Articolo 66 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 65Articolo 67
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15 gennaio 1954
Art. 66. Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata

I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile ne' all'imposta generale sull'entrata.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954