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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 470/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio” e vertente
TRA
, c.f.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pecchia
RICORRENTE
E
[c.f. - n. il 9.3.1978 a Nola rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Antonio Guerriero
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 6
maggio 2025;
Parere del PM acquisito in data 9.7.2024
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.2.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 16.8.2003 con , trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di Avella - Atto n. 20 p. II serie A anno 2003; che dal matrimonio sono nati due figli,
-Avellino 14/06/2004- e - Avellino 23/10/2011, affetto da 'ipoacusia Per_1 Persona_2
neurosensoriale bilaterale'; che residenza comune dei coniugi è stata fino al mese di marzo 2023
l'abitazione sita in Avella (AV) alla via S. Francesco n. 48, di proprietà della ricorrente;
che dal mese di marzo 2023 vive in Cicciano via Mulimento n. 28; che negli anni è venuta meno la CP_1
comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità
caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che il matrimonio è finito e degenerato in numerosi episodi “ingiuriosi e violenti” a carico del resistente, tanto è vero che la ricorrente è stata spesso vittima di aggressioni fisiche per futili motivi in conseguenza delle quali ha riportato lesioni personali: in data 13.5.2015 per la quale vi è verbale di pronto soccorso n.
2015/20776; in data 02/01/2016 allorché in Cicciano, nei pressi del locale cimitero, Controparte_1
aggrediva violentemente la ricorrente al punto che fu soccorsa da personale del 118 e trasportata con l'autombulanza presso l'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola – ASL NA 3 SUD, per la quale vi è
verbale di pronto soccorso n. 2016/223; nel periodo 2021-2023, aggressioni, tutte, per le quali è stata presentata denuncia per maltrattamenti in famiglia in data 11/05/2023; che alla cura dei figli, al loro sostentamento ed a tutte le necessità provvede esclusivamente la ricorrente, mentre il resistente fino ad oggi si è completamente disinteressato dei propri figli;
che la ricorrente è OSS presso l'Ospedale
Moscati di Avellino con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di €. 1.300,00
circa (cfr. All.7); che attualmente presta attività lavorativa presso il centro ”AIAS” Controparte_1 in Cicciano in qualità di OSS e percepisce uno stipendio mensile di €. 1.800,00 in quanto lavoratore autonomo con partita iva, e nulla versa alla ricorrente a titolo di mantenimento per la prole.
Sulla base di queste premesse, ha chiesto “In via preliminare, in ragione del pregiudizio
imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.15
c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: affidare in via esclusiva il minore alla Per_2
ricorrente, stabilendo ore e giorni nei quali il padre ha diritto di visitarli, fissando apposita udienza
per la conferma;
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione
personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le
ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che
abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. porre a carico
del sig. un assegno mensile di €. 800,00 a titolo di concorso al mantenimento dei Controparte_1
due figli conviventi con la madre, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
condannare il medesimo alla refusione delle spese e degli onorari processuali in caso si
opposizione”.
Con decreto del 16.2.2024, acquisiti gli atti presso la Procura della Repubblica nonché i referti medici, il magistrato disponeva in via provvisoria l'affido esclusivo di alla mamma con Per_2
previsione di visite tra il minore e il padre in modalità protetta presso i servizi sociali territorialmente competenti.
Con comparsa del 26.4.2024, si è costituito il quale ha ricondotto la Controparte_1
disgregazione dell'unità familiare alla immotivata gelosia della moglie, la quale aveva, invece,
intrapreso una relazione extraconiugale. Egli, pertanto, non si opponeva alla richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente ma si opponeva alla richiesta di addebito.
In relazione all'assegno di mantenimento per i due figli richiesto dalla ricorrente, deduceva di versare in una condizione economica instabile attesa la non continuità lavorativa prestata presso il centro “AIAS” sito in Cicciano (Na) in qualità di Operatore Socio Sanitario;
che nell'anno 2022 aveva percepito un reddito di € 5.905,00 come dichiarazione allegata, mentre per le annualità 2021 e 2020
non aveva percepito alcun reddito.
Dichiarava, inoltre, di essere proprietario dell'autoveicolo Alfa Romeo 147 tg. DE055EN e di libretto di risparmio n. 16725173 presso . CP_2
Si rendeva disponibile a corrispondere, per il mantenimento del minore la somma di Per_2
€ 200,00 e ed € 100,00 per maggiorenne, oltre spese extra assegno ordinarie e straordinarie Per_1
come da protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del 28.12.2018.
