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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/07/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 52/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Stefania Bruno Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da di Parte_1 seguito, brevemente, ), quale procuratore speciale di (cf ) Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede a Prato in via Fra' Bartolomeo n.104.
[...] P.IVA_2
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice si è costituita in data 28.5.2024 e ha contestato il ricorso avversario e, in particolare, ha affermato: la carenza di prova della titolarità del credito in capo a Parte_2 la carenza dei poteri di rappresentanza sostanziale dei procuratori di e di Parte_2
; Pt_1 la mancata iscrizione di nell'albo ex art. 106 TUB;
Pt_1 la carenza di prova dell'effettiva erogazione delle somme prese a mutuo e, in ogni modo, la necessità di defalcare gli interessi convenzionali lesivi delle disposizioni in materia di usura;
pagina 1 di 7 Rilevato che la società debitrice ha poi aggiunto quale motivazione per il rigetto del ricorso il difetto di interesse di n quanto la resistente è totalmente impossidente e, quindi, la liquidazione Parte_2 giudiziale è del tutto inidonea a soddisfare anche solo in parte le ragioni creditorie della ricorrente;
Ritenuto che le motivazioni proposte dalla resistente in opposizione alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale della società siano infondate e, in particolare, occorre osservare che:
la titolarità del credito in capo a sia provata dalla dichiarazione del dante causa Parte_2 datata 24.6.2024 in ordine al quale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. III sez. civ. ord. n.10200/2021) abbia illustrato la rilevanza quale piena prova;
i poteri dei procuratori di e di sia stata dimostrata dalla produzione Pt_1 Parte_2 Pt_2 delle procure notarili effettuata dalla ricorrente in data 24.6.2024;
la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. III sez. civ. ord. n. 7243/2024) abbia escluso qualsiasi rilievo civilistico, sostanziale o processuale, alla mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del procuratore mandatario che promuove l'azione esecutiva in nome e per conto del creditore procedente;
la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 30827/2018) abbia più volte affermato che per l'apertura di una procedura concorsuale “non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” e che, nel caso di specie, non rilevi se il contratto di mutuo fondiario abbia i requisiti dell'art. 474 c.p.c. essendo sufficiente la documentazione ex art. 50 TUB (doc. 2 ricorrente), quale scrittura contabile, a fungere da piena prova ex art. 2710 c.c. della fondatezza del credito avverso la resistente, essendo la stessa supportata anche dalla proposta inviata dalla resistente (doc. 23 resistente) in cui viene indicato un ammontare del debito per oltre € 4.800.000;
la contestazione di somme non dovute, già corrisposte o meno, per interessi usurari o altre voci non sia idonea ad escludere la legittimazione del ricorrente quale creditore, rilevato che la stessa perizia di parte prodotta (doc. 9 resistente) individua comunque un debito residuo nell'ordine di oltre € 3.500.000 (pag. 41 della perizia di parte) per capitale residuo;
il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale non sia volto a soddisfare direttamente un interesse particolare del creditore istante ma sia finalizzato a regolare l'insolvenza secondo le regole procedurali e sostanziali della concorsualità come emerge dall'obbligo ex art. 38 co.2 CCII di segnalazione dell'insolvenza al PM;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il ricorrente risulta essere creditore;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “acquisto anche attraverso locazione finanziaria, la costruzione, la pagina 2 di 7 ristrutturazione, la vendita, la permuta, la locazione nonché la gestione di beni immobili” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: atteso che il solo debito erariale per oltre € 500.000 è incompatibile con il valore soglia previsto dall'articolo sopra richiamato;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII, superato dal solo valore del debito erariale per oltre € 500.000;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza:
1. l'omesso deposito di bilanci successivi al 31.12.2016;
2. l'ingente debito nei confronti del ricorrente e dell'erario;
3. l'assenza, per dichiarazione in udienza dello stesso l.r. della resistente (cfr. verbale del 16.7.2024), di qualsiasi bene liquidabile per il soddisfacimento dei creditori concorsuali e quindi con prognosi negativa che il patrimonio della resistente, società in stato di liquidazione, “consenta di assicurare
l'integrale soddisfacimento dei creditori” (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 28193/2020).
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dott. . Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ) con sede a Prato in via Fra' Controparte_1 P.IVA_2
Bartolomeo n.104,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.; pagina 3 di 7 ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il pagina 4 di 7 curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
• ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA
pagina 5 di 7 la data del 21.11.2024 ore 11 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del pagina 6 di 7 presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Prato, 17/07/2024
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Stefania Bruno Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da di Parte_1 seguito, brevemente, ), quale procuratore speciale di (cf ) Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede a Prato in via Fra' Bartolomeo n.104.
[...] P.IVA_2
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice si è costituita in data 28.5.2024 e ha contestato il ricorso avversario e, in particolare, ha affermato: la carenza di prova della titolarità del credito in capo a Parte_2 la carenza dei poteri di rappresentanza sostanziale dei procuratori di e di Parte_2
; Pt_1 la mancata iscrizione di nell'albo ex art. 106 TUB;
Pt_1 la carenza di prova dell'effettiva erogazione delle somme prese a mutuo e, in ogni modo, la necessità di defalcare gli interessi convenzionali lesivi delle disposizioni in materia di usura;
pagina 1 di 7 Rilevato che la società debitrice ha poi aggiunto quale motivazione per il rigetto del ricorso il difetto di interesse di n quanto la resistente è totalmente impossidente e, quindi, la liquidazione Parte_2 giudiziale è del tutto inidonea a soddisfare anche solo in parte le ragioni creditorie della ricorrente;
Ritenuto che le motivazioni proposte dalla resistente in opposizione alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale della società siano infondate e, in particolare, occorre osservare che:
la titolarità del credito in capo a sia provata dalla dichiarazione del dante causa Parte_2 datata 24.6.2024 in ordine al quale la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. III sez. civ. ord. n.10200/2021) abbia illustrato la rilevanza quale piena prova;
i poteri dei procuratori di e di sia stata dimostrata dalla produzione Pt_1 Parte_2 Pt_2 delle procure notarili effettuata dalla ricorrente in data 24.6.2024;
la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. III sez. civ. ord. n. 7243/2024) abbia escluso qualsiasi rilievo civilistico, sostanziale o processuale, alla mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del procuratore mandatario che promuove l'azione esecutiva in nome e per conto del creditore procedente;
la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 30827/2018) abbia più volte affermato che per l'apertura di una procedura concorsuale “non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” e che, nel caso di specie, non rilevi se il contratto di mutuo fondiario abbia i requisiti dell'art. 474 c.p.c. essendo sufficiente la documentazione ex art. 50 TUB (doc. 2 ricorrente), quale scrittura contabile, a fungere da piena prova ex art. 2710 c.c. della fondatezza del credito avverso la resistente, essendo la stessa supportata anche dalla proposta inviata dalla resistente (doc. 23 resistente) in cui viene indicato un ammontare del debito per oltre € 4.800.000;
la contestazione di somme non dovute, già corrisposte o meno, per interessi usurari o altre voci non sia idonea ad escludere la legittimazione del ricorrente quale creditore, rilevato che la stessa perizia di parte prodotta (doc. 9 resistente) individua comunque un debito residuo nell'ordine di oltre € 3.500.000 (pag. 41 della perizia di parte) per capitale residuo;
il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale non sia volto a soddisfare direttamente un interesse particolare del creditore istante ma sia finalizzato a regolare l'insolvenza secondo le regole procedurali e sostanziali della concorsualità come emerge dall'obbligo ex art. 38 co.2 CCII di segnalazione dell'insolvenza al PM;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il ricorrente risulta essere creditore;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività “acquisto anche attraverso locazione finanziaria, la costruzione, la pagina 2 di 7 ristrutturazione, la vendita, la permuta, la locazione nonché la gestione di beni immobili” e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: atteso che il solo debito erariale per oltre € 500.000 è incompatibile con il valore soglia previsto dall'articolo sopra richiamato;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII, superato dal solo valore del debito erariale per oltre € 500.000;
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza:
1. l'omesso deposito di bilanci successivi al 31.12.2016;
2. l'ingente debito nei confronti del ricorrente e dell'erario;
3. l'assenza, per dichiarazione in udienza dello stesso l.r. della resistente (cfr. verbale del 16.7.2024), di qualsiasi bene liquidabile per il soddisfacimento dei creditori concorsuali e quindi con prognosi negativa che il patrimonio della resistente, società in stato di liquidazione, “consenta di assicurare
l'integrale soddisfacimento dei creditori” (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n. 28193/2020).
Ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato Curatore il dott. . Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ) con sede a Prato in via Fra' Controparte_1 P.IVA_2
Bartolomeo n.104,
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.; pagina 3 di 7 ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il pagina 4 di 7 curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere,
l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
• ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA
pagina 5 di 7 la data del 21.11.2024 ore 11 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo
200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo
230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del pagina 6 di 7 presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Prato, 17/07/2024
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
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