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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7031 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Geremia Casaburi PRESIDENTE Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio CONSIGLIERE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1688 R.G. degli affari contenziosi del 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 6.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
T R A AVV. nato a [...] il [...]. Parte_1
C.F. , residente in [...]
Mainolfi, 1/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio FORMICONI del Foro di Latina, C.F. d elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Cisterna di Latina (LT), Via Dante Alighieri, 27, in virtù di procura in calce alla costituzione di nuovo difensore;
il difensore dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax 06/9695120 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata e-mail: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E (c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Roma, Via Antonio Cantore n. 5, presso lo studio degli avv.ti Luigi Azzariti (c.f. ) e Mario Cervone (c.f. C.F._4
, che li rappresentano e difendono nel presente grado di C.F._5 giudizio giusta procura a margine dell'atto di citazione di cui in premessa;
i sottoscritti difensori dichiarano ai sensi dell'art. 176 - comma 2 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 13 - comma 3 bis del Dpr n. 115/2002, di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli atti relativi al presente procedimento al numero di fax 06.89020874 o ai seguenti indirizzi di pec Email_3
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APPELLATO
r.g. n. 1 OGGETTO: Indebito soggettivo e oggettivo - Appello avverso la sentenza n. 2295/2020 del Tribunale ordinario di Roma, XIII sezione civile, pubblicata in data 30/01/2020 CONCLUSIONI: All'udienza del 06.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così ha provveduto:
Accoglie le domande di;
Controparte_1
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 48.442,76 con gli interessi dalla data della messa in mora
(febbraio 2014) al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di causa che liquida Parte_1
in favore di per compensi in complessivi €.12.000,00 Controparte_1
(€.9.000,00 + 1/3) oltre IVA, CAP e spese generali;
SENTENZA esecutiva.
Con atto di appello ritualmente notificato ha proposto Parte_1
appello per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1. In principale, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare nulla e inefficace la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado;
2. In subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di indebito proposta da
nei confronti dell'Avv. in quanto infondata tanto in Controparte_1 Pt_1
fatto quanto in diritto;
3. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
r.g. n. 2 Per quanto riguarda il giudizio di primo grado si rimanda alla sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Si è costituito per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa,
- rigettare l'appello proposto dall'avv. in quanto Parte_1
infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere il primo motivo di appello ex adverso proposto e per l'effetto ritenere invalida la sentenza impugnata si chiede di Voler decidere nel merito, adottando ogni opportuno provvedimento se ritenuto necessario, con accoglimento della domanda proposta dal sig. per tutti i motivi esposti, CP_1
disattendendo le avverse eccezioni;
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e con condanna ex art. 96 c.p.c.”.
Con provvedimento in data 4. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 06.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione seguente.
L'appellante ha proposto due motivi di gravame.
Con il primo l'appellante ha insistito, in via pregiudiziale, sulla nullità della sentenza di primo grado per la mancata interruzione del processo, adducendo due distinti impedimenti che avrebbero leso il suo diritto di difesa: la sospensione dall'esercizio della professione forense e lo stato di detenzione agli arresti domiciliari.
Secondo l'appellante la sentenza di primo grado emessa ex art. 281-sexies cpc all'udienza in data 30.01.2020 sarebbe nulla per la mancata interruzione del processo in seguito alla sospensione dell'unico procuratore costituito
[...]
il processo si sarebbe trovato in una situazione di interruzione ex lege Pt_1
r.g. n. 3 ex art. 301 cpc, in quanto il convenuto, l'Avv. costituito in Parte_1
proprio nel giudizio di primo grado, era stato destinatario della decisione del
CDD di Napoli del 25/09/2019 con la quale gli era stata comminata la sospensione dall'albo per un periodo di 6 mesi, poi messa in esecuzione dal
COA di Napoli Nord in data 27/09/2019 e nella stessa data comunicata a tutti gli uffici giudiziari e COA d'Italia.
In presenza della sospensione dall'albo e dall'esercizio della professione forense del convenuto, costituito in proprio, il giudizio avrebbe dovuto essere interrotto;
essendosi svolto il processo dopo la sospensione dell'Avv. Pt_1
in violazione del contraddittorio, tutti gli atti processuali successivi, ivi compresa la sentenza stessa, sarebbero nulli ex art. 161 cpc.
