Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 15/12/2025, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03851/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 3851 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’Avv. Orazio Abbamonte e dall’Avv. Giuseppe De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
a) del provvedimento 15.07.2022 notificato in pari data, con il quale il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre Annunziata (Na) ha disposto la revoca della licenza ex art. 88 TULPS appr. con Rd 773 del 18.06.1931, recante l’autorizzazione alla raccolta scommesse presso un’Agenzia sita in Torre Annunziata alla via E. Cesaro n° 13;
b) di ogn’altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa RI CO MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 2 agosto 2022 e depositato il successivo 5 agosto, il ricorrente – premesso di esercitare l’attività di raccolta scommesse nel Comune di Torre Annunziata in un’agenzia sita alla via E. Cesaro, in forza di apposita licenza rilasciata nel 2016 – deduceva che:
- da circa tre anni, insieme alla sua compagna (sig.ra -OMISSIS-) aveva anche rilevato le quote della società -OMISSIS-, proprietaria dell’Agenzia per la raccolta di scommesse sita nel medesimo Comune al corso Vittorio Emanuele III e titolare della relativa autorizzazione;
- entrambe le licenze erano state sottoposte ad una sospensione per tre mesi, in ragione di contestate irregolarità ed aderenze con la criminalità organizzata, per mezzo del fratello del ricorrente (-OMISSIS-);
- quindi con provvedimento del 15 luglio 2022 l’Autorità di P. S., successivamente alla sospensione (oggetto di autonomo giudizio reg. ric. n. 2470 del 2022, chiusosi con sentenza di rigetto di questo Tribunale n. 5918 del 12 agosto 2025) aveva infine disposto la revoca della licenza relativamente all’agenzia sita alla via E. Cesaro.
2. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno del gravame, due ordini di censure, con cui, in sintesi: 1) lamentava la violazione del principio di proporzionalità, posto che, quanto all’Agenzia di Via Cesaro, non sarebbero stati integrati i presupposti dell’art. 4 lett. z) del contratto di concessione (partecipazione di giochi di dipendenti, collaboratori, amministratori, parenti o affini entro il 2° grado. “Nemmeno una quale rilevanza [avrebbero potuto] avere “le sporadiche giocate di tal R. F. che sarebbe nipote di D. M., legato quest’ultimo al clan -OMISSIS-[…] Stesso dicasi per -OMISSIS- sorella di -OMISSIS-inserito nella licenza di -OMISSIS- relativa all’agenzia di c.so V. E.” (primo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 10 ed 11 RD 18.06.1931 n° 773 – Eccesso di potere – Difetto d’istruttoria e di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 1 l. 241 del 07.08.1990”); 2) rilevava la contraddittorietà ed illogicità della scelta (secondo motivo, rubricato “Violazione degli artt. 10 ed 11 RD 18.06.1931 n° 773 – Illogicità – Difetto d’istruttoria e di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 1 l. 241/1990 – Eccesso di potere”) alla luce: della propria condotta ineccepibile; dell’irrilevanza delle occasioni in cui era stato “identificato in compagnia di persone con precedenti penali”, anche tenuto conto del contesto ambientale della cittadina; parimenti dell’irrilevanza della mancata sostituzione dell’amministratrice (-OMISSIS- suocera del fratello -OMISSIS-) della società -OMISSIS-; della scarsa importanza dei procedimenti penali avviati a suo carico (ed a carico della compagna), soltanto nello stato di indagini.
3. – Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno (9 agosto), successivamente depositando documenti (14 settembre 2022). L’8 ottobre 2025, il ricorrente depositava memoria in vista dell’udienza pubblica, insistendo nelle difese spiegate.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento del 15 luglio 2022 con cui il Questore di Napoli ha revocato – richiamando le argomentazioni già spese a sostegno della sospensione, oggetto dell’autonomo giudizio n.r.g. 2470/2022 (vd., provvedimento impugnato e provvedimento di sospensione, entrambi in atti, cui per brevità, si rinvia) - l’autorizzazione alla raccolta scommesse dell’Agenzia sita in Torre Annunziata, alla via E. Cesaro n. 13 facente capo al ricorrente in quanto titolare dell’impresa individuale “Pokermania”.
5.1. – In tali termini riepilogato il perimento della decisione, ai fini del decidere va anzitutto ricordato, con rinvio a quanto già espresso da questo Tribunale in esito al giudizio di impugnazione del provvedimento di sospensione della medesima licenza (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 12/08/2025, n. 5919), che, in via generale, “l’attività di raccolta scommesse è attività soggetta ad autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, in quanto si tratta di un settore di estrema delicatezza ordinamentale, in cui, tra l’altro, sussiste il concreto rischio di contaminazioni criminali, per il quale è giustificata la massima severità dell'amministrazione nel riscontro della sussistenza e della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare, regolati dagli artt. 10 e 11 del TULPS. Al riguardo va rimarcato che il T.U.L.P.S., dopo aver chiarito, all’art. 8, il carattere personale delle autorizzazioni di polizia, le quali non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge (e sempre che il rappresentante abbia i requisiti necessari e l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza), attribuisce all’Autorità di p.s. un generale potere di sospensione e revoca di dette licenze “in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata” nonché, di revoca “quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione” (cfr.. art. 10 e 11 TULPS)” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 12/08/2025, n. 5918, vd. anche idem 5919; vd., in proposito ed in senso conforme, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sent., (data ud. 26/09/2025) 29/09/2025, n. 16782;). In ragione delle finalità essenzialmente preventive e cautelari che permeano il fondamento giustificativo dell’istituto della revoca in argomento, l’accertamento della sussistenza in concreto dei presupposti normativi richiesti per la sua applicazione risulta affidato ad una valutazione prognostica sulle possibili pregiudizievoli implicazioni per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che, per definizione, è anche svincolata da accertamenti incontrovertibili sulla responsabilità penale dei soggetti coinvolti. “Tra tali presupposti spicca il venir meno del requisito di generale “affidabilità” del soggetto titolare in ordine al mancato abuso della licenza, la cui mancanza giustifica il potere dell’autorità di P.S. di […] revoca del titolo, sulla base di uno specifico giudizio sulla presenza di atti, fatti o legami che, per natura, intensità, caratteristiche, contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, di illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalità organizzata (cfr. mutatis mutandis Cons. di Stato, III, n. 5522/2015). Tale giudizio, dunque, deve partire dai dati - e dunque da una corretta istruttoria - per giungere ad una non irragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, in prospettiva funzionale alla specifica attività autorizzata, così da giustificarne la […] revoca allorquando da tali circostanze sia possibile desumere il serio e non remoto pericolo di inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, dunque, il pericolo di abuso del titolo. Ciò che si richiede all’Amministrazione è dunque una valutazione prognostica, intrisa di discrezionalità e connotata da ampia latitudine di apprezzamento, sindacabile dal giudice sia pure entro i limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà” (Cfr., T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 12/08/2025, n. 5918; idem, 12/08/2025, n. 5919; vd. anche T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 19/07/2024, n. 2609, per cui, più nel dettaglio:“ l’Amministrazione dell’interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un’autorizzazione di polizia, […] invero, i provvedimenti di polizia costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa da parte dell’Autorità competente, preordinata alla prioritaria finalità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione della commissione di reati, che costituiscono la massima anticipazione della difesa sociale attraverso l’impedimento e la rimozione ab initio delle stesse condizioni che potrebbero ragionevolmente costituire causa o anche solo occasione per il verificarsi di fatti, non solo e non necessariamente di rilievo penale, idonei a turbare l'ordinata convivenza civile mediante esposizione anche solo al pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblico”).
Alla luce delle coordinate sin qui esposte, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Amministrazione dell’Interno abbia correttamente rinvenuto i presupposti richiesti per la revoca della licenza di polizia, coerentemente alla norma attributiva del potere (nel caso specifico, l’art. 11, comma 2, seconda parte del TULPS, richiamato nell’atto impugnato): l’autorità di P.S. ha infatti illustrato chiaramente, attraverso una corposa e dettagliata motivazione (che rinvia a quanto già valutato in sede di sospensione delle licenza) le plurime ragioni giustificatrici che ampiamente sorreggono l’adozione del provvedimento gravato, il quale risulta, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, del tutto ragionevole, proporzionato ed immune dai vizi dedotti in ricorso.
