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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 634/2019, posta in deliberazione all'udienza del 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Sergio Scuderi)
PARTE APPELLANTE
E
quale procuratrice della Controparte_1 Controparte_2
(cessionaria dei crediti dell' Controparte_3 (Avv. Antonio U. Petraglia)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_4
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13310/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 13310/18 il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla , nella qualità di utilizzatrice Controparte_5
dell'immobile sito in Lonato (BS), località Centenaro, in virtù del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 19 settembre 2008, e da nella Parte_1
veste di fideiussore, avverso il decreto ingiuntivo n. 6538/13 ottenuto dalla
[...]
per la somma di € 51.693,62 a titolo di canoni maturati al Controparte_3
momento della risoluzione del contratto, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza la , e Controparte_5 Parte_1
hanno proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “In via principale, in accoglimento dell'appello riformare, per i motivi esposti, la sentenza n. 13310/2018 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, nulla essendo dovuto dagli opponenti alla società opposta.
In via subordinata, nel non creduto caso in cui dovesse essere accertata una residua posizione debitoria dell'opponente, compensarsi la stessa con il credito di CP_5
dovuto a titolo di restituzione dei canoni corrisposti operando i conseguenti conguagli.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la quale Controparte_1
procuratrice della (cessionaria dei crediti dell' Controparte_2 [...]
che ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_3
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, respingere l'appello proposto da in persona Controparte_5
del liquidatore sig. ed il sig. in proprio, in quanto Parte_1 Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in premessa, confermando la sentenza di primo grado;
in accoglimento delle domande reiterate ex art. 346 cpc, ritenere non applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, confermare il credito dell'Istituto come da decreto ingiuntivo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., rideterminare il “dare avere” tra le parti con conseguente condanna di parte appellante al pagamento di tutte le somme dovute a titolo indennitario e/o di equo compenso e/o di risarcimento del danno e/o a qualsiasi titolo dovute, ai sensi di legge, delle clausole contrattuali e/o di giustizia, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, ricorrendo anche a CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
L' è rimasta, invece, contumace. Controparte_3
All'udienza del 17 novembre 2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto stante l'intervenuto fallimento della in esito alla riassunzione su impulso del Controparte_5
fideiussore che ha reiterato le conclusioni già rassegnate in sede di Parte_1 impugnazione, il non si è costituito in giudizio, Controparte_6
nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata pronuncia e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla Controparte_5
, e dal fideiussore avverso il decreto ingiuntivo n. 6538/13
[...] Parte_1
ottenuto dalla per la somma di € 51.693,62, a titolo di Controparte_3
canoni maturati al momento della risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 19 settembre 2008 e avente ad oggetto l'immobile sito in Lonato (BS), località Centenaro.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione sul presupposto che la fattispecie è regolata dall'art. 1 commi 137, 138 e 139 l. 124/17 e che i canoni devono rimanere in capo alla concedente, salvi i successivi conguagli da far valere - a credito o a debito -
a seguito della ricollocazione dell'immobile sul mercato;
quanto alla posizione del fideiussore, ha inquadrato la relativa clausola nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, con esclusione della facoltà di opporre alla creditrice le eccezioni che spettano al debitore principale.
Va preliminarmente rilevato che, a seguito dell'interruzione del giudizio, il non si è costituito nella fase di riassunzione, cosicchè Controparte_6
la presente decisione viene assunta su impulso del solo fideiussore il Parte_1
quale ha fatto proprie le difese e le conclusioni rassegnate dall'utilizzatrice in sede di appello, senza svolgere alcuna censura in ordine all'inquadramento effettuato dal
Tribunale in merito alla sua posizione di garante. Quanto alla legittimazione della sempre in via preliminare, Controparte_1
la Corte osserva che la questione era stata già sollevata in primo grado, allorché la parte opponente aveva eccepito il difetto di prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli acquisiti dalla ma la Controparte_2
relativa eccezione non è stata riproposta in sede di impugnazione, risultando svolta nuovamente in questa fase solo in sede di comparsa conclusionale.
