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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13775 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3339/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta del ruolo generale n. 3339 per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
codice fiscale , residente in [...]Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv Enrico Pennaforti (c.f. ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Appia Nuova 543, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, indicando per tutte le comunicazioni il numero fax 06.3203268 e l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
e
, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. Controparte_1
22.10.2016 n. 193 convertito in legge dalla L.
1.12.2016 n. 225, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
[...]
in persona del sig. , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, giusta procura speciale per atto Notaio del 25.2.2021,
[...] Per_1
rep. 46100 e racc. 26703, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, P.I. ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Damiano Camillò, C.F. C.F._3
( indirizzo PEC e ove dichiara di voler Email_2
ricevere gli atti e le comunicazioni ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., come modificati dall'art.16 della L.80/2005) dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata in calce
- APPELLATA
Nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, CP_5 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11293/20 del Giudice di Pace di
Roma, pubblicata il 23/6/2020, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
in riforma della sentenza opposta emessa dal Giudice di Pace di Roma: a) accertare la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc in capo all'appellante e, per
l'effetto, dichiarare la proponibilità della domanda così come formulata in primo grado;
b) dichiarare l'ammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 615 cpc comma 1 cpc, così come formulata in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi, a favore del procuratore antistatario
Conclusioni appellata Controparte_6
rigettare l'appello promosso dal sig. in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n. 11293/20 del Giudice di Pace di Roma pubblicata in data 9.7.2020. Condannare l'appellante al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio ex D.M. vigente, oltre accessori di legge e spese generali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
tempestivamente appello avverso la sentenza n. 11293/20 del Giudice di Pace di Roma, depositata il 23.6.2020, non notificata, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire e compensate le spese.
Va premesso che l'appellante aveva proposto con citazione opposizione ex art.615
c.p.c. alla cartella esattoriale n. 07920110228240653, relativa a sanzioni per violazione al C.d.S., assumendo di aver appreso della sua esistenza, solo interrogando casualmente gli archivi del concessionario, non avendo mai ricevuto la notifica della suddetta cartella. Pertanto, eccepiva la nullità della notifica della cartella, la nullità del ruolo esattoriale, la prescrizione della pretesa creditoria e l'illegittimità delle maggiorazioni.
Concludeva, chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito e annullarsi la cartella esattoriale e il ruolo.
Nel giudizio svolto innanzi al Giudice di Pace si era costituita anche
[...]
, la quale aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, non essendo impugnabile il ruolo. Nel merito, contestava la nullità della notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva anche associandosi alla eccezione di inammissibilità ed CP_5
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace, come sopra detto, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile l'opposizione per carenza di interesse ad agire all'impugnazione del ruolo e compensava le spese di lite.
L'appellante adiva l'intestato Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza emessa dal G.d.P. per un solo motivo: “Errore di diritto”, per aver il giudice di Pace ritenuto che la sua impugnazione avesse ad oggetto il ruolo, anziché la cartella esattoriale, avverso la quale sussisteva invece l'interesse ad agire, non essendogli stata mai validamente notificata la cartella esattoriale.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione e nel merito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, con conseguente l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva la quale chiedeva confermarsi la sentenza impugnata, ribadendo CP_7
l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo e comunque infondata la domanda nel merito. restava contumace. CP_5
La causa veniva assegnata a questo giudice il 19.7.2022, istruita documentalmente ed acquisito il fascicolo di primo grado.
Con ordinanza del 28.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti concludevano come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 11293/20 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma, è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Rileva il Tribunale, che la mancanza di interesse ad agire dell'appellante, costituendo una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e deve sussistere sino al momento della decisione (cfr. ex multis Cass. 6130/2018; Cass.
11204/2017; Cass. SS.UU. 25278/2006).
