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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9026/2020 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Claudia Pedrelli - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. Laura Centofanti - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9026 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 settembre 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Santa Marinella, Via Garibaldi 1, sia in proprio che nella qualità di amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Misurina 51 (c.f. Controparte_1
), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 95/2022 del 3 febbraio P.IVA_1
2022, giudizio riassunto a seguito dell'interruzione nei confronti del Curatore del Fallimento, non costituitosi in giudizio;
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), residente in [...], deceduto in data 12 febbraio C.F._2
2021, costituitosi in prosecuzione quale unico erede Controparte_2 Persona_1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_3 C.F._3
1 Viterbo, Via Chigi 27; rappresentati e difesi dagli Avv. Silvia Melandri e Alessandro Graziani tutti elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, Via Appia Antica 95;
- opponenti
E
, con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria in Controparte_4
Milano, Via Monte di Pietà n. 8 (Codice Fiscale , Partita IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata da , con sede in Milano, Via Galileo Galilei n. 7 (codice fiscale Controparte_5
), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dell'Avv. Daniela Garbarino ed P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Bartolomeo Capasso n. 7;
- opposta
E
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n.1 (codice fiscale n. CP_6
), rappresentata da con sede legale in Milano alla Via Bastioni di P.IVA_5 Controparte_5
Porta Nuova n. 19 (codice fiscale n. ), in persona del Procuratore, rappresentata e P.IVA_4
difesa dall' Avv. Daniela Garbarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma,
Via Bartolomeo Capasso, 7;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ET Controparte_1 Parte_1
e convenendo in giudizio Controparte_2 Controparte_3 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_4
24048/019, emesso in data 9 dicembre 2019, per sentir “A. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti de B. Accertare e dichiarare, con Controparte_1
sentenza, la propria incompetenza per territorio, rispetto alla domanda proposta nei confronti del concludente indicare nel Tribunale di Civitavecchia il Giudice competente;
C. Parte_1
2 Accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza di e comunque di Controparte_5 CP_7
; per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della procura difensiva e, in via
[...] consenquenziale, il difetto di jus postulandi del difensore nominalmente officiato e, per l'ulteriore effetto, la nullità del ricorso per ingiunzione;
D. Comunque, dichiarare Controparte_4
carente della titolarità del preteso diritto azionato e, in ogni caso, carente della legittimazione a farlo valere. E. Nel merito: E.1 accertare e dichiarare la nullità della lettera di fidejussione e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai concludenti Parte_1 [...]
e E.2 in subordine, previa consulenza tecnica Controparte_2 Controparte_3
d'ufficio, accertare e dichiarare, per quanto di ragione, la nullità di ogni e ciascuna pattuizione contrattuale di interessi usurari e comunque di ogni e qualsiasi pattuizione che ne abbia determinato l'applicazione; in via consequenziale accertare e dichiarare l'applicazione dell'art.
1815, comma 2 c.c. e, per l'effetto, dichiarare non dovuti: a) gli interessi, sia corrispettivi che moratori che hanno già concorso alla formazione dei saldi risultanti dall'estratto ex art. 50 T.U.B. posti a base della domanda monitoria;
b) non dovuti e soggetti a ripetizione tutti gli interessi prima
d'ora concorrenti alla formazione delle rate di mutuo pagate;
per l'ulteriore effetto, rideterminare la misura dell'obbligazione principale in ragione dei saldi di ciascun rapporto una volta depurato ciascun rateo della “quota interessi”; E.3 determinare la misura dell'obbligazione principale in ragione di tutto quanto innanzi nonché di quanto risulti comprovato e spettante, avuto riguardo all'ammontare degli atti solutori tempo per tempo posti in essere dal debitore principale;
G. In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo in data 9 dicembre 2019 n. 24048 … Con vittoria di spese
e compensi”.
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, tra il 19 e il 24 dicembre 2019, la notificazione del decreto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di euro 1.125.024,41 nei confronti dell'opposta a titolo di debito restitutorio del mutuo fondiario stipulato per atto pubblico notarile del 30 settembre 2011 da parte della ET opponente con la AS di Risparmio di
Civitavecchia; che il decreto era stato emesso anche nei confronti delle persone fisiche opponenti, in forza delle garanzie prestate da parte loro.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della per difetto di interesse ad agire della ricorrente per Controparte_1
ingiunzione; l'incompetenza per territorio del Giudice adìto, rispetto alla domanda proposta nei confronti dei garanti;
il difetto di legittimazione attiva di nonché il difetto di Controparte_4
rappresentanza in capo a e comunque al firmatario della procura, con Controparte_5
conseguente nullità di quest'ultima, con conseguenti difetto di jus postulandi del difensore in quanto officiato da soggetto carente di poteri e nullità del ricorso introduttivo. Nel merito, eccepivano la
3 nullità delle fidejussioni prestate dai garanti per violazione di norma imperativa di cui all'art. 2, l.
10 ottobre 1990 n. 287, la carenza di prova del credito, in ragione della natura e della limitata efficacia probatoria dell'estratto ex art. 50 T.U.L.B.C. e la nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario recante pattuizione e comunque applicazione di interessi usurari.
Si costituiva contestando ciascuno dei motivi di opposizione e formulando le Controparte_4 seguenti conclusioni: “In via preliminare,…confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito, rigettarsi le richieste tutte di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo …Con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 5 giugno 2020 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'11 settembre 2023, le parti opponenti dichiaravano l'intervenuto fallimento della ET e il decesso di ed era quindi dichiarata Controparte_1 Controparte_2
l'interruzione del processo. Quest'ultimo era ritualmente riassunto con ricorso depositato il 5 gennaio 2024.
Con comparsa depositata in data 21 marzo 2024 interveniva in giudizio Controparte_6
qualificandosi cessionaria del credito per cui è causa di , riportandosi alle difese e Controparte_4
conclusioni svolte dalla parte opposta che faceva proprie.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione della all'intervento CP_6 in giudizio: invero, quest'ultima si è costituita qualificandosi cessionaria del credito per cui è causa e depositando in atti, al fine di fornire prova della sua legittimazione, copia della Gazzetta Ufficiale sulla quale risulta essere stato pubblicato l'avviso dell'intervenuta cessione di plurimi crediti in blocco da parte di nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione;
nell'avviso in Controparte_4 questione era anche indicato l'indirizzo internet cui accedere al fine di verificare le singole posizioni debitorie cedute. Nello svolgere le successive difese, gli opponenti non hanno in alcun
4 modo contestato la legittimazione della all'intervento, limitandosi a sollevare la questione del CP_6
difetto di prova del fatto che il credito per cui è causa fosse tra quelli ceduti soltanto nella comparsa di risposta, allorché la parte intervenuta non era più nella condizione di integrare la sua produzione e neppure contestando specificamente la circostanza che il credito fosse tra quelli riportati nel sito al quale era possibile accedere tramite il collegamento sopra indicato.
Si ritiene, pertanto, che la parte intervenuta abbia adeguatamente fornito riscontro della sua legittimazione all'intervento.
La domanda di ingiunzione nei confronti degli opponenti è stata proposta nei confronti della ET in relazione al debito restitutorio residuo derivante dall'intervenuta stipulazione Controparte_1
da parte della ET, in data 30 settembre 2011, del contratto ex art. 38 e segg. D.lgs.vo 385/1993,
a rogito di Notaio Notaio in Roma rep. n.40553, raccolta n. 18938 (registrato Persona_2 all'Agenzia dell'Entrate di Civitavecchia il 03.10.2011 al n. 4968 serie 1T) munito di formula esecutiva in data 03.10.2011, con il quale era stato concesso alla un mutuo per Controparte_1
l'importo di Euro 1.700.000,00 per la durata di anni 30; di tale mutuo, la ricorrente assumeva essere stato erogato l'importo di €. 1.092.000,00, come da quietanze dal 15.12.2011 al 22.04.2013; era infatti assunto che la debitrice principale non avesse adempiuto al regolare pagamento della rate, cosicché la si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., ai sensi CP_8 dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto;
la domanda è stata proposta anche nei confronti di e avendo gli stessi prestato Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
fideiussione in relazione al debito contratto dalla ET.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, la ET ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti per la carenza di interesse ad agire della Banca: segnatamente, ha sostenuto che essendo intervenuta la stipulazione del contratto di mutuo per atto pubblico la potesse agire esecutivamente nei suoi CP_8
confronti sulla base del contratto, costituendo lo stesso titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Sennonché
l'eccezione è infondata, in primo luogo, per il fatto che, nel caso di specie, con il contratto di mutuo le parti avevano convenuto che l'importo che la si era impegnata a concedere a mutuo alla CP_8 ET fosse erogato nei suoi confronti soltanto al verificarsi di talune condizioni, cosicché l'atto difettasse degli elementi idonei a qualificarlo come titolo esecutivo (cfr. sul punto, tra le numerose altre in termini, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024); sotto altro profili, in ogni caso, non potrebbe ritenersi carente di interesse la parte che agisca al fine di ottenere un titolo giudiziale anche disponendo di titolo, quale il contratto di mutuo fondiario, per essere il primo connotato dal carattere dell'incontestabilità, del quale il secondo è invece privo.
5 Ancora in via preliminare, gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dalla ricorrente per ingiunzione: segnatamente, hanno allegato che la competenza si radicasse dinanzi al Tribunale di Roma per la sola ET , ma che tale circostanza non CP_1 legittimasse la proposizione dell'azione da parte della ricorrente nel medesimo foro nei confronti dei garanti, per la connessione, sia per il fatto che quest'ultima ricorrerebbe in relazione a domanda proposta nei confronti della debitrice principale asseritamente inammissibile per le ragioni esposte, che per l'ulteriore circostanza, quanto ai garanti e Controparte_2 [...]
che gli stessi avrebbero rivestito la qualifica soggettiva di consumatori. Controparte_3
L'eccezione di incompetenza si ritiene, però, infondata in relazione ad entrambi i profili: invero, sussistono le ragioni di connessione che giustificassero la proposizione della domanda nei confronti delle persone fisiche opponenti dinanzi al Tribunale di Roma unitamente alla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della ET , che si è detto essere ammissibile, cosicché CP_1
non sia dato ravvisare alcun profilo di artificiosità nella formulazione della domanda in questa sede anche nei confronti delle altre parti ingiunte: né i garanti e Controparte_2 [...]
avrebbero potuto essere qualificati come consumatori, avendo rivestito Controparte_3
entrambi la qualità di soci della ET fallita, a nulla rilevando la circostanza che essi avessero detenuto in essa quote di minoranza.
Del pari priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in Controparte_4 relazione all'azione nei confronti dei debitori, attesa la produzione in atti da parte della ricorrente dell'atto di fusione per incorporazione in essa della AS , parte dei Controparte_9
contratti costituenti il titolo dei rapporti per cui è causa;
ed ancora l'eccezione di difetto di legittimazione della a costituirsi in rappresentanza di , nonché del CP_5 Controparte_4 procuratore di quest'ultima a sottoscrivere la procura alle liti, avendo la parte opposta prodotto in atti la procura conferita da a , la quale ha poi cambiato denominazione in Controparte_4 CP_10
, nonché l'atto con il quale il soggetto conferente la procura è stato delegato al CP_5
compimento dell'atto.
Quale ulteriore motivo di opposizione gli opponenti persone fisiche hanno eccepito la nullità della fideiussione da loro sottoscritta in favore della banca nell'interesse della ET , CP_1
allegando che le clausole in essa contenute agli artt. 2, 6 e 8 fossero conformi a quelle contenute nel modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2005: segnatamente, gli opponenti hanno dapprima sostenuto che la presenza nel contratto delle clausole implicasse la nullità del contratto nella sua interezza, salvo poi chiedere comunque, nella comparsa conclusionale, la declaratoria della nullità della clausola posta all'art. 6 del contratto, derogatoria
6 del disposto dell'art. 1957 c.c. e l'accertamento del fatto che la ricorrente fosse incorsa nella decadenza prevista dalla disposizione da ultimo invocata.
Sul punto si osserva che l'Autorità di vigilanza, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'AL si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata di recente la ASzione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
7 La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'AL in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, indipendentemente dalla data della loro stipulazione, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell'“intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa. Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare
8 anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di ASzione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli attori con quelle contenute nello schema predisposto dall'Abi oggetto del provvedimento della Banca d'AL, di dover ritenere la nullità delle medesime.
Sennonché gli opponenti, pur eccependo la nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., non hanno tempestivamente eccepito che la Banca fosse decaduta dal diritto di agire nei loro confronti, sollevando tale questione soltanto nella comparsa conclusionale ed omettendo invece proporla nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Ne discende che l'accoglimento dell'eccezione di nullità della clausola sopra individuata è di per sé inidoneo a far ritenere infondata la pretesa della ricorrente sotto tale profilo.
Del pari tardiva è l'eccezione sollevata dagli opponenti con riferimento al disposto dell'art. 1955
c.c..
Quanto, infine, agli ulteriori motivi di opposizione concernenti il contratto di mutuo, si osserva che il credito per cui è causa deriva dall'inadempimento da parte della ET del debito CP_1
restitutorio del mutuo contratto con la AS di Risparmio di Civitavecchia;
che pertanto la creditrice ha assolto agli oneri sulla medesima incombenti producendo in atti il contratto costitutivo del rapporto (oltre alla fideiussione prestata dai garanti) e allegando l'inadempimento della debitrice all'obbligazione assunta nei suoi confronti, mentre incombeva sui debitori l'onere di allegare l'adempimento o la sopravvenienza di altra vicenda estintiva dell'obbligazione.
9 Infine, neppure valutabile nel merito, in ragione della sua assoluta genericità, si rivela l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondata sul presupposto dell'intervenuta pattuizione in esso di condizioni usurarie: le parti opponenti hanno infatti omesso anche solo di indicare nel dettaglio le pattuizioni censurate, il tasso soglia in ipotesi superato e il criterio di computo del quale tale superamento avrebbe dovuto evincersi.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, le parti opponenti ricorrenti in riassunzione sono condannate al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti opposta e intervenuta, che si liquidano rispettivamente, in favore della prima, nella misura di euro 9.369 (euro 2.995, per la fase di studio, euro 1.976 per la fase introduttiva, euro 4.398 per la fase istruttoria) e, in favore della seconda, nella misura di euro 9.607 (euro 4.398, per la fase istruttoria ed euro 5.209, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti ricorrenti in riassunzione al pagamento delle spese del procedimento, che liquidano nella misura di euro 9.369 in favore della parte opposta e in euro 9.607 in favore della parte intervenuta, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti
Il Presidente
Claudia Pedrelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Claudia Pedrelli - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. Laura Centofanti - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9026 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 settembre 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Santa Marinella, Via Garibaldi 1, sia in proprio che nella qualità di amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Misurina 51 (c.f. Controparte_1
), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 95/2022 del 3 febbraio P.IVA_1
2022, giudizio riassunto a seguito dell'interruzione nei confronti del Curatore del Fallimento, non costituitosi in giudizio;
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), residente in [...], deceduto in data 12 febbraio C.F._2
2021, costituitosi in prosecuzione quale unico erede Controparte_2 Persona_1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_3 C.F._3
1 Viterbo, Via Chigi 27; rappresentati e difesi dagli Avv. Silvia Melandri e Alessandro Graziani tutti elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, Via Appia Antica 95;
- opponenti
E
, con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria in Controparte_4
Milano, Via Monte di Pietà n. 8 (Codice Fiscale , Partita IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata da , con sede in Milano, Via Galileo Galilei n. 7 (codice fiscale Controparte_5
), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dell'Avv. Daniela Garbarino ed P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Bartolomeo Capasso n. 7;
- opposta
E
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n.1 (codice fiscale n. CP_6
), rappresentata da con sede legale in Milano alla Via Bastioni di P.IVA_5 Controparte_5
Porta Nuova n. 19 (codice fiscale n. ), in persona del Procuratore, rappresentata e P.IVA_4
difesa dall' Avv. Daniela Garbarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma,
Via Bartolomeo Capasso, 7;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 settembre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ET Controparte_1 Parte_1
e convenendo in giudizio Controparte_2 Controparte_3 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_4
24048/019, emesso in data 9 dicembre 2019, per sentir “A. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti de B. Accertare e dichiarare, con Controparte_1
sentenza, la propria incompetenza per territorio, rispetto alla domanda proposta nei confronti del concludente indicare nel Tribunale di Civitavecchia il Giudice competente;
C. Parte_1
2 Accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza di e comunque di Controparte_5 CP_7
; per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della procura difensiva e, in via
[...] consenquenziale, il difetto di jus postulandi del difensore nominalmente officiato e, per l'ulteriore effetto, la nullità del ricorso per ingiunzione;
D. Comunque, dichiarare Controparte_4
carente della titolarità del preteso diritto azionato e, in ogni caso, carente della legittimazione a farlo valere. E. Nel merito: E.1 accertare e dichiarare la nullità della lettera di fidejussione e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai concludenti Parte_1 [...]
e E.2 in subordine, previa consulenza tecnica Controparte_2 Controparte_3
d'ufficio, accertare e dichiarare, per quanto di ragione, la nullità di ogni e ciascuna pattuizione contrattuale di interessi usurari e comunque di ogni e qualsiasi pattuizione che ne abbia determinato l'applicazione; in via consequenziale accertare e dichiarare l'applicazione dell'art.
1815, comma 2 c.c. e, per l'effetto, dichiarare non dovuti: a) gli interessi, sia corrispettivi che moratori che hanno già concorso alla formazione dei saldi risultanti dall'estratto ex art. 50 T.U.B. posti a base della domanda monitoria;
b) non dovuti e soggetti a ripetizione tutti gli interessi prima
d'ora concorrenti alla formazione delle rate di mutuo pagate;
per l'ulteriore effetto, rideterminare la misura dell'obbligazione principale in ragione dei saldi di ciascun rapporto una volta depurato ciascun rateo della “quota interessi”; E.3 determinare la misura dell'obbligazione principale in ragione di tutto quanto innanzi nonché di quanto risulti comprovato e spettante, avuto riguardo all'ammontare degli atti solutori tempo per tempo posti in essere dal debitore principale;
G. In ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo in data 9 dicembre 2019 n. 24048 … Con vittoria di spese
e compensi”.
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, tra il 19 e il 24 dicembre 2019, la notificazione del decreto con il quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di euro 1.125.024,41 nei confronti dell'opposta a titolo di debito restitutorio del mutuo fondiario stipulato per atto pubblico notarile del 30 settembre 2011 da parte della ET opponente con la AS di Risparmio di
Civitavecchia; che il decreto era stato emesso anche nei confronti delle persone fisiche opponenti, in forza delle garanzie prestate da parte loro.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della per difetto di interesse ad agire della ricorrente per Controparte_1
ingiunzione; l'incompetenza per territorio del Giudice adìto, rispetto alla domanda proposta nei confronti dei garanti;
il difetto di legittimazione attiva di nonché il difetto di Controparte_4
rappresentanza in capo a e comunque al firmatario della procura, con Controparte_5
conseguente nullità di quest'ultima, con conseguenti difetto di jus postulandi del difensore in quanto officiato da soggetto carente di poteri e nullità del ricorso introduttivo. Nel merito, eccepivano la
3 nullità delle fidejussioni prestate dai garanti per violazione di norma imperativa di cui all'art. 2, l.
10 ottobre 1990 n. 287, la carenza di prova del credito, in ragione della natura e della limitata efficacia probatoria dell'estratto ex art. 50 T.U.L.B.C. e la nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario recante pattuizione e comunque applicazione di interessi usurari.
Si costituiva contestando ciascuno dei motivi di opposizione e formulando le Controparte_4 seguenti conclusioni: “In via preliminare,…confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito, rigettarsi le richieste tutte di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo …Con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 5 giugno 2020 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'11 settembre 2023, le parti opponenti dichiaravano l'intervenuto fallimento della ET e il decesso di ed era quindi dichiarata Controparte_1 Controparte_2
l'interruzione del processo. Quest'ultimo era ritualmente riassunto con ricorso depositato il 5 gennaio 2024.
Con comparsa depositata in data 21 marzo 2024 interveniva in giudizio Controparte_6
qualificandosi cessionaria del credito per cui è causa di , riportandosi alle difese e Controparte_4
conclusioni svolte dalla parte opposta che faceva proprie.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2024, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione della all'intervento CP_6 in giudizio: invero, quest'ultima si è costituita qualificandosi cessionaria del credito per cui è causa e depositando in atti, al fine di fornire prova della sua legittimazione, copia della Gazzetta Ufficiale sulla quale risulta essere stato pubblicato l'avviso dell'intervenuta cessione di plurimi crediti in blocco da parte di nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione;
nell'avviso in Controparte_4 questione era anche indicato l'indirizzo internet cui accedere al fine di verificare le singole posizioni debitorie cedute. Nello svolgere le successive difese, gli opponenti non hanno in alcun
4 modo contestato la legittimazione della all'intervento, limitandosi a sollevare la questione del CP_6
difetto di prova del fatto che il credito per cui è causa fosse tra quelli ceduti soltanto nella comparsa di risposta, allorché la parte intervenuta non era più nella condizione di integrare la sua produzione e neppure contestando specificamente la circostanza che il credito fosse tra quelli riportati nel sito al quale era possibile accedere tramite il collegamento sopra indicato.
Si ritiene, pertanto, che la parte intervenuta abbia adeguatamente fornito riscontro della sua legittimazione all'intervento.
La domanda di ingiunzione nei confronti degli opponenti è stata proposta nei confronti della ET in relazione al debito restitutorio residuo derivante dall'intervenuta stipulazione Controparte_1
da parte della ET, in data 30 settembre 2011, del contratto ex art. 38 e segg. D.lgs.vo 385/1993,
a rogito di Notaio Notaio in Roma rep. n.40553, raccolta n. 18938 (registrato Persona_2 all'Agenzia dell'Entrate di Civitavecchia il 03.10.2011 al n. 4968 serie 1T) munito di formula esecutiva in data 03.10.2011, con il quale era stato concesso alla un mutuo per Controparte_1
l'importo di Euro 1.700.000,00 per la durata di anni 30; di tale mutuo, la ricorrente assumeva essere stato erogato l'importo di €. 1.092.000,00, come da quietanze dal 15.12.2011 al 22.04.2013; era infatti assunto che la debitrice principale non avesse adempiuto al regolare pagamento della rate, cosicché la si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., ai sensi CP_8 dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto;
la domanda è stata proposta anche nei confronti di e avendo gli stessi prestato Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
fideiussione in relazione al debito contratto dalla ET.
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, la ET ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti per la carenza di interesse ad agire della Banca: segnatamente, ha sostenuto che essendo intervenuta la stipulazione del contratto di mutuo per atto pubblico la potesse agire esecutivamente nei suoi CP_8
confronti sulla base del contratto, costituendo lo stesso titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Sennonché
l'eccezione è infondata, in primo luogo, per il fatto che, nel caso di specie, con il contratto di mutuo le parti avevano convenuto che l'importo che la si era impegnata a concedere a mutuo alla CP_8 ET fosse erogato nei suoi confronti soltanto al verificarsi di talune condizioni, cosicché l'atto difettasse degli elementi idonei a qualificarlo come titolo esecutivo (cfr. sul punto, tra le numerose altre in termini, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024); sotto altro profili, in ogni caso, non potrebbe ritenersi carente di interesse la parte che agisca al fine di ottenere un titolo giudiziale anche disponendo di titolo, quale il contratto di mutuo fondiario, per essere il primo connotato dal carattere dell'incontestabilità, del quale il secondo è invece privo.
5 Ancora in via preliminare, gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito dalla ricorrente per ingiunzione: segnatamente, hanno allegato che la competenza si radicasse dinanzi al Tribunale di Roma per la sola ET , ma che tale circostanza non CP_1 legittimasse la proposizione dell'azione da parte della ricorrente nel medesimo foro nei confronti dei garanti, per la connessione, sia per il fatto che quest'ultima ricorrerebbe in relazione a domanda proposta nei confronti della debitrice principale asseritamente inammissibile per le ragioni esposte, che per l'ulteriore circostanza, quanto ai garanti e Controparte_2 [...]
che gli stessi avrebbero rivestito la qualifica soggettiva di consumatori. Controparte_3
L'eccezione di incompetenza si ritiene, però, infondata in relazione ad entrambi i profili: invero, sussistono le ragioni di connessione che giustificassero la proposizione della domanda nei confronti delle persone fisiche opponenti dinanzi al Tribunale di Roma unitamente alla domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della ET , che si è detto essere ammissibile, cosicché CP_1
non sia dato ravvisare alcun profilo di artificiosità nella formulazione della domanda in questa sede anche nei confronti delle altre parti ingiunte: né i garanti e Controparte_2 [...]
avrebbero potuto essere qualificati come consumatori, avendo rivestito Controparte_3
entrambi la qualità di soci della ET fallita, a nulla rilevando la circostanza che essi avessero detenuto in essa quote di minoranza.
