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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/12/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 32-1/2025 R.G. P. U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Donata Garambone letto il ricorso ex art. 67 CCII presentato dall'avv. Marco Romano in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, nominato dall'OCC di Biella su richiesta della sig.ra Parte_1
(C.F. ), residente in [...]; C.F._1 letta la relazione dell'OCC allegata alla domanda ex art. 68, co. 2 CCII, nonché quella predisposta a norma dell'art. 70, co. 6 CCII;
ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE rilevato che il piano indica in modo specifico tempi e modalità di superamento della crisi da sovraindebitamento, prevedendo in particolare:
- il versamento della complessiva somma di €.36.000,00 mediante la corresponsione di n. 60 rate mensili di € 600,00 ciascuna da destinare al:
a. pagamento integrale e in prededuzione degli oneri della procedura;
b. pagamento parziale dei creditori privilegiati nella misura di circa l'80%, con esclusione del credito richiesto da , da ritenersi prescritto (credito n. 7 Controparte_1 dell'elenco);
c. pagamento dei creditori chirografari nella misura di circa il 50%;
d. distribuzione delle eventuali somme residue (effettive al netto delle liquidazioni dei compensi, costi di procedura ecc.) in favore dei creditori privilegiati e, a seguire, dei chirografari (secondo proporzione); ciò all'esito di una moratoria iniziale di mesi dieci;
1 ribadita la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge ai fini dell'ammissibilità giuridica del piano, integralmente richiamandosi in parte qua il contenuto del decreto ex art. 70, co. 1 primo periodo CCII del 19.6.2025; rilevato che l'OCC, con atto depositato in data 5.11.2025, ha documentato di aver provveduto alla pubblicazione della proposta e del piano presso l'apposita area del sito internet del Tribunale, nonché di aver provveduto a darne comunicazione a tutti i creditori;
rilevato che, come riferito dall'OCC, entro il termine di venti giorni dalla ridetta comunicazione hanno presentato osservazioni i seguenti creditori:
i. che ha evidenziato l'errore materiale relativo all'ammontare del relativo Parte_2 credito, precisando che lo stesso è pari ad €. 285,00 anziché ad €. 280,00 come, invece, indicato nel piano;
ii. che ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_3
“in via principale Dichiarare inammissibile la proposta di piano del consumatore e, per l'effetto, rigettare la proposta di piano del consumatore, anche l'alternativa liquidatoria, e rigettare la richiesta di omologa del piano per le ragioni esposte in atto. In via subordinata Nell'ipotesi in cui il Giudice omologhi il piano del consumatore, rimodulare la proposta di piano del consumatore presentata dagli istanti, anche alla luce delle considerazioni di cui alla presente memoria”; preso atto delle controdeduzioni contenute nella relazione del Gestore depositata in data
5.11.2025;
ritenuto che
le contestazioni mosse dal creditore non sono Controparte_2 meritevoli di accoglimento, innanzitutto, in applicazione del disposto di cui all'art. 69, co. 2 CCII secondo cui: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”; rilevato, infatti, che nella propria relazione, allegata alla domanda introduttiva, il Gestore ha evidenziato, ai fini della valutazione ex art. 68, co. 3 CCII, quanto segue: “[…] lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice, e quindi lo stato di bisogno in cui la stessa operava poteva essere a conoscenza degli istituti finanziari che hanno concesso i crediti più recenti (dal 2022 in poi). […] Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1 […] Il gestore pertanto conclude rappresentando come i parametri di valutazione parrebbero poter sanzionare i crediti concessi da OM (n. 4) e DE UM NK (n. 5) - quest'ultima, peraltro, già creditrice originaria di un altro finanziamento in essere” (cfr. pag. 12-13); ritenuto, altresì, che l'infondatezza delle osservazioni svolte deriva dalle ulteriori seguenti valutazioni:
2 - come già argomentato nel proprio decreto ex art. 70, co. 1 CCII non si ravvisano nel comportamento della debitrice, in relazione al proprio stato di sovraindebitamento, gli estremi della “colpa grave, malafede o frode”;
- lo stralcio del debito de quo derivante dal contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio previsto nella proposta di ristrutturazione non risulta illegittimo, essendo lo stesso normativamente previsto, con il solo limite del rispetto del trattamento dei creditori in modo non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 67, co. 3 e 4, CCII);
- tale attestazione è stata fornita sempre dal Gestore nella propria relazione (cfr. pag. 15) con argomentazioni che appaiono corrette sul piano logico-giuridico e, pertanto, pienamente condivisibili;
ritenuto, conclusivamente, che ricorrano i presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano presentato;
letto l'art. 70, co. 7 CCII;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nata a [...] Parte_1
(BI), il 12.6.1955 (C.F. ), residente in [...]; C.F._1
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario all'esecuzione del piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le modalità e nel rispetto dei termini ivi indicati, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole, se necessario, al giudice, nonché riferisca, ogni sei mesi, al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione ed infine, al termine dell'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che l'OCC provveda nel più breve tempo ad aprire un conto corrente intestato alla procedura su cui accreditare l'importo di €. 600,00 che sarà versato per 60 mensilità dalla debitrice;
MANDA all'OCC per la comunicazione della presente sentenza ai creditori nonché per la sua pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Biella, 5.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Donata Garambone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Donata Garambone letto il ricorso ex art. 67 CCII presentato dall'avv. Marco Romano in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, nominato dall'OCC di Biella su richiesta della sig.ra Parte_1
(C.F. ), residente in [...]; C.F._1 letta la relazione dell'OCC allegata alla domanda ex art. 68, co. 2 CCII, nonché quella predisposta a norma dell'art. 70, co. 6 CCII;
ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE rilevato che il piano indica in modo specifico tempi e modalità di superamento della crisi da sovraindebitamento, prevedendo in particolare:
- il versamento della complessiva somma di €.36.000,00 mediante la corresponsione di n. 60 rate mensili di € 600,00 ciascuna da destinare al:
a. pagamento integrale e in prededuzione degli oneri della procedura;
b. pagamento parziale dei creditori privilegiati nella misura di circa l'80%, con esclusione del credito richiesto da , da ritenersi prescritto (credito n. 7 Controparte_1 dell'elenco);
c. pagamento dei creditori chirografari nella misura di circa il 50%;
d. distribuzione delle eventuali somme residue (effettive al netto delle liquidazioni dei compensi, costi di procedura ecc.) in favore dei creditori privilegiati e, a seguire, dei chirografari (secondo proporzione); ciò all'esito di una moratoria iniziale di mesi dieci;
1 ribadita la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi prescritti dalla legge ai fini dell'ammissibilità giuridica del piano, integralmente richiamandosi in parte qua il contenuto del decreto ex art. 70, co. 1 primo periodo CCII del 19.6.2025; rilevato che l'OCC, con atto depositato in data 5.11.2025, ha documentato di aver provveduto alla pubblicazione della proposta e del piano presso l'apposita area del sito internet del Tribunale, nonché di aver provveduto a darne comunicazione a tutti i creditori;
rilevato che, come riferito dall'OCC, entro il termine di venti giorni dalla ridetta comunicazione hanno presentato osservazioni i seguenti creditori:
i. che ha evidenziato l'errore materiale relativo all'ammontare del relativo Parte_2 credito, precisando che lo stesso è pari ad €. 285,00 anziché ad €. 280,00 come, invece, indicato nel piano;
ii. che ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_3
“in via principale Dichiarare inammissibile la proposta di piano del consumatore e, per l'effetto, rigettare la proposta di piano del consumatore, anche l'alternativa liquidatoria, e rigettare la richiesta di omologa del piano per le ragioni esposte in atto. In via subordinata Nell'ipotesi in cui il Giudice omologhi il piano del consumatore, rimodulare la proposta di piano del consumatore presentata dagli istanti, anche alla luce delle considerazioni di cui alla presente memoria”; preso atto delle controdeduzioni contenute nella relazione del Gestore depositata in data
5.11.2025;
ritenuto che
le contestazioni mosse dal creditore non sono Controparte_2 meritevoli di accoglimento, innanzitutto, in applicazione del disposto di cui all'art. 69, co. 2 CCII secondo cui: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento
o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”; rilevato, infatti, che nella propria relazione, allegata alla domanda introduttiva, il Gestore ha evidenziato, ai fini della valutazione ex art. 68, co. 3 CCII, quanto segue: “[…] lo stato di crisi finanziaria ed economica della debitrice, e quindi lo stato di bisogno in cui la stessa operava poteva essere a conoscenza degli istituti finanziari che hanno concesso i crediti più recenti (dal 2022 in poi). […] Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1 […] Il gestore pertanto conclude rappresentando come i parametri di valutazione parrebbero poter sanzionare i crediti concessi da OM (n. 4) e DE UM NK (n. 5) - quest'ultima, peraltro, già creditrice originaria di un altro finanziamento in essere” (cfr. pag. 12-13); ritenuto, altresì, che l'infondatezza delle osservazioni svolte deriva dalle ulteriori seguenti valutazioni:
2 - come già argomentato nel proprio decreto ex art. 70, co. 1 CCII non si ravvisano nel comportamento della debitrice, in relazione al proprio stato di sovraindebitamento, gli estremi della “colpa grave, malafede o frode”;
- lo stralcio del debito de quo derivante dal contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio previsto nella proposta di ristrutturazione non risulta illegittimo, essendo lo stesso normativamente previsto, con il solo limite del rispetto del trattamento dei creditori in modo non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 67, co. 3 e 4, CCII);
- tale attestazione è stata fornita sempre dal Gestore nella propria relazione (cfr. pag. 15) con argomentazioni che appaiono corrette sul piano logico-giuridico e, pertanto, pienamente condivisibili;
ritenuto, conclusivamente, che ricorrano i presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano presentato;
letto l'art. 70, co. 7 CCII;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nata a [...] Parte_1
(BI), il 12.6.1955 (C.F. ), residente in [...]; C.F._1
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario all'esecuzione del piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le modalità e nel rispetto dei termini ivi indicati, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole, se necessario, al giudice, nonché riferisca, ogni sei mesi, al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione ed infine, al termine dell'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che l'OCC provveda nel più breve tempo ad aprire un conto corrente intestato alla procedura su cui accreditare l'importo di €. 600,00 che sarà versato per 60 mensilità dalla debitrice;
MANDA all'OCC per la comunicazione della presente sentenza ai creditori nonché per la sua pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia;
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Biella, 5.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Donata Garambone
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