L'appellante nel giudizio di primo grado aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria, solo tramite la verifica di estratti di ruolo presso gli uffici competenti dell' e che, solamente in tale Controparte_1
sede, era emersa l'esistenza dei crediti in questa sede contestati. Segnatamente, l'appellante nel corso del primo grado di giudizio, aveva contestato la legittimità della cartella di pagamento e del ruolo, per non essergli stata detta cartella mai notificata.
Dunque, oggetto dell'impugnazione, è la cartella di pagamento e non solo l'estratto di ruolo, come affermato dal giudice di primo grado.
Tuttavia, nel caso in esame, rileva comunque la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, in assertiva mancanza di una valida notifica della cartella esattoriale.
Attualmente la questione inerente all'interesse ad agire va valutata alla luce della novella legislativa introdotta con l'art 3bis del D.L 21.10.2021 n.146, il quale ha previsto all'art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 l'aggiunta del comma 4bis, che così dispone: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.26283 del 06.09.2022, ebbero a chiarire la portata applicativa dell'art.
3-bis, d.l. 146/2021, sostenendo che "...
Va quindi affermato, ex art.363 c.p.c., il seguente principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art.12 del
d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti - anche non tributari - poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24, 101,104, 113, 11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n.1 della
Convenzione”.
Così sancita l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti
(retroattività della norma) anche non tributarie, dunque, anche a quello in esame, restava in capo all'opponente l'onere di fornire nel corso del giudizio la prova della sussistenza dell'interesse ad agire, come delimitato dal legislatore nel comma 4 bis dell'articolo 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso in esame, agli atti non risulta che l'appellante abbia preso idonea posizione sulla questione dell'interesse ad agire, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, non avendo chiesto, com'era nelle sua facoltà, la rimessione in termini per provare la sussistenza di una delle condizioni dettate dalla citata norma
(art.12, comma 4 bis, DPR 1973/602) per l'impugnabilità della cartella esattoriale e non avendo l'appellante offerto alcuna prova documentale della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.12, comma 4 bis.
La Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 26283/22, ha precisato che la contestazione del ruolo e/o della cartella, è un'azione di accertamento negativo.
Tuttavia, l'azione di accertamento negativo del credito è ammissibile, solo qualora sussista l'interesse ad agire, ovvero un pregiudizio, consistente per esempio nell'ipotesi in cui sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella.
La Corte però ha evidenziato che in queste ipotesi non è ammissibile l'impugnazione del ruolo e della cartella, che si lamenta non notificata o non validamente notificata, esistendo già nel mondo del diritto uno strumento processuale ad hoc, ovvero la tutela postuma, consistente nell'impugnazione dell'atto successivo alla notifica della cartella (impugnazione ad una intimazione di pagamento, al preavviso di fermo), destinato proprio a contestare la non notifica della cartella stessa (conf. Cass.
n. 2617/2023). Quindi, la prescrizione maturata può giustificare l'azione, ove non si contesti la notifica della cartella di pagamento, come invece accaduto nel caso in esame, altrimenti un interesse ad agire sussisterà solo in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione, ferma restando l'espressa non impugnabilità dell'estratto di ruolo prevista dalla novella legislativa.
Nel caso di specie, rilevato che l'appellante lamenta di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento (eccependone la invalidità), l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria non costituisce motivo di ammissibilità dell'azione, dovendo l'attore dimostrare la sussistenza di una delle tre condizioni di cui all'arr.4 bis sopra citato.
L'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta è dunque inammissibile, ma diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, per la carenza di un concreto e attuale interesse ad agire ad impugnare la cartella esattoriale e non il solo estratto di ruolo.
Poiché come sopra anticipato, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione, parimenti non può che dichiararsi l'inammissibilità del presente gravame, per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
L'inammissibilità dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.
1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 11293/20 emessa dal G.d.P. di Roma, così Pt_1
provvede: -dichiara inammissibile l'appello proposto da , per carenza di un Parte_1
attuale interesse ad agire;
- compensa le spese.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.
