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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4014/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4014/2023 promossa da:
, e , in proprio ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di legali rappresentanti di Controparte_4
rappresentati e difesi dall'Avvocato FLAVIA BELVEDERE presso il cui studio in REGGIO
[...]
EMILIA, VIALE TIMAVO, N. 85, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro
e , rappresentate e difese dall'Avvocato MATTEO CP_5 Controparte_6
MASSIMO D'ARGENIO e presso lo studio dell'Avvocato ENRICO CORRADINI in REGGIO
EMILIA, VIA BISI, N. 11, elettivamente domiciliate;
rappresentata e difesa dall'Avvocato FABRIZIO FERRI Controparte_7
presso il cui studio in PARMA, VIA F. PETRARCA, N. 8, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
In data 16.7.2013, e la allora Controparte_4 [...]
(oggi stipulavano un contratto di mutuo ipotecario Controparte_8 Controparte_7
(n. Rep. 109261 e n. Racc. 33289), avente ad oggetto la somma di € 350.000,00 (docc. nn. 2 dell'atto di citazione e 5 della comparsa di costituzione della Banca).
A garanzia di tale mutuo, la società concedeva ipoteca sugli immobili di sua proprietà e CP_4
sottoscriveva la polizza n. 20110139 con e , a garanzia del CP_5 Controparte_6
mutuo in questione.
pagina 2 di 7 Il rimborso del mutuo non veniva onorato dalla società contraente e, per questo, la con CP_9
raccomandata A/R del 10/11/2021, intimava alla parte finanziata il pagamento immediato delle rate scadute, nonché degli interessi moratori, anticipando, in difetto di pagamento, il ricorso alle vie legali
(doc. n. 6 della comparsa di costituzione della . CP_9
Successivamente, con decreto ingiuntivo n. 1270/2022, emesso in data 28.07.2022 nel procedimento monitorio RG 2406/2022, il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della società , CP_4
ingiungeva a ed alla Compagnia assicurativa e Controparte_7 CP_5 Controparte_6
di consegnare alla ricorrente la copia della polizza n. 20110139, sottoscritta il 19.07.2013 (docc. nn. 22 dell'atto di citazione e 12 della comparsa di costituzione della , risultando allegato, nel ricorso, CP_9
che la società non aveva il possesso della predetta polizza, non essendole mai stata CP_4
consegnata.
Con comunicazione via PEC del 15.09.2022, provvedeva ad inviare al legale del Controparte_7
sig. la contabile del pagamento delle spese legali ingiunte e contestualmente comunicava a CP_4 quest'ultimo che l'originale del modulo di adesione alla polizza non era stato rinvenuto dalla Banca, nonostante le approfondite ricerche avviate presso gli archivi (doc. n. 7 della . Alla predetta CP_9
comunicazione venivano allegate la copia della denuncia formale di smarrimento che la in CP_9 persona del Responsabile dell'unità organizzativa di riferimento aveva sporto in data Persona_1
05.09.2022 presso la Stazione di Carabinieri di Parma Oltretorrente (doc. n. 8 della comparsa di costituzione della ed il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di CP_9
Assicurazione delle polizze collettive n. 1019.10.18.97.01 e n. 1019.10.18.97.02 (edizione aggiornamento 2 aprile 2012), vigenti all'epoca della stipulazione del mutuo (doc. n. 9 della comparsa di costituzione della . CP_9
Instaurata dalla società la procedura esecutiva N. 5014/2022 RG, veniva formulata la CP_4
seguente proposta transattiva: rilevato che, il precetto qui opposto, fondato su un decreto ingiuntivo, riguarda la consegna di un documento ed il pagamento degli oneri di registrazione del decreto ingiuntivo;
ritenuto che
, risulta dagli atti che il documento non può più essere consegnato in quanto smarrito, e che gli oneri di registrazione non sono stati rimborsati;
per questi motivi
, suggerisce di conciliare tramite la corresponsione alla di € 752,98 per il rimborso degli oneri di CP_4
registrazione, così come da precetto, con compensazione delle spese di lite della fase di opposizione a precetto stante la soccombenza reciproca” (doc. n. 10 della comparsa di costituzione della Banca).
Tale proposta veniva accetta, con conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento (doc. n. 11 della comparsa di costituzione della Banca).
In data 13.6.2023 gli odierni attori depositavano una istanza di mediazione dinanzi all'Organismo di pagina 3 di 7 Mediazione di Reggio Emilia, richiedendo alla compagnia assicurativa l'indennizzo del debito residuo del predetto finanziamento. La procedura di mediazione si concludeva con un verbale negativo, ritenendo, la compagnia assicurativa, l'evento accorso al sig. non ricompreso tra Controparte_1 quelli assicurati (doc. n. 34 dell'atto di citazione).
Con atto di citazione notificato in data 13.10.2023, la società ed i sig.ri , CP_4 Controparte_2
e riferivano: a) che, a garanzia del predetto contratto di mutuo, Controparte_1 Controparte_3
la società aveva stipulato con la compagnia assicurativa convenuta le polizze collettive n. CP_4
1019.10.18.97.01 e n. 1019.10.18.97.02 e la Polizza Caci Commerciale Multirischi n. 20110139; b) che nel 2015 il sig. era stato colpito da un edema polmonare e nel 2017 si era sottoposto Controparte_1 all'intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica;
c) che il medesimo era stato dichiarato CP_1 dall' , nel 2018, invalido civile nella misura del 75%.
Sulla base di tali premesse, gli attori concludevano come da atto di citazione.
2.
Così ricostruito lo svolgimento dei fatti, va preliminarmente accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a . CP_5
E' incontestato tra le parti che la medesima abbia prestato copertura assicurativa solo ed esclusivamente per il “caso morte”, pacificamente estraneo all'oggetto di questo giudizio. In particolare, a fronte dell'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa nella comparsa di costituzione, nulla è stato replicato dagli attori: da un lato, non risulta depositata la memoria ex art. 183,
6° comma, n. 1, c.p.c., dall'altro, comunque, neppure negli atti successivi gli attori hanno preso posizione su quanto dedotto ex adverso a supporto dell'eccepita carenza di legittimazione passiva di
CP_11
Ne consegue che deve ritenersi provata, ex art. 115 c.p.c., l'operatività della copertura assicurativa, in capo a , solamente per il caso morte. CP_5
3.
Ciò posto, occorre ora procedere all'esame della fattispecie in decisione, rilevandosi in diritto:
a) che a fronte di una denuncia di smarrimento di documentazione, diviene configurabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente venir meno dell'obbligazione di consegna della stessa.
Quindi, l'applicazione di tale principio di diritto alla fattispecie in esame comporta l'estinzione dell'obbligazione di consegna della documentazione, oggetto dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata nell'atto di citazione, a fronte della denuncia di smarrimento della polizza n.
20110139 sporta sia da (doc. n. 8 della comparsa di costituzione), che da Controparte_7 CP_5
pagina 4 di 7 e Non (doc. n. 20 della comparsa di costituzione); CP_5 CP_5 CP_5
b) che ex art. 2697 c.c. chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Con particolare riferimento al contratto di assicurazione, l'assicurato ha l'onere di provare che il rischio avveratosi rientri tra quelli inclusi in garanzia (Cass. ordinanza n. 1558 del 23.1.2018).
Dunque, ciò comporta l'onere, in capo agli attori, di fornire la prova della copertura assicurativa invocata in relazione al rischio avveratosi.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, va evidenziato, da subito, che le pretese attoree non hanno trovato conferma nella documentazione acquisita e, anzi, sono risultate da essa smentite.
Si consideri quanto segue.
Gli attori hanno riferito di avere sottoscritto tre polizze, ossia le polizze collettive n. 1019.10.18.97.01 e n. 1019.10.18.97.02 e la polizza n. 20110139, a garanzia del mutuo Parte_1
stipulato in data 16.7.2013; di avere pagato per le predette polizze il premio di euro 18.900,00; di avere diritto all'indennizzo assicurativo per il caso malattia, tenuto conto delle condizioni contrattuali Cont contenute nel modulo di adesione, “facilmente reperibile sul sito internet di Life e Caci Non CP_5
Life Dac”, prodotto con l'atto di citazione (doc. n. 27).
Muovendo da tali premesse, la documentazione in atti, in realtà, prova: a) che l'unica polizza sottoscritta dalla parte attrice è quella contraddistinta dal n. 20110139, stipulata a garanzia del mutuo fondiario erogato in data 19.7.2013 dall'allora b) che in Controparte_8
relazione a tale polizza, è stato corrisposto, in data 19.7.2013, il premio unico di euro 18.900,00; c) che con la polizza in oggetto quanto al ramo vita, e Non quanto al ramo CP_5 CP_5 CP_5 danni, hanno prestato le coperture assicurative per “Decesso, Invalidità Totale Permanente da
Infortunio, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Ricovero per grande intervento chirurgico”.
In particolare:
a) nel documento di sintesi del contratto di mutuo fondiario si legge “Polizze Assicurative facoltative abbinabili al Mutuo Ordinario ad Aziende: - Polizza di che Controparte_12 CP_5
copre sia il caso di decesso del (persona fisica assicurata che riveste un ruolo determinante Per_2 all'interno dell'azienda), sia i principali eventi che ne pregiudicano la capacità lavorativa, quali invalidità totale permanente da infortunio, inabilità temporanea totale da infortuni e ricovero per grande intervento chirurgico;
il premio unico anticipato dovuto alla Compagnia varia in relazione alla durata e all'importo del finanziamento” (doc. 5 della comparsa di costituzione della CP_9 corrispondente al doc. 2 dell'atto di citazione, invero privo della pagina 5 di 6 del predetto documento di sintesi, prodotta invece dalla;
CP_9
pagina 5 di 7 b) l'estratto conto di al 31.7.2013 documenta il pagamento del premio unico di CP_4 euro 18.900,00, con la causale “ASS - ADDEBITO PREMIO CACI COMM.MULT POLIZZA
20110139”, in data 19.7.2013, contestualmente all'erogazione del finanziamento (doc. n. 3 dell'atto di citazione).
Da tanto consegue che non può riconoscersi efficacia probatoria al modulo di adesione reperito sul sito internet di e prodotto quale documento n. 37 dell'atto di CP_5 Controparte_6
citazione, per le seguenti due ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola: da un lato, il modulo in esame risale all'anno 2020, mentre l'assicurazione risulta stipulata a garanzia di un mutuo erogato nell'anno 2013, con la conseguenza che le condizioni contrattali regolanti la polizza n. 20110139 non possono essere quelle del modulo di adesione predisposto sette anni dopo la stipula della predetta polizza;
dall'altro, nel contratto di mutuo e, in particolare, nel documento di sintesi, costituente parte integrante dello stesso, è espressamente prevista la copertura, da parte della polizza facoltativa abbinabile al mutuo ad aziende, del caso di decesso del e dei principali eventi pregiudicanti Per_2 la capacità lavorativa del medesimo, quali l'invalidità totale permanente da infortunio, l'inabilità temporanea totale da infortuni ed il ricovero per grande intervento chirurgico. E ciò, d'altronde, in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, aggiornate all'anno 2012, prodotte dalla compagnia assicurativa quale documento n. 7 della comparsa di costituzione.
Ora, la documentazione medica prodotta in giudizio evidenzia come i postumi che affliggono il sig.
siano conseguenti ad una malattia, e non ad un infortunio;
ciò è pacifico tra le parti, Controparte_1 oltre che provato per via documentale (doc. 9 dell'atto di citazione).
Ne consegue, che per tutti i motivi esposti sopra, l'evento avveratosi non rientra tra i rischi assicurati e, dunque, non è indennizzabile, con conseguente rigetto delle domande svolte nei confronti di CP_6
.
[...]
4.
Ciò comporta, anche, il rigetto della domanda formulata nei confronti di . Controparte_7
Nell'atto di citazione, gli attori imputavano alla Banca la responsabilità di aver smarrito la polizza n.
20110139, con conseguenti “gravi disagi ed apprensione […], nonché gravi difficoltà a poter agevolmente esercitare il proprio legittimo diritto ad ottenere l'indennizzo del mutuo rimasto impagato” e, per tale motivo, ne chiedevano la condanna, ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Ora, il rigetto della domanda attorea nei confronti di per esulare l'evento Controparte_6
denunciato dalla copertura assicurativa prestata, comporta il rigetto, anche, della domanda formulata in via subordinata nei confronti di , non dipendendo il mancato indennizzo dallo Controparte_7
pagina 6 di 7 smarrimento della polizza, ma appunto dall'assenza della copertura assicurativa dell'evento avveratosi.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, in favore di entrambe le parti convenute, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate , e , in proprio e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
in qualità di legali rappresentati di nei confronti di Controparte_4 [...]
e e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- condanna , e , in proprio e in qualità di legali Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
rappresentati di al pagamento, in favore di Controparte_4 CP_5
e e delle spese di lite che liquida, in favore di
[...] Controparte_6 Controparte_7
ciascuna parte, in euro 17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 4.4.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4014/2023 promossa da:
, e , in proprio ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
in qualità di legali rappresentanti di Controparte_4
rappresentati e difesi dall'Avvocato FLAVIA BELVEDERE presso il cui studio in REGGIO
[...]
