Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2025, proposto dalla società Carsic s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela De Franciscis, Marco Mancini e Paolo Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi finanziari del Settore Sanitario della Regione Molise e il sub Commissario ad acta , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, della Gea Medica s.r.l., della Fisiomedica Loretana s.r.l., del Centro Casa Mia per Anziani Onlus, della Cooperativa per l’Assistenza Sociale e i Servizi - Coop. A.S.S. - Società Cooperativa Sociale, nonché della Serena Senectus s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. per il Molise n. 160/2024, pubblicata il 22 maggio 2024, passata in giudicato, con cui è stato accolto il ricorso proposto avverso il decreto n. 57 dell'8 ottobre 2020 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise recante oggetto “ DPCM 12 gennaio 2017. Definizione tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili. Tariffe annualità 2020. Determinazioni ”, previa declaratoria di nullità per elusione/violazione del giudicato dei seguenti atti:
1) del D.C.A. n. 159 del 2 ottobre 2025 recante oggetto “ Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato ”;
2) della relazione istruttoria della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise menzionata nel succitato D.C.A. e recante oggetto “ Adempimenti a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, relativa all'annullamento del decreto n. 57 dell'8.10.2020 del Commissario ad acta, concernente la definizione delle tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili per l'annualità 2020 ”;
3) di ogni altro atto coordinato, connesso, conseguente o comunque influente;
in subordine, previa riqualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, periodo secondo, del cod.proc.amm., e conseguente conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario, per l'annullamento dei predetti atti di cui ai punti 1, 2 e 3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. IG AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 32 e 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe la società Carsic s.r.l. ha agito ai sensi dell'art. 112 cod.proc.amm. per l'ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. 160/2024 del 22 maggio 2024, che, in accoglimento del suo precedente ricorso impugnatorio, aveva annullato il D.C.A. n. 57 dell’8 ottobre 2020 avente ad oggetto “ DPCM 12 gennaio 2017. Definizione tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili. Tariffe annualità 2020. Determinazioni ”, annullamento pronunciato, tuttavia, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione era chiamata ad assumere previa nuova ed accurata istruttoria nei sensi di cui in motivazione (cfr. la citata sentenza n. 160/2024).
1.1. Ai fini di un adeguato inquadramento della presente controversia giova riassumere rapidamente la vicenda in questione.
1.2. L’odierna ricorrente, struttura sanitaria operante in regime di accreditamento con il servizio sanitario regionale nell’ambito della branca della fisioterapia, con il ricorso n. 343/2020 R.G., nel solco di precedenti e analoghi giudizi riferiti ad annualità precedenti, aveva impugnato il D.C.A. n. 57/2020 nella parte in cui questo aveva confermato, o comunque mancato di adeguare, le tariffe di remunerazione previste per le prestazioni che la ricorrente svolge in accreditamento.
Si trattava, in particolare, del D.C.A. con il quale l’Amministrazione approvava nomenclatore e tariffario relativi alle prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili.
1.3. Con la sentenza n. 160/2024 del 22 maggio 2024, questo T.A.R., dopo aver disatteso il motivo di gravame con i quali l’interessata aveva avanzato la pretesa a vedersi riconoscere il diritto all’automatico, costante e progressivo adeguamento delle tariffe nel tempo, nonché il mezzo appuntato sulla presunta violazione dei diritti partecipativi nella formazione procedimentale dell’atto impugnato, ha accolto il ricorso per l’assorbente fondatezza delle censure con le quali era stato denunciato il vizio di istruttoria e di motivazione nel processo di determinazione delle tariffe in questione (cfr. la citata sentenza n. 160/2024).
In quell’occasione il Tribunale, rilevando in particolare che “ Il DCA non ha offerto, invero, alcun riscontro obiettivo atto a comprovare l’effettivo esercizio, da parte della Struttura Commissariale, dell’attività istruttoria esperita per poter concretizzare, contestualizzare e attualizzare le generali indicazioni metodologiche che nella premessa del provvedimento sono state genericamente indicate, le quali sono dunque rimaste soltanto un riferimento Teorico ”, ha annullato il D.C.A. n. 57/2020 “ salva ogni ulteriore attività amministrativa di riedizione del potere di determinazione delle tariffe, che dovrà tuttavia esplicarsi in coerenza con le coordinate delineate in motivazione ” (cfr. la citata sentenza n. 160/2024).
1.4. Dopo di che, l’interessata Carsic s.r.l. ha più volte sollecitato l’Amministrazione a rideterminarsi sull’adeguamento delle tariffe dell’anno 2020, diffidandola ad eseguire la suddetta sentenza n. 160/2024, come se questa avesse ordinato la riedizione dell’azione amministrativa.
2. Con il D.C.A. n. 159/2025 del 2 ottobre 2025, avente ad oggetto “ SENTENZA TAR MOLISE N. 160/2024. PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE DEL GIUDICATO ”, l’Amministrazione ha annullato la tariffa prevista dal D.C.A. n. 57/2020 limitatamente all’anno 2020 e rideterminato le relative tariffe.
In particolare, con l’art. 2 del citato D.C.A. n. 159/2025 è stato disposto che:
« Sono rideterminate le tariffe a seguito di un’analitica disamina dei costi correlati per le Strutture extraospedaliera privata deputate all’erogazione di prestazioni di riabilitazione residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, in favore di anziani e disabili, in virtù della sentenza del Tar Molise n.160/2024, per l’anno 2020 cui si riferisce la stessa, come indicate nel presente provvedimento e di seguito elencate:
- € 140,00 struttura residenziale a ciclo continuativo – RD2;
- € 120,00 struttura residenziale a ciclo continuativo – RD3;
- € 44,00 riabilitazione ambulatoriale;
- € 55,00 riabilitazione domiciliare » (cfr. l’art. 2 del citato D.C.A. n. 159/2025).
3. L’odierna ricorrente, con la presente impugnativa, ha tuttavia lamentato che in tale rinnovata attività l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione/elusione delle statuizioni derivanti dalla sentenza passata in giudicato.
Per l'effetto, con il ricorso in epigrafe egli ha chiesto a questo giudice dell'ottemperanza:
- la declaratoria della nullità per violazione e/o elusione del giudicato degli atti della procedura rinnovata (in particolare, del citato D.C.A. n. 159/2025, della relazione regionale e degli atti connessi), contenenti la nuova determinazione delle tariffe in questione per il 2020;
-l’assegnazione di un termine all’Amministrazione per provvedere all’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Molise n. 160/2024;
- la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione per il caso di perdurante inottemperanza;
- la determinazione di una “ somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza ” (cfr. il ricorso a pag. 17).
3.1. In subordine, la parte ricorrente ha chiesto che questo giudice disponga la conversione della propria azione di nullità per violazione e/o elusione del giudicato in un’ordinaria azione di annullamento, per sentir comunque dichiarare l’illegittimità del citato D.C.A. n. 159/2025, della relazione regionale e degli atti connessi.
3.2. A supporto del ricorso parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
A- in via principale, a sostegno dell’azione avanzata per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Molise n. 160/2024, è stata lamentata, a carico dei nuovi provvedimenti assunti dall’Amministrazione, la « Sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità del d.c.a. n. 159/2025 ai sensi dell’articolo 114 comma 4 del codice del processo amministrativo » (motivo I) e la “ Nullità del d.c.a. n. 159/2025 per elusione e violazione del giudicato” (motivo II) ;
B- in via subordinata, a supporto della propria ordinaria azione di annullamento introdotta in via gradata (“ Domanda subordinata di annullamento del d.c.a. n. 159/2025, della relazione regionale e degli atti connessi ”, motivo III), il privato ha poi dedotto:
- « Illegittimità per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, erroneità nei presupposti, illogicità; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; violazione di legge; elusione e violazione del giudicato » (motivo 3.1);
- « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8-sexies del Decreto Legislativo n. 502/1992; eccesso di potere per travisamento; difetto e non pertinenza della motivazione; violazione degli articoli 97, 32, 2, 3 e 38 della Costituzione » (motivo 3.2);
- « Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del giudicato; violazione degli articoli 97, 32, 2, 3 e 38 della Costituzione sotto ulteriore profilo » (motivo 3.3.);
- « Eccesso e sviamento; erroneità dei presupposti » (motivo 3.4.).
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che l’istruttoria e la motivazione poste dall’Amministrazione a base della rideterminazione tariffaria in contestazione sarebbero state non rispettose della sentenza di questo T.A.R. n. 160/2024 e comunque carenti e deficitarie.
4. In resistenza al ricorso, per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza del gravame nel suo complesso, e, con particolare riguardo a quanto rilevante ai limitati fini del presente giudizio di ottemperanza, il corretto adempimento di quanto statuito dal T.A.R. Molise con la sentenza n. 160/2024.
5. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, uditi i difensori presenti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso per ottemperanza, con le sue deduzioni di nullità dei provvedimenti dell’Amministrazione indicati in epigrafe, per violazione e/o elusione del giudicato, è infondato, e dovrà pertanto essere disposta la conversione del rito, in funzione della trattazione della domanda avanzata in subordine dalla parte ricorrente, per la trattazione con il rito ordinario di tutti i restanti motivi d’impugnazione.
6.1. L’esame della controversia richiede di prendere le mosse dagli insegnamenti della giurisprudenza circa l'oggetto proprio del giudizio di ottemperanza, che - come rammenta un recente arresto del Consiglio di Stato - " è rappresentato dalla puntuale verifica dell'esatto adempimento - ad opera dell'Amministrazione - dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione; detta verifica [...] comporta per il giudice dell'ottemperanza un'attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum - causa petendi - motivi – decisum ” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2017 n. 5339) " (Cons. Stato, sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3309).
La violazione del giudicato sussiste ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, o si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice; invece l'elusione del giudizio è configurabile quando la P.A., pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5779; id., 4 giugno 2019, n. 3747; id. 30 ottobre 2018 n. 6175; id., 12 gennaio 2017, n. 51; Sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070; id., 4 marzo 2011, n. 1415; id., 31 dicembre 2009, n. 9296).
6.2. La giurisprudenza ha altresì sottolineato che " i vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice comporti ‘margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile ” (così Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2018, n. 6764; nello stesso senso cfr. Sez. VI, 12 luglio 2019 n. 4917; Sez. III, 3 giugno 2015, n. 2732; id., 13 maggio 2014, n. 2449). In altre parole, deve escludersi che qualsiasi ulteriore esercizio del potere amministrativo, sol perché collegato in qualunque modo ad una precedente pronuncia giurisdizionale, debba per ciò stesso essere sottoposta al sindacato di merito del giudice dell'ottemperanza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, n. 6764/2018, cit.; Sez. IV, 20 marzo 2015, n. 1511; id., 19 gennaio 2012, n. 229; Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 899; Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348).
6.3. Nello svolgimento delle verifiche affidategli, il giudice dell'ottemperanza è chiamato in primo luogo a qualificare le domande proposte, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece riguardano il prosieguo dell'azione amministrativa, e traendo da tale distinzione le conseguenze necessarie sul piano del rito e dei poteri decisori. Nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall'Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità; in caso, invece, di rigetto dell'azione di nullità, egli dispone la conversione dell'azione, per la prosecuzione del giudizio nelle ordinarie forme del rito pertinente alla cognizione dell’azione di annullamento, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. (cfr., ex multis , Cons. Stato, A.P., 15 gennaio 2013, n. 2; Sez. VI, 10 settembre 2020, n. 5425; Sez. IV, 5 febbraio 2019, n. 875).
6.4. In esito al giudicato di annullamento, dunque, alla configurabilità, in sede di attività di esecuzione del giudicato, e perciò di rinnovo della funzione amministrativa, di differenti situazioni, corrisponde la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e (nuova) azione impugnatoria.
In particolare, in caso di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da persistente discrezionalità, si ha violazione od elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni contenute nel giudicato stesso; ove, invece, i vizi dedotti ineriscano unicamente allo spazio valutativo che la pronuncia di annullamento aveva rimesso all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano in tal caso dei possibili vizi di legittimità suscettibili di cognizione nell’ordinaria sede cognitoria-impugnatoria (cfr., ex multis , Cons. Stato., Sez. VI, n. 5425/2020, cit.; Sez. III, 21 luglio 2015, n. 3592; Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2730).
6.5. Come rilevato dal Consiglio di Stato, infatti, per potersi configurare un vizio di elusione o violazione del giudicato, " non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito. Al contrario, è necessario che la Pubblica Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della P.A. sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato" (Cons. Stato Sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4594). In altri termini, solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione, l'assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza, o nell'ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità, in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dalla P.A., pur riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, sono soggetti all'ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità, rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 3309/2024, cit.; Sez. VI, n. 5425/2020, cit.; Sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899)” (Cons. Stato, sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3309).
7. Tanto premesso in via generale, e venendo all'esame delle censure di nullità del primo e del secondo motivo del presente ricorso, il Collegio osserva che tali censure in questa sede di ottemperanza non sono suscettibili di favorevole apprezzamento, poiché l’esame della fattispecie concreta non fa emergere alcuna ipotesi di violazione del giudicato, né alcuna manifesta forma di elusione del medesimo (dovendosi peraltro avvertire che lo scrutinio dei più particolari e specifici profili di elusione del giudicato dedotti, per la loro inscindibile connessione al tema di scrutinio del terzo motivo del ricorso, non potrà che avvenire nella più appropriata sede di merito della cognizione sulla subordinata azione di annullamento).
7.1. Con riferimento alle censure dedotte con il primo e secondo motivo di ricorso, la loro infondatezza di principio si desume (con la riserva appena fatta) dalle considerazioni che seguono.
7.2. La sopra richiamata sentenza n. 160/2024 di questo Tribunale, nell’annullare il precedente D.C.A. n. 57/2020, si è limitata a fare salva l’ulteriore attività amministrativa di riedizione del potere di determinazione delle tariffe, senza ordinare affatto all’Amministrazione di riprovvedere: e ciò si spiega in considerazione del fatto che, la medesima sentenza n. 160/2020, nel disattendere il primo mezzo del ricorso n. 343/2020 R.G., ha escluso l’esistenza di uno specifico obbligo a carico dell’Amministrazione, e di un corrispondente diritto delle strutture sanitarie accreditate, all’automatico, costante e progressivo adeguamento delle tariffe nel tempo (cfr. par. 9 della sentenza n. 160/2024).
E già questo avvia ad escludere la sussistenza di “ un obbligo così puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in sede di rinnovazione ” nei termini richiesti dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata per la configurazione di una violazione/elusione del giudicato.
Ciò posto, la sentenza n. 160/2024 ha annullato il D.C.A. n. 57/2020 per un semplice difetto istruttorio e motivazionale, in definitiva perché “ Il DCA non ha offerto, invero, alcun riscontro obiettivo atto a comprovare l’effettivo esercizio, da parte della Struttura Commissariale, dell’attività istruttoria esperita per poter concretizzare, contestualizzare e attualizzare le generali indicazioni metodologiche che nella premessa del provvedimento sono state genericamente indicate, le quali sono dunque rimaste soltanto un riferimento Teorico ”, ha annullato il D.C.A. n. 57/2020 “ salva ogni ulteriore attività amministrativa di riedizione del potere di determinazione delle tariffe, che dovrà tuttavia esplicarsi in coerenza con le coordinate delineate in motivazione ” (cfr. par. 11.4 della citata sentenza n. 160/2024).
E questo conferma che ci si trova al cospetto di una sentenza caratterizzata per sua natura da una limitata portata conformativa.
Nel fare, poi, salva ogni ulteriore attività amministrativa, la sentenza n. 160/2024 ha precisato che la stessa “ dovrà tuttavia esplicarsi in coerenza con le coordinate delineate in motivazione ” (cfr. par. 11.9 della sentenza n. 160/2024 cit.).
E neppure in questa parte la sentenza n. 160/2024 risulta munita di adeguato carattere vincolante, rispetto alla futura e del tutto eventuale riedizione del potere amministrativo, in guisa tale da potersi configurare un vizio di elusione/violazione del giudicato nel caso di specie.
In realtà, a ben guardare, al netto dei passaggi motivazionali di richiamo alle censure sollevate dal ricorso n. 343/2020 R.G., la sentenza n. 160/2024 ha solo rilevato che il D.C.A. n. 57/2020 risultava privo di adeguata istruttoria e motivazione. Significativi, in tal senso, risultano i seguenti passaggi:
- “ L'aggiornamento deve invero essere espressione di una effettiva attività istruttoria. Al contrario, il DCA n. 57/2020 impugnato si limita, nell’unica e già richiamata parte dedicata all’individuazione delle metodologie di determinazione tariffaria, a un insieme di considerazioni di carattere del tutto generale ” (cfr. il par. 11.2);
- “ Gli elementi fin qui considerati, pur non potendosi tradurre in un meccanico obbligo di indefettibile revisione in aumento delle tariffe, in ogni caso avrebbero imposto una ponderazione istruttoria la quale, tuttavia, nella gestazione del DCA impugnato non è in alcun modo emersa. Il contenuto della parte motiva del DCA (pag. 17/21), inoltre, se appare sufficiente a introdurre, su di un piano del tutto generale e astratto, lo schema logico posto a base del modus procedendi dell’Amministrazione, come precedenti e analoghi provvedimenti simili non ha però offerto adeguate evidenze, né riscontri probatori, “in merito a tutti gli elementi da acquisire in sede istruttoria e da valutare per addivenire alla nuova determinazione delle tariffe. Questa incompletezza investe l’intero iter al cui esito l’Amministrazione è addivenuta a quantificare i vari valori tariffari dettati dal d.C.A. impugnato ” (cfr. il par. 11.4);
- “ Ma tali considerazioni, nella loro assoluta astrattezza, non hanno fornito in alcun modo la reale motivazione del provvedimento impugnato, né valgono a rispecchiare la specifica istruttoria che avrebbe dovuto precederlo. Si è trattato infatti, ancora una volta, di passaggi recanti un contenuto prevalentemente prospettico e programmatorio, e pertanto, per la loro irrimediabile astrattezza, privi di qualunque valenza e dignità istruttoria ” (cfr. il par. 11.4.1.).
Ma la sentenza n. 160/2024 non può essere interpretata, come il ricorso vorrebbe, nel senso di aver imposto all’Amministrazione di svolgere specifiche verifiche istruttorie: in quel caso il difetto istruttorio era stato rilevato alla luce delle censure in quella sede mosse dal ricorso, ma ben avrebbe potuto l’Amministrazione rideterminarsi svolgendo verifiche istruttorie di segno diverso, purché adeguate alla fattispecie concreta.
L’unico effetto conformativo che dalla sentenza n. 160/2024 poteva discendere era nel senso che, ove l’Amministrazione avesse a sua discrezione scelto di rideterminarsi sull’istanza di adeguamento delle tariffe in questione, avrebbe dovuto provvedere dando conto delle attività istruttorie poste in essere: che nel caso esaminato dal Tribunale con la sentenza n. 160/2024 cit. non erano emerse.
7.3. Ebbene, come sta per osservarsi, con i provvedimenti in epigrafe le Amministrazioni risultano essersi rideterminate con modalità estrinseche che si presentano coerenti con le indicazioni impartite da questo Tribunale con la sentenza n. 160/2024.
Difatti, nella motivazione del D.C.A. n. 159/2025 è stato rilevato:
- « che è stata effettuata un’analitica disamina dei costi correlati per le Strutture extraospedaliere private deputate all’erogazione di prestazioni di riabilitazione residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, in favore di anziani e disabili, al fine della definizione del provvedimento da adottare in considerazione della Sentenza Tar Molise n. 160/2024 »;
- « che in tale analitica disamina dei costi è stato preso a riferimento quanto previsto dal CCNL AIOP, tenendo conto dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla normativa vigente »; (cfr. il D.C.A. n. 159/2025).
Al D.C.A. n. 159/2025 è stata allegata una relazione istruttoria avente ad oggetto “ Adempimenti a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, relativa all'annullamento del decreto n. 57 dell'8.10.2020 del Commissario ad acta, concernente la definizione delle tariffe per prestazioni residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti e disabili per l'annualità 2020 ” (cfr. all. n. 2.1. alla produzione della parte ricorrente del 5.12.2025), nella quale l’Amministrazione ha illustrato la sua “ Analisi Dettagliata delle Componenti di Costo ” sulla quale è stata basata la rideterminazione tariffaria in contestazione.
7.4. Dagli atti del giudizio emerge pertanto che l’azione amministrativa in contestazione è stata motivata ed istruita, a differenza di quella che aveva dato luogo al D.C.A. n. 57/2020 annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 160/2024.
7.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di declaratoria di nullità degli atti impugnati, formulata in via principale dalla ricorrente, deve pertanto essere respinta, non ravvisandosi, come detto, profili di violazione né di manifesta elusione del giudicato per la cui ottemperanza la parte ricorrente ha primariamente agito.
A ben guardare, infatti, il ricorso ha contestato l’adeguatezza dell’attività istruttoria posta a base del D.C.A. n. 159/2025: ma un simile thema decidendum , lungi dall’attenere alla violazione/elusione della sentenza n. 160/2024 di questo Tribunale - la cui effettiva portata è stata sopra ricostruita – riguarda un’autonoma questione di legittimità da decidersi nelle ordinarie forme del giudizio di annullamento.
8. Il Tribunale deve dunque disporre, in funzione della trattazione della domanda formulata dalla ricorrente in via subordinata, la conversione del rito in quello proprio del comune processo impugnatorio, affinché la controversia sia decisa nelle forme del giudizio ordinario vagliando la domanda di annullamento contestualmente attivata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’azione di ottemperanza avanzata con il primo e il secondo motivo di gravame.
Dispone la prosecuzione della causa con il rito ordinario per la disamina della restante parte impugnatoria del ricorso.
Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 16.09.2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TI, Presidente
IG AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG AL | RA TI |
IL SEGRETARIO