1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
Roma, così decisa il 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta del ruolo generale n. 3339 per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
codice fiscale , residente in [...]Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv Enrico Pennaforti (c.f. ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Appia Nuova 543, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, indicando per tutte le comunicazioni il numero fax 06.3203268 e l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTE
e
, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. Controparte_1
22.10.2016 n. 193 convertito in legge dalla L.
1.12.2016 n. 225, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
[...]
in persona del sig. , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, giusta procura speciale per atto Notaio del 25.2.2021,
[...] Per_1
rep. 46100 e racc. 26703, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, P.I. ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Damiano Camillò, C.F. C.F._3
( indirizzo PEC e ove dichiara di voler Email_2
ricevere gli atti e le comunicazioni ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., come modificati dall'art.16 della L.80/2005) dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata in calce
- APPELLATA
Nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, CP_5 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11293/20 del Giudice di Pace di
Roma, pubblicata il 23/6/2020, non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
in riforma della sentenza opposta emessa dal Giudice di Pace di Roma: a) accertare la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc in capo all'appellante e, per
l'effetto, dichiarare la proponibilità della domanda così come formulata in primo grado;
b) dichiarare l'ammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 615 cpc comma 1 cpc, così come formulata in primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi, a favore del procuratore antistatario
Conclusioni appellata Controparte_6
rigettare l'appello promosso dal sig. in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n. 11293/20 del Giudice di Pace di Roma pubblicata in data 9.7.2020. Condannare l'appellante al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio ex D.M. vigente, oltre accessori di legge e spese generali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
tempestivamente appello avverso la sentenza n. 11293/20 del Giudice di Pace di Roma, depositata il 23.6.2020, non notificata, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire e compensate le spese.
Va premesso che l'appellante aveva proposto con citazione opposizione ex art.615
c.p.c. alla cartella esattoriale n. 07920110228240653, relativa a sanzioni per violazione al C.d.S., assumendo di aver appreso della sua esistenza, solo interrogando casualmente gli archivi del concessionario, non avendo mai ricevuto la notifica della suddetta cartella. Pertanto, eccepiva la nullità della notifica della cartella, la nullità del ruolo esattoriale, la prescrizione della pretesa creditoria e l'illegittimità delle maggiorazioni.
Concludeva, chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito e annullarsi la cartella esattoriale e il ruolo.
Nel giudizio svolto innanzi al Giudice di Pace si era costituita anche
[...]
, la quale aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, non essendo impugnabile il ruolo. Nel merito, contestava la nullità della notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva anche associandosi alla eccezione di inammissibilità ed CP_5
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Giudice di Pace, come sopra detto, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile l'opposizione per carenza di interesse ad agire all'impugnazione del ruolo e compensava le spese di lite.
L'appellante adiva l'intestato Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza emessa dal G.d.P. per un solo motivo: “Errore di diritto”, per aver il giudice di Pace ritenuto che la sua impugnazione avesse ad oggetto il ruolo, anziché la cartella esattoriale, avverso la quale sussisteva invece l'interesse ad agire, non essendogli stata mai validamente notificata la cartella esattoriale.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione e nel merito l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, con conseguente l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva la quale chiedeva confermarsi la sentenza impugnata, ribadendo CP_7
l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo e comunque infondata la domanda nel merito. restava contumace. CP_5
La causa veniva assegnata a questo giudice il 19.7.2022, istruita documentalmente ed acquisito il fascicolo di primo grado.
Con ordinanza del 28.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti concludevano come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 11293/20 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Roma, è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Rileva il Tribunale, che la mancanza di interesse ad agire dell'appellante, costituendo una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e deve sussistere sino al momento della decisione (cfr. ex multis Cass. 6130/2018; Cass.
11204/2017; Cass. SS.UU. 25278/2006).
L'appellante nel giudizio di primo grado aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria, solo tramite la verifica di estratti di ruolo presso gli uffici competenti dell' e che, solamente in tale Controparte_1
sede, era emersa l'esistenza dei crediti in questa sede contestati. Segnatamente, l'appellante nel corso del primo grado di giudizio, aveva contestato la legittimità della cartella di pagamento e del ruolo, per non essergli stata detta cartella mai notificata.
Dunque, oggetto dell'impugnazione, è la cartella di pagamento e non solo l'estratto di ruolo, come affermato dal giudice di primo grado.
Tuttavia, nel caso in esame, rileva comunque la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, in assertiva mancanza di una valida notifica della cartella esattoriale.
Attualmente la questione inerente all'interesse ad agire va valutata alla luce della novella legislativa introdotta con l'art 3bis del D.L 21.10.2021 n.146, il quale ha previsto all'art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 l'aggiunta del comma 4bis, che così dispone: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.26283 del 06.09.2022, ebbero a chiarire la portata applicativa dell'art.
3-bis, d.l. 146/2021, sostenendo che "...
Va quindi affermato, ex art.363 c.p.c., il seguente principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art.12 del
d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti - anche non tributari - poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24, 101,104, 113, 11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n.1 della
Convenzione”.
Così sancita l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti
(retroattività della norma) anche non tributarie, dunque, anche a quello in esame, restava in capo all'opponente l'onere di fornire nel corso del giudizio la prova della sussistenza dell'interesse ad agire, come delimitato dal legislatore nel comma 4 bis dell'articolo 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
Nel caso in esame, agli atti non risulta che l'appellante abbia preso idonea posizione sulla questione dell'interesse ad agire, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, non avendo chiesto, com'era nelle sua facoltà, la rimessione in termini per provare la sussistenza di una delle condizioni dettate dalla citata norma
(art.12, comma 4 bis, DPR 1973/602) per l'impugnabilità della cartella esattoriale e non avendo l'appellante offerto alcuna prova documentale della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.12, comma 4 bis.
La Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 26283/22, ha precisato che la contestazione del ruolo e/o della cartella, è un'azione di accertamento negativo.
Tuttavia, l'azione di accertamento negativo del credito è ammissibile, solo qualora sussista l'interesse ad agire, ovvero un pregiudizio, consistente per esempio nell'ipotesi in cui sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella.
La Corte però ha evidenziato che in queste ipotesi non è ammissibile l'impugnazione del ruolo e della cartella, che si lamenta non notificata o non validamente notificata, esistendo già nel mondo del diritto uno strumento processuale ad hoc, ovvero la tutela postuma, consistente nell'impugnazione dell'atto successivo alla notifica della cartella (impugnazione ad una intimazione di pagamento, al preavviso di fermo), destinato proprio a contestare la non notifica della cartella stessa (conf. Cass.
n. 2617/2023). Quindi, la prescrizione maturata può giustificare l'azione, ove non si contesti la notifica della cartella di pagamento, come invece accaduto nel caso in esame, altrimenti un interesse ad agire sussisterà solo in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione, ferma restando l'espressa non impugnabilità dell'estratto di ruolo prevista dalla novella legislativa.
Nel caso di specie, rilevato che l'appellante lamenta di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento (eccependone la invalidità), l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria non costituisce motivo di ammissibilità dell'azione, dovendo l'attore dimostrare la sussistenza di una delle tre condizioni di cui all'arr.4 bis sopra citato.
L'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta è dunque inammissibile, ma diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, per la carenza di un concreto e attuale interesse ad agire ad impugnare la cartella esattoriale e non il solo estratto di ruolo.
Poiché come sopra anticipato, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione, parimenti non può che dichiararsi l'inammissibilità del presente gravame, per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
L'inammissibilità dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.
1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 11293/20 emessa dal G.d.P. di Roma, così Pt_1
provvede: -dichiara inammissibile l'appello proposto da , per carenza di un Parte_1
attuale interesse ad agire;
- compensa le spese.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.
1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
Roma, così decisa il 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco