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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di
Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 31 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 806 del r.a.c.l. dell'anno 2023, promossa da: nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Giulia Manca, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale agli atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro dagli avvocati
Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente
RESISTENTE
E CONTRO
in persona dell'Amministratore Delegato, con sede legale Controparte_2
in Milano, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dagli avvocati Luca
Purpura, Antonio Cacciato e Giuseppina Sardone del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati a Milano
RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per le parti convenute: come nelle rispettive memorie di costituzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 07 marzo 2023 ha chiesto il Parte_1
CP riconoscimento del diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' l'erogazione del TFR non versato al Fondo di Previdenza Complementare per l'ammontare lordo di € 16.858,95, a copertura delle omissioni contributive del datore di lavoro nei confronti del Fondo di previdenza complementare ex art. 5 D.lgs. Controparte_2
80/92, da lui ritenuta dovuta in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della
Controparte_3
(C.L.P. S.r.l.) dal 19.05.1986 al 07.02.2018, con la qualifica di operaio 3° livello.
[...]
In particolare, il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della
[...]
C.L.P. S.r.l.) Controparte_3 dal 19.05.1986 al 07.02.2018,
- di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in seguito alla dichiarazione di fallimento della C.P.L. S.r.l. da parte del Tribunale di Cagliari (Fall.
4/2018) (doc.1 parte ricorrente);
- di aver proposto istanza di ammissione al passivo;
- di essere stato ammesso allo stato passivo per la somma di € 2.461,60 per TFR in azienda e € 16.858,95 per TFR non versato al Fondo di Previdenza Complementare
[...]
(doc.2 parte ricorrente); Controparte_2
- di aver presentato in data 20 maggio 2021 domanda al Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR, corredata dagli allegati richiesti (docc. 3 e 4 parte ricorrente):
- che, solo la domanda relativa al TFR rimasto in azienda, è stata definita e che, pertanto, onde non incorrere nella decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970 e in presenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'intervento del Fondo di Garanzia ha agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che ha diritto al riconoscimento della somma lorda di euro € 16.858,95 a titolo di omissioni contributive e, conseguentemente, CP di condannare l' a corrispondere il predetto importo, oltre accessori, a lui direttamente o in alternativa al Fondo di Previdenza Complementare Controparte_2
[...]
CP L' si è costituito in giudizio con memoria di costituzione 5 maggio 2023 chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, in quanto: “Nel MOD. SR98 allegato alla domanda, infatti, si conferma l'intervenuta chiusura in data 31.7.2018 della posizione aperta a suo tempo dal ricorrente presso il Fondo Complementare e la sua successiva riapertura al solo fine di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia La chiusura CP1
della posizione esclude la legittimazione del Fondo di Garanzia, a nulla valendo la successiva, formale riapertura di essa in data successiva al verificarsi dell'inadempimento della società ex datrice di lavoro all'obbligo di versare i contributi sulla posizione del
2 ricorrente” ed osservando che l'art. 5 D.lgs. n. 80/92 consente in presenza dei presupposti di legge che l' Fondi di Garanzia versi quanto dovuto al Fondo di Previdenza CP1
Complementare e non al lavoratore direttamente. Infine, l' ha contestato CP1
genericamente la correttezza dei conteggi.
L si è costituita in giudizio ai fini dell'integrazione del Controparte_2
contraddittorio, con memoria 24 luglio 2024 rilevando che nessuna domanda è stata spiegata nei suoi confronti nel presente procedimento, ma la presenza della Società è indefettibile nel presente giudizio in ragione dello schema trilaterale del rapporto di previdenza complementare (lavoratore, datore di lavoro, fondo pensionistico) e degli effetti sulla sfera giuridica di di una eventuale sentenza di condanna Controparte_2
dell al versamento di quanto rivendicato dal ricorrente. Controparte_4
Relativamente alla posizione individuale del ricorrente, parte convenuta ha precisato che quest'ultimo ha aderito al Fondo dapprima in data 23 agosto 2007, con successiva riapertura della posizione in data 22 febbraio 2021 e che la posizione è stata chiusa con decorrenza 8 settembre 2023, ma che il Fondo si dichiara disponibile a riaprire la posizione previdenziale al fine di recepire l'eventuale versamento del TFR.
Tanto premesso, ha concluso rimettendosi al Tribunale adito Controparte_2 circa l'accoglimento delle domande svolte da nei confronti dell' , in Parte_2 CP1
ogni caso, con condanna in solido di quest'ultimo e di – ovvero, in subordine, con CP1
condanna della parte che tra, , risulterà soccombente – alla rifusione in favore Pt_1 CP1
di dei compensi e delle spese di lite del presente giudizio. CP2
La causa è stata istruita con produzioni documentali e all'odierna udienza è stata tenuta a decisione sulle conclusioni riportate a verbale.
***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti che seguono.
L'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
CP norme in materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l' del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge, nei commi successivi: “
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del
3 concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
CP L'art. 5 del D. Lgs. 80/92 ha istituito presso l' un apposito Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento dei contributi, da parte del datore di lavoro insolvente, alle forme di previdenza complementare:
Il comma 2 del suindicato articolo dispone che “nel caso in cui, a seguito dell'omesso
o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”.
Pertanto, l'art. 5 del d.lgs. n. 80/1992 prevede che, in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi destinati alla previdenza complementare, il lavoratore rimasto insoddisfatto all'esito delle procedure concorsuali ha diritto di CP richiedere al Fondo di Garanzia (gestito dall' di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
I presupposti per l'intervento del sono: l) l'iscrizione ad un fondo di previdenza CP5
complementare al momento della presentazione della domanda;
2) la cessazione del rapporto di lavoro;
3) l'insolvenza del datore di lavoro accertata con una delle procedure previste dall'art. 1 del D.Lgs 80/92; 4) l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del fondo.
Nel caso di specie trovano applicazione i principi esposti nella normativa richiamata.
Risulta che sussistono tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'erogazione da parte del Fondo di Garanzia della somma richiesta a titolo di omissioni contributive attuate dalla
C.L.P. S.r.l. nei confronti del Fondo di previdenza complementare Controparte_2
Risultano, infatti, documentalmente dimostrati la cessazione del rapporto di lavoro
(doc.1 parte ricorrente), lo stato di insolvenza del datore di lavoro e la sussistenza del credito del lavoratore che è stato ammesso allo stato passivo, con provvedimento avente carattere di definitività (docc. 2 e 4 di parte ricorrente).
È indiscusso, infatti, che il credito contributivo, costituente il presupposto per la prestazione previdenziale, sia esistente ed accertato nell'ambito della procedura fallimentare, così come non è discusso il presupposto della non avvenuta soddisfazione ad esito della procedura fallimentare.
4 Risulta che il ricorrente non abbia riscattato la propria posizione presso il Fondo di previdenza complementare come da dichiarazione del legale Controparte_2
rappresentante del Fondo di previdenza complementare (modello SR 95 e modello SR 98 del 29.04.2021), (doc n. 4 di parte ricorrente).
Inoltre, il ricorrente in data 22.2.2021, prima del deposito della domanda al Fondo di
Garanzia, ha richiesto, a seguito della chiusura “d'ufficio” della sua posizione aperta il 23 agosto 2007 non risultando alcun contributo sulla posizione, l'apertura di una nuova posizione previdenziale presso il medesimo fondo (doc. 3 . Controparte_2
CP
All'uopo si osserva che è lo stesso nel messaggio n. 2084 del 11.05.2016 a precisare che “in caso di riscatto integrale della posizione la richiesta di intervento del
Fondo di garanzia non può essere accolta in quanto manca il requisito dell'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda
(circolare n. 23/2008). La domanda potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente, si iscriva ad un'altra forma di previdenza complementare prevista dal
d.lgs 252/2005”.
Il requisito della iscrizione al fondo previdenziale al momento dell'istanza
CP al Fondo di Garanzia si rinviene solo nella Circolare 22 febbraio 2008 che, al punto,
6 indica tale iscrizione come presupposto per la domanda e specifica che “l'iscrizione al fondo complementare, in primo luogo, è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi”. Da ciò deve dedursi che, nel caso di specie, la previsione è soddisfatta in quanto il ricorrente era iscritto a al CP2
momento del deposito della domanda al Fondo di Garanzia e quest'ultimo è, pertanto, il soggetto al quale i contributi devono essere versati, tanto che ha allegato che, sebbene la posizione del ricorrente risulti chiusa in assenza di versamenti, qualora si dovessero ricevere a qualunque titolo delle somme a suo nome, il Fondo procederebbe alla relativa liquidazione a suo favore;
si tratta, dunque, di una chiusura puramente contabile con possibilità di riapertura per ricevere versamenti.
In forza della normativa vigente in materia deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda tesa ad ottenere il pagamento della prestazione richiesta in favore di CP2
ma non quella diretta ad ottenere il pagamento direttamente in favore del
[...]
ricorrente, proposta in alternativa nelle conclusioni dal medesimo rassegnate.
Infatti, l'art. 5 del d.lgs. n. 80 /1992 attribuisce al lavoratore il diritto di avanzare apposita richiesta al Fondo di Garanzia affinché quest'ultimo eroghi al gestore del fondo di previdenza complementare le somme integrative degli omessi versamenti;
somme che solo dopo averle ricevute dal di Garanzia, il gestore del fondo di previdenza CP5
5 complementare potrà corrispondere al lavoratore al verificarsi dei presupposti di legge. Il lavoratore può, quindi, richiedere al Fondo di garanzia preposto il pagamento diretto in favore del fondo di previdenza complementare della contribuzione omessa. La richiamata normativa esclude e non consente altre e distinte dinamiche.
Alla luce di tali premesse deve, quindi, essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad
CP ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall' la somma lorda di euro 16.858,95 a titolo di omissioni contributive attuate dalla società C.L.P. S.r.l. nei confronti di Controparte_2
CP
, con conseguente condanna dell' al pagamento di tale somma, oltre rivalutazioni
[...]
e interessi, decorrenti dalla maturazione del diritto fino al saldo in favore del suindicato
Fondo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei CP rapporti tra l' e il ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite, esclusa, ai sensi dell'art. 4 del decreto citato, la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che di fatto non si è svolta.
Nulla si dispone nei rapporti con considerato il ruolo Controparte_2
processuale dello stesso chiamato in causa ex art. 102 c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: CP in accoglimento della domanda proposta da condanna l' quale Parte_2
gestore del Fondo di Garanzia, alla liquidazione in favore di Controparte_2
dell'importo lordo pari ad euro 16.858,95 a titolo di omissioni contributive attuate da
C.L.P. S.r.l. nei confronti del fondo medesimo, oltre rivalutazione e interessi come per legge, decorrenti dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
CP
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.865,00 oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Cagliari, 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Silvia Sotgia
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