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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/10/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. AR PA Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. AL TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 29.11.2024
Da
(di seguito anche ), con sede legale in Roma, Parte_1 Parte_1
Via A. Bergamini n. 50, partita iva n. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avvocati Enzo Morrico (codice fiscale;
p.e.c. CodiceFiscale_1
fax 06-37.51.20.33), (codice fiscale Email_1 Parte_2 C.F._2
; p.e.c. fax 06-37.51.20.33), elettivamente domiciliata presso lo
[...] Email_2 studio dell'avvocato Ugo Sandri, in Udine, Via del pozzo n. 36, in virtù di mandato alle liti (all. 1), conferito dal dottor , in qualità di Human Capital Organization and HSE Director Persona_1 di Autostrade per l'Italia S.p.a., , in forza dei poteri conferitigli per atto del Notaio in Roma, dottor
, dell'8 settembre 2020, repertorio 16894. Le comunicazioni e/o le notificazioni Persona_2 dovranno essere eseguite agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
o - se ancora possibile - al numero fax 06/37512033. Email_2 appellante
Contro
1 (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a CP_1 CodiceFiscale_3
HE (UD) in via Borgo Alto n. 13, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso ex art. 414 cpc, dall'Avv. Alessio Veggiari del Foro di
Verona (C.F. ), con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies D. CodiceFiscale_4
Lg. 179/12, all'indirizzo L'avv. Veggiari Alessio autorizza la Email_3 cancelleria ad effettuare eventuali comunicazioni ex art. 136 cpc, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: oppure al numero di fax 044280141, Email_4 contestando in toto quanto dedotto da controparte per le seguenti ragioni.
appellata
appello avverso la sentenza n.187/2024 del tribunale di Udine pubblicata il 30.05.2024 e non notificata
In punto: scatti anzianità
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza del Tribunale di Udine, sezione lavoro, n. 187/2024 e, comunque, rigettare ogni domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
Ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, respingere l'appello e le domande tutte ex adverso svolte da controparte perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine accoglieva le domande proposte da CP_1 dipendente della società in qualità di esattrice, impiegata e inquadrata al Parte_1 livello C del CCnl Società e Consorzi di Autostrade e Trafori, la quale lamentava che la datrice di lavoro nel riconoscere gli aumenti di anzianità di cui all'art. 26 NL aveva considerato esclusivamente l'anzianità di servizio maturata dall'assunzione a tempo indeterminato di data
2 1.02.08, senza tenere conto dell'anzianità cumulata nei precedenti contratti a termine intercorsi tra le medesime parti dal 1996.
Invocava pertanto la ricorrente il principio di parità di trattamento previsto dalla normativa nazionale ed euro-unitaria al fine di ottenere una rideterminazione dell'anzianità complessiva e la condanna della datrice di lavoro al pagamento degli istituti retributivi collegati all'anzianità che la datrice di lavoro aveva riconosciuto in modo ridotto.
Il tribunale, rigettate le eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione, accoglieva nel merito le domande attoree, valorizzando l'imprescrittibilità del diritto alla anzianità di servizio e il diritto alla parità di trattamento del lavoratore a termine rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato;
condannava pertanto la società convenuta al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale non maturata e alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società instando per la Parte_1 riforma integrale della decisione.
Si costituiva la che insisteva per il rigetto dell'appello. CP_1
3. La Corte di Appello di Trieste, disposto un primo rinvio della controversia al fine di attendere l'esito del giudizio presso la Corte di Cassazione di controversia analoga, al termine della discussione orale del 25 settembre 2025, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.La ha impugnato la sentenza con un primo motivo nel punto in Parte_3 cui il giudice ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso nonostante la in data 12 CP_1 marzo 2008, avesse sottoscritto un accordo di conciliazione in sede sindacale con cui dichiarava di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa e diritti scaturiti dallo svolgimento della prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termini intercorsi con il datore di lavoro fino a quel momento.
Con secondo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto imprescrittibile l'anzianità assumendo che in ogni caso anche per gli scatti di anzianità era rilevante il termine quinquennale previsto per le differenze retributive. Contrastava poi la rilevanza attribuita dal tribunale alla legge ER di non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro .
Rilevava che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la reintegrazione era ancora prevista e operativa per i casi più gravi di licenziamento illegittimo e dunque il dipendente non versava in quello status di metus sufficiente a far ritenere opportuna la tutela della sospensione del termine di prescrizione come ritenuto per i dipendenti soggetti a tutela meramente obbligatoria.
3 Nel merito e con terzo motivo censurava la sentenza nel capo in cui il giudice aveva interpretato in modo errato e non corretto la norma collettiva di cui all'art. 26 NL con cui le parti collettive avevano inteso disciplinare gli effetti dell'anzianità esclusivamente con riferimento a rapporti a tempo indeterminato e non a termine;
eccepiva la non comparabilità dei rapporti poiché le parti sociali avevano preso in esame la durata effettiva e l'anzianità ai fini dell'accrescimento della professionalità che era manchevole nelle pause tra un contratto a termine e l'altro.
Con ultimo motivo contestava la subita condanna al pagamento delle spese di lite.
5. Si costituiva la che contrastava l'appello contestando il primo motivo di inammissibilità in CP_1 ragione della estraneità della conciliazione raggiunta in data 12.03.08 in sede sindacale rispetto all'oggetto della presente controversia, anche a fronte della nullità della clausola di rinuncia per assenza di causa e di reciprocità delle concessioni.
Parte appellata eccepiva peraltro che l'anzianità è un fatto che di per se stesso non è né prescrittibile né rinunciabile. Lamentava inoltre che la rinuncia fosse stata prevista con una clausola di stile e che il rappresentante sindacale non avesse reso edotta la degli effetti giuridici che la rinuncia CP_1 avrebbe potuto avere sui diritti relativi all'anzianità; contestava quindi la prova di una volontà abdicativa atta ad impedire la successiva azione promossa innanzi al tribunale di Udine.
Contestava l'eccezione di prescrizione in ragione dei principi enunciati dal giudice di primo grado, invocando sul tema le difese già spiegate nel precedente giudizio.
Nel merito contestava che l'art. 26 NL contenesse disposizione contrattuale riferibile esclusivamente ai rapporti a tempo indeterminato, considerata anche la regola della parità di trattamento tra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato previsto dall'art. 2 del NL.; invocava a sostegno anche giurisprudenza di merito favorevole formatasi in tema.
