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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 2956/2025, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Granata ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Marcellino (CE) al Corso Italia n. 123, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
l' in persona del in carica, Controparte_3 CP_4
l'Ambito territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, convenuti contumaci
Oggetto: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
I) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II) per l'effetto, condannare i resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al Rimborso forfettario e C.A.P. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
III) manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, da questi espressamente sottoscritta.
Svolgimento del processo
Il signor ha convenuto in giudizio le amministrazioni resistenti, Parte_1 deducendo: - di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_5
1
[...] quale docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato a partire, per quanto di interesse, dall'anno scolastico 2020-2021; - di non aver fruito del beneficio della c.d. Carta Docente previsto dalla legge n. 107/2015; - di avere svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo;
- di averne diritto, quale docente precario, sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è decisa come segue.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso i , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
2. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una norma va al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, c l fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
2 essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Anche io di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha giudicato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.”
Per l'effetto ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre CP_7
2016, nella pa non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
3. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
In maniera conforme si è ripetutamente espresso questo Tribunale con numerose sentenze (cfr., ex multis, sentenza n. 3124/2022, dott.ssa Colosimo;
sentenza n. 34/2023,
3 dott. ; sentenza 2290/22, dott.ssa sentenza 2376/22, dott.ssa Palmisani;
Per_1 Per_2 sentenza 2835/22, dott.ssa ; sentenza 2843/22, dott.ssa ). Per_3 Per_4
Con la sentenza n. 29961/23 emessa nel noto giudizio di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha, infine, chiarito che:
“1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a ” CP_1
e che:
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio quale docente per effetto dei seguenti contratti a tempo determinato (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente):
Anno Scolastico 2020-2021 presso ISTITUTO COMPRENSIVO "CAVALIERI” - MILANO - MIIC814009:
dal 26/10/2020 al 27/10/2020, per n. 24 ore settimanali dal 28/10/2020 al 03/11/2020, per n. 18 ore settimanali dal 04/11/2020 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 18 ore settimanali dal 07/11/2020 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 9 ore settimanali dal 12/11/2020 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 9 ore settimanali dal 19/11/2020 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 9 ore settimanali dal 23/11/2020 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 18 ore settimanali dal 07/01/2021 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 18 ore settimanali dal 08/02/2021 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 18 ore settimanali dal 08/03/2021 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 18 ore settimanali dal 12/04/2021 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 9 ore settimanali di lezione dal 08/05/2021 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 9 ore settimanali dal 08/06/2021 al 08/06/2021, per n. 9 ore settimanali dal 11/06/2021 al 11/06/2021, per n. 9 ore settimanali dal 14/06/2021 al 14/06/2021, per n. 9 ore settimanali dal 17/06/2021 al 17/06/2021, per n. 9 ore settimanali
4 dal 21/06/2021 al 21/06/2021, per n. 9 ore settimanali dal 23/06/2021 al 25/06/2021, per n. 9 ore settimanali
Anno Scolastico 2021-2022 – presso ISTITUTO COMPRENSIVO "CAVALIERI” - MILANO - MIIC814009:
dal 07/10/2021 al 28/10/2021, per n, 24 ore settimanali dal 21/10/2021 al 04/11/2021, per n. 24 ore settimanali dal 05/11/2021 al 13/11/2021, per n. 24 ore settimanali dal 14/11/2021 al 09/01/2022, per n. 24 ore settimanali dal 10/01/2022 al 04/03/2022, per n. 24 ore settimanali dal 05/03/2022 al 03/05/2022, per n. 24 ore settimanali dal 04/05/32022 al 98/06/2022, per n. 24 ore settimanali dal 09/06/2022 al 09/06/2022, per n. 24 ore settimanali dal 19/06/2022 al 17/06/2022, per n. 24 ore settimanali dal 20.06.2022 al 20.06.2022, per n. 24 ore settimanali
Anno Scolastico 2022-2023 presso ISTITUTO COMPRENSIVO "CAVALIERI” - MILANO - MIIC814009:
dal 27/09/2022 al 30/09/2022, per n. 24 ore settimanali dal 01/10/2022 al 16/10/2022, per n. 24 ore settimanali dal 17/10/2022 al 21/10/2022, per n. 24 ore settimanali dal 22/10/2022 al 24/10/2022, per n. 24 ore settimanali dal 26/10/2022 al 30/06/2023, per n. 12 ore settimanali dal 07/11/2022 al 18/11/2022, per n. 12 ore settimanali dal 02/12/2022 al 30/06/2023, per n. 12 ore settimanali
Anno Scolastico 2023-2024 presso ISTITUTO COMPRENSIVO "CAVALIERI” - MILANO - MIIC814009: dal 03/10/2023 al 30/06/2024, per n. 6 ore settimanali dal 17/10/2023 al 30/06/2024, per n. 2 ore settimanali
Anno Scolastico 2024-2025, dal 27/09/2024 al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali, presso ISTITUTO COMPRENSIVO "MORANTE – FILZI" MILANO - MIIC80900T.
Il ricorrente ha, quindi, prestato attività di docenza in qualità di supplente con successione di supplenze brevi per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con contratti sino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2023/2024 ed è attualmente in servizio con contratto dal 27.9.2024 al 30.6.2025.
La domanda deve, tuttavia, essere accolta limitatamente agli anni scolastici 2020- 2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2024-2025, dovendosi, invece, rigettare con riferimento all'anno scolastico 2023-2024.
5 Quanto alle supplenze brevi, deve osservarsi che se è vero che la sentenza della Suprema Corte n. 29961/23, sopra citata, individua gli aventi diritto alla Carta Docente con espresso riferimento agli incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, legge 124/1999), è anche vero che la Corte non si è pronunciata, ritenendo la questione estranea al giudizio di rinvio, in ordine ai casi in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare, come nel caso di specie, un periodo paragonabile a quello proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche.
Nel caso di specie, deve ritenersi che, avendo la successione di supplenze brevi comportato la copertura quasi integrale degli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 e risultando quindi l'impegno del docente del tutto sovrapponibile a quello dei supplenti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, non vi sia ragione di escludere per tale annualità il riconoscimento del beneficio.
Per l'anno scolastico 2023/2024 i due contratti prevedono un impegno settimanale di 6 ore e 2 ore.
l DPCM 28.11.2016 stabilisce, all'art. 1, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato… sia a tempo pieno che a tempo parziale…”.
Il beneficio è erogato ai docenti a tempo parziale nella sua interezza e non secondo il principio del pro rata temporis.
Ai sensi del DPR 89/2009 e dell'art. 28, comma 5, CCNL Scuola, l'attività di insegnamento si svolge, a tempo pieno, in 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 22 ore settimanali per la scuola primaria e 18 ore settimanali per la scuola secondaria.
Ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, CCNL Scuola, i docenti part time di ruolo devono garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra, orario che non può comunque scendere al di sotto del 30% del tempo pieno quando vi siano specifiche ragioni organizzative.
Da tutto quanto sopra esposto, discende che una piena equiparabilità, ai sensi della Clausola 4 dell'accordo, tra docenti di ruolo e docenti precari part time, nell'ottica dell'assegnazione del beneficio per intero, può sussistere solo quando il docente precario presti servizio per un monte ore analogo. Diversamente non può procedersi ad alcuna comparazione rilevante ai sensi della Clausola citata, trattandosi di situazioni del tutto differenti che non trovano termine di paragone nell'ambito dell'insegnamento di ruolo
Quanto agli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2024-2025, nel solco della giurisprudenza citata ed in accordo con tale orientamento, si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per lo scaglione € 1.101 – 5.200, con riferimento ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del numero di parti e dell'assenza di questioni di particolare complessità stante l'attuale quadro giurisprudenziale consolidato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno e per l'effetto: condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.030,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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