltre, evidenziava che nel medesimo Avviso di cessione, era stato approntato uno specifico link internet (https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx) il quale permetteva l'accesso al database completo delle posizioni cedute, nel quale, a semplice ricerca testuale (utilizzando il comando “trova”) ed inserendo il codice identificativo del debitore (nello specifico rispondente al n. 00000000467626989 medesimo) era possibile verificare la effettiva inclusione della propria posizione debitoria nella più ampia operazione.
Nel merito, parte opposta illustrava che con decreto n. 195/2016 emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 211/2016, il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva alla
[...]
ed ai propri garanti, tra cui l'odierno opponente il Parte_2 Parte_1 pagamento, in via solidale tra loro, della somma di € 184.640,64 oltre interessi e spese;
il titolo sopra menzionato veniva regolarmente notificato ai debitori e precisamente in data
14.4.2016 a Il decreto ingiuntivo non veniva reso oggetto di opposizione ex Parte_1 artt. 645 c.p.c. e quindi, veniva munito di formula esecutiva in data 9.6.2017. Parte creditrice insisteva nel ritenere che parte opposta non contestava in alcun modo l'omessa notifica del titolo costituito dal decreto ingiuntivo, ma si limitava a rilevare il mero dato della mancata indicazione degli estremi del decreto di esecutorietà, senza prospettare alcuna valida ragione di lesione ai propri interessi/diritti che da tale omissione erano stati determinati.
Orbene, la doglianza volta a contestare la legittimazione attiva di parte opposta appare infondata.
Innanzitutto, come rilevato dalla creditrice, in relazione alla titolarità del credito in capo ad essa, la cessione risulta dimostrata con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
TA AL e dai documenti allegati alla comparsa ove emerge l'intervenuta cessione
(cfr. art. 58 TUB). Al riguardo si osserva che il favor espresso dal Legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si pagina 3 di 7 sono perfezionati le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrato con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB.
Inoltre, ed a prescindere da tali rilievi, è principio pacifico in Giurisprudenza che, al fine di agevolare la cessione dei crediti in blocco, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla TA
AL, purché indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco.
Infatti, la pubblicazione della notizia sulla G.U. ha la funzione di esonerare dalla notificazione ex art. 1264 c.c. agevolando dunque - come poc'anzi ribadito - la cessione in blocco dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne discende pertanto, che la pubblicazione sulla G.U. delle cessioni in blocco assicurano senza ombra di dubbio l'efficacia delle stesse nei confronti dei debitori ceduti (ex multis: Cass. Civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Dal contenuto dell'avviso di cessione, come si è visto, è dunque possibile risalire con certezza al blocco di rapporti ceduti, tra i quali è certamente compreso il credito azionato in questa sede, per il che è dimostrata la titolarità in capo alla Società opposta del credito del quale si discute (cfr. Cass. Civ. Sez. III 05/09/2019, n. 22151).
Anche attraverso la documentazione depositata in atti può agevolmente desumersi la piena legittimazione e titolarità del credito da parte del creditore procedente Controparte_1
[...]
Nel merito, la domanda deve essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, secondo granitico orientamento giurisprudenziale “la denuncia dell'omessa opposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi quando si fa riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c. senza metterne in dubbio l'esistenza. In tali casi il difetto si concretizza in una irregolarità del procedimento esecutivo e del precetto. Al contrario quando si contesta
l'esistenza del titolo esecutivo o la mancata soddisfazione delle condizioni affinchè l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art.
615 c.p.c.” (Cass. Sent. n. 13069 del 5.6.2007, conf. Sez 3, sent. n. 24279 del 30.11.2010;
Cass. Sez. 3, sent. n. 25638 del 14.11.2013).
Nel caso in esame parte opponente non contesta l'esistenza e/o la notifica del titolo, ma unicamente la nullità del precetto per omessa indicazione nello stesso del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà; dunque, l'opposizione va qualificata come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la quale deve ritenersi tempestiva essendo stata spiegata nei pagina 4 di 7 termini di legge, ovvero in data 23.5.2022 mentre il precetto era stato notificato in data
4.5.2022, dunque nel termine di 20 giorni.
Circa l'eccezione sollevata da parte opponente inerente alla nullità del precetto per omessa indicazione nell'atto di precetto del provvedimento di esecutorietà e violazione degli artt. 654
c.p.c. e 480 c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 2093 del 2022-Sez VI ha chiarito che “a) il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, nonché della data di notifica dell'ingiunzione: quando, però, manchi un elemento come, nella fattispecie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo, previsto con lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, e questa individuazione sia stata comunque altrimenti possibile, e quello scopo dunque raggiunto, l'invalidità non può pertanto essere dichiarata (Cass., 28/01/2020, n. 1928); b) al contempo, resta fermo che
l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n.
24226); ora, seppure l'omissione concernente la data di notificazione del monitorio può ritenersi sopperita dall'individuazione "aliunde" del titolo medesimo, la mancanza di specificazione non tanto dell'autorità che ha disposto l'esecutorietà quanto dell'apposizione della formula esecutiva non può essere surrogata da quella stessa individuazione, e il difetto di specificazione non può dirsi sanato per raggiungimento dello scopo;
infatti (cfr. Cass., n.
24226 del 2019, cit.): c) si tratta di menzioni, quella afferente all'esecutorietà del titolo e quella della spedizione in forma esecutiva, distintamente previste dal legislatore;
d) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione - nel caso qui in scrutinio pacifica e riaffermata dalla sentenza gravata;
l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del pagina 5 di 7 documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo”.
Il caso di specie si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in quanto
è pur vero che parte opposta non era tenuta alla rinotifica del titolo munito di formula esecutiva, ma era necessaria l'indicazione nell'atto di precetto non solo della data di apposizione della formula esecutiva, ma anche della specificazione del provvedimento di esecutorietà, onere non adempiuto.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395;
Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno;
ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
AR SI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto opposto;
2) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in € 7.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
05.11.2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice
Dr.ssa AR SI
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