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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35980/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35980/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGAMENNONE Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. PRATO ELISABETTA ( ) VIA DELLA BALDUINA C.F._2
187 00199 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA BALDUINA 187 00100 ROMApresso il difensore avv. AGAMENNONE STEFANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGAMENNONE Parte_2 C.F._3 STEFANO e dell'avv. PRATO ELISABETTA ( ) VIA DELLA BALDUINA C.F._2
187 00199 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA BALDUINA 187 00136 ROMApresso il difensore avv. AGAMENNONE STEFANO
ATTORI contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._4
C.F. ) contumace Controparte_2 C.F._5
C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) contumace Controparte_4 C.F._7
(C.F. ) contumace Controparte_5 C.F._8
C.F. ), CP_6 C.F._9
(C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._10 ontumace Controparte_8
contumace CP_9
contumace Controparte_10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , sulla Parte_3 Parte_4 premessa di essere comproprietari della quota indivisa pari a 7674/7680 degli immobili siti in Roma, angolo tra Borgo Pio 183 e via dei Tre Pupazzi 1-1/A, ossia locale adibito a ristorante NCEU foglio pagina 1 di 3 476, particella 109 sub 502 e locale adibito a cucina NCEU foglio 476 particella 107 sub 1, che dal 1989 gli attori aveva esercitato negli immobili nella loro interezza l'attività di ristorazione, tanto premesso, convenivano in giudizio , Controparte_3 Controparte_1
, e , proprietari della quota di
[...] Controparte_2 Controparte_7
3,2/7680, nonché , e CP_6 Controparte_5 [...]
proprietari della quota di 2,8/7680, per ivi sentire accertare l'intervenuto Controparte_4 acquisto per usucapione degli immobili indicati, con vittoria di spese di lite.
Dichiarata, anche a seguito di rinnovo di alcune notifiche, la contumacia dei convenuti, il contraddittorio era esteso nei confronti di e Controparte_8 CP_9 dell' , pure dichiarati contumaci. Controparte_10
Su richiesta della parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
^^^^^^^
Chi agisce per ottenere l'acquisto per usucapione deve dimostrare di aver svolto, rispetto al bene oggetto della domanda, un'attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale. La giurisprudenza più recente afferma che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, pubblico, quale sinonimo di manifestazione esteriore, inequivoco ed oggettivamente diretto all'esercizio, su un determinato immobile, dei diritti e delle prerogative corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. 29 novembre 2005 n. 25922, 24 agosto 2006 n.
18392, 12 aprile 2010 n. 8662, 8 maggio 2013 n. 10894). In particolare, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, essendo necessario che il rapporto materiale con il bene (c.d. corpus) sia accompagnato dall'animus rem sibi habendi, quale l'intenzione di esercitare la signoria sul bene come cosa propria.
L'acquisto della proprietà per usucapione trova, infatti, il suo fondamento in una situazione di fatto, caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dell'intestatario formale del bene e, dall'altro, dalla signoria di fatto esercitata sul medesimo bene da parte di altri.
Con riferimento al caso di specie gli attori fondano la domanda proposta sulla circostanza di aver destinato gli immobili, fin dal 1989, all'esercizio dell'attività di ristorazione denominata “Ristorante
Tre Pupazzi” e, quindi, di possedere pubblicamente ed ininterrottamente i detti locali nella loro interezza da oltre 20 anni.
Le risultanze probatorie acquisite, tuttavia, non offrono elementi di convincimento in ordine a quanto allegato. La parte attrice ha posto a sostegno della domanda prove di natura documentale, ossia pagina 2 di 3 l'autorizzazione sanitaria e la licenza di esercizio all'attività di ristorazione rilasciata a Parte_2
rispettivamente il 13.2.1989 ed il 3.7.1989 e ricevute di pagamento dell'ICI – IMU.
La documentazione depositata, tuttavia, è del tutto carente in ordine ai presupposti costitutivi della domanda, quali in premessa segnalati, non evidenziato in nessun modo l'esercizio di un possesso uti dominus utile ai fini dell'usucapione, considerato, oltre a questo, che la documentazione amministrativa investe solo la persona del non anche della ed è risalente al 1989 e che da quella Pt_2 Parte_1
fiscale non è desumibile in nessun modo che i pagamenti investano anche le porzioni percentuali oggetto di domanda.
In conclusione, la domanda proposta deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, considerata la soccombenza della parte attrice e la mancata costituzione di tutti i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda proposta dagli attori;
2. Nulla sulle spese di lite.
Roma , 12 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35980/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGAMENNONE Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. PRATO ELISABETTA ( ) VIA DELLA BALDUINA C.F._2
187 00199 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA BALDUINA 187 00100 ROMApresso il difensore avv. AGAMENNONE STEFANO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGAMENNONE Parte_2 C.F._3 STEFANO e dell'avv. PRATO ELISABETTA ( ) VIA DELLA BALDUINA C.F._2
187 00199 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA BALDUINA 187 00136 ROMApresso il difensore avv. AGAMENNONE STEFANO
ATTORI contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._4
C.F. ) contumace Controparte_2 C.F._5
C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._6
(C.F. ) contumace Controparte_4 C.F._7
(C.F. ) contumace Controparte_5 C.F._8
C.F. ), CP_6 C.F._9
(C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._10 ontumace Controparte_8
contumace CP_9
contumace Controparte_10
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , sulla Parte_3 Parte_4 premessa di essere comproprietari della quota indivisa pari a 7674/7680 degli immobili siti in Roma, angolo tra Borgo Pio 183 e via dei Tre Pupazzi 1-1/A, ossia locale adibito a ristorante NCEU foglio pagina 1 di 3 476, particella 109 sub 502 e locale adibito a cucina NCEU foglio 476 particella 107 sub 1, che dal 1989 gli attori aveva esercitato negli immobili nella loro interezza l'attività di ristorazione, tanto premesso, convenivano in giudizio , Controparte_3 Controparte_1
, e , proprietari della quota di
[...] Controparte_2 Controparte_7
3,2/7680, nonché , e CP_6 Controparte_5 [...]
proprietari della quota di 2,8/7680, per ivi sentire accertare l'intervenuto Controparte_4 acquisto per usucapione degli immobili indicati, con vittoria di spese di lite.
Dichiarata, anche a seguito di rinnovo di alcune notifiche, la contumacia dei convenuti, il contraddittorio era esteso nei confronti di e Controparte_8 CP_9 dell' , pure dichiarati contumaci. Controparte_10
Su richiesta della parte attrice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
^^^^^^^
Chi agisce per ottenere l'acquisto per usucapione deve dimostrare di aver svolto, rispetto al bene oggetto della domanda, un'attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale. La giurisprudenza più recente afferma che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, pubblico, quale sinonimo di manifestazione esteriore, inequivoco ed oggettivamente diretto all'esercizio, su un determinato immobile, dei diritti e delle prerogative corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. 29 novembre 2005 n. 25922, 24 agosto 2006 n.
18392, 12 aprile 2010 n. 8662, 8 maggio 2013 n. 10894). In particolare, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, essendo necessario che il rapporto materiale con il bene (c.d. corpus) sia accompagnato dall'animus rem sibi habendi, quale l'intenzione di esercitare la signoria sul bene come cosa propria.
L'acquisto della proprietà per usucapione trova, infatti, il suo fondamento in una situazione di fatto, caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dell'intestatario formale del bene e, dall'altro, dalla signoria di fatto esercitata sul medesimo bene da parte di altri.
Con riferimento al caso di specie gli attori fondano la domanda proposta sulla circostanza di aver destinato gli immobili, fin dal 1989, all'esercizio dell'attività di ristorazione denominata “Ristorante
Tre Pupazzi” e, quindi, di possedere pubblicamente ed ininterrottamente i detti locali nella loro interezza da oltre 20 anni.
Le risultanze probatorie acquisite, tuttavia, non offrono elementi di convincimento in ordine a quanto allegato. La parte attrice ha posto a sostegno della domanda prove di natura documentale, ossia pagina 2 di 3 l'autorizzazione sanitaria e la licenza di esercizio all'attività di ristorazione rilasciata a Parte_2
rispettivamente il 13.2.1989 ed il 3.7.1989 e ricevute di pagamento dell'ICI – IMU.
La documentazione depositata, tuttavia, è del tutto carente in ordine ai presupposti costitutivi della domanda, quali in premessa segnalati, non evidenziato in nessun modo l'esercizio di un possesso uti dominus utile ai fini dell'usucapione, considerato, oltre a questo, che la documentazione amministrativa investe solo la persona del non anche della ed è risalente al 1989 e che da quella Pt_2 Parte_1
fiscale non è desumibile in nessun modo che i pagamenti investano anche le porzioni percentuali oggetto di domanda.
In conclusione, la domanda proposta deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, considerata la soccombenza della parte attrice e la mancata costituzione di tutti i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda proposta dagli attori;
2. Nulla sulle spese di lite.
Roma , 12 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3