Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4951/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ciullo Massimo Pt_1 Parte_2 giusta procure speciali alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
6/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio in DI ( RO ) il 23/8/97; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 13/3/98 ) e Persona_1 [...]
( l'1/1/05 ), entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
che con sentenza di questo Tribunale n. 655 del 25/6/24 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “- Pronunciare sentenza di
Lazio (FR) – Via G. Marconi n° 88, , nata a [...] il [...], Parte_3 residente in [...], celebrato in data 23.08.1997, in RO a DI (Neamt), con atto serie CY, nr.
628711. - Stante la maggiore età dei figli e , nati dall'unione Persona_1 Persona_2 coniugale, e la loro autonomia patrimoniale non disporre assegno di mantenimento in loro favore. - Tenuto conto dell'autonomia patrimoniale di entrambi i coniugi non dispone assegno di mantenimento a carico di uno e in favore dell'altro.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 16/11/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso “fin d'ora la non accoglibilità dell'istanza congiunta delle parti di ordine di trasmissione dell'emananda sentenza divorzile agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di loro residenza, non avendo essi allegato ( e documentato ) di avere provveduto a trascrivere in Italia il loro matrimonio contratto all'estero” e, dando atto della rituale istanza formulata dai ricorrenti di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., disponeva in conformità fissando a tal fine termine fino all'8/1/25.
Con le note congiunte del 6/12/24 le parti per un verso sanavano la predetta criticità, depositando in allegato la trascrizione presso lo Stato Civile del Comune di Alatri ( FR ) del loro matrimonio estero, e per altro verso formulavano nuove conclusioni relative alla loro domanda congiunta di scioglimento del matrimonio come segue “Voglia il Tribunale adito, - pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Pt_1
, nata a [...] il [...], residente in [...], celebrato in data Parte_3
23.08.1997, in RO a DI (Neamt), con atto serie CY, nr. 628711, specificando espressamente il Per_ cognome di origine della ricorrente al fine della perdita del cognome del marito ( acquisito al momento del matrimonio secondo la legge Rumena, come risulta dal certificato di matrimonio che si è prodotto anche con traduzione asseverata. - Stante la maggiore età dei figli e , Persona_1 Persona_2 nati dall'unione coniugale, e la loro autonomia patrimoniale non disporre assegno di mantenimento in loro favore. - Tenuto conto dell'autonomia patrimoniale di entrambi i coniugi non dispone assegno di mantenimento a carico di uno e in favore dell'altro. - Spese di lite compensate - Disporre di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alatri, per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di loro competenza.”.
Con ordinanza del 9/1/25 il Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Giudice rel. di questo Tribunale in sede di separazione in data 7/2/24 per il tramite di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e vista la cit. sentenza di questo Tribunale
n. 655 del 25/6/24 ( cfr. all. 5 al ricorso introduttivo ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte come da esse da ultimo formulate con le predette note congiunte del 6/12/24.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in DI ( RO ) il
23/8/97 da e , e trascritto nel registro degli atti di Pt_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Alatri dell'anno 2024, Atto n. 83, Parte II, serie C alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate nelle note congiunte del 6/12/24;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri ( FR ) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge nonché per la perdita da parte di Parte_2
del cognome del marito e quindi il di lei riacquisto del suo originario
[...] cognome , di talché la medesima tornerà e denominarsi Pt_3 Parte_3
;
[...]
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )