Articolo 31 della Legge 11 marzo 1972, n. 118
Articolo 30Articolo 32
Versione
26 aprile 1972
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Versione
3 febbraio 1999
Art. 31.
I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il ((31 dicembre 1975)) e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.
La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della santita' nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. ((1)) L'autorizzazione e' accordata con decreto del Ministro per la sanita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 14 gennaio 1999, n.4 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 3 febbraio 1999