L'eccezione va, quindi, disattesa, in quanto la (intervenuta Controparte_1
innanzi al Tribunale quale procuratrice della cessionaria in blocco dei crediti dell' , ossia dell'originaria concedente) ha specificamente indicato gli CP_3
atti di acquisto e ha depositato la Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2015 recante tutte le indicazioni, così assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, tanto più che la questione non è stata oggetto di ulteriore contestazione per non essere stata tempestivamente reiterata nell'atto di appello
(Cass. 8975/20).
Ciò posto, con un'unica censura la parte appellante lamenta che il Tribunale ha applicato in via retroattiva la disciplina introdotta dalla l. 124/2017, benché detta normativa fosse entrata in vigore ben dopo la risoluzione del contratto oggetto di causa,
e assume che l'accertamento dell'ipotetico debito dell'utilizzatrice può essere determinato solo previa quantificazione del valore del bene per effetto della ricollocazione sul mercato.
La doglianza merita condivisione quanto all'applicazione della l. 124/17, atteso che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la pronuncia n. 2061/21 hanno sancito il principio secondo cui “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge
n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente
l'art. 72 quater l.fall.”.
In realtà, va comunque dato atto che il Tribunale ha ravvisato una linea di continuità tra la nuova normativa e l'esito degli approdi giurisprudenziali sul tema in esame, come confermato dal recente principio espresso dalla Corte di Cassazione nel senso che - ferma restando l'irretroattività della l. 124/17 in relazione ai contratti risolti in data anteriore alla sua entrata in vigore - se gli effetti del contratto non si sono ancora esauriti (ossia, sono ancora sub iudice) dalla nuova disciplina possono trarsi principi indicativi alla stregua di una “interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza
- un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente“ (Cass. 7527/24).
In ogni caso, venendo all'esame della questione, la decisione di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente merita condivisione e l'appello va respinto.
L'impugnazione proposta (ormai solo dall'Ettori) si concentra sulla normativa applicabile ma, nel merito, risulta limitata al mero rilievo, formulato in termini generici e ai limiti della violazione dell'art. 342 c.p.c., secondo cui “al concedente non è consentito conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità in contrasto con lo specifico dato normativo di cui all'art. 1526 c.c., norma di carattere inderogabile” “ cosicché “l'ipotetico debito residuo dell'utilizzatore comporta necessariamente la previa quantificazione del valore del bene per effetto della sua ricollocazione sul mercato”.
A fronte di tale generica impostazione (in cui - salva la premessa sulla normativa da applicare - si sostanzia l'intero contenuto dell'atto di appello), va osservato che oggetto della pretesa monitoria sono i soli canoni maturati alla data in cui la società si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, così come previsto dalla prima parte dell'art. 19 del contratto di leasing, a norma del quale l'utilizzatore è tenuto “a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate”.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la concedente non ha, invece, richiesto il risarcimento previsto dalla seconda parte del citato articolo, secondo cui resta
”impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi, attualizzati al tasso dell'EURIBOR in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di 1.6 punto/i, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per
l'opzione”.
Il tema della penale è, quindi, estraneo al presente contenzioso e potrà venire in rilievo solo nel momento in cui la richiederà il risarcimento del Controparte_1
danno, occorrendo in tal caso valutare se si verifichi uno squilibrio tra le posizioni contrattuali, fermo restando che la relativa riduzione, peraltro neanche richiesta dalla parte appellante, non rappresenta un effetto automatico della previsione negoziale, ma presuppone un'attenta valutazione che, come osservato dal Tribunale e non censurato dalla parte appellante, potrà essere effettuata “successivamente alla ricollocazione o alla vendita, circostanza, questa, non emergente nel caso in esame” (Cass. 10249/22;
28047/23).
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel presente grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari in ragione della corrispondente complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto. Nessun provvedimento deve intervenire in merito alla posizione dell'
[...]
rimasta contumace, e del che non si è costituito nella Controparte_3 CP_6
fase successiva all'interruzione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) nulla per le spese in relazione alla posizione delle parti contumaci;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 634/2019, posta in deliberazione all'udienza del 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Sergio Scuderi)
PARTE APPELLANTE
E
quale procuratrice della Controparte_1 Controparte_2
(cessionaria dei crediti dell' Controparte_3 (Avv. Antonio U. Petraglia)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E
Controparte_4
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13310/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 13310/18 il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla , nella qualità di utilizzatrice Controparte_5
dell'immobile sito in Lonato (BS), località Centenaro, in virtù del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 19 settembre 2008, e da nella Parte_1
veste di fideiussore, avverso il decreto ingiuntivo n. 6538/13 ottenuto dalla
[...]
per la somma di € 51.693,62 a titolo di canoni maturati al Controparte_3
momento della risoluzione del contratto, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza la , e Controparte_5 Parte_1
hanno proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “In via principale, in accoglimento dell'appello riformare, per i motivi esposti, la sentenza n. 13310/2018 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, nulla essendo dovuto dagli opponenti alla società opposta.
In via subordinata, nel non creduto caso in cui dovesse essere accertata una residua posizione debitoria dell'opponente, compensarsi la stessa con il credito di CP_5
dovuto a titolo di restituzione dei canoni corrisposti operando i conseguenti conguagli.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la quale Controparte_1
procuratrice della (cessionaria dei crediti dell' Controparte_2 [...]
che ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_3
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, respingere l'appello proposto da in persona Controparte_5
del liquidatore sig. ed il sig. in proprio, in quanto Parte_1 Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in premessa, confermando la sentenza di primo grado;
in accoglimento delle domande reiterate ex art. 346 cpc, ritenere non applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, confermare il credito dell'Istituto come da decreto ingiuntivo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., rideterminare il “dare avere” tra le parti con conseguente condanna di parte appellante al pagamento di tutte le somme dovute a titolo indennitario e/o di equo compenso e/o di risarcimento del danno e/o a qualsiasi titolo dovute, ai sensi di legge, delle clausole contrattuali e/o di giustizia, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, ricorrendo anche a CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
L' è rimasta, invece, contumace. Controparte_3
All'udienza del 17 novembre 2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto stante l'intervenuto fallimento della in esito alla riassunzione su impulso del Controparte_5
fideiussore che ha reiterato le conclusioni già rassegnate in sede di Parte_1 impugnazione, il non si è costituito in giudizio, Controparte_6
nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 24 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata pronuncia e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla Controparte_5
, e dal fideiussore avverso il decreto ingiuntivo n. 6538/13
[...] Parte_1
ottenuto dalla per la somma di € 51.693,62, a titolo di Controparte_3
canoni maturati al momento della risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 19 settembre 2008 e avente ad oggetto l'immobile sito in Lonato (BS), località Centenaro.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione sul presupposto che la fattispecie è regolata dall'art. 1 commi 137, 138 e 139 l. 124/17 e che i canoni devono rimanere in capo alla concedente, salvi i successivi conguagli da far valere - a credito o a debito -
a seguito della ricollocazione dell'immobile sul mercato;
quanto alla posizione del fideiussore, ha inquadrato la relativa clausola nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, con esclusione della facoltà di opporre alla creditrice le eccezioni che spettano al debitore principale.
Va preliminarmente rilevato che, a seguito dell'interruzione del giudizio, il non si è costituito nella fase di riassunzione, cosicchè Controparte_6
la presente decisione viene assunta su impulso del solo fideiussore il Parte_1
quale ha fatto proprie le difese e le conclusioni rassegnate dall'utilizzatrice in sede di appello, senza svolgere alcuna censura in ordine all'inquadramento effettuato dal
Tribunale in merito alla sua posizione di garante. Quanto alla legittimazione della sempre in via preliminare, Controparte_1
la Corte osserva che la questione era stata già sollevata in primo grado, allorché la parte opponente aveva eccepito il difetto di prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli acquisiti dalla ma la Controparte_2
relativa eccezione non è stata riproposta in sede di impugnazione, risultando svolta nuovamente in questa fase solo in sede di comparsa conclusionale.