Insisteva inoltre per l'affido condiviso del minore con il quale già aveva avuto degli Per_2
incontri in modalità protetta.
Le parti venivano ascoltate all'udienza del 30.5.2024 e venivano acquisite relazioni dei servizi sociali.
Con ordinanza del 25.6.2024, resi i provvedimenti provvisori con i quali veniva confermato quanto già disposto con decreto inaudita altera parte -ossia affido esclusivo di alla mamma Per_2
e contribuzione di € 200,00 per ciascun figlio a carico dello veniva richiesto ai servizi sociali CP_1
di relazionare in ordine alla possibilità di un affido condiviso stanti le incoraggianti relazioni in atti.
Resasi necessaria una consulenza tecnica d'ufficio -redatta dalla dottoressa Enrichetta Fotino-
la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 6 maggio 2025.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dal marzo 2023,
i gravi accadimenti che hanno interessato i coniugi, unitamente agli accertamenti svolti dalla Procura
della Repubblica e dai Servizi sociali, nonché le risultanze processuali e le dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto,
ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
La parte ricorrente ha chiesto e insistito per la pronuncia di addebito.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del
comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto,
nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue. Le risultanze in atti inducono a ritenere che effettivamente abbia assunto Controparte_1
comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti soprattutto della moglie, ma gravemente intimidatori anche nei confronti e dei figli.
Tanto si desume dalla denuncia per maltrattamenti dell'11.5.2023, in esito alla quale pende proc pen. N. 2149/2023 presso la locale Procura della Repubblica;
sono state prodotte svariate denunce precedenti con allegati referti medici di ps (in un certificato si legge che in seguito all'aggressione la ricorrente ha patito la frattura delle ossa nasali).
E' emerso, infatti, che si è reso responsabile di taluni comportamenti Controparte_1
aggressivi -pugni e schiaffi- nei confronti della moglie -probabilmente a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti, e che questo ha contribuito ad ingenerare una situazione di timore diffuso anche nei confronti dei figli, specialmente nei confronti del piccolo che si è reso disponibile ad Per_2
incontrare il padre solamente dopo essere stato rassicurato dagli operatori dei servizi sociali che avrebbe interagito con lui in modalità protetta ossia sotto la supervisione di un adulto estraneo.
Nessun dubbio nutre, pertanto, il collegio sul fatto che la cessazione del matrimonio sia dipesa dal comportamento assunto dallo che ha determinato l'impossibilità per di CP_1 Parte_1
proseguire il ménage coniugale per la salvaguardia sua e dei figli.
Sull'affido esclusivo
Con decreto inaudita altera parte del 16 Febbraio 2024 -poi confermato con ordinanza del 25
giugno 2024- è stato disposto l'affido esclusivo del piccolo alla madre, sostanzialmente per Per_2
gli stessi motivi che hanno determinato l'addebito della separazione in capo alla resistente.
Ciononostante, già le relazioni incoraggianti dei servizi sociali che hanno monitorato gli incontri tra padre e figlio aggiornando con riferimento ad una situazione che sembra si sia dipanata nella sua complessità, hanno indotto il precedente istruttore a conferire incarico peritale al fine di verificare l'opportunità di confermare il provvedimento di affido esclusivo.
Con relazione dell'11.10.2024, il CTU ha riferito che “nel corso degli incontri sono stati
individuati elementi deponenti a favore della possibilità che la vicenda esitasse in una conclusione transattiva, non essendo emersi indicatori di criticità tale da imporre l'assunzione di provvedimenti
da parte di terzi. Anzi, entrambe le parti si sono mostrate disponibili e genuinamente intenzionate a
collaborare insieme, con la guida dei professionisti coinvolti, per una definizione della vicenda che
le vedesse parti attive. All'esito dei colloqui congiunti ed individuali con le parti, dell'indagine sulle
disposizioni del minore nei riguardi del padre, della valutazione delle competenze Persona_2
genitoriali dei singoli individui, nonché di quanto relazionato dal Consorzio dei Servizi Sociali
“Vallo di Lauro-Baianese” contattati all'uopo dalla scrivente (vedasi allegato), si è ritenuto di
ravvedere elementi utili ad esperire un tentativo di conciliazione, finalizzato a favorire in entrambi i
genitori una posizione di sostanziale accordo in merito alla gestione del figlio minore. Una volta
evidenziati, da parte di ciascuno, gli elementi di principale criticità, che si ritenevano ostativi ad una
posizione condivisa, è stata presentata alle parti una bozza di accordo che tenesse conto delle
proposte dei singoli, ma che rispecchiasse al contempo le soluzioni individuate dai professionisti
come le più confacenti al benessere del minore, alla luce di tutto quanto allo stato emerso, con
l'obiettivo di favorire nei due genitori l'assunzione di una attiva e fattiva responsabilità nelle
decisioni riguardanti la loro prole.”
All'esito degli incontri tra le parti la CTU si è pertanto espressa in senso favorevole ad un affido condiviso del piccolo ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2
l'abitazione della madre di trascorrere con il padre i pomeriggi del giovedì e del sabato dall'uscita da scuola sino alle 22:00 e a settimane alterne dalle 10,00 del sabato sino alle 20,00 della domenica senza l'intermediazione dei servizi sociali.
Le parti, unitamente al CTU, hanno inoltre calendarizzato gli incontri anche con riferimento alle festività religiose ed estive.
Sul mantenimento dei figli
Con riguardo al mantenimento dei figli va confermato il provvedimento reso in data 25 giugno
2024 che ha previsto una contribuzione a carico di di euro 200,00 per ciascuno dei Controparte_1
figli. Ed invero, In generale, in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, la giurisprudenza si è così espressa:
Cass. 2020, n. 16739: L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Quanto ai figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti (ed all'assegnazione della casa familiare qui già disposta), si segnalano, invece, i seguenti arresti:
Cass. 2020 n. 17183 Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Cass. ord. 2012, n. 2171: L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo,
ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;
il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario. Nel caso in esame vi è un figlio minore di età mentre la figlia di anni 19, è iscritta all'Università e non è economicamente Per_1
autosufficiente; tali evenienze non sono contestate dal padre. Avuto riguardo alle esigenze dei figli;
considerate le disponibilità economiche complessive dei genitori, desumibili dalla prodotta
Parte documentazione e da quanto esposto dalle parti negli atti e riferito in udienza delegata (la madre presso l'ospedale Moscati percepisce un reddito mensile netto di 1.300,00; il padre, che lavora come operatore socio sanitario con partita IVA per il centro AIAS, a dire della ricorrente ha entrate mensili pari ad € 1.800,00, mentre il resistente medesimo ha documentato per l'anno 2022 un reddito di poco inferiore ai seimila euro;
in udienza delegata ha comunque riferito di guadagnare “al massimo” €
1.000,00 al mese); considerato che la casa coniugale è in proprietà della ricorrente, stimasi che gli scopi illustrati nei principi della Suprema Corte sopra riportati possano ritenersi soddisfatti ponendo a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli di € 200,00, ciascuno, a decorrere dalla data della domanda.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante. La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, convivente con figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
(si ricorda che la casa va assegnata al coniuge affidatario di figli minori e convivente con figlio maggiorenne fino a quando il figlio non diventa economicamente indipendente).