EMILIA, VIALE TIMAVO, N. 85, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI contro
e , rappresentate e difese dall'Avvocato MATTEO CP_5 Controparte_6
MASSIMO D'ARGENIO e presso lo studio dell'Avvocato ENRICO CORRADINI in REGGIO
EMILIA, VIA BISI, N. 11, elettivamente domiciliate;
rappresentata e difesa dall'Avvocato FABRIZIO FERRI Controparte_7
presso il cui studio in PARMA, VIA F. PETRARCA, N. 8, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
In data 16.7.2013, e la allora Controparte_4 [...]
(oggi stipulavano un contratto di mutuo ipotecario Controparte_8 Controparte_7
(n. Rep. 109261 e n. Racc. 33289), avente ad oggetto la somma di € 350.000,00 (docc. nn. 2 dell'atto di citazione e 5 della comparsa di costituzione della Banca).
A garanzia di tale mutuo, la società concedeva ipoteca sugli immobili di sua proprietà e CP_4
sottoscriveva la polizza n. 20110139 con e , a garanzia del CP_5 Controparte_6
mutuo in questione.
pagina 2 di 7 Il rimborso del mutuo non veniva onorato dalla società contraente e, per questo, la con CP_9
raccomandata A/R del 10/11/2021, intimava alla parte finanziata il pagamento immediato delle rate scadute, nonché degli interessi moratori, anticipando, in difetto di pagamento, il ricorso alle vie legali
(doc. n. 6 della comparsa di costituzione della . CP_9
Successivamente, con decreto ingiuntivo n. 1270/2022, emesso in data 28.07.2022 nel procedimento monitorio RG 2406/2022, il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della società , CP_4
ingiungeva a ed alla Compagnia assicurativa e Controparte_7 CP_5 Controparte_6
di consegnare alla ricorrente la copia della polizza n. 20110139, sottoscritta il 19.07.2013 (docc. nn. 22 dell'atto di citazione e 12 della comparsa di costituzione della , risultando allegato, nel ricorso, CP_9
che la società non aveva il possesso della predetta polizza, non essendole mai stata CP_4
consegnata.
Con comunicazione via PEC del 15.09.2022, provvedeva ad inviare al legale del Controparte_7
sig. la contabile del pagamento delle spese legali ingiunte e contestualmente comunicava a CP_4 quest'ultimo che l'originale del modulo di adesione alla polizza non era stato rinvenuto dalla Banca, nonostante le approfondite ricerche avviate presso gli archivi (doc. n. 7 della . Alla predetta CP_9
comunicazione venivano allegate la copia della denuncia formale di smarrimento che la in CP_9 persona del Responsabile dell'unità organizzativa di riferimento aveva sporto in data Persona_1
05.09.2022 presso la Stazione di Carabinieri di Parma Oltretorrente (doc. n. 8 della comparsa di costituzione della ed il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni di CP_9
Assicurazione delle polizze collettive n. 1019.10.18.97.01 e n. 1019.10.18.97.02 (edizione aggiornamento 2 aprile 2012), vigenti all'epoca della stipulazione del mutuo (doc. n. 9 della comparsa di costituzione della . CP_9
Instaurata dalla società la procedura esecutiva N. 5014/2022 RG, veniva formulata la CP_4
seguente proposta transattiva: rilevato che, il precetto qui opposto, fondato su un decreto ingiuntivo, riguarda la consegna di un documento ed il pagamento degli oneri di registrazione del decreto ingiuntivo;
ritenuto che
, risulta dagli atti che il documento non può più essere consegnato in quanto smarrito, e che gli oneri di registrazione non sono stati rimborsati;
per questi motivi
, suggerisce di conciliare tramite la corresponsione alla di € 752,98 per il rimborso degli oneri di CP_4
registrazione, così come da precetto, con compensazione delle spese di lite della fase di opposizione a precetto stante la soccombenza reciproca” (doc. n. 10 della comparsa di costituzione della Banca).
Tale proposta veniva accetta, con conseguente dichiarazione di estinzione del procedimento (doc. n. 11 della comparsa di costituzione della Banca).
In data 13.6.2023 gli odierni attori depositavano una istanza di mediazione dinanzi all'Organismo di pagina 3 di 7 Mediazione di Reggio Emilia, richiedendo alla compagnia assicurativa l'indennizzo del debito residuo del predetto finanziamento. La procedura di mediazione si concludeva con un verbale negativo, ritenendo, la compagnia assicurativa, l'evento accorso al sig. non ricompreso tra Controparte_1 quelli assicurati (doc. n. 34 dell'atto di citazione).
Con atto di citazione notificato in data 13.10.2023, la società ed i sig.ri , CP_4 Controparte_2
e riferivano: a) che, a garanzia del predetto contratto di mutuo, Controparte_1 Controparte_3
la società aveva stipulato con la compagnia assicurativa convenuta le polizze collettive n. CP_4
1019.10.18.97.01 e n. 1019.10.18.97.02 e la Polizza Caci Commerciale Multirischi n. 20110139; b) che nel 2015 il sig. era stato colpito da un edema polmonare e nel 2017 si era sottoposto Controparte_1 all'intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica;
c) che il medesimo era stato dichiarato CP_1 dall' , nel 2018, invalido civile nella misura del 75%.
Sulla base di tali premesse, gli attori concludevano come da atto di citazione.
2.
Così ricostruito lo svolgimento dei fatti, va preliminarmente accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a . CP_5
E' incontestato tra le parti che la medesima abbia prestato copertura assicurativa solo ed esclusivamente per il “caso morte”, pacificamente estraneo all'oggetto di questo giudizio. In particolare, a fronte dell'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa nella comparsa di costituzione, nulla è stato replicato dagli attori: da un lato, non risulta depositata la memoria ex art. 183,
6° comma, n. 1, c.p.c., dall'altro, comunque, neppure negli atti successivi gli attori hanno preso posizione su quanto dedotto ex adverso a supporto dell'eccepita carenza di legittimazione passiva di
CP_11
Ne consegue che deve ritenersi provata, ex art. 115 c.p.c., l'operatività della copertura assicurativa, in capo a , solamente per il caso morte. CP_5
3.
Ciò posto, occorre ora procedere all'esame della fattispecie in decisione, rilevandosi in diritto:
a) che a fronte di una denuncia di smarrimento di documentazione, diviene configurabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente venir meno dell'obbligazione di consegna della stessa.
Quindi, l'applicazione di tale principio di diritto alla fattispecie in esame comporta l'estinzione dell'obbligazione di consegna della documentazione, oggetto dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata nell'atto di citazione, a fronte della denuncia di smarrimento della polizza n.
20110139 sporta sia da (doc. n. 8 della comparsa di costituzione), che da Controparte_7 CP_5
pagina 4 di 7 e Non (doc. n. 20 della comparsa di costituzione); CP_5 CP_5 CP_5
b) che ex art. 2697 c.c. chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Con particolare riferimento al contratto di assicurazione, l'assicurato ha l'onere di provare che il rischio avveratosi rientri tra quelli inclusi in garanzia (Cass. ordinanza n. 1558 del 23.1.2018).
Dunque, ciò comporta l'onere, in capo agli attori, di fornire la prova della copertura assicurativa invocata in relazione al rischio avveratosi.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, va evidenziato, da subito, che le pretese attoree non hanno trovato conferma nella documentazione acquisita e, anzi, sono risultate da essa smentite.
Si consideri quanto segue.
Gli attori hanno riferito di avere sottoscritto tre polizze, ossia le polizze collettive n. 1019.10.18.97.01 e n. 1019.10.18.97.02 e la polizza n. 20110139, a garanzia del mutuo Parte_1
stipulato in data 16.7.2013; di avere pagato per le predette polizze il premio di euro 18.900,00; di avere diritto all'indennizzo assicurativo per il caso malattia, tenuto conto delle condizioni contrattuali Cont contenute nel modulo di adesione, “facilmente reperibile sul sito internet di Life e Caci Non CP_5
Life Dac”, prodotto con l'atto di citazione (doc. n. 27).
Muovendo da tali premesse, la documentazione in atti, in realtà, prova: a) che l'unica polizza sottoscritta dalla parte attrice è quella contraddistinta dal n. 20110139, stipulata a garanzia del mutuo fondiario erogato in data 19.7.2013 dall'allora b) che in Controparte_8
relazione a tale polizza, è stato corrisposto, in data 19.7.2013, il premio unico di euro 18.900,00; c) che con la polizza in oggetto quanto al ramo vita, e Non quanto al ramo CP_5 CP_5 CP_5 danni, hanno prestato le coperture assicurative per “Decesso, Invalidità Totale Permanente da
Infortunio, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Ricovero per grande intervento chirurgico”.