Contrastava altresì che l'interpretazione offerta dal tribunale in merito al calcolo della anzianità fosse errata, eccependo che la disposizione collettiva non consentiva di escludere la rilevanza di periodi di servizio inferiori a 15 giorni;
ad avviso della ricorrente i 24 mesi dovevano essere calcolati indipendentemente dall'inizio del biennio.
Insisteva pertanto per il rigetto integrale dell'appello con il favore delle spese di lite.
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
Come esposto negli atti introduttivi di primo grado, esattrice inquadrata a livello C, CP_1 assunta a tempo indeterminato dalla società odierna appellante dall'1.02.08 prima del rapporto di lavoro in essere aveva operato per conto della società con una serie di Parte_1 contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare per quanto documentato nel ricorso di primo grado:
4 a. dall' 01.07.1996 al 30.09.1996, per un periodo di tre mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
b. Dall' 01.05.1997 al 31.08.1997, per un periodo di quattro mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
c. Dall' 1.06.1998 al 30.09.1998 per un periodo di quattro mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
d. Dal 16.05.1999 al 15.09.1999, per un periodo di quattro mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
e. Dall' 01.06.2000 al 24.09.2000, per un periodo di tre mesi e 23 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
f. Dall'01.06.2001 al 02.09.2001, per un periodo di tre mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
g. Dall'11.05.2002 al 29.09.2002, per un periodo di quattro mesi e 19 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
h. Dal 30.05.2003 al 31.08.2003, per un periodo di tre mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
i. Dal 21.05.2004 al 05.09.2004, per un periodo di tre mesi e 16 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
j. Dal 28.05.2005 al 04.09.2005, per un periodo di tre mesi e 7 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
k. Dal 27.05.2006 al 10.09.2006, per un periodo di tre mesi e 14 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
l. Dal 19.05.2007 al 23.09.2007, per un periodo di quattro mesi e 5 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
m. Dal 15.12.2007 al 14.01.2008, per un periodo di un mese, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Tavagnacco,
e così per un totale di 44 MESI E 25 GIORNI.
5 La ricorrente lamentava con il ricorso di primo grado che a fronte delle norme collettive che disciplinavano l'istituto degli aumenti biennali per anzianità di servizio in modo eguale e senza alcuna distinzione rispetto alla durata del rapporto ( cfr. a termine o a tempo indeterminato cfr. artt. 2 e 26
NL ) e il principio di non discriminazione dei rapporti a termine inserito nella normativa nazionale ed euro unitaria, la società le aveva applicato gli aumenti periodici collegati all'anzianità di servizio soltanto dopo l'assunzione a tempo indeterminato dall'1.2.08, nulla riconoscendo a livello economico per l'anzianità maturata durante i periodi di lavoro a termine effettivamente prestati.
Instava pertanto per la condanna della società alla rideterminazione e al pagamento degli importi economici spettanti e conseguenti alla considerazione di ulteriori 44 mesi e 25 giorni di servizio1.
7. Il tribunale di Udine, applicando giurisprudenza già espressasi in tema, accoglieva la domanda ritenendo prescritte esclusivamente le differenze retributive collegate al primo scatto di anzianità il cui termine si era compiuto nel 2007, mentre dal secondo scatto in poi riteneva non decorso alcun termine prescrizionale in ragione della sopravvenienza della legge ER e della permanenza del rapporto di lavoro all'atto della domanda giudiziale.
8. Premessi i termini della controversia il primo motivo di appello è infondato.
Come osservato dal primo giudice il petitum dell'odierno giudizio ineriva gli effetti della anzianità di servizio cumulata negli anni di lavoro a termine rispetto agli aumenti stipendiali che le parti avevano collegato alla durata del servizio prestato;
ne consegue che la transazione raggiunta in sede sindacale tra la e la odierna appellante, in cui era stata inserita la clausola valorizzata dalla appellante di CP_1 cui al punto 3 dell'accordo dimesso ( cfr. doc. 2 parte convenuta primo grado), secondo cui: “La lavoratrice, anche fronte dell'offerta di assunzione, dichiara di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa e/o diritto scaturito dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termine fino ad oggi intercorsi con il datore di lavoro, quale a mero titolo di esempio, non esaurendone la casistica: eventuali somme non pagate dal proprio datore di lavoro;
eventuale
6 risarcimento del danno ex art. 2043, 2087, 2116 c.c.; pertanto, la signora dichiara CP_1 di essere integralmente soddisfatta di ogni suo avere e di non avere più nulla a che pretendere per nessun titolo, ragione o causa, relativo ai periodi in cui ha svolto la prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termine intercorsi con , dei quali riconosce la piena Parte_1 legittimità e valida cessazione alle scadenze rispettivamente previste e accetta Parte_1 Parte_1 le rinunzie;
pertanto la signora riconosce di aver risolto, ad oggi, ogni questione CP_1 derivante direttamente o indirettamente dagli intercorsi contratti a termine e di non aver più nulla a che pretendere per nessun titolo, causa o ragione derivante dagli stessi e dalla relativa cessazione e comunque dall'attività lavorativa fino al 31/01/2008 svolta per Parte_1
(e prima ancora con Autostrade e Concessioni e Costruzioni)”, non era rilevante né poteva impedire la proposizione dell'odierno giudizio.
Infatti la controversia prevenuta dalla conciliazione e dalla assunzione a tempo indeterminato ottenuta dalla in cambio alla rinuncia di tutti gli effetti derivanti dalla lamentata illegittimità dei CP_1 contratti a termine stipulati fino al quel momento dalle parti, non inferiva in alcun modo all'oggetto dello odierno giudizio. Né poteva avere rilevanza la generale rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa originata dai pregressi rapporti a termine soprattutto a fronte del generale principio, evidenziato anche dal primo giudice, che -per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione-”… l'anzianità di servizio non è un diritto autonomo o uno status, ma solo la dimensione temporale del rapporto di lavoro, alla quale è pertanto impossibile rinunciare (in questo senso Cassazione Sez. L, Ordinanza
n. 10131 del 26/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 12756 del 01/09/2003; Sez. L, Sentenza n. 477 del
19/01/1999; Sez. L, Sentenza n. 5677 del 19/10/1988; Sez. L, Sentenza n. 1614 del 15/02/1988; Sez.
L, Sentenza n. 1229 del 05/02/1988; Sez. L, Sentenza n. 6940 del 13/08/1987; Sez. U, Sentenza n.
4812 del 28/07/1986).”.
Né il contenuto delle clausole della transazione e della rinuncia anteriore sottoscritta dalla he CP_1 si era impegnata a sottoscrivere il successivo accordo in sede sindacale ( cfr. docc. 2 e 3 parte appellante , convenuta in primo grado), sono sufficienti a ritenere chiara la volontà abdicativa della anche rispetto agli effetti dell'anzianità sugli aumenti contrattuali periodici. CP_1
In tema è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte di Appello di cui alla causa sub.