In particolare, risultano persuasivamente valorizzati molteplici elementi e circostanze fattuali, confermati anche da dichiarazioni di persone direttamente coinvolte nella gestione dell’attività e puntualmente allegati dall’Amministrazione, i quali, in una lettura di insieme, risultano contraddistinti da indubbia valenza indiziaria, siccome idonei a disvelare, sotto più profili, con elevata attendibilità, la paventata interposizione fittizia di persona oltre che l’effettiva disponibilità dell’attività di raccolta di sommesse in capo a esponenti locali della criminalità organizzata. Non colgono nel segno le argomentazioni di parte (legate ad aspetti del tutto marginali inidonei ad inficiare la complessiva ricostruzione operata dall’Amministrazione) per cui non vi sarebbe alcun elemento, nemmeno indiziario, che attesti il collegamento giuridico e/o fattuale del fratello di esso ricorrente né della compagna agli ambienti della criminalità locale, organizzata e non, né a fattispecie penalmente rilevanti. Va di contro evidenziato come, alla stregua di approfondita istruttoria, siano stati del tutto ragionevolmente valorizzati, da un lato, il legame parentale con -OMISSIS- fratello del ricorrente, e la relazione affettiva con -OMISSIS- compagna del ricorrente, dalla quale sono nati due figli, entrambi indagati per i reati di cui agli articoli 416 bis c.p.. 110, 81 cpv, 319 c.p, 321 c.p., 416 bis 1 c.p, in ragione del presunto collegamento tra gli ambienti della criminalità organizzata locale, segnatamente al clan -OMISSIS- e amministratori comunali e regionali. Dall’altro, sono anche emersi legami di natura economica tra il ricorrente, titolare della licenza in questione e i predetti indagati -OMISSIS-e -OMISSIS- in particolar modo alla luce dell’attività di altro centro scommesse di corso Vittorio Emanuele III n. 395, sempre a Torre Annunziata (Na), intestato a -OMISSIS-, suocera di -OMISSIS- e titolare di licenza rilasciata ai sensi dell’art.88 del TULPS, la quale, nel corso delle indagini penali in questione, ha riconosciuto essere intestataria fittizia dell’attività di scommesse “per fare un favore” al genero e di non percepire alcun compenso in relazione a un ruolo, si ribadisce, solo fittiziamente rivestito. Ciò posto, proprio in relazione a tale centro scommesse è emerso che titolari di diritti su azioni e quote sociali della società -OMISSIS-– di cui risulta amministratrice unica la predetta -OMISSIS- - sono il ricorrente e la compagna -OMISSIS- (rispettivamente per un valore di 48.093,07 euro e di 24.053,75 euro). Da quanto l’Amministrazione ha potuto verificare nel corso dell’istruttoria, dunque, il deducente, in qualità di rappresentante, risulta aver partecipato pienamente alla gestione del centro di corso Vittorio Emanuele III con il fratello, avallando l’espediente dell’intestazione fittizia della licenza realizzato per mascherare il reale stato di cose ed aggirare la normativa di rigore. A tanto si è inoltre aggiunto l’accertamento, sulla base delle risultanze delle banche dati, delle allarmanti plurime frequentazioni del ricorrente con soggetti variamente gravati da diversi rilevanti precedenti penali e di polizia, anche in connessione con i precedenti di polizia e penali del ricorrente, che avvalorano viepiù le rappresentate argomentazioni dell’amministrazione, poste a giusta ragione a base del provvedimento gravato.
In conclusione, valutato tale contesto indiziario d’insieme, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui dispone l’Autorità di P.S. in materia, il Collegio reputa essere del tutto priva di elementi di illogicità e, comunque, rispondente ad una logica di proporzionalità, la scelta dell’Amministrazione di procedere alla revoca della licenza, disvelando gli elementi già raccolti un alto grado di inaffidabilità del ricorrente e pericolo per l’ordine pubblico, derivante dall’abuso della licenza ai fini dell’espletamento di un’attività soggetta ad autorizzazione di polizia, in particolare quella, assai delicata, relativa al sensibile settore della raccolta scommesse.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012).
6. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
RI CO MM, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CO MM | PA SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.