In particolare:
a) nel documento di sintesi del contratto di mutuo fondiario si legge “Polizze Assicurative facoltative abbinabili al Mutuo Ordinario ad Aziende: - Polizza di che Controparte_12 CP_5
copre sia il caso di decesso del (persona fisica assicurata che riveste un ruolo determinante Per_2 all'interno dell'azienda), sia i principali eventi che ne pregiudicano la capacità lavorativa, quali invalidità totale permanente da infortunio, inabilità temporanea totale da infortuni e ricovero per grande intervento chirurgico;
il premio unico anticipato dovuto alla Compagnia varia in relazione alla durata e all'importo del finanziamento” (doc. 5 della comparsa di costituzione della CP_9 corrispondente al doc. 2 dell'atto di citazione, invero privo della pagina 5 di 6 del predetto documento di sintesi, prodotta invece dalla;
CP_9
pagina 5 di 7 b) l'estratto conto di al 31.7.2013 documenta il pagamento del premio unico di CP_4 euro 18.900,00, con la causale “ASS - ADDEBITO PREMIO CACI COMM.MULT POLIZZA
20110139”, in data 19.7.2013, contestualmente all'erogazione del finanziamento (doc. n. 3 dell'atto di citazione).
Da tanto consegue che non può riconoscersi efficacia probatoria al modulo di adesione reperito sul sito internet di e prodotto quale documento n. 37 dell'atto di CP_5 Controparte_6
citazione, per le seguenti due ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola: da un lato, il modulo in esame risale all'anno 2020, mentre l'assicurazione risulta stipulata a garanzia di un mutuo erogato nell'anno 2013, con la conseguenza che le condizioni contrattali regolanti la polizza n. 20110139 non possono essere quelle del modulo di adesione predisposto sette anni dopo la stipula della predetta polizza;
dall'altro, nel contratto di mutuo e, in particolare, nel documento di sintesi, costituente parte integrante dello stesso, è espressamente prevista la copertura, da parte della polizza facoltativa abbinabile al mutuo ad aziende, del caso di decesso del e dei principali eventi pregiudicanti Per_2 la capacità lavorativa del medesimo, quali l'invalidità totale permanente da infortunio, l'inabilità temporanea totale da infortuni ed il ricovero per grande intervento chirurgico. E ciò, d'altronde, in conformità a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, aggiornate all'anno 2012, prodotte dalla compagnia assicurativa quale documento n. 7 della comparsa di costituzione.
Ora, la documentazione medica prodotta in giudizio evidenzia come i postumi che affliggono il sig.
siano conseguenti ad una malattia, e non ad un infortunio;
ciò è pacifico tra le parti, Controparte_1 oltre che provato per via documentale (doc. 9 dell'atto di citazione).
Ne consegue, che per tutti i motivi esposti sopra, l'evento avveratosi non rientra tra i rischi assicurati e, dunque, non è indennizzabile, con conseguente rigetto delle domande svolte nei confronti di CP_6
.
[...]
4.
Ciò comporta, anche, il rigetto della domanda formulata nei confronti di . Controparte_7
Nell'atto di citazione, gli attori imputavano alla Banca la responsabilità di aver smarrito la polizza n.
20110139, con conseguenti “gravi disagi ed apprensione […], nonché gravi difficoltà a poter agevolmente esercitare il proprio legittimo diritto ad ottenere l'indennizzo del mutuo rimasto impagato” e, per tale motivo, ne chiedevano la condanna, ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Ora, il rigetto della domanda attorea nei confronti di per esulare l'evento Controparte_6
denunciato dalla copertura assicurativa prestata, comporta il rigetto, anche, della domanda formulata in via subordinata nei confronti di , non dipendendo il mancato indennizzo dallo Controparte_7
pagina 6 di 7 smarrimento della polizza, ma appunto dall'assenza della copertura assicurativa dell'evento avveratosi.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, in favore di entrambe le parti convenute, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate , e , in proprio e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
in qualità di legali rappresentati di nei confronti di Controparte_4 [...]
e e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
- condanna , e , in proprio e in qualità di legali Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
rappresentati di al pagamento, in favore di Controparte_4 CP_5
e e delle spese di lite che liquida, in favore di
[...] Controparte_6 Controparte_7
ciascuna parte, in euro 17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 4.4.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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