Rg.149/22 ( cfr. sentenza n. 187/2023 di Corte di Appello Trieste), emessa nei confronti della odierna appellante, le cui argomentazioni ex art. 118 disp. C.p.c. sono del tutto condivise da questo Collegio
e non superate dalle analoghe ragioni proposte dall'appellante, secondo cui:”… Le clausole appena citate, per quanto ampie, si riferiscono però espressamente ai crediti connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa e quindi si deve ritenere che la rinuncia ivi contenuta riguardi solo quegli obblighi di che siano legati da uno specifico rapporto sinallagmatico con l'adempimento Parte_1
7 del lavoratore ai doveri derivanti dai rapporti di lavoro a termine;
ed è evidente che l'anzianità di servizio non è riconducibile a questa categoria. Così interpretate le suddette clausole si possono ritenere sufficientemente de-terminate e pertanto valide ed efficaci;
non sarebbe invece possibile intenderle come riferite, genericamente, a ogni e qualsiasi possibile diritto della lavoratrice, ostandovi la regola secondo cui "qualora, rispetto ad un medesimo rap-porto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rap-porto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali
o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire" (così, in massima, Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018): e, come già detto nel punto precedente, con l'accordo di cui si discute le parti si sono proposte di con-ciliare, in modo esplicito
e chiaro, solo la lite relativa alla legittimità dei termini apposti ai pregressi contratti di lavoro. Non va poi dimenticato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la quietanza
a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generi-ci, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili
"aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi»
(Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18321 del 19/09/2016); e, nel caso di specie, non risulta nè dal testo dell'accordo nè da altri elementi esterni che il sig. fosse cosciente, al momento della stipula Pt_4 della conciliazione del marzo 2008, di avere diritto al riconosci-mento dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine ed ai con-seguenti scatti e che abbia volutamente rinunciato a questi suoi diritti (ottenendone in cambio qualcosa).”.
9. Il secondo motivo di appello relativo alla prescrizione va egualmente rigettato.
L'anzianità come fatto non è di per se stessa suscettibile di essere oggetto di termini prescrizionali ( cfr. tra le altre Cass. 2020 n. 2232) ; fermo restando che sono soggetti alla prescrizione i diritti che sono collegati ad essa e che – per quanto osservato dal giudicante di primo grado- hanno termini diversi ( gli scatti di anzianità biennali al termine ordinario non rientrando nella previsione di cui all'art. 2948 , n. 2 c.c. e le differenze retributive al termine breve di prescrizione); d'altra parte la prescrizione del primo scatto non impedisce di tenerne conto ai fini del computo e determinazione
8 del secondo scatto di anzianità ritenuto che :”.. prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” ( cfr. Cass. ordinanza n.2232/20).
9.1. A fronte di ciò il primo giudice, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale seguito anche da questa Corte secondo cui Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” ( cfr. Cass n. 26246/2022; Cass. n.
11766/2024), orientamento cui questo Collegio aderisce in ragione del ruolo nomofilattico della Corte
e del principio di certezza del diritto, ha accolto integralmente la domanda azionata con l'unico limite dei diritti retributivi già prescritti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge ER.
Pertanto trattandosi di rapporto in essere come osservato dal primo giudice rimangono prescritti tutti i diritti retributivi collegati al primo scatto di anzianità ( maturato in data 1.08.02 come si dirà in prosieguo) che non sono stati esercitati entro il 2007; per contro le differenze retributive collegate al secondo scatto maturato nel 2008 non sono prescritte poiché il termine quinquennale si sarebbe compiuto nel 2013,; termine non più decorrente dal 18 luglio 2012 ( data di entrata in vigore della legge ER).
10. Superata la questione prescrizionale residua la valutazione di merito di cui al terzo motivo che va rigettato.
Le norme contrattuali rilevanti per quanto esposto sono le disposizioni di cui all'art. 26 e 2 NL.
La disposizione di cui all'art. 26 intitolata “AUMENTI PER ANZIANITÀ Aumenti periodici per anzianità di servizio, prevede quanto segue: “Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza…omissis;. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio – oltre il termine di compimento del biennio stesso – siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di
9 9 aumenti di anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per
l'ultimo livello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. …
b) Aumenti periodici per anzianità di livello.
Il lavoratore ha diritto al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello ad uno scatto anticipato, cumulabile – verificandosi concomitanza – con l'aumento periodico per anzianità di servizio: esso non è però frazionabile. Omissis”.
L'art. 2 del C.C.N.L. richiama la disciplina di legge in materia di lavoro a tempo determinato e prevede, tra l'altro, che: “in calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo”. Tra le disposizioni particolari non è previsto nulla rispetto agli aumenti biennali, con conseguente applicabilità della disposizione anche ai contratti a termine.
All'evidenza la norma contrattuale condiziona il diritto allo scatto di anzianità esclusivamente ad un biennio di servizio effettivo, senza alcun riferimento alla natura del rapporto ( a termine o a tempo indeterminato) e neppure alla continuità del servizio.
Pertanto difformemente da quanto evidenziato dall'appellante trattasi di disposizione contrattuale che non appare riservata esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
d'altra parte se la disposizione contrattuale fosse da intendere nel senso suggerito dalla parte appellante nel terzo motivo di appello risulterebbe contraria al principio generale di non discriminazione;
essa infatti riserverebbe ai lavoratori a termine un trattamento deteriore per il solo fatto di non essere assunti a tempo indeterminato, in contrasto con i principi del diritto comunitario, come interpretato sia dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea che dalla giurisprudenza italiana. Anche di recente la Corte di
Cassazione ha infatti ribadito che «la clausola 4 del citato Accordo quadro» - ovvero l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), attuato dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CE del 28/6/1999 - «è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia UE che ne ha riconosciuto il carattere incondizionato ai fini della disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (CGUE 10 sentenze 15 aprile 2008, causa C-
268/06; 13 settembre 2007, causa C-307/05; 8 settembre 2011, causa C-177/10), escludendo ogni interpretazione restrittiva della clausola stessa, sull'assunto secondo cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153 n. 5), non può "impedire ad un la- voratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discrimina-zione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (C-307/05
10 cit., punto 42)»; ed ha altresì ricordato che secondo la CGUE «le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustifica-zione oggettiva (CGUE 9 luglio 2015, in causa C-
177/14, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma genera-le ed astratta, di legge o di contratto, non rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (C-177/14 cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo negli enti pubblici italiani, CGUE sentenze 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11 cit.; 7 marzo
2013, causa C393/11)» (così, in motivazione, Cassazione Sez.L, Ordinanza n.20074 del 13/07/2023).
11. Né può essere condivisa la doglianza di errata interpretazione della norma di cui agli artt. 26 commi 2 e 3 che disciplinano le modalità di maturazione e attribuzione degli scatti a seconda che il biennio si compia entro i primi 15 giorni del mese o i successivi e che l'aumento venga corrisposto a partire dal mese immediatamente successivo o dal mese stesso in cui si è verificato l'evento a seconda che nel mese di compimento del biennio siano stati lavorati fino a 15 giorni o più di 15 giorni. In sostanza il periodo utile ai fini degli aumenti di anzianità inizia a decorrere dalla data di costituzione del rapporto di lavoro e scade ogni due anni di effettivo servizio, da computare secondo le regole dettate dagli artt.2963 c.c. e 155 c.p.c. (per cui il termine si compie, con cadenza biennale, nel mese e nel giorno corrispondenti a quelli di assunzione o, quando vi siano delle interruzioni come appunto nel caso di più rapporti a termine discontinui, al raggiungimento del 24° mese di servizio); e a quella data matura il diritto allo scatto, che verrà poi corrisposto a decorrere dallo stesso mese o dal primo mese successivo a seconda che, nel mese di scadenza, siano stati lavorati più o meno di 15 giorni.
Non è quindi affatto vero che le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni debbano essere considerate inesistenti ai fini della maturazione del diritto
11.1.In tema Corte di Appello Venezia n. 743/24 le cui motivazioni sono richiamate in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto non superate dalle argomentazioni dell'appellante.
Sulla questione della interpretazione della disposizione contrattuale per cui è causa il collegio veneziano ha stabilito quanto segue:”.. Tale disposizione non esclude, ai fini del computo del biennio,
i periodi effettivamente lavorati inferiori a 15 giorni, bensì si limita a fissare (peraltro con norma di favore per il lavoratore) la decorrenza dello scatto all'inizio del mese in cui si compie il biennio, nel caso in cui i giorni lavorati in tale mese siano superiori a 15 (considerando convenzionalmente lavorato l'intero mese). Non vi sono elementi specifici (a fonte della chiara disposizione dell'art. 26,
11 comma 1: “1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate” ) che portino a ritenere che le parti sociali abbiano inteso escludere dal computo del biennio i periodi effettivamente lavorati inferiori a 15 giorni (nello stesso senso, v. CdA Torino, n. 289/2024 che ha valorizzato anche i servizi non continuativi prestati in favore del medesimo soggetto;
nello stesso senso CdA Trento n. 30/2023; CdA Genova n.
114/2024; CdA Trieste 21.12.2023).” ( cfr. giurisprudenza dimessa da parte appellata).
Analogamente con riferimento alla questione del part-time si condividono le decisioni della Corte di merito sopra citata secondo cui:”.. Risulta infondata anche la censura della società riferita all'applicazione della percentuale di riproporzionamento del 60% o del 70% ai periodi lavorati sulla base di contratti part time. L'applicazione di tali percentuali è prevista (v. art. 3, comma 11, CCNL
e art. 26, comma 8, CCNL) “per i casi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno” e, quindi, non può riguardare la lavoratrice appellata che ha prestato attività lavorativa sulla base di contratti a tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale ma che, durante lo svolgimento di ciascuno di tali contratti, non è mai transitata dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa. In ogni caso, come riconosciuto da condivisibile giurisprudenza di merito, l'incidenza del part time in misura ridotta al
60% o al 70% è testualmente limitata agli “importi degli aumenti periodici maturati” (art. 26, comma
8, CCNL), ovverosia alla quantificazione del valore economico degli scatti (di cui non si discorre nel presente giudizio) e non, altresì, alla determinazione del periodo della loro maturazione (il biennio di servizio effettivamente prestato). Sicché tale riproporzionamento non incide sulla decorrenza degli scatti, per la quale le citate disposizioni contrattuali individuano unicamente l'elemento della decorrenza temporale del biennio, senza alcuna distinzione tra contratti part-time e contratti a tempo pieno (CdA Genova n. 114/2024; CdA Trieste 21.12.2023). ( cfr. Corte Appello Venezia n. 743/2024).
Il rigetto dell'appello consente di ritenere assorbito il motivo sulle spese sollevato esclusivamente con riferimento all'eventuale accoglimento dell'appello.
12. All'esito dell'appello l'impugnazione proposta va rigettata siccome infondata con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni per le domande di valore indeterminabile prima fascia, in valori intermedi tra i minimi e i medi delle cause senza istruttoria, tenuto conto della serialità del contenzioso per entrambe le parti e dell'esistenza di precedenti specifici di questa Corte sulla questione esaminata.
Al rigetto per infondatezza consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali in capo alla appellante per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma
1 quater DPR 115/02.
12
PER QUESTI MOTIVI
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 6400,00 per compensi oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
AL TA
La Presidente
AR PA
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare nel ricorso di primo grado l'istante chiedeva la giudice la rideterminazione dell'anzianità in questi termini:”.. 1° scatto: dal 01.08.2002 (primo giorno del mese successivo al compimento dei primi 24 mesi di lavoro), - 2° scatto: dal 01.06.2008 (primo giorno del mese successivo al compimento dei secondi 24 mesi di lavoro), - 3° scatto: dal 01.06.2010 (primo giorno del mese successivo al compimento del terzo biennio di lavoro), - 4° scatto: dal 01.06.2012 (primo giorno del mese successivo al compimento del quarto biennio di lavoro), - 5° scatto, in aggiunta allo scatto per anzianità di livello: dal 01.06.2014 (primo giorno del mese successivo al compimento del quinto biennio di lavoro), - 6° scatto: dal 01.06.2016 (primo giorno del mese successivo al compimento del sesto biennio di lavoro), - 7° scatto: dal 01.06.2018 (primo giorno del mese successivo al compimento del settimo biennio di lavoro), - 8° scatto: dal 01.06.2020 (primo giorno del mese successivo al compimento dell'ottavo biennio di lavoro), - 9° e ultimo scatto: dal 01.06.2022 (primo giorno del mese successivo al compimento del nono biennio di lavoro). “.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. AR PA Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. AL TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 29.11.2024
Da
(di seguito anche ), con sede legale in Roma, Parte_1 Parte_1
Via A. Bergamini n. 50, partita iva n. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che P.IVA_1 disgiuntamente, dagli avvocati Enzo Morrico (codice fiscale;
p.e.c. CodiceFiscale_1
fax 06-37.51.20.33), (codice fiscale Email_1 Parte_2 C.F._2
; p.e.c. fax 06-37.51.20.33), elettivamente domiciliata presso lo
[...] Email_2 studio dell'avvocato Ugo Sandri, in Udine, Via del pozzo n. 36, in virtù di mandato alle liti (all. 1), conferito dal dottor , in qualità di Human Capital Organization and HSE Director Persona_1 di Autostrade per l'Italia S.p.a., , in forza dei poteri conferitigli per atto del Notaio in Roma, dottor
, dell'8 settembre 2020, repertorio 16894. Le comunicazioni e/o le notificazioni Persona_2 dovranno essere eseguite agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
o - se ancora possibile - al numero fax 06/37512033. Email_2 appellante
Contro
1 (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a CP_1 CodiceFiscale_3
HE (UD) in via Borgo Alto n. 13, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso ex art. 414 cpc, dall'Avv. Alessio Veggiari del Foro di
Verona (C.F. ), con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies D. CodiceFiscale_4
Lg. 179/12, all'indirizzo L'avv. Veggiari Alessio autorizza la Email_3 cancelleria ad effettuare eventuali comunicazioni ex art. 136 cpc, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: oppure al numero di fax 044280141, Email_4 contestando in toto quanto dedotto da controparte per le seguenti ragioni.
appellata
appello avverso la sentenza n.187/2024 del tribunale di Udine pubblicata il 30.05.2024 e non notificata
In punto: scatti anzianità
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza del Tribunale di Udine, sezione lavoro, n. 187/2024 e, comunque, rigettare ogni domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
Ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, respingere l'appello e le domande tutte ex adverso svolte da controparte perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine accoglieva le domande proposte da CP_1 dipendente della società in qualità di esattrice, impiegata e inquadrata al Parte_1 livello C del CCnl Società e Consorzi di Autostrade e Trafori, la quale lamentava che la datrice di lavoro nel riconoscere gli aumenti di anzianità di cui all'art. 26 NL aveva considerato esclusivamente l'anzianità di servizio maturata dall'assunzione a tempo indeterminato di data
2 1.02.08, senza tenere conto dell'anzianità cumulata nei precedenti contratti a termine intercorsi tra le medesime parti dal 1996.
Invocava pertanto la ricorrente il principio di parità di trattamento previsto dalla normativa nazionale ed euro-unitaria al fine di ottenere una rideterminazione dell'anzianità complessiva e la condanna della datrice di lavoro al pagamento degli istituti retributivi collegati all'anzianità che la datrice di lavoro aveva riconosciuto in modo ridotto.
Il tribunale, rigettate le eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione, accoglieva nel merito le domande attoree, valorizzando l'imprescrittibilità del diritto alla anzianità di servizio e il diritto alla parità di trattamento del lavoratore a termine rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato;
condannava pertanto la società convenuta al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale non maturata e alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la società instando per la Parte_1 riforma integrale della decisione.
Si costituiva la che insisteva per il rigetto dell'appello. CP_1
3. La Corte di Appello di Trieste, disposto un primo rinvio della controversia al fine di attendere l'esito del giudizio presso la Corte di Cassazione di controversia analoga, al termine della discussione orale del 25 settembre 2025, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.La ha impugnato la sentenza con un primo motivo nel punto in Parte_3 cui il giudice ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso nonostante la in data 12 CP_1 marzo 2008, avesse sottoscritto un accordo di conciliazione in sede sindacale con cui dichiarava di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa e diritti scaturiti dallo svolgimento della prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termini intercorsi con il datore di lavoro fino a quel momento.
Con secondo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto imprescrittibile l'anzianità assumendo che in ogni caso anche per gli scatti di anzianità era rilevante il termine quinquennale previsto per le differenze retributive. Contrastava poi la rilevanza attribuita dal tribunale alla legge ER di non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro .
Rilevava che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la reintegrazione era ancora prevista e operativa per i casi più gravi di licenziamento illegittimo e dunque il dipendente non versava in quello status di metus sufficiente a far ritenere opportuna la tutela della sospensione del termine di prescrizione come ritenuto per i dipendenti soggetti a tutela meramente obbligatoria.
3 Nel merito e con terzo motivo censurava la sentenza nel capo in cui il giudice aveva interpretato in modo errato e non corretto la norma collettiva di cui all'art. 26 NL con cui le parti collettive avevano inteso disciplinare gli effetti dell'anzianità esclusivamente con riferimento a rapporti a tempo indeterminato e non a termine;
eccepiva la non comparabilità dei rapporti poiché le parti sociali avevano preso in esame la durata effettiva e l'anzianità ai fini dell'accrescimento della professionalità che era manchevole nelle pause tra un contratto a termine e l'altro.
Con ultimo motivo contestava la subita condanna al pagamento delle spese di lite.
5. Si costituiva la che contrastava l'appello contestando il primo motivo di inammissibilità in CP_1 ragione della estraneità della conciliazione raggiunta in data 12.03.08 in sede sindacale rispetto all'oggetto della presente controversia, anche a fronte della nullità della clausola di rinuncia per assenza di causa e di reciprocità delle concessioni.
Parte appellata eccepiva peraltro che l'anzianità è un fatto che di per se stesso non è né prescrittibile né rinunciabile. Lamentava inoltre che la rinuncia fosse stata prevista con una clausola di stile e che il rappresentante sindacale non avesse reso edotta la degli effetti giuridici che la rinuncia CP_1 avrebbe potuto avere sui diritti relativi all'anzianità; contestava quindi la prova di una volontà abdicativa atta ad impedire la successiva azione promossa innanzi al tribunale di Udine.
Contestava l'eccezione di prescrizione in ragione dei principi enunciati dal giudice di primo grado, invocando sul tema le difese già spiegate nel precedente giudizio.
Nel merito contestava che l'art. 26 NL contenesse disposizione contrattuale riferibile esclusivamente ai rapporti a tempo indeterminato, considerata anche la regola della parità di trattamento tra il rapporto a termine e il rapporto a tempo indeterminato previsto dall'art. 2 del NL.; invocava a sostegno anche giurisprudenza di merito favorevole formatasi in tema.
Contrastava altresì che l'interpretazione offerta dal tribunale in merito al calcolo della anzianità fosse errata, eccependo che la disposizione collettiva non consentiva di escludere la rilevanza di periodi di servizio inferiori a 15 giorni;
ad avviso della ricorrente i 24 mesi dovevano essere calcolati indipendentemente dall'inizio del biennio.
Insisteva pertanto per il rigetto integrale dell'appello con il favore delle spese di lite.
6. Il proposto appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
Come esposto negli atti introduttivi di primo grado, esattrice inquadrata a livello C, CP_1 assunta a tempo indeterminato dalla società odierna appellante dall'1.02.08 prima del rapporto di lavoro in essere aveva operato per conto della società con una serie di Parte_1 contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare per quanto documentato nel ricorso di primo grado:
4 a. dall' 01.07.1996 al 30.09.1996, per un periodo di tre mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
b. Dall' 01.05.1997 al 31.08.1997, per un periodo di quattro mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
c. Dall' 1.06.1998 al 30.09.1998 per un periodo di quattro mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
d. Dal 16.05.1999 al 15.09.1999, per un periodo di quattro mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
e. Dall' 01.06.2000 al 24.09.2000, per un periodo di tre mesi e 23 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
f. Dall'01.06.2001 al 02.09.2001, per un periodo di tre mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
g. Dall'11.05.2002 al 29.09.2002, per un periodo di quattro mesi e 19 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
h. Dal 30.05.2003 al 31.08.2003, per un periodo di tre mesi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Pontebba;
i. Dal 21.05.2004 al 05.09.2004, per un periodo di tre mesi e 16 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
j. Dal 28.05.2005 al 04.09.2005, per un periodo di tre mesi e 7 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
k. Dal 27.05.2006 al 10.09.2006, per un periodo di tre mesi e 14 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
l. Dal 19.05.2007 al 23.09.2007, per un periodo di quattro mesi e 5 giorni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di
Pontebba;
m. Dal 15.12.2007 al 14.01.2008, per un periodo di un mese, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di esattrice presso il casello di Tavagnacco,
e così per un totale di 44 MESI E 25 GIORNI.
5 La ricorrente lamentava con il ricorso di primo grado che a fronte delle norme collettive che disciplinavano l'istituto degli aumenti biennali per anzianità di servizio in modo eguale e senza alcuna distinzione rispetto alla durata del rapporto ( cfr. a termine o a tempo indeterminato cfr. artt. 2 e 26
NL ) e il principio di non discriminazione dei rapporti a termine inserito nella normativa nazionale ed euro unitaria, la società le aveva applicato gli aumenti periodici collegati all'anzianità di servizio soltanto dopo l'assunzione a tempo indeterminato dall'1.2.08, nulla riconoscendo a livello economico per l'anzianità maturata durante i periodi di lavoro a termine effettivamente prestati.
Instava pertanto per la condanna della società alla rideterminazione e al pagamento degli importi economici spettanti e conseguenti alla considerazione di ulteriori 44 mesi e 25 giorni di servizio1.
7. Il tribunale di Udine, applicando giurisprudenza già espressasi in tema, accoglieva la domanda ritenendo prescritte esclusivamente le differenze retributive collegate al primo scatto di anzianità il cui termine si era compiuto nel 2007, mentre dal secondo scatto in poi riteneva non decorso alcun termine prescrizionale in ragione della sopravvenienza della legge ER e della permanenza del rapporto di lavoro all'atto della domanda giudiziale.
8. Premessi i termini della controversia il primo motivo di appello è infondato.
Come osservato dal primo giudice il petitum dell'odierno giudizio ineriva gli effetti della anzianità di servizio cumulata negli anni di lavoro a termine rispetto agli aumenti stipendiali che le parti avevano collegato alla durata del servizio prestato;
ne consegue che la transazione raggiunta in sede sindacale tra la e la odierna appellante, in cui era stata inserita la clausola valorizzata dalla appellante di CP_1 cui al punto 3 dell'accordo dimesso ( cfr. doc. 2 parte convenuta primo grado), secondo cui: “La lavoratrice, anche fronte dell'offerta di assunzione, dichiara di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa e/o diritto scaturito dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termine fino ad oggi intercorsi con il datore di lavoro, quale a mero titolo di esempio, non esaurendone la casistica: eventuali somme non pagate dal proprio datore di lavoro;
eventuale
6 risarcimento del danno ex art. 2043, 2087, 2116 c.c.; pertanto, la signora dichiara CP_1 di essere integralmente soddisfatta di ogni suo avere e di non avere più nulla a che pretendere per nessun titolo, ragione o causa, relativo ai periodi in cui ha svolto la prestazione lavorativa nell'ambito dei contratti a termine intercorsi con , dei quali riconosce la piena Parte_1 legittimità e valida cessazione alle scadenze rispettivamente previste e accetta Parte_1 Parte_1 le rinunzie;
pertanto la signora riconosce di aver risolto, ad oggi, ogni questione CP_1 derivante direttamente o indirettamente dagli intercorsi contratti a termine e di non aver più nulla a che pretendere per nessun titolo, causa o ragione derivante dagli stessi e dalla relativa cessazione e comunque dall'attività lavorativa fino al 31/01/2008 svolta per Parte_1
(e prima ancora con Autostrade e Concessioni e Costruzioni)”, non era rilevante né poteva impedire la proposizione dell'odierno giudizio.
Infatti la controversia prevenuta dalla conciliazione e dalla assunzione a tempo indeterminato ottenuta dalla in cambio alla rinuncia di tutti gli effetti derivanti dalla lamentata illegittimità dei CP_1 contratti a termine stipulati fino al quel momento dalle parti, non inferiva in alcun modo all'oggetto dello odierno giudizio. Né poteva avere rilevanza la generale rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa originata dai pregressi rapporti a termine soprattutto a fronte del generale principio, evidenziato anche dal primo giudice, che -per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione-”… l'anzianità di servizio non è un diritto autonomo o uno status, ma solo la dimensione temporale del rapporto di lavoro, alla quale è pertanto impossibile rinunciare (in questo senso Cassazione Sez. L, Ordinanza
n. 10131 del 26/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 12756 del 01/09/2003; Sez. L, Sentenza n. 477 del
19/01/1999; Sez. L, Sentenza n. 5677 del 19/10/1988; Sez. L, Sentenza n. 1614 del 15/02/1988; Sez.
L, Sentenza n. 1229 del 05/02/1988; Sez. L, Sentenza n. 6940 del 13/08/1987; Sez. U, Sentenza n.
4812 del 28/07/1986).”.
Né il contenuto delle clausole della transazione e della rinuncia anteriore sottoscritta dalla he CP_1 si era impegnata a sottoscrivere il successivo accordo in sede sindacale ( cfr. docc. 2 e 3 parte appellante , convenuta in primo grado), sono sufficienti a ritenere chiara la volontà abdicativa della anche rispetto agli effetti dell'anzianità sugli aumenti contrattuali periodici. CP_1
In tema è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte di Appello di cui alla causa sub.
Rg.149/22 ( cfr. sentenza n. 187/2023 di Corte di Appello Trieste), emessa nei confronti della odierna appellante, le cui argomentazioni ex art. 118 disp. C.p.c. sono del tutto condivise da questo Collegio
e non superate dalle analoghe ragioni proposte dall'appellante, secondo cui:”… Le clausole appena citate, per quanto ampie, si riferiscono però espressamente ai crediti connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa e quindi si deve ritenere che la rinuncia ivi contenuta riguardi solo quegli obblighi di che siano legati da uno specifico rapporto sinallagmatico con l'adempimento Parte_1
7 del lavoratore ai doveri derivanti dai rapporti di lavoro a termine;
ed è evidente che l'anzianità di servizio non è riconducibile a questa categoria. Così interpretate le suddette clausole si possono ritenere sufficientemente de-terminate e pertanto valide ed efficaci;
non sarebbe invece possibile intenderle come riferite, genericamente, a ogni e qualsiasi possibile diritto della lavoratrice, ostandovi la regola secondo cui "qualora, rispetto ad un medesimo rap-porto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rap-porto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali
o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire" (così, in massima, Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018): e, come già detto nel punto precedente, con l'accordo di cui si discute le parti si sono proposte di con-ciliare, in modo esplicito
e chiaro, solo la lite relativa alla legittimità dei termini apposti ai pregressi contratti di lavoro. Non va poi dimenticato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la quietanza
a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generi-ci, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili
"aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi»
(Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18321 del 19/09/2016); e, nel caso di specie, non risulta nè dal testo dell'accordo nè da altri elementi esterni che il sig. fosse cosciente, al momento della stipula Pt_4 della conciliazione del marzo 2008, di avere diritto al riconosci-mento dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine ed ai con-seguenti scatti e che abbia volutamente rinunciato a questi suoi diritti (ottenendone in cambio qualcosa).”.
9. Il secondo motivo di appello relativo alla prescrizione va egualmente rigettato.
L'anzianità come fatto non è di per se stessa suscettibile di essere oggetto di termini prescrizionali ( cfr. tra le altre Cass. 2020 n. 2232) ; fermo restando che sono soggetti alla prescrizione i diritti che sono collegati ad essa e che – per quanto osservato dal giudicante di primo grado- hanno termini diversi ( gli scatti di anzianità biennali al termine ordinario non rientrando nella previsione di cui all'art. 2948 , n. 2 c.c. e le differenze retributive al termine breve di prescrizione); d'altra parte la prescrizione del primo scatto non impedisce di tenerne conto ai fini del computo e determinazione
8 del secondo scatto di anzianità ritenuto che :”.. prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” ( cfr. Cass. ordinanza n.2232/20).
9.1. A fronte di ciò il primo giudice, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale seguito anche da questa Corte secondo cui Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” ( cfr. Cass n. 26246/2022; Cass. n.
11766/2024), orientamento cui questo Collegio aderisce in ragione del ruolo nomofilattico della Corte
e del principio di certezza del diritto, ha accolto integralmente la domanda azionata con l'unico limite dei diritti retributivi già prescritti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge ER.
Pertanto trattandosi di rapporto in essere come osservato dal primo giudice rimangono prescritti tutti i diritti retributivi collegati al primo scatto di anzianità ( maturato in data 1.08.02 come si dirà in prosieguo) che non sono stati esercitati entro il 2007; per contro le differenze retributive collegate al secondo scatto maturato nel 2008 non sono prescritte poiché il termine quinquennale si sarebbe compiuto nel 2013,; termine non più decorrente dal 18 luglio 2012 ( data di entrata in vigore della legge ER).
10. Superata la questione prescrizionale residua la valutazione di merito di cui al terzo motivo che va rigettato.
Le norme contrattuali rilevanti per quanto esposto sono le disposizioni di cui all'art. 26 e 2 NL.
La disposizione di cui all'art. 26 intitolata “AUMENTI PER ANZIANITÀ Aumenti periodici per anzianità di servizio, prevede quanto segue: “Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza…omissis;. Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio – oltre il termine di compimento del biennio stesso – siano superiori a 15, il mese si considera convenzionalmente lavorato e lo scatto, di conseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso. Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di
9 9 aumenti di anzianità (o frazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per
l'ultimo livello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. …
b) Aumenti periodici per anzianità di livello.
Il lavoratore ha diritto al compimento del 10° anno di permanenza nello stesso livello ad uno scatto anticipato, cumulabile – verificandosi concomitanza – con l'aumento periodico per anzianità di servizio: esso non è però frazionabile. Omissis”.
L'art. 2 del C.C.N.L. richiama la disciplina di legge in materia di lavoro a tempo determinato e prevede, tra l'altro, che: “in calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo”. Tra le disposizioni particolari non è previsto nulla rispetto agli aumenti biennali, con conseguente applicabilità della disposizione anche ai contratti a termine.
All'evidenza la norma contrattuale condiziona il diritto allo scatto di anzianità esclusivamente ad un biennio di servizio effettivo, senza alcun riferimento alla natura del rapporto ( a termine o a tempo indeterminato) e neppure alla continuità del servizio.
Pertanto difformemente da quanto evidenziato dall'appellante trattasi di disposizione contrattuale che non appare riservata esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
d'altra parte se la disposizione contrattuale fosse da intendere nel senso suggerito dalla parte appellante nel terzo motivo di appello risulterebbe contraria al principio generale di non discriminazione;
essa infatti riserverebbe ai lavoratori a termine un trattamento deteriore per il solo fatto di non essere assunti a tempo indeterminato, in contrasto con i principi del diritto comunitario, come interpretato sia dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea che dalla giurisprudenza italiana. Anche di recente la Corte di
Cassazione ha infatti ribadito che «la clausola 4 del citato Accordo quadro» - ovvero l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), attuato dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CE del 28/6/1999 - «è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia UE che ne ha riconosciuto il carattere incondizionato ai fini della disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (CGUE 10 sentenze 15 aprile 2008, causa C-
268/06; 13 settembre 2007, causa C-307/05; 8 settembre 2011, causa C-177/10), escludendo ogni interpretazione restrittiva della clausola stessa, sull'assunto secondo cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153 n. 5), non può "impedire ad un la- voratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discrimina-zione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (C-307/05
10 cit., punto 42)»; ed ha altresì ricordato che secondo la CGUE «le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustifica-zione oggettiva (CGUE 9 luglio 2015, in causa C-
177/14, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma genera-le ed astratta, di legge o di contratto, non rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (C-177/14 cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo negli enti pubblici italiani, CGUE sentenze 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11 cit.; 7 marzo
2013, causa C393/11)» (così, in motivazione, Cassazione Sez.L, Ordinanza n.20074 del 13/07/2023).
11. Né può essere condivisa la doglianza di errata interpretazione della norma di cui agli artt. 26 commi 2 e 3 che disciplinano le modalità di maturazione e attribuzione degli scatti a seconda che il biennio si compia entro i primi 15 giorni del mese o i successivi e che l'aumento venga corrisposto a partire dal mese immediatamente successivo o dal mese stesso in cui si è verificato l'evento a seconda che nel mese di compimento del biennio siano stati lavorati fino a 15 giorni o più di 15 giorni. In sostanza il periodo utile ai fini degli aumenti di anzianità inizia a decorrere dalla data di costituzione del rapporto di lavoro e scade ogni due anni di effettivo servizio, da computare secondo le regole dettate dagli artt.2963 c.c. e 155 c.p.c. (per cui il termine si compie, con cadenza biennale, nel mese e nel giorno corrispondenti a quelli di assunzione o, quando vi siano delle interruzioni come appunto nel caso di più rapporti a termine discontinui, al raggiungimento del 24° mese di servizio); e a quella data matura il diritto allo scatto, che verrà poi corrisposto a decorrere dallo stesso mese o dal primo mese successivo a seconda che, nel mese di scadenza, siano stati lavorati più o meno di 15 giorni.
Non è quindi affatto vero che le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni debbano essere considerate inesistenti ai fini della maturazione del diritto
11.1.In tema Corte di Appello Venezia n. 743/24 le cui motivazioni sono richiamate in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto non superate dalle argomentazioni dell'appellante.
Sulla questione della interpretazione della disposizione contrattuale per cui è causa il collegio veneziano ha stabilito quanto segue:”.. Tale disposizione non esclude, ai fini del computo del biennio,
i periodi effettivamente lavorati inferiori a 15 giorni, bensì si limita a fissare (peraltro con norma di favore per il lavoratore) la decorrenza dello scatto all'inizio del mese in cui si compie il biennio, nel caso in cui i giorni lavorati in tale mese siano superiori a 15 (considerando convenzionalmente lavorato l'intero mese). Non vi sono elementi specifici (a fonte della chiara disposizione dell'art. 26,
11 comma 1: “1. Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate” ) che portino a ritenere che le parti sociali abbiano inteso escludere dal computo del biennio i periodi effettivamente lavorati inferiori a 15 giorni (nello stesso senso, v. CdA Torino, n. 289/2024 che ha valorizzato anche i servizi non continuativi prestati in favore del medesimo soggetto;
nello stesso senso CdA Trento n. 30/2023; CdA Genova n.
114/2024; CdA Trieste 21.12.2023).” ( cfr. giurisprudenza dimessa da parte appellata).
Analogamente con riferimento alla questione del part-time si condividono le decisioni della Corte di merito sopra citata secondo cui:”.. Risulta infondata anche la censura della società riferita all'applicazione della percentuale di riproporzionamento del 60% o del 70% ai periodi lavorati sulla base di contratti part time. L'applicazione di tali percentuali è prevista (v. art. 3, comma 11, CCNL
e art. 26, comma 8, CCNL) “per i casi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno” e, quindi, non può riguardare la lavoratrice appellata che ha prestato attività lavorativa sulla base di contratti a tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale ma che, durante lo svolgimento di ciascuno di tali contratti, non è mai transitata dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa. In ogni caso, come riconosciuto da condivisibile giurisprudenza di merito, l'incidenza del part time in misura ridotta al
60% o al 70% è testualmente limitata agli “importi degli aumenti periodici maturati” (art. 26, comma
8, CCNL), ovverosia alla quantificazione del valore economico degli scatti (di cui non si discorre nel presente giudizio) e non, altresì, alla determinazione del periodo della loro maturazione (il biennio di servizio effettivamente prestato). Sicché tale riproporzionamento non incide sulla decorrenza degli scatti, per la quale le citate disposizioni contrattuali individuano unicamente l'elemento della decorrenza temporale del biennio, senza alcuna distinzione tra contratti part-time e contratti a tempo pieno (CdA Genova n. 114/2024; CdA Trieste 21.12.2023). ( cfr. Corte Appello Venezia n. 743/2024).
Il rigetto dell'appello consente di ritenere assorbito il motivo sulle spese sollevato esclusivamente con riferimento all'eventuale accoglimento dell'appello.
12. All'esito dell'appello l'impugnazione proposta va rigettata siccome infondata con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni per le domande di valore indeterminabile prima fascia, in valori intermedi tra i minimi e i medi delle cause senza istruttoria, tenuto conto della serialità del contenzioso per entrambe le parti e dell'esistenza di precedenti specifici di questa Corte sulla questione esaminata.
Al rigetto per infondatezza consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali in capo alla appellante per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma
1 quater DPR 115/02.
12
PER QUESTI MOTIVI
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 6400,00 per compensi oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
AL TA
La Presidente
AR PA
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare nel ricorso di primo grado l'istante chiedeva la giudice la rideterminazione dell'anzianità in questi termini:”.. 1° scatto: dal 01.08.2002 (primo giorno del mese successivo al compimento dei primi 24 mesi di lavoro), - 2° scatto: dal 01.06.2008 (primo giorno del mese successivo al compimento dei secondi 24 mesi di lavoro), - 3° scatto: dal 01.06.2010 (primo giorno del mese successivo al compimento del terzo biennio di lavoro), - 4° scatto: dal 01.06.2012 (primo giorno del mese successivo al compimento del quarto biennio di lavoro), - 5° scatto, in aggiunta allo scatto per anzianità di livello: dal 01.06.2014 (primo giorno del mese successivo al compimento del quinto biennio di lavoro), - 6° scatto: dal 01.06.2016 (primo giorno del mese successivo al compimento del sesto biennio di lavoro), - 7° scatto: dal 01.06.2018 (primo giorno del mese successivo al compimento del settimo biennio di lavoro), - 8° scatto: dal 01.06.2020 (primo giorno del mese successivo al compimento dell'ottavo biennio di lavoro), - 9° e ultimo scatto: dal 01.06.2022 (primo giorno del mese successivo al compimento del nono biennio di lavoro). “.