Del pari priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in Controparte_4 relazione all'azione nei confronti dei debitori, attesa la produzione in atti da parte della ricorrente dell'atto di fusione per incorporazione in essa della AS , parte dei Controparte_9
contratti costituenti il titolo dei rapporti per cui è causa;
ed ancora l'eccezione di difetto di legittimazione della a costituirsi in rappresentanza di , nonché del CP_5 Controparte_4 procuratore di quest'ultima a sottoscrivere la procura alle liti, avendo la parte opposta prodotto in atti la procura conferita da a , la quale ha poi cambiato denominazione in Controparte_4 CP_10
, nonché l'atto con il quale il soggetto conferente la procura è stato delegato al CP_5
compimento dell'atto.
Quale ulteriore motivo di opposizione gli opponenti persone fisiche hanno eccepito la nullità della fideiussione da loro sottoscritta in favore della banca nell'interesse della ET , CP_1
allegando che le clausole in essa contenute agli artt. 2, 6 e 8 fossero conformi a quelle contenute nel modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2005: segnatamente, gli opponenti hanno dapprima sostenuto che la presenza nel contratto delle clausole implicasse la nullità del contratto nella sua interezza, salvo poi chiedere comunque, nella comparsa conclusionale, la declaratoria della nullità della clausola posta all'art. 6 del contratto, derogatoria
6 del disposto dell'art. 1957 c.c. e l'accertamento del fatto che la ricorrente fosse incorsa nella decadenza prevista dalla disposizione da ultimo invocata.
Sul punto si osserva che l'Autorità di vigilanza, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'AL si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata di recente la ASzione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
7 La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'AL in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, indipendentemente dalla data della loro stipulazione, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell'“intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa. Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare
8 anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di
“conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità
(Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Ritiene il Collegio di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di ASzione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli attori con quelle contenute nello schema predisposto dall'Abi oggetto del provvedimento della Banca d'AL, di dover ritenere la nullità delle medesime.
Sennonché gli opponenti, pur eccependo la nullità, tra le altre, della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., non hanno tempestivamente eccepito che la Banca fosse decaduta dal diritto di agire nei loro confronti, sollevando tale questione soltanto nella comparsa conclusionale ed omettendo invece proporla nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Ne discende che l'accoglimento dell'eccezione di nullità della clausola sopra individuata è di per sé inidoneo a far ritenere infondata la pretesa della ricorrente sotto tale profilo.
Del pari tardiva è l'eccezione sollevata dagli opponenti con riferimento al disposto dell'art. 1955
c.c..
Quanto, infine, agli ulteriori motivi di opposizione concernenti il contratto di mutuo, si osserva che il credito per cui è causa deriva dall'inadempimento da parte della ET del debito CP_1
restitutorio del mutuo contratto con la AS di Risparmio di Civitavecchia;
che pertanto la creditrice ha assolto agli oneri sulla medesima incombenti producendo in atti il contratto costitutivo del rapporto (oltre alla fideiussione prestata dai garanti) e allegando l'inadempimento della debitrice all'obbligazione assunta nei suoi confronti, mentre incombeva sui debitori l'onere di allegare l'adempimento o la sopravvenienza di altra vicenda estintiva dell'obbligazione.
9 Infine, neppure valutabile nel merito, in ragione della sua assoluta genericità, si rivela l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondata sul presupposto dell'intervenuta pattuizione in esso di condizioni usurarie: le parti opponenti hanno infatti omesso anche solo di indicare nel dettaglio le pattuizioni censurate, il tasso soglia in ipotesi superato e il criterio di computo del quale tale superamento avrebbe dovuto evincersi.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, le parti opponenti ricorrenti in riassunzione sono condannate al pagamento delle spese del procedimento in favore delle parti opposta e intervenuta, che si liquidano rispettivamente, in favore della prima, nella misura di euro 9.369 (euro 2.995, per la fase di studio, euro 1.976 per la fase introduttiva, euro 4.398 per la fase istruttoria) e, in favore della seconda, nella misura di euro 9.607 (euro 4.398, per la fase istruttoria ed euro 5.209, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna gli opponenti ricorrenti in riassunzione al pagamento delle spese del procedimento, che liquidano nella misura di euro 9.369 in favore della parte opposta e in euro 9.607 in favore della parte intervenuta, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est.
Laura Centofanti
Il Presidente
Claudia Pedrelli
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