Inoltre, sin dall'01/03/2019 l'Avv. si era venuto a trovare Parte_1
in una situazione di assoluto impedimento a partecipare alle udienze, in quanto da tale data era stato sottoposto alla misura cautelare degli AA. DD., e, giusta circolare del CDD di Napoli, che aveva recepito una analoga del CNF, il COA di appartenenza aveva comunicato agli uffici giudiziari il legittimo ed assoluto impedimento dell'avvocato che si trovava in una situazione del genere.
L'appellante non si era presentato alle udienze dell'08/04/2019 ed a quella del
12/09/2019 per rendere l'interrogatorio formale perché assolutamente impossibilitato a presenziarvi essendo sottoposto agli arresti domiciliari (v. ordinanza di custodia cautelare del GIP di Brescia del 14/02/2019, eseguita il
01/03/2019, con arresti domiciliari revocati in data 21/09/2019). Contro Anche tale impedimento, come previsto dal era stato comunicato dal
COA di appartenenza agli uffici giudiziari, ed in tale contesto dovrebbe essere rilevata la nullità delle predette udienze che si sarebbero svolte in violazione del contraddittorio, avendo inciso sull'istruttoria svolta per essere stato il convenuto impossibilitato in maniera assoluta a presenziare ed a rendere il deferito Pt_1
interrogatorio formale.
L'appellante ha quindi chiesto che previa declaratoria di nullità della r.g. n. 4 sentenza impugnata il presente giudizio ex art. 354 cpc venga rimesso al giudice di primo grado.
Il primo motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che segue.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
7339/2002, 3519/2004) «la morte come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito
... determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ.» (Cass. 3459/2007).; e tuttavia tale nullità - può essere fatta valere
(senza che la vicenda sospensiva se ne differenzi come presupposto) «ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata
d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (v. Cass. 26319/2006, 25234/2010, 1574/2020, 21359/2020).
Va peraltro rilevato che sempre secondo la giurisprudenza di legittimità” la mancata interruzione del processo, pur a fronte dell'avverarsi di una causa interruttiva, non comporta l'estinzione del giudizio, ma una nullità processuale da far valere come motivo di gravame” (v. Cass. n. 26696/2021).
Premesso che l'appellante ben avrebbe potuto chiedere l'autorizzazione alle autorità competenti per partecipare alle udienze e nominare un nuovo avvocato, anche per depositare l'originale del documento, la Corte osserva che alla stregua dei principi in precedenza evidenziati, secondo cui la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la r.g. n. 5 parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela
(v. anche Cass. 23486/2021), deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
Non può tuttavia essere accolta la richiesta dell'appellante di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., dal momento che tale norma individua in modo tassativo le ipotesi di rimessione della causa in primo grado, tra le quali non rientra quella in esame;
conseguentemente, la presente causa deve essere esaminata nel merito.
Alla luce di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che precede.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto in ordine all'infondatezza della domanda proposta dall evidenziando CP_1
l'error in iudicando e l'illegittimità della sentenza per omessa ed erronea valutazione delle istanze istruttorie.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda il merito della presente vicenda l'appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe illegittima ed ingiusta perché basata su una motivazione viziata da evidente errore nella valutazione delle prove documentali prodotte dall'odierno appellante.
Il presente giudizio riguarda la domanda di pagamento di € 48.038,33 da parte dell nei confronti dell'Avv. per indebito, in CP_1 Parte_1
quanto secondo la ricostruzione dell l'Avv. avrebbe trattenuto CP_1 Pt_1
la somma indebitamente, mentre in realtà sarebbe stata destinata al pagamento r.g. n. 6 dell'imposta di registro di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Brescia.
L'avv. costituendosi in giudizio aveva rappresentato ed eccepito Pt_1
l'insussistenza di alcun indebito pagamento da parte dell in quanto la CP_1
somma corrisposta con bonifico del 17/05/2010, di € 50.358,80, era stata da egli trattenuta per pagare i suoi compensi relativi all'attività professionale svolta in favore dell CP_1
L'odierno appellante nelle proprie difese in primo grado aveva precisato i fatti di causa nei seguenti termini:
- L'Avv. aveva conosciuto l nel 2008 ottenendo dallo Pt_1 CP_1
stesso e dalla signora il mandato per chiedere il D.I. contro Controparte_4
la sorella ed il marito della sorella della per la somma di € CP_4
500.000,00 mutuata dagli stessi;
- Aveva ricevuto anche il mandato di assistere la sorella della a CP_4
rientrare in Italia con i figli, essendovi rischi concreti per la loro incolumità;
- Successivamente aveva interrotto la relazione, e Controparte_4
poichè intendeva denunciare l per episodi avvenuti tra gli stessi, il sig. CP_1
aveva chiesto all'appellante di mediare tra loro, ed all'esito della CP_1
riconciliazione ottenuta il sig. in segno di riconoscenza e gratificazione CP_1
aveva riconosciuto all'appellante la somma di € 158.000,00 con la scrittura privata del 31.5.2010 prodotta agli atti di causa.
In prossimità della scadenza della prima rata, l lo aveva citato per CP_1
la restituzione di somme che aveva già concesso ad altro titolo all'appellante.
Il predetto documento di riconoscimento di debito era stato disconosciuto solo rispetto al contenuto dall'attore, che non aveva però proposto querela di falso, per cui il documento avrebbe dovuto essere considerato valido e pienamente ammesso tra le risultanze processuali;
invece era stato dichiarato falso dal giudice di prime cure in base alle mere ed indimostrate deduzioni difensive di parte attrice.
r.g. n. 7 La sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte motiva in cui il giudice sua sponte ha dichiarato falso il documento deducendo che il riempimento sarebbe avvenuto contra pacta, ma senza desumerlo dalle risultanze istruttorie.
Nel giudizio conclusosi con l'impugnata sentenza non sarebbero individuabili le prove offerte da parte attrice in base alle quali il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione affermando che: - “documento firmato in bianco destinato alla procura alle liti per ricorso per D.I., rilasciata, come
d'uso, in bianco e in più copie”.
Il Tribunale avrebbe riportato interamente le parole della difesa di parte attrice, facendo riferimento ad una certa prassi secondo la quale verrebbero fatti firmare documenti in bianco destinati alla procura alle liti, ma questa non sarebbe la prassi per l'appellante, che avrebbe sempre fatto firmare le procure a margine od in calce agli atti già scritti e pronti per il deposito o la notifica, senza chiedere mai procure in bianco o più copie.
Tale uso, surrettiziamente suggerito dalla difesa di parte attrice, avrebbe dovuto essere provato, e non si comprenderebbe in base a quale risultanza probatoria sia stato attribuito tale uso all'Avv. nell'esercizio Parte_1
della propria professione;
in assenza di prova di tale uso da parte dell'appellante, avrebbe dovuto al più essere eccepito il riempimento di un documento in bianco absque pactis, il cui onere di impugnativa con lo strumento della querela di falso incombeva sull a seguito del quale sarebbe stato possibile affermare CP_1
che il documento prodotto fosse o meno falso.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che, come anticipato nell'ambito dell'esame del precedente motivo di gravame, per effetto della dichiarata nullità della sentenza di primo grado occorre esaminare nel merito, nella presente sede, la domanda proposta dall nell'atto introduttivo del presente giudizio. CP_1
Dall'esame degli atti versati in atti dalle parti deve ritenersi incontroverso, in quanto documentalmente provato dall' che: l'avv. aveva CP_1 Pt_1
r.g. n. 8 richiesto ed ottenuto da il pagamento a mezzo bonifico della Controparte_1
somma di € 48.038,33 assumendo che tale somma fosse necessaria per pagare l'imposta di registrazione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.
9728/2009; l'avv. pur avendo incamerato la somma, aveva omesso di Pt_1
effettuare il pagamento della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e l' aveva dovuto pagare la registrazione del decreto ingiuntivo CP_1
all'Agenzia delle Entrate in seguito alla ricezione del relativo avviso di liquidazione.
Da tale ricostruzione dei fatti emerge che l' ha correttamente CP_1
provato i fatti posti a fondamento della domanda e, dunque, l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento effettuato nei confronti dell'accipiens, in ossequio ai principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., secondo cui, «l'attore è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi».
Al contrario, il non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare di Pt_1
aver utilizzato la somma bonificata in suo favore per lo scopo al quale era destinata, come richiesto dal principio di vicinanza della prova, secondo cui grava sul convenuto l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa, non potendo considerarsi tale il documento di riconoscimento di debito, disconosciuto dal sig. per abusivo riempimento “contra pacta”. CP_1
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «l'attore ha
l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens» (v. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024;
Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 11190 del r.g. n. 9 26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021).
Tanto premesso, deve ritenersi fondata la domanda attorea volta ad ottenere la restituzione della somma di € 48.442,76 versata all'avv. per la Pt_1
registrazione del decreto ingiuntivo n. 9728/2009 emesso dal Tribunale di
Brescia dal momento che il suddetto pagamento non era mai stato eseguito dal che aveva quindi illegittimamente incamerato la suddetta somma. Pt_1
Inoltre, deve rilevarsi che, non solo l'avv. non ha dimostrato di Pt_1
aver utilizzato la somma bonificata in suo favore per lo scopo alla quale era destinata, ma ha anche ammesso di aver ricevuto la suddetta somma, adducendo che l'originale destinazione era stata mutata dall' imputandola a CP_1
parziale pagamento di compensi per prestazioni professionali svolte a favore dell nel corso del tempo, producendo al riguardo una scrittura privata CP_1
contenente un presunto riconoscimento di debito dell' nei suoi CP_1
confronti.
Tale scrittura è stata disconosciuta dall'attore, sostenendo che era vera nella firma, ma falsa per abusivo riempimento “contra pacta”; dalle circostanze che saranno qui di seguito illustrate deve pervenirsi alla conclusione che detto documento è palesemente falso.
Al riguardo la Corte rileva che non è logico ritenere che l avesse CP_1
rinunciato alla registrazione del d.i., mutando l'iniziale destinazione del bonifico, il cui preciso importo era stato poi dirottato verso il compenso parziale dell'avv. dichiarandosi inoltre debitore di quest'ultimo per € Pt_1
158.000,00; inoltre, alla luce del disposto dell'art. 232 c.p.c. i fatti di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., ossia l'esistenza di un solo incarico e l'abusivo riempimento della scrittura privata prodotta sono da ritenersi comprovati;
infine, il non ha allegato, né provato, quali erano stati Pt_1
specificamente gli altri affari che aveva curato per l'attore e che erano meritevoli di un così elevato riconoscimento in termini economici.
Rispetto alla censura relativa al fatto che l' aveva disconosciuto il CP_1
r.g. n. 10 documento riguardo al contenuto, e che non essendo stata proposta querela di falso il documento dovrebbe essere ammesso tra le risultanze processuali, deve osservarsi che la scrittura privata allegata dal (v. doc. n. 2 allegato alla Pt_1
comparsa di costituzione e risposta), asseritamente sottoscritta dal sig. CP_1
con la quale quest'ultimo avrebbe riconosciuto all'avv. la somma di € Pt_1
158.038,33 “per i servigi resi al medesimo ed alla sig.ra nelle varie CP_4
procedure sia giudiziarie che stragiudiziarie e per aver ricevuto consigli che gli hanno evitato seri problemi”, è stata tempestivamente disconosciuta dall in quanto abusivamente riempita dall'avv. che aveva CP_1 Pt_1
disposto, in realtà, di un foglio bianco con la firma a margine dell'attore, per svolgere l'unica attività professionale al medesimo affidata, ossia quella di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo n. 9728/09 avanti al Tribunale di
Brescia.
Nel caso de quo deve ritenersi che il riempimento della scrittura da parte del convenuto era avvenuto "contra pacta”, in modo difforme, cioè, rispetto a quanto pattuito tra le parti, versandosi in ipotesi di inadempimento del mandato
"ad scribendum", in ragione della non corrispondenza tra quanto dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.
In presenza di tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. n. 21587/2019) il riempimento “contra pacta” consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del “mandatum ad scribendum”, il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso (c. anche Cass. n. 8899/2018; 18989/2010).
Ne consegue che la denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso solo nel caso in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere absque pactis; nel caso di specie, invece, il sig. e la sig.ra avevano conferito mandato all'avv. CP_1 Parte_2
r.g. n. 11 di patrocinare il procedimento monitorio avanti al Tribunale di Brescia Pt_1
r.g. 20127/2009, all'esito del quale era stato emesso il d.i. n. 9728/09.
In occasione di tale incarico, l'attore e la sig.ra avevano CP_4
rilasciato all'avv. più fogli in bianco con le firme apposte a margine Pt_1
dello stesso per conferire incarico all'avvocato di presentare il ricorso per il d.i. in precedenza indicato, e quindi l'accordo di riempimento tra il sig. e CP_1
l'avv. sussisteva, e prevedeva unicamente la procura alle liti. Pt_1
A sostegno di tale conclusione militano i seguenti elementi, che costituiscono una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti:
1. le firme dell e della erano entrambe apposte a margine del CP_1 CP_4
documento stesso sul lato destro, una sotto l'altra, come normalmente avviene in caso di rilascio di mandato a margine per attività giudiziarie;
2. l'avv. Pt_1
aveva patrocinato il ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Brescia
RG 20127/2009 presentando ricorso con firme apposte al mandato a margine, della stessa specie e tenore di quelle di cui al documento allegato dall'appellante alla seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; 3. non è stata dimostrata l'esistenza di alcun'altra attività giudiziale e/o stragiudiziale, oltre quella di cui al monitorio predetto, svolta dal su incarico dell idonea a Pt_1 CP_1
giustificare il riconoscimento di compensi professionali pari alla somma indicata nel documento (€ 158.038,33); 4. è inverosimile ritenere che nel documento l avesse dichiarato che la somma corrisposta con bonifico del 17.5.2010 CP_1
con causale "registrazione DI" richiesta dallo stesso con propria Pt_1
comunicazione fax del 17.5.2010 (v. doc. in atti), dovesse poi essere trattenuta dal quale acconto del riconoscimento di debito e che vi fosse Pt_1
coincidenza tra questi dati;
5. è inverosimile ritenere che il pagamento del
"saldo" del riconoscimento di debito era stato convenuto a distanza di quattro anni;
6. è, invece, del tutto verosimile ritenere che il contenuto di cui alla scrittura di riconoscimento di debito fosse stato predisposto dal IE in epoca recente con abusivo riempimento del foglio sottoscritto in bianco r.g. n. 12 dall'attore, contra pacta, per contrastare la legittima pretesa di rimborso dell e farsi riconoscere un debito inesistente, facendo combaciare fatti CP_1
e date.
Inoltre, con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. la difesa dell aveva depositato copia del decreto ingiuntivo n. 9728/09 del CP_1
Tribunale di Brescia, contenente il mandato a margine firmato dall'attore e dall'altra ricorrente, estratto dal fascicolo del monitorio, da cui si evince in maniera chiara la perfetta coincidenza delle sottoscrizioni, sia per posizione che per modalità, con il documento abusivamente riempito che il intendeva Pt_1
far valere come riconoscimento di debito.
La Corte ritiene, quindi, che dal quadro probatorio ricostruito nei termini sinora esposti emerga in modo chiaro che nel corso del giudizio di primo grado la difesa dell' aveva prodotto documentazione idonea a provare la CP_1
sussistenza di un accordo tra l'avv. ed il sig. secondo cui Pt_1 CP_1
quest'ultimo aveva rilasciato il foglio firmato in bianco al proprio procuratore affinché venisse utilizzato come procura alle liti nel procedimento monitorio da avviare avanti al Tribunale di Brescia.
Conseguentemente, la valenza del documento denominato “riconoscimento del debito” non può assumere alcun rilievo nei termini prospettati dal IE, e quindi detto documento deve ritenersi falso ed inidoneo a provare alcunché in favore del IE.
Alla luce di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che precede.
Per effetto della valutazione nel merito della presente vicenda in questa sede deve essere accolta la domanda dell' e deve CP_1 Parte_1
essere condannato al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
r.g. n. 13 € 48.442,76 oltre interessi dalla data della messa in mora (febbraio 2014) al saldo. È infondata e deve essere respinta la domanda di condanna di Parte_1
proposta dall per responsabilità aggravata ex art. 96, III
[...] CP_1
comma, c.p.c., atteso che la condanna per l'abuso dello strumento processuale presuppone che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito, e non essendo stati forniti elementi concreti idonei a dimostrare che il abbia agito con malafede o colpa grave. Pt_1
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado avuto riguardo alla declaratoria di nullità non imputabile a nessuna delle parti;
le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, avuto riguardo all'accoglimento integrale della pretesa economica fatta valere dall e sono liquidate come da dispositivo, a CP_1
norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2295/2020 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data
30/01/2020 così provvede:
A) In parziale accoglimento del primo motivo di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
B) Nel merito, accoglie la domanda proposta da nell'atto Controparte_1
introduttivo del presente giudizio, e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Pt_1 Controparte_1
48.442,76 oltre agli interessi dalla data della messa in mora (febbraio
2014) al saldo;
C) Respinge la richiesta di condanna ex art. 96 c. p. c.;
D) Condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio r.g. n. 14 in complessivi € 10.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 15