Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1013
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa compilazione della relata di notifica

    La Corte ha ritenuto la notifica valida, come provato dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che attestava la consegna a mani della moglie e il successivo invio della raccomandata informativa.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il Comune di Scordia ha provato la notifica dell'avviso prodromico alla cartella, rendendo inammissibili le censure nel merito della pretesa, cristallizzatasi per mancata impugnazione tempestiva dell'avviso.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, considerando la proroga biennale del termine dovuta alla sospensione per emergenza sanitaria. Ha altresì ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dalla notifica della cartella e non dalla data del dovuto versamento.

  • Inammissibile
    Errata determinazione degli importi per duplicazione di sanzioni

    La Corte ha ritenuto tale censura inammissibile in quanto afferente al merito della pretesa, la cui cristallizzazione è avvenuta per effetto della mancata impugnazione tempestiva dell'avviso prodromico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1013
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1013
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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