Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2026REG.PROV.COLL.
N. 07460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7460 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e quale amministratore unico della -OMISSIS- S.r.l., rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina n. 121,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 923/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. IO AT e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna parte appellante, -OMISSIS- S.r.l., società attiva nel settore dei lavori edili e civili, con istanza del 16 novembre 2018 ha chiesto l’iscrizione nelle c.d. white list provinciali di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190.
2. Dall’attività info-investigativa condotta dalle Forze dell’Ordine interessate è emerso che:
- il socio e amministratore unico era tale -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- nei confronti del di lui padre, -OMISSIS-, già direttore tecnico della società, constava essere stata notificata in data 18 febbraio 2019 una informazione di garanzia emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale DDA di Napoli, nell’ambito del proc. pen. n. -OMISSIS- RGNR mod.21, dalla quale il predetto risultava indagato per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p. commesso in -OMISSIS- con condotta anteriore e prossima al mese di dicembre dell’anno 2016;
- nell’istanza di riesame n. -OMISSIS-RGNR DDA NA e n. -OMISSIS- R.I.M. CAUT. Personali il -OMISSIS- era stato indicato dai collaboratori di giustizia -OMISSIS- e -OMISSIS- quale imprenditore dapprima contiguo al -OMISSIS- e poi al -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS- (-OMISSIS-) risultavano essere rispettivamente fratello e nipote di -OMISSIS- (-OMISSIS-), già Sindaco di -OMISSIS-, deferito nel luglio del 2015 dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta alla DDA Napoli per i reati pp. e pp. dagli artt. 323 (abuso d’ufficio) e 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso).
2.1. Nel corso dell’interlocuzione procedimentale - ovvero a seguito della comunicazione del 15 giugno 2020 dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 - la società ricorrente ha rappresentato:
- l’assenza di motivi ostativi con riguardo alla persona del legale rappresentante della società, -OMISSIS-;
- il fatto che -OMISSIS- non solo non era stato destinatario di alcun provvedimento pregiudizievole, ma aveva anche sporto formale querela contro i collaboratori di giustizia che lo avevano individuato quale soggetto vicino ad ambienti malavitosi;
- l’insussistenza sia della rappresentata situazione di convivenza tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (essendo residenti, rispettivamente, il primo a -OMISSIS-, e il secondo in -OMISSIS-, -OMISSIS-), sia di qualsivoglia rapporto di cointeressenza tra gli stessi;
- il fatto che -OMISSIS- non era più direttore tecnico della -OMISSIS- S.r.l. dal -OMISSIS- 2019.
2.2. Nella successiva riunione del Gruppo Interforze, convocato per l’acquisizione del previsto parere endoprocedimentale, è tuttavia emerso che:
- il legame di convivenza tra -OMISSIS- e suo padre, -OMISSIS-, era stato confermato dalle dichiarazioni rese da -OMISSIS-, in data -OMISSIS- 2020;
- -OMISSIS- risultava indagato nell’ambito del proc. pen. n. -OMISSIS- RGNR mod.21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale DDA di Napoli per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p. commesso in -OMISSIS-;
- la querela presentata da -OMISSIS- si riferiva ad asserite dichiarazioni rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia circa l’acquisizione dell’immobile sito in -OMISSIS- e non al contesto generale di contiguità ai clan rappresentato dai collaboratori medesimi.
2.3. In considerazione dei fatti sopra esposti, la Prefettura di Caserta è addivenuta ad una prognosi di rischio di contaminazione mafiosa nei confronti della odierna parte ricorrente, ravvisando gli elementi sintomatici sia della “ regìa familiare ” nella conduzione della società, sia delle cointeressenze e/o ingerenze nella gestione della stessa da parte di soggetti controindicati riconducibili alla malavita locale.
Con decreto del Prefetto di Caserta prot. n. -OMISSIS- agosto 2020, è stata quindi contestualmente respinta la richiesta di iscrizione nella white list provinciale ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e adottata l’informativa antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Con il ricorso al T.A.R. della Campania, poi definito con la sentenza qui impugnata, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del menzionato decreto.
