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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3553/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067184226 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Scordia il 17 aprile 2024
(edepositato il 22 aprile successivo), il sig. Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava la cartella di pagamento n. 293 2021 293 2021 0067184 26, notificatagli il 18.03.2024 dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione relativamente a TARES 2013, per € 1.580,00, oltre accessori, e, così, per complessivi € 2.931,08.
A fondamento del ricorso, la difesa del ricorrente articolava i motivi di censura che di seguito, schematicamente, si riportano:
- omessa compilazione della relata;
- omessa notifica degli atti presupposti alla cartella;
- prescrizione e decadenza;
- errata determinazione degli importi, per asserita “inspiegabile” iscrizione a ruolo di due partite di credito relative a sanzioni, ciascuna nella misura massima prevista dal regolamento comunale, con evidente illegittima duplicazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio mediante deposito di apposte controdeduzioni del 3 giugno 2024, con le quali si contrastava il primo motivo di ricorso offrendo prova della valida notifica della cartella alla stessa data dichiarata del ricorrente, del 18.03.2024, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle restanti eccezioni.
Il Comune di Scordia si costituiva in giudizio con atto difensivo del 3 luglio 2024, asserendo, anzitutto, effettuata il 27 febbraio 2019 la notifica dell'avviso prodromico alla cartella, della quale offriva prova. Da tale circostanza l'Ente impositore faceva derivare la cristallizzazione della pretesa sostanziale, con correlata inammissibilità delle censure ad essam nel merito, relative.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30 gennaio 2026 e, quivi, decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, va, tuttavia, nel merito, dichiarato che lo stesso è infondato.
Quanto al primo motivo di censura, esso risulta smentito dalla produzione documentale offerta agli atti istruttori di causa da Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale emerge che la cartella opposta fu validamente notificata al contribuente, mediante consegna a mani della moglie, e successivo invio della raccomandata informativa, alla stessa data dichiarata del ricorrente, del 18.03.2024.
Non maggior pregio hanno i restanti motivi.
Quanto alla omessa notifica degli atti prodromici alla cartella, è stato il Comune di Scordia a provare, anzitutto, la notifica dell'avviso prodromico alla cartella (n. 2508, del 02/10/2018) alla data in quest'ultima indicata del 27.02.2019. Tale circostanza rende inammissibili le censure afferenti al merito della pretesa (quale quella per asserita duplicazione delle sanzioni), cristallizzatasi per effetto della mancata impugnazione tempestiva dell'avviso. Parimenti inammissibile è l'eccezione di decadenza a mente dell'art. 1, comma 161, della L. n.
296/2006.
Quanto alla eccezione di decadenza a mente dell'articolo 1 citato, (ma) al comma 163, ed al rispetto del termine triennale ivi contemplato, ne va motivata l'infondatezza tenuto conto che il detto termine (che matura ex lege al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) gode, nella specie, della proroga biennale disposta dall'art. 68, comma 4 bis, lett. b) per i carichi che risultino – come accade nella vicenda de qua – affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis [dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021] e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (nella specie, infatti, il ruolo risulta consegnato al riscossore il 10 maggio 2021).
In virtù della detta proroga, il termine decadenziale de quo per la notifica della cartella sarebbe maturato il 31 dicembre 2024, e, dunque, dopo la più volte citata data di effettiva notifica della stessa del 18 marzo 2024. Quanto alla prescrizione, la circostanza normativa del decorrere del relativo termine (nella specie, come correttamente sostenuto dalla difesa della ricorrente, quello quinquennale) solo esauritasi la fase di accertamento impositivo e di notifica del primo atto di riscossione - che, rispettivamente, i commi 161 e 163 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sottopongono alla disciplina della decadenza (per una più estesa illustrazione del meccanismo, v., Cass. civ., Sez. V, Ord. 11/07/2022, n. 21810) – porta a ritenere anche l'eccezione relativa formulata dal ricorrente priva di pregio. Il termine di prescrizione, lungi dal decorrere dalla data del dovuto versamento, per come ritenuto dalla difesa del Ricorrente_1, decorre infatti, alla luce della richiamata giurisprudenza, dalla data di notifica della cartella. Esso sarebbe dunque maturato il 18.03.2029, se non fosse stato, peraltro, interrotto – come è stato – dalla stessa proposizione del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza, secondo quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano: a) in euro
400,00 (quattrocento/00), oltre accessori come per legge, a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, e b) in ulteriori euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori come per legge, solidalmente a favore dei difensori distrattari del Comune di Scordia, dott. Difensore_4 e dott.ssa Difensore_3.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3553/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210067184226 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed al Comune di Scordia il 17 aprile 2024
(edepositato il 22 aprile successivo), il sig. Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava la cartella di pagamento n. 293 2021 293 2021 0067184 26, notificatagli il 18.03.2024 dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione relativamente a TARES 2013, per € 1.580,00, oltre accessori, e, così, per complessivi € 2.931,08.
A fondamento del ricorso, la difesa del ricorrente articolava i motivi di censura che di seguito, schematicamente, si riportano:
- omessa compilazione della relata;
- omessa notifica degli atti presupposti alla cartella;
- prescrizione e decadenza;
- errata determinazione degli importi, per asserita “inspiegabile” iscrizione a ruolo di due partite di credito relative a sanzioni, ciascuna nella misura massima prevista dal regolamento comunale, con evidente illegittima duplicazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio mediante deposito di apposte controdeduzioni del 3 giugno 2024, con le quali si contrastava il primo motivo di ricorso offrendo prova della valida notifica della cartella alla stessa data dichiarata del ricorrente, del 18.03.2024, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle restanti eccezioni.
Il Comune di Scordia si costituiva in giudizio con atto difensivo del 3 luglio 2024, asserendo, anzitutto, effettuata il 27 febbraio 2019 la notifica dell'avviso prodromico alla cartella, della quale offriva prova. Da tale circostanza l'Ente impositore faceva derivare la cristallizzazione della pretesa sostanziale, con correlata inammissibilità delle censure ad essam nel merito, relative.
La causa è stata rinviata all'udienza del 30 gennaio 2026 e, quivi, decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, va, tuttavia, nel merito, dichiarato che lo stesso è infondato.
Quanto al primo motivo di censura, esso risulta smentito dalla produzione documentale offerta agli atti istruttori di causa da Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale emerge che la cartella opposta fu validamente notificata al contribuente, mediante consegna a mani della moglie, e successivo invio della raccomandata informativa, alla stessa data dichiarata del ricorrente, del 18.03.2024.
Non maggior pregio hanno i restanti motivi.
Quanto alla omessa notifica degli atti prodromici alla cartella, è stato il Comune di Scordia a provare, anzitutto, la notifica dell'avviso prodromico alla cartella (n. 2508, del 02/10/2018) alla data in quest'ultima indicata del 27.02.2019. Tale circostanza rende inammissibili le censure afferenti al merito della pretesa (quale quella per asserita duplicazione delle sanzioni), cristallizzatasi per effetto della mancata impugnazione tempestiva dell'avviso. Parimenti inammissibile è l'eccezione di decadenza a mente dell'art. 1, comma 161, della L. n.
296/2006.
Quanto alla eccezione di decadenza a mente dell'articolo 1 citato, (ma) al comma 163, ed al rispetto del termine triennale ivi contemplato, ne va motivata l'infondatezza tenuto conto che il detto termine (che matura ex lege al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) gode, nella specie, della proroga biennale disposta dall'art. 68, comma 4 bis, lett. b) per i carichi che risultino – come accade nella vicenda de qua – affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis [dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021] e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (nella specie, infatti, il ruolo risulta consegnato al riscossore il 10 maggio 2021).
In virtù della detta proroga, il termine decadenziale de quo per la notifica della cartella sarebbe maturato il 31 dicembre 2024, e, dunque, dopo la più volte citata data di effettiva notifica della stessa del 18 marzo 2024. Quanto alla prescrizione, la circostanza normativa del decorrere del relativo termine (nella specie, come correttamente sostenuto dalla difesa della ricorrente, quello quinquennale) solo esauritasi la fase di accertamento impositivo e di notifica del primo atto di riscossione - che, rispettivamente, i commi 161 e 163 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sottopongono alla disciplina della decadenza (per una più estesa illustrazione del meccanismo, v., Cass. civ., Sez. V, Ord. 11/07/2022, n. 21810) – porta a ritenere anche l'eccezione relativa formulata dal ricorrente priva di pregio. Il termine di prescrizione, lungi dal decorrere dalla data del dovuto versamento, per come ritenuto dalla difesa del Ricorrente_1, decorre infatti, alla luce della richiamata giurisprudenza, dalla data di notifica della cartella. Esso sarebbe dunque maturato il 18.03.2029, se non fosse stato, peraltro, interrotto – come è stato – dalla stessa proposizione del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza, secondo quanto liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano: a) in euro
400,00 (quattrocento/00), oltre accessori come per legge, a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, e b) in ulteriori euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori come per legge, solidalmente a favore dei difensori distrattari del Comune di Scordia, dott. Difensore_4 e dott.ssa Difensore_3.