Alla madre sarà inoltre assegnato il 100% dell'assegno unico dei figli vista la prevalente coabitazione della stessa con la prole.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. ad Avella il 31.7.1981 e Parte_1
n. a Nola il 9.3.1978 con addebito a carico di;
Controparte_1 Controparte_3
• Affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente dello stesso alla madre, , alla quale si assegna la casa Parte_1
coniugale;
• Dispone che le visite seguano le indicazioni della consulenza peritale depositata in data
11.10.2024 che fa parte integrante della presente sentenza;
• Conferma, con riguardo al mantenimento nei confronti dei figli, integralmente l'ordinanza del
25.6.2024;
• Assegna integralmente l'assegno unico a;
Parte_1
• Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00 Controparte_1
oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%;
• Pone le spese di CTU a carico di;
Controparte_1
• Provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio dell'8.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott Maria Iandiorio Dott Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 470/2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio” e vertente
TRA
, c.f.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pecchia
RICORRENTE
E
[c.f. - n. il 9.3.1978 a Nola rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Antonio Guerriero
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 6
maggio 2025;
Parere del PM acquisito in data 9.7.2024
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.2.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 16.8.2003 con , trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di Avella - Atto n. 20 p. II serie A anno 2003; che dal matrimonio sono nati due figli,
-Avellino 14/06/2004- e - Avellino 23/10/2011, affetto da 'ipoacusia Per_1 Persona_2
neurosensoriale bilaterale'; che residenza comune dei coniugi è stata fino al mese di marzo 2023
l'abitazione sita in Avella (AV) alla via S. Francesco n. 48, di proprietà della ricorrente;
che dal mese di marzo 2023 vive in Cicciano via Mulimento n. 28; che negli anni è venuta meno la CP_1
comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità
caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che il matrimonio è finito e degenerato in numerosi episodi “ingiuriosi e violenti” a carico del resistente, tanto è vero che la ricorrente è stata spesso vittima di aggressioni fisiche per futili motivi in conseguenza delle quali ha riportato lesioni personali: in data 13.5.2015 per la quale vi è verbale di pronto soccorso n.
2015/20776; in data 02/01/2016 allorché in Cicciano, nei pressi del locale cimitero, Controparte_1
aggrediva violentemente la ricorrente al punto che fu soccorsa da personale del 118 e trasportata con l'autombulanza presso l'Ospedale S. Maria della Pietà di Nola – ASL NA 3 SUD, per la quale vi è
verbale di pronto soccorso n. 2016/223; nel periodo 2021-2023, aggressioni, tutte, per le quali è stata presentata denuncia per maltrattamenti in famiglia in data 11/05/2023; che alla cura dei figli, al loro sostentamento ed a tutte le necessità provvede esclusivamente la ricorrente, mentre il resistente fino ad oggi si è completamente disinteressato dei propri figli;
che la ricorrente è OSS presso l'Ospedale
Moscati di Avellino con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di €. 1.300,00
circa (cfr. All.7); che attualmente presta attività lavorativa presso il centro ”AIAS” Controparte_1 in Cicciano in qualità di OSS e percepisce uno stipendio mensile di €. 1.800,00 in quanto lavoratore autonomo con partita iva, e nulla versa alla ricorrente a titolo di mantenimento per la prole.
Sulla base di queste premesse, ha chiesto “In via preliminare, in ragione del pregiudizio
imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.15
c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: affidare in via esclusiva il minore alla Per_2
ricorrente, stabilendo ore e giorni nei quali il padre ha diritto di visitarli, fissando apposita udienza
per la conferma;
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione
personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le
ragioni riportate in narrativa;
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che
abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. porre a carico
del sig. un assegno mensile di €. 800,00 a titolo di concorso al mantenimento dei Controparte_1
due figli conviventi con la madre, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%;
condannare il medesimo alla refusione delle spese e degli onorari processuali in caso si
opposizione”.
Con decreto del 16.2.2024, acquisiti gli atti presso la Procura della Repubblica nonché i referti medici, il magistrato disponeva in via provvisoria l'affido esclusivo di alla mamma con Per_2
previsione di visite tra il minore e il padre in modalità protetta presso i servizi sociali territorialmente competenti.
Con comparsa del 26.4.2024, si è costituito il quale ha ricondotto la Controparte_1
disgregazione dell'unità familiare alla immotivata gelosia della moglie, la quale aveva, invece,
intrapreso una relazione extraconiugale. Egli, pertanto, non si opponeva alla richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente ma si opponeva alla richiesta di addebito.
In relazione all'assegno di mantenimento per i due figli richiesto dalla ricorrente, deduceva di versare in una condizione economica instabile attesa la non continuità lavorativa prestata presso il centro “AIAS” sito in Cicciano (Na) in qualità di Operatore Socio Sanitario;
che nell'anno 2022 aveva percepito un reddito di € 5.905,00 come dichiarazione allegata, mentre per le annualità 2021 e 2020
non aveva percepito alcun reddito.
Dichiarava, inoltre, di essere proprietario dell'autoveicolo Alfa Romeo 147 tg. DE055EN e di libretto di risparmio n. 16725173 presso . CP_2
Si rendeva disponibile a corrispondere, per il mantenimento del minore la somma di Per_2
€ 200,00 e ed € 100,00 per maggiorenne, oltre spese extra assegno ordinarie e straordinarie Per_1
come da protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del 28.12.2018.
Insisteva inoltre per l'affido condiviso del minore con il quale già aveva avuto degli Per_2
incontri in modalità protetta.
Le parti venivano ascoltate all'udienza del 30.5.2024 e venivano acquisite relazioni dei servizi sociali.
Con ordinanza del 25.6.2024, resi i provvedimenti provvisori con i quali veniva confermato quanto già disposto con decreto inaudita altera parte -ossia affido esclusivo di alla mamma Per_2
e contribuzione di € 200,00 per ciascun figlio a carico dello veniva richiesto ai servizi sociali CP_1
di relazionare in ordine alla possibilità di un affido condiviso stanti le incoraggianti relazioni in atti.
Resasi necessaria una consulenza tecnica d'ufficio -redatta dalla dottoressa Enrichetta Fotino-
la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 6 maggio 2025.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dal marzo 2023,
i gravi accadimenti che hanno interessato i coniugi, unitamente agli accertamenti svolti dalla Procura
della Repubblica e dai Servizi sociali, nonché le risultanze processuali e le dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto,
ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sulla richiesta di addebito
La parte ricorrente ha chiesto e insistito per la pronuncia di addebito.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del
comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto,
nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve rilevarsi quanto segue. Le risultanze in atti inducono a ritenere che effettivamente abbia assunto Controparte_1
comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti soprattutto della moglie, ma gravemente intimidatori anche nei confronti e dei figli.
Tanto si desume dalla denuncia per maltrattamenti dell'11.5.2023, in esito alla quale pende proc pen. N. 2149/2023 presso la locale Procura della Repubblica;
sono state prodotte svariate denunce precedenti con allegati referti medici di ps (in un certificato si legge che in seguito all'aggressione la ricorrente ha patito la frattura delle ossa nasali).
E' emerso, infatti, che si è reso responsabile di taluni comportamenti Controparte_1
aggressivi -pugni e schiaffi- nei confronti della moglie -probabilmente a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti, e che questo ha contribuito ad ingenerare una situazione di timore diffuso anche nei confronti dei figli, specialmente nei confronti del piccolo che si è reso disponibile ad Per_2
incontrare il padre solamente dopo essere stato rassicurato dagli operatori dei servizi sociali che avrebbe interagito con lui in modalità protetta ossia sotto la supervisione di un adulto estraneo.
Nessun dubbio nutre, pertanto, il collegio sul fatto che la cessazione del matrimonio sia dipesa dal comportamento assunto dallo che ha determinato l'impossibilità per di CP_1 Parte_1
proseguire il ménage coniugale per la salvaguardia sua e dei figli.
Sull'affido esclusivo
Con decreto inaudita altera parte del 16 Febbraio 2024 -poi confermato con ordinanza del 25
giugno 2024- è stato disposto l'affido esclusivo del piccolo alla madre, sostanzialmente per Per_2
gli stessi motivi che hanno determinato l'addebito della separazione in capo alla resistente.
Ciononostante, già le relazioni incoraggianti dei servizi sociali che hanno monitorato gli incontri tra padre e figlio aggiornando con riferimento ad una situazione che sembra si sia dipanata nella sua complessità, hanno indotto il precedente istruttore a conferire incarico peritale al fine di verificare l'opportunità di confermare il provvedimento di affido esclusivo.
Con relazione dell'11.10.2024, il CTU ha riferito che “nel corso degli incontri sono stati
individuati elementi deponenti a favore della possibilità che la vicenda esitasse in una conclusione transattiva, non essendo emersi indicatori di criticità tale da imporre l'assunzione di provvedimenti
da parte di terzi. Anzi, entrambe le parti si sono mostrate disponibili e genuinamente intenzionate a
collaborare insieme, con la guida dei professionisti coinvolti, per una definizione della vicenda che
le vedesse parti attive. All'esito dei colloqui congiunti ed individuali con le parti, dell'indagine sulle
disposizioni del minore nei riguardi del padre, della valutazione delle competenze Persona_2
genitoriali dei singoli individui, nonché di quanto relazionato dal Consorzio dei Servizi Sociali
“Vallo di Lauro-Baianese” contattati all'uopo dalla scrivente (vedasi allegato), si è ritenuto di
ravvedere elementi utili ad esperire un tentativo di conciliazione, finalizzato a favorire in entrambi i
genitori una posizione di sostanziale accordo in merito alla gestione del figlio minore. Una volta
evidenziati, da parte di ciascuno, gli elementi di principale criticità, che si ritenevano ostativi ad una
posizione condivisa, è stata presentata alle parti una bozza di accordo che tenesse conto delle
proposte dei singoli, ma che rispecchiasse al contempo le soluzioni individuate dai professionisti
come le più confacenti al benessere del minore, alla luce di tutto quanto allo stato emerso, con
l'obiettivo di favorire nei due genitori l'assunzione di una attiva e fattiva responsabilità nelle
decisioni riguardanti la loro prole.”
All'esito degli incontri tra le parti la CTU si è pertanto espressa in senso favorevole ad un affido condiviso del piccolo ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2
l'abitazione della madre di trascorrere con il padre i pomeriggi del giovedì e del sabato dall'uscita da scuola sino alle 22:00 e a settimane alterne dalle 10,00 del sabato sino alle 20,00 della domenica senza l'intermediazione dei servizi sociali.
Le parti, unitamente al CTU, hanno inoltre calendarizzato gli incontri anche con riferimento alle festività religiose ed estive.
Sul mantenimento dei figli
Con riguardo al mantenimento dei figli va confermato il provvedimento reso in data 25 giugno
2024 che ha previsto una contribuzione a carico di di euro 200,00 per ciascuno dei Controparte_1
figli. Ed invero, In generale, in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli minori, la giurisprudenza si è così espressa:
Cass. 2020, n. 16739: L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Quanto ai figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti (ed all'assegnazione della casa familiare qui già disposta), si segnalano, invece, i seguenti arresti:
Cass. 2020 n. 17183 Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Cass. ord. 2012, n. 2171: L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo,
ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;
il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario. Nel caso in esame vi è un figlio minore di età mentre la figlia di anni 19, è iscritta all'Università e non è economicamente Per_1
autosufficiente; tali evenienze non sono contestate dal padre. Avuto riguardo alle esigenze dei figli;
considerate le disponibilità economiche complessive dei genitori, desumibili dalla prodotta
Parte documentazione e da quanto esposto dalle parti negli atti e riferito in udienza delegata (la madre presso l'ospedale Moscati percepisce un reddito mensile netto di 1.300,00; il padre, che lavora come operatore socio sanitario con partita IVA per il centro AIAS, a dire della ricorrente ha entrate mensili pari ad € 1.800,00, mentre il resistente medesimo ha documentato per l'anno 2022 un reddito di poco inferiore ai seimila euro;
in udienza delegata ha comunque riferito di guadagnare “al massimo” €
1.000,00 al mese); considerato che la casa coniugale è in proprietà della ricorrente, stimasi che gli scopi illustrati nei principi della Suprema Corte sopra riportati possano ritenersi soddisfatti ponendo a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli di € 200,00, ciascuno, a decorrere dalla data della domanda.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante. La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, convivente con figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente
(si ricorda che la casa va assegnata al coniuge affidatario di figli minori e convivente con figlio maggiorenne fino a quando il figlio non diventa economicamente indipendente).
Alla madre sarà inoltre assegnato il 100% dell'assegno unico dei figli vista la prevalente coabitazione della stessa con la prole.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. ad Avella il 31.7.1981 e Parte_1
n. a Nola il 9.3.1978 con addebito a carico di;
Controparte_1 Controparte_3
• Affida in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente dello stesso alla madre, , alla quale si assegna la casa Parte_1
coniugale;
• Dispone che le visite seguano le indicazioni della consulenza peritale depositata in data
11.10.2024 che fa parte integrante della presente sentenza;
• Conferma, con riguardo al mantenimento nei confronti dei figli, integralmente l'ordinanza del
25.6.2024;
• Assegna integralmente l'assegno unico a;
Parte_1
• Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
• Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5077,00 Controparte_1
oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%;
• Pone le spese di CTU a carico di;
Controparte_1
• Provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio dell'8.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott Maria Iandiorio Dott Raffaele Califano