4. Il T.A.R. ha respinto il ricorso evidenziando, oltre ai dati indiziari sopra elencati, anche la valenza sintomatica delle iniziative a chiaro intento elusivo della normativa antimafia poste in essere:
- in data -OMISSIS- 2019, attraverso la fuoriuscita dall’organigramma della società di -OMISSIS-;
- in data 28 novembre 2019, attraverso il trasferimento della residenza di -OMISSIS- -OMISSIS-;
- in data 18 dicembre 2019, attraverso il trasferimento della residenza di -OMISSIS- da -OMISSIS- ad -OMISSIS-.
La medesima situazione gestoria emergeva inoltre in relazione ad altra società riconducibile a -OMISSIS-, la -OMISSIS- S.r.l., amministrata da -OMISSIS-, anch’essa attinta da provvedimento di rigore emesso dalla Prefettura di Caserta.
5. Con un unico motivo di appello, la controparte censura la sentenza qui impugnata sotto i diversi profili dell’asserita illogicità manifesta, del difetto di motivazione e del presunto travisamento dei fatti in ordine alla valutazione dei presupposti del provvedimento interdittivo antimafia.
6. A seguito della costituzione della Prefettura di Caserta, la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026.
7. L’appello reitera le doglianze e deduzioni innanzi richiamate circa l’asserita assenza di pregiudizi diretti concernenti la società -OMISSIS-; l’avvenuta estromissione dai suoi organici di -OMISSIS- sin dal 2019 e la supposta assenza di prova circa sue relazioni d’affari con -OMISSIS-; la riferibilità delle dichiarazioni rese da -OMISSIS- nel 2020 alla sua relazione di convivenza con il padre, non anche a quella del -OMISSIS-; l’irrilevanza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, in quanto contrastate dalla querela sporta da -OMISSIS-; l’avvenuto decesso di -OMISSIS- (-OMISSIS-).
8. L’appello è infondato.
8.1. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, ai sensi dell’art. 85, comma 3, d. lgs. n. 159/2011 l’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2- bis , 2- ter e 2- quater , e tra i soggetti indicati nelle disposizioni cui il menzionato comma 3 rinvia rientra anche il legale rappresentante di società di capitali.
8.2. Nella fattispecie in esame assumono indubbio rilievo sintomatico di controindicazione i fatti penalmente rilevanti che coinvolgono la persona di -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-, già direttore tecnico della società ricorrente ed all’epoca convivente col figlio.
-OMISSIS- risulta infatti indagato nell’ambito del proc. pen. n. -OMISSIS- RGNR mod.21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale D.D.A. di Napoli per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., circostanza quest’ultima che costituisce un elemento decisivo ai fini della ricognizione dei sintomi di contaminazione mafiosa, avuto riguardo alla circostanza del legame parentale con -OMISSIS-.
Questa stessa relazione parentale non può dirsi rappresentare elemento spurio e sprovvisto di riscontri, in quanto concorrono a irrobustirne la valenza indiziaria sia il ruolo intraneo alla società ricoperto da -OMISSIS- sino al 2019 e venuto meno con modalità che, per quanto appresso si dirà, appaiono orientate da un intento elusivo; sia la persistente relazione di convivenza del padre con entrambi i figli.
8.3. Gli elementi che l’autorità prefettizia ha apprezzato rivelano quindi indiscussa rilevanza anche per il profilo penale, in quanto attengono alla contestazione del reato-spia per eccellenza, quello associativo di stampo mafioso, benché detta imputazione abbia colpito un soggetto formalmente estromesso dalla compagine societaria ma comunque legato da uno stretto rapporto di parentela e convivenza con l’attuale rappresentante legale.
8.4. In ragione di quanto sopra, appare non significativa l’assenza di controindicazioni antimafia direttamente sulla persona di -OMISSIS-.
8.5. Quanto agli argomenti volti a sottolineare l’attenuazione delle relazioni interpersonali tra padre e figlio, essi non appaiono persuasivi poiché, al di là del dato formale del trasferimento di residenza di -OMISSIS- da -OMISSIS- -OMISSIS-, emerge di fatto che analoga operazione di separazione delle residenze è stata posta in essere dal -OMISSIS- e si è rivelata fittizia.
Con nota prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2020, il gruppo di -OMISSIS- della Legione Carabinieri Campania ha infatti riscontrato, a seguito di sopralluogo presso la residenza di -OMISSIS- e sulla base di dichiarazioni rese da -OMISSIS-, che ivi convivono con il padre - oltre alla moglie -OMISSIS- - anche i figli -OMISSIS-.
Le dichiarazioni paiono delineare una intenzionale strategia di depistaggio estesa a tutti i componenti del nucleo familiare, in quanto coinvolti in interessenze estese, oltre che alla società -OMISSIS- S.r.l. (-OMISSIS-), anche alla società -OMISSIS- S.r.l., (amministrata da -OMISSIS-), anch’essa attinta da provvedimento di rigore emesso dalla Prefettura di Caserta.
8.6. Sempre sul piano indiziario rilevano le plurime iniziative elusive poste in essere nel 2019 dagli esponenti della famiglia -OMISSIS- e richiamate al punto 4), sulle quali la parte appellante nulla controdeduce.
Si tratta di iniziative assunte dopo la presentazione della richiesta di iscrizione nelle c.d. white list provinciali (inoltrata il 16 novembre 2018) e poco prima della comunicazione dei motivi ostativi del 15 giugno 2020.
8.7. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, esse si caratterizzano per essere plurime e convergenti, mentre la loro valenza indiziaria non può dirsi vanificata dalla querela sporta da -OMISSIS-, anche perché la stessa - come ben evidenziato dalla Prefettura con rilievo che non è stato confutato - si riferisce ad una vicenda di acquisizione di un immobile sito in -OMISSIS- e non, invece, al contesto generale di contiguità e di interessenze con i clan malavitosi, sul quale fanno luce le informazioni rese dai collaboratori.
9. In conclusione, l’appello va respinto potendo richiamarsi anche quanto deciso dalla Sezione in riferimento alla similare interdittiva adottata dalla Prefettura di Caserta nei confronti della citata -OMISSIS- S.r.l., anch’essa ritenuta riconducibile alla figura di -OMISSIS- (sent. -OMISSIS-), che era basata su un compendio indiziario in larga misura sovrapponibile a quello che è alla base del provvedimento qui impugnato; mentre, con riguardo alle “peculiarità” della presente fattispecie rispetto a quella già esaminata, può qui ribadirsi:
i) quanto al preteso errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. nel valutare la nota dei C.C. di -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2020 (documento n. 3 depositato dall’Amministrazione in primo grado in data 9 dicembre 2020), che da una piana lettura della predetta nota emerge che in occasione del sopralluogo anche il sig. -OMISSIS- era stato trovato presente presso l’abitazione dei genitori, così come il -OMISSIS-, sicché l’erroneo riferimento a dichiarazioni ammissive (in realtà rese, appunto, dal fratello del soggetto che qui interessa) non elide la circostanza che fosse stato comunque accertato il permanere del rapporto di convivenza con i genitori a tale data;
ii) quanto alla scansione temporale della serie di atti, già innanzi menzionati e posti in essere nel periodo immediatamente successivo all’avvio del procedimento penale nei confronti di -OMISSIS-, cui l’Amministrazione ha attribuito una chiara finalità elusiva della normativa antimafia (e che nella sentenza dianzi richiamata sono oggetto di specifica considerazione nell’ambito del quadro indiziario posto a base dell’interdittiva), nell’odierno appello nemmeno sono mosse specifiche censure avverso il passaggio motivazionale (§ 6 della sentenza appellata) con cui il primo giudice ha espressamente condiviso tale valutazione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite che liquida nell’importo omnicomprensivo di € 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e le persone fisiche e giuridiche citate in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA RE, Presidente
IO AT, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AT | RA RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.