Art. 66. Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata
I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile ne' all'imposta generale sull'entrata.
I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile ne' all'imposta generale sull'entrata.