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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Cristina Giusti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 68/2024 R.G. Lavoro, al quale sono riuniti i fascicoli nn. Rg. 69/2024; 95/2024 e 97/2024 ha emesso la seguente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), , (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv. Francesco Sicignano e C.F._4 Vincenzo Del Sorbo, unitamente ai quali elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore rapp.to e difeso, dall'Avv. Biagio CP_1 Cozzolino e dall'Avv. Antonella Ferraro e con i medesimi dom.to in Torre del Greco, Via Marconi 66
RESISTENTE
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ritualmente depositati e successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Lavoro, esponendo di essere dipendenti dell' presso il P.O. di Torre Annunziata con mansioni di collaboratori professionali CP_1 sanitari Livello D, di aver lavorato per quest'ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nei rispettivi ricorsi introduttivi, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni.
Tanto premesso, esposte le ragioni a sostegno delle proprie pretese, hanno chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire il relativo compenso per aver prestato lavoro straordinario nei giorni infrasettimanali indicati nel predetto ricorso nel periodo 2018-2021, e, per le ulteriori causali di cui all'atto introduttivo ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018.
Nello specifico ha chiesto condannarsi l al pagamento complessivo di € 2. 646,40; Parte_1 Controparte_2
al pagamento di € 2.735,30; € 2.316,40 e € 1.764,20, per i Parte_2 Parte_3 Parte_4 suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
La si è costituita, chiedendo in primis la declaratoria di cessazione della materia del contendere in CP_1 riferimento alla somma pretesa dai ricorrenti, atteso che in attuazione della Determina Dirigenziale n. 243 del 16.02.2024, con le buste paga di febbraio e di marzo 2024 ai ricorrenti veniva riconosciuto il diritto preteso. In particolare, relativamente alle ore di straordinario festivo infrasettimanale svolte negli anni 2018- 2021 dai ricorrenti, la convenuta documentava l'avvenuto pagamento di somme superiori rispetto all'importo preteso nei ricorsi introduttivi, ragion per cui, in via riconvenzionale, agiva per la restituzione delle somme pagate in eccesso. Segnatamente per il ricorrente provava di aver corrisposto l'importo di € 4.051,74 e in via riconvenzionale, instava per la Parte_1 restituzione della somma di € 1.405,74; per la ricorrente venivano prodotti cedolini paga di febbraio Parte_2 e marzo 2024 da cui risultava versata la somma di € 3.858,38 e veniva chiesta in restituzione la somma versata in esubero di € 1.105,08; per il ricorrente la Asl Na3 sud agiva in riconvenzionale per la somma di € 468,46 ed infine Parte_3 per il ricorrente la convenuta amministrazione chiedeva la restituzione dell'importo di € 1.010,80 Parte_4 versato in eccesso rispetto alle somme pretese per le causalo di cui al ricorso introduttivo. Con vittoria di spese.
La difesa delle parti ricorrenti prendeva atto dell'avvenuto pagamento;
sulla base di diverse argomentazioni, concludeva per il rigetto della riconvenzionale, e chiedeva condannarsi la ASL NA3 Sud al pagamento delle spese legali.
In relazione alle somme pagate e incassate dai ricorrenti per le causali di cui in premessa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In merito, va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa.
Deve tuttavia essere esaminata la domanda, formulata in via riconvenzionale, dalla resistente in riferimento alla pretesa ripetizione di somme erogate indebitamente.
La domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. riferita alle somme erogate per -asserito- errore in eccesso al dipendente non può essere accolta.
Co La somma è stata erogata sulla base del numero di ore lavorate risultante alla e la circostanza che la ricorrente nel ricorso abbia chiesto un numero di ore inferiore non esclude che le restanti ore pagate fossero state lavorate ed il pagamento dovuto;
rientra nella facoltà o nella possibilità della parte di richiedere al Tribunale ciò che è in grado di provare.
La resistente invoca l'errore senza tuttavia allegare e provare il tipo di errore in cui sarebbe incorsa: tale allegazione, notoriamente, risulta indispensabile per lo scrutinio positivo della domanda riconvenzionale. Il datore, infatti, non può limitarsi a richiedere sic et simpliciter la restituzione degli importi corrisposti in misura superiore, deducendo un mero errore e gravando il lavoratore dell'onere di provare il titolo giustificativo della maggiorazione.
Sul punto, la Cassazione è pacifica. “Il datore di lavoro che pretenda di ripetere una somma erogata al lavoratore in misura superiore rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo deve dimostrare che la corresponsione della maggiore retribuzione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dal dipendente stesso ex artt. 1429 e 1431 c.c. (Cfr. Cass. 17 aprile 2000 n. 4942; Cass 16088/2021; Cass. 13 maggio 1987, n. 4409). Ed ancora. “Il pagamento legittimo al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio (ai sensi dell'art. 2077, comma 2, c.c.), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, al trattamento economico di quest'ultimo e, al riguardo, spetta al primo dedurre e provare l'invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo della maggiorazione, il quale è insito nella causa stessa del contratto individuale di lavoro subordinato, autonomamente convenuto … (Cfr. Cass. sez. lav., 16/01/2007, n.818).
Nel caso di specie, la resistente, oltre a non aver allegato il tipo di errore posto a fondamento della domanda riconvenzionale, non ha nemmeno fornito alcuna prova in tal senso. Di conseguenza, in mancanza di tale prova ben può ipotizzarsi che gli eventuali versamenti effettuati in favore dei ricorrenti in misura superiore siano stati liberamente deliberati da una parte ed accettati dall'altra.
Pertanto, la domanda riconvenzionale svolta nei distinti ricorsi riuniti va rigettata.
Deve, provvedersi in ordine alle spese, in relazione alle quali permane la controversia tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza. Sotto tale profilo si deve rilevare che per tutti i ricorrenti, tranne che per il cui ricorso è Parte_3 stato ritualmente notificato in data 20.01.2024, il pagamento degli importi pretesi è avvenuto con la busta paga di febbraio e marzo 2024 ovvero ben prima della notifica dei ricorsi (che si è perfezionata in data 9.07.2024).
In ragione di tanto e considerato il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite sono compensate integralmente tra i ricorrenti , e e la resistente . Parte_1 Parte_2 Parte_4 CP_1
Viceversa, è doveroso seguire il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese di lite quanto al ricorrente che ha visto soddisfatto il proprio diritto solo in seguito alla notifica del ricorso introduttivo;
esse pertanto Parte_3 che si liquidano come da dispositivo, in misura minima, tendendo conto della serialità della domanda e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell' così CP_1 provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. rigetta le domande riconvenzionali;
3. compensa le spese di lite tra i ricorrenti , , e Asl Parte_1 Parte_2 Parte_4 NA3 sud in p.l.r.p.t.
4. condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CP_1 Pt_3
che liquida in complessivi euro 1.314,00 dovuti per compenso professionale, oltre rimborso del C.U. di €
[...] 49,00, IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Cristina Giusti, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 68/2024 R.G. Lavoro, al quale sono riuniti i fascicoli nn. Rg. 69/2024; 95/2024 e 97/2024 ha emesso la seguente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), , (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli Avv. Francesco Sicignano e C.F._4 Vincenzo Del Sorbo, unitamente ai quali elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore rapp.to e difeso, dall'Avv. Biagio CP_1 Cozzolino e dall'Avv. Antonella Ferraro e con i medesimi dom.to in Torre del Greco, Via Marconi 66
RESISTENTE
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ritualmente depositati e successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione del Giudice del Lavoro, esponendo di essere dipendenti dell' presso il P.O. di Torre Annunziata con mansioni di collaboratori professionali CP_1 sanitari Livello D, di aver lavorato per quest'ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nei rispettivi ricorsi introduttivi, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni.
Tanto premesso, esposte le ragioni a sostegno delle proprie pretese, hanno chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire il relativo compenso per aver prestato lavoro straordinario nei giorni infrasettimanali indicati nel predetto ricorso nel periodo 2018-2021, e, per le ulteriori causali di cui all'atto introduttivo ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018.
Nello specifico ha chiesto condannarsi l al pagamento complessivo di € 2. 646,40; Parte_1 Controparte_2
al pagamento di € 2.735,30; € 2.316,40 e € 1.764,20, per i Parte_2 Parte_3 Parte_4 suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
La si è costituita, chiedendo in primis la declaratoria di cessazione della materia del contendere in CP_1 riferimento alla somma pretesa dai ricorrenti, atteso che in attuazione della Determina Dirigenziale n. 243 del 16.02.2024, con le buste paga di febbraio e di marzo 2024 ai ricorrenti veniva riconosciuto il diritto preteso. In particolare, relativamente alle ore di straordinario festivo infrasettimanale svolte negli anni 2018- 2021 dai ricorrenti, la convenuta documentava l'avvenuto pagamento di somme superiori rispetto all'importo preteso nei ricorsi introduttivi, ragion per cui, in via riconvenzionale, agiva per la restituzione delle somme pagate in eccesso. Segnatamente per il ricorrente provava di aver corrisposto l'importo di € 4.051,74 e in via riconvenzionale, instava per la Parte_1 restituzione della somma di € 1.405,74; per la ricorrente venivano prodotti cedolini paga di febbraio Parte_2 e marzo 2024 da cui risultava versata la somma di € 3.858,38 e veniva chiesta in restituzione la somma versata in esubero di € 1.105,08; per il ricorrente la Asl Na3 sud agiva in riconvenzionale per la somma di € 468,46 ed infine Parte_3 per il ricorrente la convenuta amministrazione chiedeva la restituzione dell'importo di € 1.010,80 Parte_4 versato in eccesso rispetto alle somme pretese per le causalo di cui al ricorso introduttivo. Con vittoria di spese.
La difesa delle parti ricorrenti prendeva atto dell'avvenuto pagamento;
sulla base di diverse argomentazioni, concludeva per il rigetto della riconvenzionale, e chiedeva condannarsi la ASL NA3 Sud al pagamento delle spese legali.
In relazione alle somme pagate e incassate dai ricorrenti per le causali di cui in premessa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In merito, va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa.
Deve tuttavia essere esaminata la domanda, formulata in via riconvenzionale, dalla resistente in riferimento alla pretesa ripetizione di somme erogate indebitamente.
La domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. riferita alle somme erogate per -asserito- errore in eccesso al dipendente non può essere accolta.
Co La somma è stata erogata sulla base del numero di ore lavorate risultante alla e la circostanza che la ricorrente nel ricorso abbia chiesto un numero di ore inferiore non esclude che le restanti ore pagate fossero state lavorate ed il pagamento dovuto;
rientra nella facoltà o nella possibilità della parte di richiedere al Tribunale ciò che è in grado di provare.
La resistente invoca l'errore senza tuttavia allegare e provare il tipo di errore in cui sarebbe incorsa: tale allegazione, notoriamente, risulta indispensabile per lo scrutinio positivo della domanda riconvenzionale. Il datore, infatti, non può limitarsi a richiedere sic et simpliciter la restituzione degli importi corrisposti in misura superiore, deducendo un mero errore e gravando il lavoratore dell'onere di provare il titolo giustificativo della maggiorazione.
Sul punto, la Cassazione è pacifica. “Il datore di lavoro che pretenda di ripetere una somma erogata al lavoratore in misura superiore rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo deve dimostrare che la corresponsione della maggiore retribuzione è frutto di un errore essenziale e riconoscibile dal dipendente stesso ex artt. 1429 e 1431 c.c. (Cfr. Cass. 17 aprile 2000 n. 4942; Cass 16088/2021; Cass. 13 maggio 1987, n. 4409). Ed ancora. “Il pagamento legittimo al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio (ai sensi dell'art. 2077, comma 2, c.c.), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, al trattamento economico di quest'ultimo e, al riguardo, spetta al primo dedurre e provare l'invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo della maggiorazione, il quale è insito nella causa stessa del contratto individuale di lavoro subordinato, autonomamente convenuto … (Cfr. Cass. sez. lav., 16/01/2007, n.818).
Nel caso di specie, la resistente, oltre a non aver allegato il tipo di errore posto a fondamento della domanda riconvenzionale, non ha nemmeno fornito alcuna prova in tal senso. Di conseguenza, in mancanza di tale prova ben può ipotizzarsi che gli eventuali versamenti effettuati in favore dei ricorrenti in misura superiore siano stati liberamente deliberati da una parte ed accettati dall'altra.
Pertanto, la domanda riconvenzionale svolta nei distinti ricorsi riuniti va rigettata.
Deve, provvedersi in ordine alle spese, in relazione alle quali permane la controversia tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza. Sotto tale profilo si deve rilevare che per tutti i ricorrenti, tranne che per il cui ricorso è Parte_3 stato ritualmente notificato in data 20.01.2024, il pagamento degli importi pretesi è avvenuto con la busta paga di febbraio e marzo 2024 ovvero ben prima della notifica dei ricorsi (che si è perfezionata in data 9.07.2024).
In ragione di tanto e considerato il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite sono compensate integralmente tra i ricorrenti , e e la resistente . Parte_1 Parte_2 Parte_4 CP_1
Viceversa, è doveroso seguire il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese di lite quanto al ricorrente che ha visto soddisfatto il proprio diritto solo in seguito alla notifica del ricorso introduttivo;
esse pertanto Parte_3 che si liquidano come da dispositivo, in misura minima, tendendo conto della serialità della domanda e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell' così CP_1 provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. rigetta le domande riconvenzionali;
3. compensa le spese di lite tra i ricorrenti , , e Asl Parte_1 Parte_2 Parte_4 NA3 sud in p.l.r.p.t.
4. condanna la in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CP_1 Pt_3
che liquida in complessivi euro 1.314,00 dovuti per compenso professionale, oltre rimborso del C.U. di €
[...] 49,00, IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione per distrazione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti