TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 149
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità del d.c.a. n. 159/2025 ai sensi dell’articolo 114 comma 4 del codice del processo amministrativo

    La sentenza n. 160/2024 ha annullato il precedente decreto per difetto istruttorio e motivazionale, senza ordinare una riedizione del potere amministrativo con obblighi puntuali. L'amministrazione ha successivamente rideterminato le tariffe con un nuovo decreto, allegando una relazione istruttoria. Il Tribunale ritiene che l'azione amministrativa sia stata motivata e istruita, a differenza della precedente, e che i vizi dedotti riguardino l'adeguatezza dell'istruttoria, non la violazione o elusione del giudicato.

  • Rigettato
    Nullità del d.c.a. n. 159/2025 per elusione e violazione del giudicato

    La sentenza n. 160/2024 non ha imposto obblighi puntuali all'amministrazione, ma ha solo richiesto che la riedizione del potere avvenisse in coerenza con le coordinate delineate in motivazione, ossia con adeguata istruttoria e motivazione. Il nuovo decreto contiene una relazione istruttoria sui costi, dimostrando un'attività istruttoria che prima mancava. Pertanto, non vi è violazione né elusione del giudicato.

  • Altro
    Illegittimità per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, erroneità nei presupposti, illogicità; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; violazione di legge; elusione e violazione del giudicato

    Il Tribunale, dato che la domanda principale di ottemperanza è stata rigettata, dispone la conversione del rito in quello ordinario per la trattazione di questa domanda subordinata, in quanto riguarda questioni di legittimità che esulano dalla sede propria del giudizio di ottemperanza.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8-sexies del Decreto Legislativo n. 502/1992; eccesso di potere per travisamento; difetto e non pertinenza della motivazione; violazione degli articoli 97, 32, 2, 3 e 38 della Costituzione

    Il Tribunale, dato che la domanda principale di ottemperanza è stata rigettata, dispone la conversione del rito in quello ordinario per la trattazione di questa domanda subordinata, in quanto riguarda questioni di legittimità che esulano dalla sede propria del giudizio di ottemperanza.

  • Altro
    Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del giudicato; violazione degli articoli 97, 32, 2, 3 e 38 della Costituzione sotto ulteriore profilo

    Il Tribunale, dato che la domanda principale di ottemperanza è stata rigettata, dispone la conversione del rito in quello ordinario per la trattazione di questa domanda subordinata, in quanto riguarda questioni di legittimità che esulano dalla sede propria del giudizio di ottemperanza.

  • Altro
    Eccesso e sviamento; erroneità dei presupposti

    Il Tribunale, dato che la domanda principale di ottemperanza è stata rigettata, dispone la conversione del rito in quello ordinario per la trattazione di questa domanda subordinata, in quanto riguarda questioni di legittimità che esulano dalla sede propria del giudizio di ottemperanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 149
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 149
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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