L'eccezione va, quindi, disattesa, in quanto la (intervenuta Controparte_1
innanzi al Tribunale quale procuratrice della cessionaria in blocco dei crediti dell' , ossia dell'originaria concedente) ha specificamente indicato gli CP_3
atti di acquisto e ha depositato la Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2015 recante tutte le indicazioni, così assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, tanto più che la questione non è stata oggetto di ulteriore contestazione per non essere stata tempestivamente reiterata nell'atto di appello
(Cass. 8975/20).
Ciò posto, con un'unica censura la parte appellante lamenta che il Tribunale ha applicato in via retroattiva la disciplina introdotta dalla l. 124/2017, benché detta normativa fosse entrata in vigore ben dopo la risoluzione del contratto oggetto di causa,
e assume che l'accertamento dell'ipotetico debito dell'utilizzatrice può essere determinato solo previa quantificazione del valore del bene per effetto della ricollocazione sul mercato.
La doglianza merita condivisione quanto all'applicazione della l. 124/17, atteso che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la pronuncia n. 2061/21 hanno sancito il principio secondo cui “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge
n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente
l'art. 72 quater l.fall.”.
In realtà, va comunque dato atto che il Tribunale ha ravvisato una linea di continuità tra la nuova normativa e l'esito degli approdi giurisprudenziali sul tema in esame, come confermato dal recente principio espresso dalla Corte di Cassazione nel senso che - ferma restando l'irretroattività della l. 124/17 in relazione ai contratti risolti in data anteriore alla sua entrata in vigore - se gli effetti del contratto non si sono ancora esauriti (ossia, sono ancora sub iudice) dalla nuova disciplina possono trarsi principi indicativi alla stregua di una “interpretazione storico-evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza
- un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente“ (Cass. 7527/24).
In ogni caso, venendo all'esame della questione, la decisione di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente merita condivisione e l'appello va respinto.
L'impugnazione proposta (ormai solo dall'Ettori) si concentra sulla normativa applicabile ma, nel merito, risulta limitata al mero rilievo, formulato in termini generici e ai limiti della violazione dell'art. 342 c.p.c., secondo cui “al concedente non è consentito conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità in contrasto con lo specifico dato normativo di cui all'art. 1526 c.c., norma di carattere inderogabile” “ cosicché “l'ipotetico debito residuo dell'utilizzatore comporta necessariamente la previa quantificazione del valore del bene per effetto della sua ricollocazione sul mercato”.
A fronte di tale generica impostazione (in cui - salva la premessa sulla normativa da applicare - si sostanzia l'intero contenuto dell'atto di appello), va osservato che oggetto della pretesa monitoria sono i soli canoni maturati alla data in cui la società si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, così come previsto dalla prima parte dell'art. 19 del contratto di leasing, a norma del quale l'utilizzatore è tenuto “a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate”.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la concedente non ha, invece, richiesto il risarcimento previsto dalla seconda parte del citato articolo, secondo cui resta
”impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi, attualizzati al tasso dell'EURIBOR in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di 1.6 punto/i, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per
l'opzione”.
Il tema della penale è, quindi, estraneo al presente contenzioso e potrà venire in rilievo solo nel momento in cui la richiederà il risarcimento del Controparte_1
danno, occorrendo in tal caso valutare se si verifichi uno squilibrio tra le posizioni contrattuali, fermo restando che la relativa riduzione, peraltro neanche richiesta dalla parte appellante, non rappresenta un effetto automatico della previsione negoziale, ma presuppone un'attenta valutazione che, come osservato dal Tribunale e non censurato dalla parte appellante, potrà essere effettuata “successivamente alla ricollocazione o alla vendita, circostanza, questa, non emergente nel caso in esame” (Cass. 10249/22;
28047/23).
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel presente grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari in ragione della corrispondente complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto. Nessun provvedimento deve intervenire in merito alla posizione dell'
[...]
rimasta contumace, e del che non si è costituito nella Controparte_3 CP_6
fase successiva all'interruzione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) nulla per le spese in relazione alla posizione delle parti contumaci;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino