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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CO ELIANA, OR
TT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 334/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332300009414 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6429/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'atto con cui la Publiservizi s.rl., concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Torre del Greco, gli intimava di versare l'importo di euro 1.246 per omesso o parziale pagamento della Tari - con sanzioni e interessi relativamente - all'anno d'imposta 2017.
A sostegno del proposto ricorso Ricorrente_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione o comunque la decadenza del credito vantato dall'Ente impositore.
Si costituiva l'Agente della riscossione per ribadire la ritualità del proprio operato.
La Corte di Primo Grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Proponeva appello il contribuente censurando la sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello il contribuente si duole della motivazione apparente della sentenza con specifico riguardo alla contestazione sulla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
In particolare, nella prospettazione del contribuente la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe nulla perché falsa sarebbe l'indicazione circa l'assenza temporanea del destinatario che, invece, non ha mai ricevuto nulla.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per insufficiente indicazione degli elementi essenziali dell'immobile oggetto di accertamento.
Non si è costituito l'Agente per la riscossione.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Va, innanzitutto, disattesa la censura di motivazione apparente della sentenza impugnata che, per quanto sintetica, ha affrontato e delibato su tutte le questioni sollevate dal contribuente.
La questione sottoposta alla Commissione attiene alla verifica della regolarità delle notifiche degli atti prodromici all'atto impugnato e della decadenza dal potere impositivo per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Dall'esame degli atti, già prodotti in primo grado dalla parte appellata, emerge con chiarezza che nessuna prescrizione o decadenza si è verificata tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 296/2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è quinquennale: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Infatti, l'atto presupposto (avviso di pagamento) è stato notificato a mezzo posta in data 05/01/2022 presso il domicilio del contribuente, come da relata in atti.
La notifica è stata effettuata, ai sensi della normativa Covid, con immissione in cassetta, previa verifica della presenza del destinatario da parte dell'agente postale, senza che il destinatario firmasse l'atto.
Inoltre, nessuna censura è stata mossa rispetto all'avviso, quando l'articolo 19, comma 3, d. Lgs. sancisce che "ognuno degli atti autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri".
L'avviso di accertamento è, dunque, divenuto definitivo.
L'eccezione di prescrizione e decadenza sollevate dall'appellante andavano, quindi, fatte valere con la tempestiva impugnazione degli atti prodromici, non potendo essere fatte valere successivamente, allorquando i detti atti presupposti non siano stati già allora impugnati (cfr., sul punto, Cass., Sent. n. 18019 del 24.8.2007; confor.: Cass., ord. n. 9219 del 13.4.2018).
Ne consegue che, restando assorbite tutte le restanti eccezioni, va rigettato l'appello proposto.
Nulla è dovuto per le spese del grado non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CO ELIANA, OR
TT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 334/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332300009414 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6429/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'atto con cui la Publiservizi s.rl., concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Torre del Greco, gli intimava di versare l'importo di euro 1.246 per omesso o parziale pagamento della Tari - con sanzioni e interessi relativamente - all'anno d'imposta 2017.
A sostegno del proposto ricorso Ricorrente_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione o comunque la decadenza del credito vantato dall'Ente impositore.
Si costituiva l'Agente della riscossione per ribadire la ritualità del proprio operato.
La Corte di Primo Grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Proponeva appello il contribuente censurando la sentenza di primo grado.
Con il primo motivo di appello il contribuente si duole della motivazione apparente della sentenza con specifico riguardo alla contestazione sulla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
In particolare, nella prospettazione del contribuente la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe nulla perché falsa sarebbe l'indicazione circa l'assenza temporanea del destinatario che, invece, non ha mai ricevuto nulla.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento per insufficiente indicazione degli elementi essenziali dell'immobile oggetto di accertamento.
Non si è costituito l'Agente per la riscossione.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Va, innanzitutto, disattesa la censura di motivazione apparente della sentenza impugnata che, per quanto sintetica, ha affrontato e delibato su tutte le questioni sollevate dal contribuente.
La questione sottoposta alla Commissione attiene alla verifica della regolarità delle notifiche degli atti prodromici all'atto impugnato e della decadenza dal potere impositivo per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Dall'esame degli atti, già prodotti in primo grado dalla parte appellata, emerge con chiarezza che nessuna prescrizione o decadenza si è verificata tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 296/2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è quinquennale: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Infatti, l'atto presupposto (avviso di pagamento) è stato notificato a mezzo posta in data 05/01/2022 presso il domicilio del contribuente, come da relata in atti.
La notifica è stata effettuata, ai sensi della normativa Covid, con immissione in cassetta, previa verifica della presenza del destinatario da parte dell'agente postale, senza che il destinatario firmasse l'atto.
Inoltre, nessuna censura è stata mossa rispetto all'avviso, quando l'articolo 19, comma 3, d. Lgs. sancisce che "ognuno degli atti autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri".
L'avviso di accertamento è, dunque, divenuto definitivo.
L'eccezione di prescrizione e decadenza sollevate dall'appellante andavano, quindi, fatte valere con la tempestiva impugnazione degli atti prodromici, non potendo essere fatte valere successivamente, allorquando i detti atti presupposti non siano stati già allora impugnati (cfr., sul punto, Cass., Sent. n. 18019 del 24.8.2007; confor.: Cass., ord. n. 9219 del 13.4.2018).
Ne consegue che, restando assorbite tutte le restanti eccezioni, va rigettato l'appello proposto.
Nulla è dovuto per le spese del grado non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese