Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 17972/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – IV Sezione Civile - nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 17972 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Denuncia di nuova opera o di danno temuto” (art. 688 c.p.c.)
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNO INCORONATO, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. PAOLO PARLATO;
RESISTENTE
*************
Con ricorso ex art. 1172 c.c., , proprietario di un appartamento Parte_1
ubicato nel fabbricato sito in Portici (NA), alla Via Salvatore Pagliano n.11, del corrispondente lastrico solare e della terrazza a livello, allegava che, nell'eseguire
1
In base alla prospettazione attorea, le cause delle infiltrazioni andavo individuate nel cattivo stato dei parapetti condominiali del terrazzo e nell'assenza di manutenzione del terrazzo superiore/lastrico e del terrazzo a livello. A fronte dell'inerzia dell'amministratore di condominio, pur sollecitato all'esecuzione dei lavori, e del pericolo grave e prossimo sussistente, l'istante chiedeva di ordinare, in via cautelare ed immediata, al resistente, l'esecuzione di tutte le opere necessarie CP_1
all'eliminazione del pericolo ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva il , che, preliminarmente, eccepiva la parziale inammissibilità CP_1
del ricorso, poiché, essendo l'istante titolare del diritto di calpestio esclusivo del lastrico, l'unica porzione dello stesso che svolgeva la funzione di copertura del fabbricato era composta dal solaio divisorio tra la copertura esterna ed il sottostante immobile, mentre la maggior parte delle doglianze riguardavano lo stato di degrado dei parapetti e delle ringhiere (come da ctp di parte ricorrente), la cui manutenzione spettava, quindi, al proprietario.
Evidenziava, in ogni caso, come le infiltrazioni non fossero in atto, ragione per la quale, non essendo ravvisabile alcun pericolo, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della spiegata domanda cautelare. Concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di dichiarare l'inammissibilità della domanda cautelare avversa in relazione alla errata imputabilità al dell'obbligo di manutenzione delle ringhiere e dei CP_1
parapetti del terrazzo a livello e del terrazzo di copertura e, per l'effetto, di rigettare 2 la domanda;
2) delimitato l'esame della domanda cautelare alla mera verifica dello stato di pericolosità del terrazzo di copertura, di accertare e dichiarare l'assenza integrale della prova della suddetta pericolosità, rigettando la domanda attorea;
3) di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
Espletata la ctu, all'udienza del 14.3.25, il Tribunale assumeva il procedimento in riserva per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e non trova accoglimento.
Invero, alla luce della ctu, le cui risultanze vengono fatte proprie da questo Giudice, stante la correttezza dei criteri logici seguiti, non risulta riconducibile al CP_1
lo stato di ammaloramento allegato nel ricorso.
Si rileva, infatti, che, sebbene il ctu abbia riscontrato un diffuso stato di ammaloramento dei ferri di armatura del solaio del terrazzo di copertura, questi escludeva categoricamente che tale situazione fosse riconducibile alle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal piano di calpestio del terrazzo di copertura. Tale ricostruzione risulta condivisibile in considerazione del fatto che la stessa era frutto delle risultanze negative delle prove di allagamento eseguite nel corso delle operazioni peritali.
Il ctu, inoltre, non riscontrava il notevole ammaloramento della facciata CP_2
lamentato dal ricorrente, che, invece, era stata di recente oggetto di interventi di manutenzione e conservazione.
In merito alle cause del rigonfiamento dell'intonaco del soffitto e dell'ammaloramento dei ferri di armatura delle strutture, il ctu concludeva che gli stessi erano “ascrivibili ad omessi, atavici, interventi di recupero e ripristino degli intonaci del soffitto e delle strutture dei solai all'interno dell'appartamento”.
3 Va, quindi, esclusa la riconducibilità delle cause dei danni lamentati in citazione alla responsabilità del , evidenziandosi, con riferimento ai parapetti ed alle CP_1
ringhiere, che il ctu non individuava la sussistenza di dissesti strutturali tali da costituire la causa delle infiltrazioni.
Rileva, inoltre, il Tribunale che, in ogni caso, la domanda attorea non possa trovare accoglimento anche in considerazione dell'assenza, all'attualità, del pericolo grave e prossimo per la proprietà del ricorrente, circostanza chiaramente evidenziata dal consulente.
Va, inoltre, evidenziato che il ctu precisava: “sebbene, i lamentati problemi siano stati prodotti da cause eliminate con i lavori condominiali eseguiti sul terrazzo di copertura già nel 2014, sarebbe comunque opportuno eliminare le infiltrazioni riscontrate in corrispondenza del tubo visibile nella Stanza B ed emergente sul terrazzo di copertura”. Orbene, ritiene il Tribunale che, pur essendo auspicabile il predetto intervento, tale opera non può costituire oggetto di condanna nel presente giudizio in quanto non sussiste, come si è detto, all'attualità il pericolo grave e prossimo richiesto dall'art. 1172 c.c.., tenuto conto anche della minima entità della perdita riscontrata.
La domanda attorea va, pertanto, disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, in considerazione della natura cautelare del procedimento e del valore indeterminabile della lite (complessità bassa), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto. Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv.
Paolo Parlato, dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della parte ricorrente, secondo il criterio della soccombenza.
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PQM
Il Tribunale
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
alla , Portici, che liquida in euro CP_1 Controparte_1
2.606,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Paolo Parlato;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 10.4.25
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
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